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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/03/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13859/2024 decisa all'esito del deposito entro il termine del 4.03.2025
delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di trenta giorni cui all'art. 281 sexies III comma c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
e P.VA , rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Redaelli;
P.IVA_1 P.IVA_2
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente in [...]; CP_1 C.F._1 Pt_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: indennità occupazione sine titulo.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Accertata ed acclarata l'occupazione da parte di dell'unità immobiliare sita in Milano CP_1
(MI), via Ugo Tommei, 8, per il periodo 06.10.2004-01.02.2016 condannare al CP_1
pagamento in favore di della somma complessiva di euro 64.209,17 a titolo di Parte_1
indennità di occupazione e spese, il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo, o
quella diversa somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice dovesse accertare come dovuta
anche via equitativa, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
pagina 1 di 4 Per la resistente:
Non precisate - contumace.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
, premesso che era proprietaria dell'alloggio n. 58 sito in via Ugo Tommei, 8, Parte_1 Pt_1
che l'alloggio in oggetto era stato occupato sine titulo da che a tale data la CP_1 CP_1
aveva maturato a titolo di indennità di occupazione e spese una morosità pari ad € 64.209,17 oltre interessi, chiedeva che venisse accertata ed acclarata l'occupazione dell'unità immobiliare per il periodo 06.10.2004-01.02.2016 e che venisse condannata al pagamento della somma CP_1
complessiva di € 64.209,17 a titolo di indennità di occupazione e spese, il tutto oltre interessi legali.
restava contumace CP_1
All'esito del deposito entro il termine del 20.11.2024 delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nel rispetto del termine previsto dall'art. 281 sexies III comma c.p.c. la causa veniva decisa.
Preliminarmente, deve ritenersi accertato che ha occupato l'immobile per cui è causa CP_1
di proprietà dell'azienda ricorrente dal 6.10.2004 al 18.10.2011 come si evince dalle deposizioni rese da e da che in occasione delle ispezioni effettuate hanno Testimone_1 Testimone_2
constatato la presenza della resistente all'interno dell'alloggio.
La rilevanza di tali deposizioni dev'essere tenuta nel debito conto in considerazione del ruolo rivestito dai testi che, in qualità di ispettori di , hanno riscontrato la presenza nell'alloggio Parte_1
per cui è causa della resistente previa sua identificazione redigendo i rapporti allegati, nonché del comportamento processuale di quest'ultima che non si è costituita in giudizio né si è presentata, mostrando disinteresse per la controversa, e non ha in particolare dimostrato l'esistenza di un titolo che legittimi la detenzione dell'appartamento.
Deve escludersi la possibilità di ritenere accertata l'occupazione per il periodo successivo ovvero sino al 01.02.2016 in difetto di elementi di prova idonei a dimostrare il protrarsi della stessa sino a tale data, mentre non assumono rilievo le risultanze contenute nel certificato di residenza atteso che l'utilizzo dell'immobile si configura come situazione di mero fatto, che prescinde dalle risultanze anagrafiche, tanto più che il rapporto allegato riporta l'indicazione dell'abbandono dell'alloggio “da pagina 2 di 4 oltre cinque mesi” e, comunque, dell'intervenuto trasferimento della resistente “da tempo”, ovvero da epoca non meglio precisata, e quindi da epoca antecedente rispetto a quella indicata, e non fornisce specifiche informazioni circa l'identità della custode che avrebbe reso la segnalazione, di cui dunque non è possibile disporne l'escussione quale teste di riferimento.
In ordine al quantum, va anzitutto osservato che l'occupazione abusiva dell'immobile è fonte di danno per l'azienda proprietaria che, per effetto di tale illecita condotta, è privata della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante l'assegnazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti (Cass. SU 33645/2022).
Nel caso di specie, trattandosi di edilizia popolare, deve farsi ricorso in via equitativa al canone locativo stabilito, per il periodo in oggetto, dall'art. 27 della L.R. n. 91/83 e, quindi, dall'art. 31 L.R.
n. 27/2009, che prevede che il canone sia commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare e si determini come percentuale del valore locativo dell'immobile, a seconda dell'area di appartenenza degli assegnatari (area della protezione, area dell'accesso, area della permanenza e area della decadenza per i nuclei familiari che non hanno più i requisiti di accesso all'ERP), mentre deve escludersi efficacia vincolante al parametro utilizzato dal comune di nelle allegate delibere. Pt_1
Tale criterio risponde ai principii sanciti dalla Suprema Corte a SU n. 33645/2022 secondo cui “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo,
restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”, per cui deve riconoscersi esclusivamente l'equo canone normativamente previsto e non anche il danno emergente costituito dall'equo canone rivalutato nel corso degli anni del 250% dal 2004 al 2007, del
200% nel 2008 e del 150% dal 2009 in poi.
In base a tali considerazioni, dunque, ed assumendo quale unico parametro per determinare in concreto il pregiudizio subito dal l'equo canone richiesto sino al 2007 ed il valore locativo al CP_2
100% dal 2008 richiesto all'assegnatario regolare, che tiene conto delle caratteristiche dell'immobile,
pagina 3 di 4 corrispondendo l'indennità alla perdita in concreto subita per non avere potuto concedere a terzi dietro corrispettivo l'appartamento occupato, sulla scorta dei conteggi allegati dev'essere riconosciuta la somma di € 191,46 per i tre mesi di occupazione nel 2004, € 781,92 per il 2005, € 810,24 per il 2006, €
825,84 per il 2007, € 3.368,88 per il 2008, € 3.239,28 per il 2009, € 3.239,28 per il 2010 ed € 2.699,40 per i dieci mesi di occupazione abusiva nel 2011, per un importo complessivo di € 15.156,30.
Va altresì riconosciuta la rivalutazione sull'importo relativo all'indennità di occupazione, trattandosi di debito di valore, sulle somme annualmente maturate a titolo di indennità, nonché gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulle singole somme via via rivalutate con decorrenza delle singole scadenze sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura pari al valore medio dello scaglione individuato in base alla somma accordata e non già a quella azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna al pagamento di € CP_1
15.156,30 a titolo di indennità di occupazione dal 6.10.2004 al 18.10.2011 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 811,00 per esborsi documentati ed € 1.701,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 22 marzo 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13859/2024 decisa all'esito del deposito entro il termine del 4.03.2025
delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di trenta giorni cui all'art. 281 sexies III comma c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
e P.VA , rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Redaelli;
P.IVA_1 P.IVA_2
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente in [...]; CP_1 C.F._1 Pt_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: indennità occupazione sine titulo.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Accertata ed acclarata l'occupazione da parte di dell'unità immobiliare sita in Milano CP_1
(MI), via Ugo Tommei, 8, per il periodo 06.10.2004-01.02.2016 condannare al CP_1
pagamento in favore di della somma complessiva di euro 64.209,17 a titolo di Parte_1
indennità di occupazione e spese, il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo, o
quella diversa somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice dovesse accertare come dovuta
anche via equitativa, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
pagina 1 di 4 Per la resistente:
Non precisate - contumace.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
, premesso che era proprietaria dell'alloggio n. 58 sito in via Ugo Tommei, 8, Parte_1 Pt_1
che l'alloggio in oggetto era stato occupato sine titulo da che a tale data la CP_1 CP_1
aveva maturato a titolo di indennità di occupazione e spese una morosità pari ad € 64.209,17 oltre interessi, chiedeva che venisse accertata ed acclarata l'occupazione dell'unità immobiliare per il periodo 06.10.2004-01.02.2016 e che venisse condannata al pagamento della somma CP_1
complessiva di € 64.209,17 a titolo di indennità di occupazione e spese, il tutto oltre interessi legali.
restava contumace CP_1
All'esito del deposito entro il termine del 20.11.2024 delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nel rispetto del termine previsto dall'art. 281 sexies III comma c.p.c. la causa veniva decisa.
Preliminarmente, deve ritenersi accertato che ha occupato l'immobile per cui è causa CP_1
di proprietà dell'azienda ricorrente dal 6.10.2004 al 18.10.2011 come si evince dalle deposizioni rese da e da che in occasione delle ispezioni effettuate hanno Testimone_1 Testimone_2
constatato la presenza della resistente all'interno dell'alloggio.
La rilevanza di tali deposizioni dev'essere tenuta nel debito conto in considerazione del ruolo rivestito dai testi che, in qualità di ispettori di , hanno riscontrato la presenza nell'alloggio Parte_1
per cui è causa della resistente previa sua identificazione redigendo i rapporti allegati, nonché del comportamento processuale di quest'ultima che non si è costituita in giudizio né si è presentata, mostrando disinteresse per la controversa, e non ha in particolare dimostrato l'esistenza di un titolo che legittimi la detenzione dell'appartamento.
Deve escludersi la possibilità di ritenere accertata l'occupazione per il periodo successivo ovvero sino al 01.02.2016 in difetto di elementi di prova idonei a dimostrare il protrarsi della stessa sino a tale data, mentre non assumono rilievo le risultanze contenute nel certificato di residenza atteso che l'utilizzo dell'immobile si configura come situazione di mero fatto, che prescinde dalle risultanze anagrafiche, tanto più che il rapporto allegato riporta l'indicazione dell'abbandono dell'alloggio “da pagina 2 di 4 oltre cinque mesi” e, comunque, dell'intervenuto trasferimento della resistente “da tempo”, ovvero da epoca non meglio precisata, e quindi da epoca antecedente rispetto a quella indicata, e non fornisce specifiche informazioni circa l'identità della custode che avrebbe reso la segnalazione, di cui dunque non è possibile disporne l'escussione quale teste di riferimento.
In ordine al quantum, va anzitutto osservato che l'occupazione abusiva dell'immobile è fonte di danno per l'azienda proprietaria che, per effetto di tale illecita condotta, è privata della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante l'assegnazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti (Cass. SU 33645/2022).
Nel caso di specie, trattandosi di edilizia popolare, deve farsi ricorso in via equitativa al canone locativo stabilito, per il periodo in oggetto, dall'art. 27 della L.R. n. 91/83 e, quindi, dall'art. 31 L.R.
n. 27/2009, che prevede che il canone sia commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare e si determini come percentuale del valore locativo dell'immobile, a seconda dell'area di appartenenza degli assegnatari (area della protezione, area dell'accesso, area della permanenza e area della decadenza per i nuclei familiari che non hanno più i requisiti di accesso all'ERP), mentre deve escludersi efficacia vincolante al parametro utilizzato dal comune di nelle allegate delibere. Pt_1
Tale criterio risponde ai principii sanciti dalla Suprema Corte a SU n. 33645/2022 secondo cui “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo,
restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”, per cui deve riconoscersi esclusivamente l'equo canone normativamente previsto e non anche il danno emergente costituito dall'equo canone rivalutato nel corso degli anni del 250% dal 2004 al 2007, del
200% nel 2008 e del 150% dal 2009 in poi.
In base a tali considerazioni, dunque, ed assumendo quale unico parametro per determinare in concreto il pregiudizio subito dal l'equo canone richiesto sino al 2007 ed il valore locativo al CP_2
100% dal 2008 richiesto all'assegnatario regolare, che tiene conto delle caratteristiche dell'immobile,
pagina 3 di 4 corrispondendo l'indennità alla perdita in concreto subita per non avere potuto concedere a terzi dietro corrispettivo l'appartamento occupato, sulla scorta dei conteggi allegati dev'essere riconosciuta la somma di € 191,46 per i tre mesi di occupazione nel 2004, € 781,92 per il 2005, € 810,24 per il 2006, €
825,84 per il 2007, € 3.368,88 per il 2008, € 3.239,28 per il 2009, € 3.239,28 per il 2010 ed € 2.699,40 per i dieci mesi di occupazione abusiva nel 2011, per un importo complessivo di € 15.156,30.
Va altresì riconosciuta la rivalutazione sull'importo relativo all'indennità di occupazione, trattandosi di debito di valore, sulle somme annualmente maturate a titolo di indennità, nonché gli interessi al tasso legale da calcolarsi sulle singole somme via via rivalutate con decorrenza delle singole scadenze sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura pari al valore medio dello scaglione individuato in base alla somma accordata e non già a quella azionata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna al pagamento di € CP_1
15.156,30 a titolo di indennità di occupazione dal 6.10.2004 al 18.10.2011 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 811,00 per esborsi documentati ed € 1.701,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 22 marzo 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4