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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/06/2025, n. 9686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9686 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32659/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di r. g. in epigrafe vertente
TRA
nella qualità di figlio ed erede legittimo di Parte_1 Per_1
( nato a [...] il [...] e deceduto il 13.01.2011) elettivamente
[...] domiciliato in Sant'Ambrogio sul Garigliano (FR), Via Foresta Esterna n. 3, presso lo studio professionale dell'avvocato Giovanni Messore, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti.
ATTORI
CONTRO
in persona dell'ambasciatore pro tempore. Controparte_1
CONTUMACE
in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'avvocatura generale dello Stato e ivi domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, in qualità di intervenuto.
INTERVENUTO
Oggetto: responsabilità per danni da crimini di guerra, e per crimini contro l'umanità.
pagina1 di 9 Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Accertare e dichiarare la responsabilità della
PU Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di in conseguenza Persona_1 dei trattamenti disumani derivanti dalla prigionia nel campo di concentramento indicato in premessa;
2) Per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti dell'odierno ricorrente nella misura, come Parte_1 quantificata al punto sub B del presente ricorso, o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno permanente conseguito al periodo di prigionia, da liquidarsi anche facendo ricorso a criteri equitativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
Conclusioni per la parte intervenuta: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito Controparte_2 di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Germania, erroneamente evocata in giudizio nell'ambito dell'odierna controversia risarcitoria;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice improponibili e comunque infondate in quanto attinenti a crediti prescritti ovvero per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Spese vinte.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., il signor nella qualità di Parte_1 figlio ed erede legittimo di nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 13.01.2011 (cfr. certificato di nascita del dante causa e del coniuge di questi;
certificato di matrimonio;
estratto di nascita dell'attore; certificato di morte del dante causa e del coniuge di questi, in atti), ha convenuto in giudizio la PU , Controparte_1 quale soggetto di diritto internazionale, riconosciuto successore del III Reich, chiedendo l'affermazione di responsabilità della convenuta a cagione della illegittima deportazione e soggezione a lavoro coatto del proprio dante causa subita durante il Persona_1 periodo bellico ad opera di militari della Germania, nonché per il danno permanente pagina2 di 9 conseguito al periodo di prigionia, quantificati nei termini di cui alle conclusioni o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Ha precisato, in via di mero fatto, che, in data 01.04.1935, veniva Persona_1 chiamato alle armi ed assegnato al 13° Reggimento Artiglieria 126 Quadrupede Granatieri di Sardegna, con matricola n. 6330; in data 25.11.1940, veniva richiamato alle armi e inviato in Albania, dove rimaneva a combattere al fronte sino al 08.09.1943, data della firma dell'armistizio con le nazioni alleate;
in data 09.09.1943, a Patrasso, il veniva Per_1 catturato dai tedeschi insieme ad altri commilitoni.
All'esito della cattura, veniva trasferito, attraverso un viaggio lungo e disumano su vagoni adibiti al trasporto di bestiame, nella città di Weiden in der Oberpfalz, nei pressi di
Norimberga, ed internato presso il campo di prigionia di Stalag XIII B, con il numero di matricola 60839. Quivi veniva costretto a lavorare all'esterno con temperature che scendevano dai 10° ai 20° sotto lo zero, patendo privazioni di ogni genere, esposto a violenze e costretto ad assistere alla morte di commilitoni.
Le sofferenze dei militari italiani internati dovevano esser ritenuti fatto notorio, confermato da quanto riportato nell'Archivio dell'Associazione nazionale reduci della prigionia e dell'internamento e nella Banca dati online degli internati militari italiani. Alla fine della guerra il dante causa venne liberato il 08.05.1945, trattenuto dalle Forze Armate
Alleate sino al 25.06.1945 e rimpatriato in Italia, e quindi rimase in prigionia per la durata di giorni 600. Gli erano stati riconosciuti, per i fatti rappresentati, i benefici di cui all'art. 6,
D.L. n. 137 del 1948 “per essere stato prigioniero dei Tedeschi” dal 12.09.1943 al 08.05.1945, come risulta dal foglio matricolare, in atti, e il Diploma d'onore di “combattente per la libertà d'Italia 1943-1945” ai sensi della legge 16 marzo 1983, n. 75 (prodotto dall'attore con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.).
Dei danni subiti, in occasione della provvida emanazione della legge n. 43 comma
VI del D.L. 36/2022 l'erede del dante causa ha ritenuto promuovere la domanda per sentir pronunciare la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dal proprio padre.
Ponevano a giustificazione della giurisdizione la sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/2014, troppo nota per meritare un cenno che superi il richiamo.
A fondamento normativi della pretesa vengono richiamati la Convenzione di
Ginevra del 1949, sul trattamento dei prigionieri di guerra, la giurisprudenza della Corte
Suprema di Cassazione a Sezioni Unite del 2004 n. 5044 (cfr. prima memoria ex art. 171-ter
c.p.c.) che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete si riassumono nelle note che seguono:
a) è operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost., una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.
pagina3 di 9 Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, è andata e va progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
La Corte Costituzionale con la pronuncia del 22.10.2014 n. 238, pure richiamata da parte attrice, ha “ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico del 2004 ritenendo operativi i c.d. controlimiti e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite “ esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia
(CIG) del 3 febbraio 2012, dichiarando l'illegittimità delle contrastanti diposizioni della legge 5/2013.
All'esito della situazione di stallo verificatosi, dopo la messa in esecuzione delle sentenze di condanna maturate, contro beni di proprietà dello Stato Tedesco in Italia ( fra cui il noto ) lo stato italiano ha ritenuto porre rimedio al conflitto ( non solo Controparte_3 diplomatico, che ne seguiva varando l'art. 43 D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945; tale disposizione ha garantito, nei termini evidenziati, la legittimazione passiva dello stato Italiano dinanzi a sentenze di accoglimento del pagina4 di 9 risarcimento del danno pronunciate nei confronti della PU Federale di Germania, passate in giudicato, legittimando gli attori a rivalersi sul fondo, all'uopo predisposto dall'ordinamento.
Rivendicando la ricorrenza – nella fattispecie – di un crimine riconducibile a quello per il quale viene riconosciuta la giurisdizione dello stato italiano la parte attrice ha formulato le conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato per il Controparte_2
, che – in estrema sintesi e per economia di lettura – ha rivendicato la
[...] titolarità passiva del sulla domanda proposta, in ragione di una Controparte_2 sorta di accollo normativo verificatosi nella fattispecie.
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste l'improponibilità della domanda attorea, in quanto proposta oltre il termine perentorio previsto dalla legge;
la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte, lamentando il difetto di prova della qualità di erede, ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
È, viceversa, rimasta contumace la PU Federale di Germania, notificataria dell'atto introduttivo secondo la consuetudine internazionale.
Alla prima udienza del 24.01.2024, il G.I. ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 281-duodecies c.p.c.
In difetto di richieste istruttorie di carattere costituendo, ritenendo parte attrice la causa di carattere documentale, la causa, trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta non è fondata /provata e dev'esser rigettata.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e segg. della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte
pagina5 di 9 Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di
Cassazione 23621/2011 ed altri).
Si danno per noti i termini del riconoscimento della giurisdizione al G.O. in merito a fattispecie siffatte all'esito della sentenza del Giudice delle leggi n. 234/2014. Il cortocircuito logico – giuridico in cui è incorsa la Corte, in tal modo decidendo, ( in termini di bilanciamento, sarebbe bastato – al giudice delle Leggi - pensare alle superiori ragioni, rispetto alla tutela per equivalente che ha indotto la Società delle Nazioni e nazioni aderenti ad inserire l'articolo 94 dello Statuto) cui non ha potuto/saputo/voluto porre rimedio la Suprema Corte di Cassazione (si veda la sen civ. 3642/2024) interpella questo
Tribunale in merito ad una domanda risarcitoria ( si noti bene, non indennizzatoria) promossa nei confronti della PU di Germania, successore del III Reich, CP_1 ma di fatto azionanda ( ex art. 43 Legge 2020 n. 36) nei confronti dell'incolpevole Stato
Italiano, dall'erede di un soggetto (nato nel 1914 e deceduto nel 2011) per il danno da costui subito a cagione della deportazione nel lontano 1943 -- liberato nel 1945 - ad opera di militari di un Paese straniero, in Paese straniero, in tempo di guerra.
Sia come sia, occorre accedere al c.d. merito della domanda.
L'azione coltivata in questa sede dagli attori non è quella della responsabilità statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Il fatto illecito viene descritto nei termini di cui allo svolgimento del processo.
La difesa di parte attrice opera richiamo, per relationem, alle .c.d. notorie condizioni Parte di vita degli ei campi, i principali maltrattamenti e disagi cui i militari italiani furono sottoposti nell'occasione. La “fonte” di questa narrazione, viene data – in buona sostanza – dal notorio, dalle pubblicazioni bibliografiche redatte concernenti in genere la vita e le Parte sofferenze patite dagli nei vari campi, (varie centinaia disseminati per tutto il continente).
Al di là dell'intenzionale pathos emergente dal racconto (che si comprende e non si irride) dal punto di vista fattuale, oggetto di discrimine è in buona sostanza - la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, catturato in tempo di guerra, in stato estero dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito della promulgazione del noto proclama Pt_3 sull'armistizio di , con quella locuzione equivoca, (tranne che per gli ex alleati) Per_2 sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria…. ha chiesto un armistizio al generale comandante in capo delle forze Per_3
pagina6 di 9 alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.” (Questo per dare giusto contesto al rapporto che, in quel momento, si veniva ad instaurare tra le forze militari delle due nazioni, per chi lo abbia dimenticato).
Occorre quindi verificare se in pura sostanza: (a) la cattura del militare italiano dalle
FFAA tedesche, (b) la sua deportazione in campo nemico, (c) il suo internamento in un campo recintato;
(d) la sottoposizione a lavoro forzato, unici fatti incontestabili della fattispecie (emergenti dal foglio matricolare) possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità e dar luogo alla pretesa risarcitoria oggi proposta.
Ridotta all'osso la narrazione di cui si possa dare contezza, a parere di chi scrive è lo stesso fatto illecito aquiliano ad esser in discussione. Per sostenere il contrario non appare possibile fare riferimento ratione temporis alle 4 Convenzioni di Ginevra successive al
1948, né all'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
Norimberga del 08.08.1945, men che meno allo Statuto di Roma della Corte penale
Internazionale (artt. 7 e 8), in quanto sono tutte disposizioni di diritto internazionale successive ai fatti di cui è giudizio.
Ma, come la stessa difesa di parte attrice richiama, le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite la quale analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis, sono invece: 1) la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907
(ratificata dalla Germania nel 1909) e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 richiamate a fondamento della pretesa dalla stessa difesa di parte attrice.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione del 1909 ed art 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/
contro
- belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene;
“ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: l'art. 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini.
Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, in sé e per sé considerati elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità.
pagina7 di 9 Lo sarebbero se si trattasse di civili. Ma si trattava di militari
contro
-belligeranti
(per chi contesti che lo Stato Italiano e la Germania non fossero in guerra all'esito della promulgazione del proclama Badoglio, si rinvia al concetto di “stato di guerra” del diritto internazionale, che si presume noto).
Quanto all'altro corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta (in sintesi, vengono richiamate sottoposizione a razioni alimentari ridotte, fame, freddo, insostenibile intensità di lavoro, mancata corresponsione dell'emolumento economico etc.) vengono automaticamente equiparati ai crimini iuris gentium, cioè ovvero compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali come se si trattasse di uccisione, la tortura, lo stupro, la deportazione di civili e minori etc. che hanno dato giustificazione alla ribellione della Corte Costituzionale n.
238/2014).
A parere del presente Tribunale è un'equazione non convalidabile.
Sia come sia, ove si ritenga il contrario, e seguirsi il ragionamento operato dalla parte attrice, (come se il risarcimento e l'indennizzo e le ragioni del loro riconoscimento fossero le medesime) tutto il corredo fattuale trascendente i soli dati oggettivi (cattura, deportazione, l'internamento, la sottoposizione a lavoro coatto) viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione dell'attribuzione allo stesso della qualifica Parte Parte di (l'attribuzione della qualifica in quanto militare italiano prigioniero disposta dallo stesso sulla base della decisione assunta nella data del 20.09.1943, IMI Per_4 italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Ma oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice non è che nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura, il lavoro coatto: occorre invero dimostrare che il militare il 18.11.1914 e deceduto il 13.01.2011 sia stato sottoposto a quei Persona_1 mal-trattamenti di cui si parla diffusamente nelle pubblicazioni prodotte, e che lo sia stato in quelle condizioni di tempo e di luogo.
Per quel che ne ricava probatoriamente il Tribunale, la condizione specifica dell'internato avrebbe potuto esser deteriore, rispetto a quanto rappresentato. Ovvero, per ipotesi, per ragioni non commendevoli, ( leggasi la pubblicazione autobiografica
“Deviazione” n.d.r.) del tutto diversa e migliore.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, che se non è addebitabile come tale alla difesa di parte attrice non appare neanche superabile – a danno dello stato Italiano - facendo riferimento a presunzioni o nozioni di comune esperienza: se non é contestabile la Parte qualifica attribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il pagina8 di 9 riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi men che meno facendo ricorso alle c.d. presunzioni semplici, il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo.
È vero che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa, in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive. (c.f.r. Cassazione Civile 2020/ 29743). Ma, come evidenziato, quello che manca alla fattispecie concreta è la dimostrazione del c.d. quid, quomodo, quando, siano stati irrogati gli allegati maltrattamenti a cui il militare sia stato sottoposto, nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, (lì ed allora): e di questa dimostrazione è onerata la parte attrice, dimostrazione che non è stata neanche tentata (vedasi i mezzi di prova non richiesti).
Né è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/ esistenza in vita di ( anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dare conto, diretto o indiretto, delle circostanze di fatto che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza del fallimento dell'onere dimostrativo in cui è incorsa la parte attrice, con la migliore volontà, non può che portare al rigetto della domanda.
Le spese processuali, in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, per queste prime cause del tenore rappresentato, si compensano, per questo solo grado, integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice. b) Compensa integralmente le spese processuali.
Roma il 28.06.2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di r. g. in epigrafe vertente
TRA
nella qualità di figlio ed erede legittimo di Parte_1 Per_1
( nato a [...] il [...] e deceduto il 13.01.2011) elettivamente
[...] domiciliato in Sant'Ambrogio sul Garigliano (FR), Via Foresta Esterna n. 3, presso lo studio professionale dell'avvocato Giovanni Messore, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti.
ATTORI
CONTRO
in persona dell'ambasciatore pro tempore. Controparte_1
CONTUMACE
in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'avvocatura generale dello Stato e ivi domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, in qualità di intervenuto.
INTERVENUTO
Oggetto: responsabilità per danni da crimini di guerra, e per crimini contro l'umanità.
pagina1 di 9 Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Accertare e dichiarare la responsabilità della
PU Federale di Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di in conseguenza Persona_1 dei trattamenti disumani derivanti dalla prigionia nel campo di concentramento indicato in premessa;
2) Per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti dell'odierno ricorrente nella misura, come Parte_1 quantificata al punto sub B del presente ricorso, o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno permanente conseguito al periodo di prigionia, da liquidarsi anche facendo ricorso a criteri equitativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
Conclusioni per la parte intervenuta: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito Controparte_2 di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Germania, erroneamente evocata in giudizio nell'ambito dell'odierna controversia risarcitoria;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice improponibili e comunque infondate in quanto attinenti a crediti prescritti ovvero per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Spese vinte.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., il signor nella qualità di Parte_1 figlio ed erede legittimo di nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 13.01.2011 (cfr. certificato di nascita del dante causa e del coniuge di questi;
certificato di matrimonio;
estratto di nascita dell'attore; certificato di morte del dante causa e del coniuge di questi, in atti), ha convenuto in giudizio la PU , Controparte_1 quale soggetto di diritto internazionale, riconosciuto successore del III Reich, chiedendo l'affermazione di responsabilità della convenuta a cagione della illegittima deportazione e soggezione a lavoro coatto del proprio dante causa subita durante il Persona_1 periodo bellico ad opera di militari della Germania, nonché per il danno permanente pagina2 di 9 conseguito al periodo di prigionia, quantificati nei termini di cui alle conclusioni o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Ha precisato, in via di mero fatto, che, in data 01.04.1935, veniva Persona_1 chiamato alle armi ed assegnato al 13° Reggimento Artiglieria 126 Quadrupede Granatieri di Sardegna, con matricola n. 6330; in data 25.11.1940, veniva richiamato alle armi e inviato in Albania, dove rimaneva a combattere al fronte sino al 08.09.1943, data della firma dell'armistizio con le nazioni alleate;
in data 09.09.1943, a Patrasso, il veniva Per_1 catturato dai tedeschi insieme ad altri commilitoni.
All'esito della cattura, veniva trasferito, attraverso un viaggio lungo e disumano su vagoni adibiti al trasporto di bestiame, nella città di Weiden in der Oberpfalz, nei pressi di
Norimberga, ed internato presso il campo di prigionia di Stalag XIII B, con il numero di matricola 60839. Quivi veniva costretto a lavorare all'esterno con temperature che scendevano dai 10° ai 20° sotto lo zero, patendo privazioni di ogni genere, esposto a violenze e costretto ad assistere alla morte di commilitoni.
Le sofferenze dei militari italiani internati dovevano esser ritenuti fatto notorio, confermato da quanto riportato nell'Archivio dell'Associazione nazionale reduci della prigionia e dell'internamento e nella Banca dati online degli internati militari italiani. Alla fine della guerra il dante causa venne liberato il 08.05.1945, trattenuto dalle Forze Armate
Alleate sino al 25.06.1945 e rimpatriato in Italia, e quindi rimase in prigionia per la durata di giorni 600. Gli erano stati riconosciuti, per i fatti rappresentati, i benefici di cui all'art. 6,
D.L. n. 137 del 1948 “per essere stato prigioniero dei Tedeschi” dal 12.09.1943 al 08.05.1945, come risulta dal foglio matricolare, in atti, e il Diploma d'onore di “combattente per la libertà d'Italia 1943-1945” ai sensi della legge 16 marzo 1983, n. 75 (prodotto dall'attore con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.).
Dei danni subiti, in occasione della provvida emanazione della legge n. 43 comma
VI del D.L. 36/2022 l'erede del dante causa ha ritenuto promuovere la domanda per sentir pronunciare la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dal proprio padre.
Ponevano a giustificazione della giurisdizione la sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/2014, troppo nota per meritare un cenno che superi il richiamo.
A fondamento normativi della pretesa vengono richiamati la Convenzione di
Ginevra del 1949, sul trattamento dei prigionieri di guerra, la giurisprudenza della Corte
Suprema di Cassazione a Sezioni Unite del 2004 n. 5044 (cfr. prima memoria ex art. 171-ter
c.p.c.) che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete si riassumono nelle note che seguono:
a) è operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost., una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.
pagina3 di 9 Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, è andata e va progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
La Corte Costituzionale con la pronuncia del 22.10.2014 n. 238, pure richiamata da parte attrice, ha “ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico del 2004 ritenendo operativi i c.d. controlimiti e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite “ esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia
(CIG) del 3 febbraio 2012, dichiarando l'illegittimità delle contrastanti diposizioni della legge 5/2013.
All'esito della situazione di stallo verificatosi, dopo la messa in esecuzione delle sentenze di condanna maturate, contro beni di proprietà dello Stato Tedesco in Italia ( fra cui il noto ) lo stato italiano ha ritenuto porre rimedio al conflitto ( non solo Controparte_3 diplomatico, che ne seguiva varando l'art. 43 D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945; tale disposizione ha garantito, nei termini evidenziati, la legittimazione passiva dello stato Italiano dinanzi a sentenze di accoglimento del pagina4 di 9 risarcimento del danno pronunciate nei confronti della PU Federale di Germania, passate in giudicato, legittimando gli attori a rivalersi sul fondo, all'uopo predisposto dall'ordinamento.
Rivendicando la ricorrenza – nella fattispecie – di un crimine riconducibile a quello per il quale viene riconosciuta la giurisdizione dello stato italiano la parte attrice ha formulato le conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato per il Controparte_2
, che – in estrema sintesi e per economia di lettura – ha rivendicato la
[...] titolarità passiva del sulla domanda proposta, in ragione di una Controparte_2 sorta di accollo normativo verificatosi nella fattispecie.
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste l'improponibilità della domanda attorea, in quanto proposta oltre il termine perentorio previsto dalla legge;
la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte, lamentando il difetto di prova della qualità di erede, ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
È, viceversa, rimasta contumace la PU Federale di Germania, notificataria dell'atto introduttivo secondo la consuetudine internazionale.
Alla prima udienza del 24.01.2024, il G.I. ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 281-duodecies c.p.c.
In difetto di richieste istruttorie di carattere costituendo, ritenendo parte attrice la causa di carattere documentale, la causa, trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta non è fondata /provata e dev'esser rigettata.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e segg. della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte
pagina5 di 9 Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di
Cassazione 23621/2011 ed altri).
Si danno per noti i termini del riconoscimento della giurisdizione al G.O. in merito a fattispecie siffatte all'esito della sentenza del Giudice delle leggi n. 234/2014. Il cortocircuito logico – giuridico in cui è incorsa la Corte, in tal modo decidendo, ( in termini di bilanciamento, sarebbe bastato – al giudice delle Leggi - pensare alle superiori ragioni, rispetto alla tutela per equivalente che ha indotto la Società delle Nazioni e nazioni aderenti ad inserire l'articolo 94 dello Statuto) cui non ha potuto/saputo/voluto porre rimedio la Suprema Corte di Cassazione (si veda la sen civ. 3642/2024) interpella questo
Tribunale in merito ad una domanda risarcitoria ( si noti bene, non indennizzatoria) promossa nei confronti della PU di Germania, successore del III Reich, CP_1 ma di fatto azionanda ( ex art. 43 Legge 2020 n. 36) nei confronti dell'incolpevole Stato
Italiano, dall'erede di un soggetto (nato nel 1914 e deceduto nel 2011) per il danno da costui subito a cagione della deportazione nel lontano 1943 -- liberato nel 1945 - ad opera di militari di un Paese straniero, in Paese straniero, in tempo di guerra.
Sia come sia, occorre accedere al c.d. merito della domanda.
L'azione coltivata in questa sede dagli attori non è quella della responsabilità statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Il fatto illecito viene descritto nei termini di cui allo svolgimento del processo.
La difesa di parte attrice opera richiamo, per relationem, alle .c.d. notorie condizioni Parte di vita degli ei campi, i principali maltrattamenti e disagi cui i militari italiani furono sottoposti nell'occasione. La “fonte” di questa narrazione, viene data – in buona sostanza – dal notorio, dalle pubblicazioni bibliografiche redatte concernenti in genere la vita e le Parte sofferenze patite dagli nei vari campi, (varie centinaia disseminati per tutto il continente).
Al di là dell'intenzionale pathos emergente dal racconto (che si comprende e non si irride) dal punto di vista fattuale, oggetto di discrimine è in buona sostanza - la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, catturato in tempo di guerra, in stato estero dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito della promulgazione del noto proclama Pt_3 sull'armistizio di , con quella locuzione equivoca, (tranne che per gli ex alleati) Per_2 sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria…. ha chiesto un armistizio al generale comandante in capo delle forze Per_3
pagina6 di 9 alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.” (Questo per dare giusto contesto al rapporto che, in quel momento, si veniva ad instaurare tra le forze militari delle due nazioni, per chi lo abbia dimenticato).
Occorre quindi verificare se in pura sostanza: (a) la cattura del militare italiano dalle
FFAA tedesche, (b) la sua deportazione in campo nemico, (c) il suo internamento in un campo recintato;
(d) la sottoposizione a lavoro forzato, unici fatti incontestabili della fattispecie (emergenti dal foglio matricolare) possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità e dar luogo alla pretesa risarcitoria oggi proposta.
Ridotta all'osso la narrazione di cui si possa dare contezza, a parere di chi scrive è lo stesso fatto illecito aquiliano ad esser in discussione. Per sostenere il contrario non appare possibile fare riferimento ratione temporis alle 4 Convenzioni di Ginevra successive al
1948, né all'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
Norimberga del 08.08.1945, men che meno allo Statuto di Roma della Corte penale
Internazionale (artt. 7 e 8), in quanto sono tutte disposizioni di diritto internazionale successive ai fatti di cui è giudizio.
Ma, come la stessa difesa di parte attrice richiama, le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite la quale analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis, sono invece: 1) la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907
(ratificata dalla Germania nel 1909) e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 richiamate a fondamento della pretesa dalla stessa difesa di parte attrice.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione del 1909 ed art 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/
contro
- belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene;
“ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: l'art. 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini.
Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, in sé e per sé considerati elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità.
pagina7 di 9 Lo sarebbero se si trattasse di civili. Ma si trattava di militari
contro
-belligeranti
(per chi contesti che lo Stato Italiano e la Germania non fossero in guerra all'esito della promulgazione del proclama Badoglio, si rinvia al concetto di “stato di guerra” del diritto internazionale, che si presume noto).
Quanto all'altro corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta (in sintesi, vengono richiamate sottoposizione a razioni alimentari ridotte, fame, freddo, insostenibile intensità di lavoro, mancata corresponsione dell'emolumento economico etc.) vengono automaticamente equiparati ai crimini iuris gentium, cioè ovvero compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali come se si trattasse di uccisione, la tortura, lo stupro, la deportazione di civili e minori etc. che hanno dato giustificazione alla ribellione della Corte Costituzionale n.
238/2014).
A parere del presente Tribunale è un'equazione non convalidabile.
Sia come sia, ove si ritenga il contrario, e seguirsi il ragionamento operato dalla parte attrice, (come se il risarcimento e l'indennizzo e le ragioni del loro riconoscimento fossero le medesime) tutto il corredo fattuale trascendente i soli dati oggettivi (cattura, deportazione, l'internamento, la sottoposizione a lavoro coatto) viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione dell'attribuzione allo stesso della qualifica Parte Parte di (l'attribuzione della qualifica in quanto militare italiano prigioniero disposta dallo stesso sulla base della decisione assunta nella data del 20.09.1943, IMI Per_4 italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Ma oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice non è che nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura, il lavoro coatto: occorre invero dimostrare che il militare il 18.11.1914 e deceduto il 13.01.2011 sia stato sottoposto a quei Persona_1 mal-trattamenti di cui si parla diffusamente nelle pubblicazioni prodotte, e che lo sia stato in quelle condizioni di tempo e di luogo.
Per quel che ne ricava probatoriamente il Tribunale, la condizione specifica dell'internato avrebbe potuto esser deteriore, rispetto a quanto rappresentato. Ovvero, per ipotesi, per ragioni non commendevoli, ( leggasi la pubblicazione autobiografica
“Deviazione” n.d.r.) del tutto diversa e migliore.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, che se non è addebitabile come tale alla difesa di parte attrice non appare neanche superabile – a danno dello stato Italiano - facendo riferimento a presunzioni o nozioni di comune esperienza: se non é contestabile la Parte qualifica attribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il pagina8 di 9 riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi men che meno facendo ricorso alle c.d. presunzioni semplici, il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo.
È vero che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa, in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive. (c.f.r. Cassazione Civile 2020/ 29743). Ma, come evidenziato, quello che manca alla fattispecie concreta è la dimostrazione del c.d. quid, quomodo, quando, siano stati irrogati gli allegati maltrattamenti a cui il militare sia stato sottoposto, nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, (lì ed allora): e di questa dimostrazione è onerata la parte attrice, dimostrazione che non è stata neanche tentata (vedasi i mezzi di prova non richiesti).
Né è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/ esistenza in vita di ( anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dare conto, diretto o indiretto, delle circostanze di fatto che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza del fallimento dell'onere dimostrativo in cui è incorsa la parte attrice, con la migliore volontà, non può che portare al rigetto della domanda.
Le spese processuali, in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, per queste prime cause del tenore rappresentato, si compensano, per questo solo grado, integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice. b) Compensa integralmente le spese processuali.
Roma il 28.06.2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
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