TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6977 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12788/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 01/04/2025, rimessa al Collegio alla udienza del 09/09/2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 10/09/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. ADAMO CARMELINA con studio in PIAZZETTA GUASTALLA, 3 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 22/06/2023 (Delibera N. 2023/3757)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 17.04.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: che l'Ill.mo Tribunale adito, previa comparizione dei coniugi avanti a sé, Voglia pronunciare la separazione personale degli stessi, anche in contumacia della resistente, stabilendo che nessun contributo economico è dovuto da un coniuge reciprocamente all'altro e che non vi sono beni in comune da dividere.
Con vittoria di compensi professionali solo in caso di opposizione da parte del resistente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in MILANO il 07/01/2020 Parte_1 CP_1 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2020, atto n. 6, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 01.04.2025 il Barone chiedeva pronuncia di separazione senza ulteriori condizioni, allegando che il matrimonio non aveva funzionato e che dopo pochi mesi la moglie si era trasferita altrove e che da allora non avevano avuto più alcun rapporto, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 16.04.2025, tenutasi in data 09.09.2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo
139 c.p.c. in data 30.5.2025, veniva dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della resistente e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava: “sono due anni e mezzo che siamo separati. Prima abitavamo in via Amoretti 10. Poi lei è andata a Prato per lavoro e poi le nostre strade si sono separate. Le avevo detto che intendevo separarmi e lei mi ha detto di fare quello che volevo”. Il
Presidente relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dal pagina 2 di 4 ricorrente le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10.09.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, vista la mancata costituzione in giudizio della resistente, il tenore delle deduzioni del ricorrente, che ha riportato di non vedere più la moglie da quasi tre anni, che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce: pagina 3 di 4 1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e he hanno contratto matrimonio in MILANO il 07/01/2020, iscritto nei registri CP_1 dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2020, atto n. 6, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese.
Milano 10/09/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 01/04/2025, rimessa al Collegio alla udienza del 09/09/2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 10/09/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. ADAMO CARMELINA con studio in PIAZZETTA GUASTALLA, 3 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 22/06/2023 (Delibera N. 2023/3757)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 17.04.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: che l'Ill.mo Tribunale adito, previa comparizione dei coniugi avanti a sé, Voglia pronunciare la separazione personale degli stessi, anche in contumacia della resistente, stabilendo che nessun contributo economico è dovuto da un coniuge reciprocamente all'altro e che non vi sono beni in comune da dividere.
Con vittoria di compensi professionali solo in caso di opposizione da parte del resistente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in MILANO il 07/01/2020 Parte_1 CP_1 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2020, atto n. 6, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 01.04.2025 il Barone chiedeva pronuncia di separazione senza ulteriori condizioni, allegando che il matrimonio non aveva funzionato e che dopo pochi mesi la moglie si era trasferita altrove e che da allora non avevano avuto più alcun rapporto, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 16.04.2025, tenutasi in data 09.09.2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo
139 c.p.c. in data 30.5.2025, veniva dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della resistente e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava: “sono due anni e mezzo che siamo separati. Prima abitavamo in via Amoretti 10. Poi lei è andata a Prato per lavoro e poi le nostre strade si sono separate. Le avevo detto che intendevo separarmi e lei mi ha detto di fare quello che volevo”. Il
Presidente relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dal pagina 2 di 4 ricorrente le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10.09.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, vista la mancata costituzione in giudizio della resistente, il tenore delle deduzioni del ricorrente, che ha riportato di non vedere più la moglie da quasi tre anni, che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce: pagina 3 di 4 1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e he hanno contratto matrimonio in MILANO il 07/01/2020, iscritto nei registri CP_1 dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2020, atto n. 6, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese.
Milano 10/09/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4