Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2681 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
C.F. 1 nato a [...] il [...], rappresentato e Parte 1 (cf: difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Vincenza Muffoletto presso il cui studio, sito a EF via Prestisimone n. 21/A, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
(cf: C.F. 2 nato a [...] l'[...], Controparte_1 '
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in allegata dalla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Matteo Attanzio presso il cui studio, sito a EF via San Pasquale n.
2/c, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
(p.iva P.IVA 1 con sede in Controparte_2
EF, c. da Capo Playa, snc
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
avente ad oggetto: actio negatoria servitutis;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 23.9.2024;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 premettendo di essere proprietario di un fondo sito sul lungomare di EF (identificato in catasto al fg. 5 p.lla
32), deduceva che, da oltre un triennio, sul fondo di proprietà del convenuto insisteva un parcheggio che si estendeva anche sulle p.lle 1434 e 1435 di proprietà- CP 3 e e che i fruitori dello stesso una volta parcheggiate le Controparte_4 - autovetture percorrevano a piedi il fondo dell'attore per accedere al lungomare, su cui
Affermava che il suo fondo non era gravato da alcuna servitù di passaggio (né pedonale, né carrabile) in favore del terreno di proprietà del convenuto, esistente invece in favore del fondo di proprietà di CP 3 (costituente la parte più a valle del parcheggio).
Allegava l'inosservanza da parte di all'accordo raggiunto Controparte 1 nell'ambito del procedimento di mediazione, in esito al quale le parti avevano preso atto pur non che la terza chiamata locatrice del terreno del convenuto Controparte_2 aveva ripristinato la recinzione precedentemente avendo partecipato alla procedura
-
posta a delimitazione dei fondi Controparte_1 e CP_5 CP_3
restando "inteso tra le parti che rimane inibito anche il passaggio pedonale di terzi della strada che insiste sul fondo di proprietà Parte 1
Rilevava, a tale riguardo, che nel periodo successivo, pur essendo cessato il transito di autovetture sulla strada insistente nel proprio fondo per raggiungere il parcheggio dal lungomare e/o vicerversa, continuava a persistere quello pedonale, facilitato dall'apertura di varchi laterali sulla recinzione posta a confine con gli altri fondi, segnatamente sul lato ovest, a confine con la proprietà CP_6
Sulla scorta di tali allegazioni, domandava al Tribunale di accertare l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio sul terreno di sua proprietà, nonché di ordinare al convenuto la cessazione del passaggio attraverso il fondo dell'attore, da e verso quello della controparte, nonché di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo del suo diritto dominicale;
chiedeva, infine, la condanna di Controparte_1 al risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta antigiuridica tenuta dal medesimo.
Regolarmente costituitosi in giudizio, Controparte 1 chiedeva in via preliminare il differimento della prima udienza di comparizione al fine di chiamare in affittuaria del terreno di sua proprietà incausa Controparte_2 forza di contratto del 26.5.2014, registrato il 16.06.2014, adibito dalla stessa a
"deposito/parcheggio automezzi di ogni genere e/o imbarcazioni".
...
Eccepiva, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva domandando il rigetto delle domande avversarie, deducendo di non avere rivendicato né esercitato alcun diritto di passaggio sul fondo dell'attore.
Parte 1 erano riconducibili Deduceva, infatti, che le condotte dedotte da dalla quale chiedeva in ogni caso di unicamente a Controparte_2 essere manlevato nell'ipotesi di eventuale statuizione condannatoria.
-Affermava, comunque, che il proprio fondo – distinto in catasto al fg. 5, p.lle 96 e 149 – non confinava direttamente con quello dell'attore, bensì con CP 8 Controparte 7
Controparte_9 ICAS S.p.A., condominio CP 10 CP 3 e [...]
[…] '
confinava con quelli di Controparte_4 ; mentre il terreno di Parte 1 'i quali consentendo gli proprietà di CP 3 e Controparte_4 attraversamenti dei loro rispettivi fondi, avrebbero, in sostanza, consentito il denunciato passaggio sulla stradella di proprietà attorea.
Confermava di aver preso parte alla procedura di mediazione avviata da parte attrice, con la quale il 4.2.2020 aveva siglato un verbale positivo di accordo, in cui si dava atto che la Società conduttrice evocata nell'ambito della procedura di mediazione da [...]
-
-aveva proceduto “al ripristino della rete di Controparte 1 e non presentatasi all'incontro recinzione precedentemente posta a delimitazione del fondo Controparte_1 e CP_3
[...] e Controparte_4
Ribadiva, pertanto, la sua estraneità anche alla successiva apertura del varco sulla recinzione, individuando l'unico soggetto responsabile nella terza chiamata.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc, l'attore contestava la prospettiva della controparte consistente nel declinare qualsivoglia responsabilità in relazione alle condotte poste in essere dal locatore del fondo.
All'udienza del 16.6.2021, è stata dichiarata la contumacia della terza chiamata
[...] non costituitasi pur se ritualmente evocata in giudizio.Controparte_2 '
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
con ordinanza del 29.4.2022, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di descrivere i luoghi oggetto della controversia.
All'udienza del 23.9.2024, la causa è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
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*
Così ricostruite le posizioni delle parti, deve osservarsi che la domanda spiegata da [...] Pt 1 configura un'actio negatoria, ossia quell'istituto di carattere generale che l'ordinamento appresta per tutelare il proprietario di un bene, finalizzato "alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla res dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma pure al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, onde ottenere la libertà del fondo, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere proprio l'attività lamentata come lesiva dall'attore" (Cass. n. 203/2017).
"La "actio negatoria servitutis" può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie", che devono sostanziarsi nella pretesa di un diritto sul bene (Cass., n. 27564/2014); "nella negatoria, invece, l'attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua" (Cass., n. 472/2017).
Si tratta di un'azione di carattere reale e in quanto tale imprescrittibile, esperibile anche ove si intenda conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino (cfr. Cass. n. 16495/2005), ovvero per rimuovere una situazione che comporti una menomazione del godimento del fondo o il pericolo di un suo deterioramento (cfr. Cass.
5949/1986; Cass. n. 20126/2006).
Legittimato passivo dell'azione in questione è il proprietario (o comproprietario) o comunque il titolare del diritto reale del fondo vicino che ha posto in essere la condotta
"antigiuridica"; di conseguenza se la domanda è stata spiegata nei soli confronti dell'autore della turbativa, che non sia proprietario del preteso fondo dominante, dovrà integrarsi il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo (in questi termini, Cass., n.
35/2000: "Con riguardo all'" actio negatoria servitutis", la richiesta della cessazione della turbativa o della molestia inerente all'esercizio di una determinata servitù richiede il preliminare accertamento negativo del relativo diritto vantato, con la conseguenza che, ove tale richiesta sia spiegata nei confronti dell'autore della turbativa il quale non sia il proprietario del preteso fondo dominante, il contraddittorio deve necessariamente essere integrato nei confronti di detto proprietario").
È stato, ancora, affermato che "l'actio negatoria sevitutis, avente natura reale e diretta all'accertamento della libertà di un fondo rispetto ad un altro, può essere proposta unicamente nei confronti del proprietario dello stesso, in quanto titolare potenziale della servitù che si intende negare nella vindicatio libertatis, per cui deve escludersi il ricorso di una tale azione nelle ipotesi in cui la domanda sia proposta unicamente contro il conduttore dell'immobile confinante e non già contro il proprietario. L'esecutore materiale dell'opera, invero, ove soggetto diverso dal proprietario, può unicamente rispondere, insieme a quest'ultimo, delle conseguenze dannose della stessa, nella eventuale concorrente azione risarcitoria (cfr. Cass. civ. Sez. II, 17/01/2011, n. 939).
Nel caso in cui si domandi anche il risarcimento del danno e l'autore delle turbative sia soggetto diverso, allora dovrà convenirsi anche colui che ha materialmente compiuto le molestie.
Dunque, indipendentemente dalla circostanza che l'autore materiale della condotta sia un soggetto diverso dal proprietario del fondo (dominante), nel caso di specie, la circostanza che Parte 1 abbia domandato l'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio sul proprio fondo, fa sì che debba affermarsi la legittimazione passiva del convenuto, nei cui confronti soltanto può essere svolta simile indagine, senza che possa assumere alcuna rilevanza il fatto che i fondi non siano contigui/confinanti, essendo separati da quelli che fanno capo a CP_3 e Controparte_11 ben potendo la servitù di passaggio – nel caso di specie inesistente sulla base delle risultanze processuali e come peraltro allegato dal medesimo convenuto - interessare fondi tra loro non contigui, uno dei quali peraltro gravato da analoga servitù in favore di uno di quelli ubicati tra i medesimi.
Tale ricostruzione consente di superare le argomentazioni svolte dal convenuto, secondo le quali il locatore non sarebbe tenuto ad operare un controllo sull'attività posta in essere dal conduttore che, in considerazione della “prevalenza" della natura reale dell'azione esperita, non colgono nel segno.
Peraltro, con la sottoscrizione del verbale di mediazione del 4.2.2020, dopo aver preso atto del ripristino della recinzione tra i fondi Controparte_1 eParte 2
CP 5 che ha condotto alla declaratoria della cessazione della materia del
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contendere da parte del mediatore - ha in qualche misura riconosciuto il diritto dell'attore a che fosse "inibito anche il passaggio pedonale di terzi della strada che insite sul fondo di proprietà di Parte 1 ; riconoscimento, invero, già risultante dalla missiva del
27.7.2016 a firma del convenuto e del difensore, indirizzata anche a Controparte_2
[...] con la quale quest'ultima è stata invitata a “usare il fondo locatole secondo le previsioni contrattuali e ad astenersi, in prosieguo, dal porre in essere ulteriori comportamenti lesivi dei diritti altrui".
L'aver declinato qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del fondo locato non può tradursi nell'impossibilità, per il proprietario, di esperire la tutela di cui all'art. 949 cc, che va distinta dalla successiva ed eventuale domanda risarcitoria.
Peraltro, il passaggio illegittimo sul fondo attoreo – in seguito alla (ri)apertura dei varchi presenti sulla recinzione che separa lo stesso da quelli di CP 3 e CP 5 a loro volta confinanti con quello del convenuto –, oltre a non essere contestato da [...]
Controparte 1 , ha trovato conferma nella relazione depositata dal ctu nominato, incaricato di descrivere i luoghi.
L'ing. invero, nel suo elaborato, frutto di un percorso argomentativo Persona_1 '
lineare, immune da vizi logici e sorretto da adeguati profili di competenza specifica, ha dato conto del fatto che "nessuna rete, recinzione e/o delimitazione in genere trovasi collocata lungo il confine (tratto A-B) tra la proprietà CP_1 e le proprietà CP 3 e CP 4
L'ausiliario ha descritto accuratamente i luoghi, affermando che il “terreno di proprietà
CP_1 risulta destinato ad area a parcheggio e lo stesso risulta condotto in locazione dalla Società
Coop. Euroglobal Service (terza chiamata in causa, contumace), giusto contratto di locazione del
26/05/2014, reg.to il 16/06/2014 (in atti). [...] i terreni CP_1 (part.lle 96 e 149) vengono concessi per uso deposito/parcheggio di automezzi di ogni genere e/o imbarcazioni.
Proseguendo verso Nord, in direzione mare, l'area a parcheggio si estende senza soluzione di continuità anche sulle particelle 1434 e 1435 (foto 10 e 11), rispettivamente di proprietà CP 3
[...] e Controparte 12 (estranei alla presente procedura), sino a ridosso della stradella (lato
Nord) il cui confine è delimitato da una recinzione metallica con ivi realizzato un “varco" carrabile
(V1), il cui transito è inibito da una catena chiusa da un catenaccio, oltre ad un passaggio pedonale libero (foto 12-13-14)".
Ha, d'altra parte, evidenziato “che in occasione del sopralluogo svolto è stato possibile accertare il transito (sia veicolare che pedonale), attraverso il detto varco, al fine di raggiungere il sottostante lungomare (foto 15-16)", documentando peraltro il passaggio a mezzo immagini fotografiche e video (pag. 7).
Nella risposta alle osservazioni formulate da parte attrice, poi, il ctu ha ribadito che "la stradella carrabile che si diparte dal Lungomare PE GI (lato Nord) ricade interamente sul fondo di proprietà dell'odierno attore (Sig. Parte 1 , fondo questo costituito, come detto, dalla particelle 478 e 32 [...]".
Le risultanze istruttorie, dunque, depongono nel senso dell'accoglimento delle domande spiegate da Parte 1 dovendosi condannare, previa declaratoria della inesistenza della servitù di passaggio insistente sul fondo attoreo e a vantaggio del fondo di [...]
Controparte_1 il convenuto (proprietario del fondo dal quale viene esercitato il diritto di passaggio) e la terza chiamata (autore materiale della molestia), in solido tra loro in considerazione delle argomentazioni sopra svolte, a cessare le condotte in questione.
A differenti conclusioni deve pervenirsi, d'altra parte, in ordine alla domanda di risarcimento del danno, priva di qualsivoglia supporto probatorio e, a monte, non sorretta da adeguati elementi sul piano assertivo, non essendo configurabile un danno in re ipsa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Del pari, a carico del convenuto e della terza chiamata vanno poste le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_2
'disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
[...] accerta e dichiara l'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio sul fondo dell'attore
(sito a EF, in catasto al foglio 5, part.lle 32 e 478), a vantaggio del fondo del convenuto
(sito a EF, in catasto al fg. 5 – part. lle 96 e 149); di cessare Controparte 1 e Controparte_2ordina a l'esercizio del diritto di passaggio sul fondo dell'attore; condanna il convenuto e la terza chiamata, in solido tra loro, a rifondere a Parte 1
le spese di lite e le liquida in € 2.700,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone a carico del convenuto e della terza chiamata le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.