Sentenza 28 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/2004, n. 14231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14231 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARSICO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMMERCIAL UNION ITALIA S.p.A., quale incorporante per fusione la NORWICH UNION ASSICURAZIONI S.p.A. già NORWICH UNION FIRE INSURANCE COMPANY LTD, HABIB ALLAA, VILLA ENRICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIALOIA 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che li difende unitamente all'avvocato ADRIANA MORELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4815/00 del Tribunale di MILANO, sezione 11^ civile emessa il 19/1/2000, depositata il 13/04/00; RG. 2466/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/04 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
l'Avvocato MARIO MAZZI (per delega Avv. Luigi OTTAVI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, IN CI convenne, davanti il Giudice di Pace di Milano, IC LL, Habib Allaa - rispettivamente conducente e proprietario dell'autovettura Golf targata MI-3X5426 - unitamente alla società di assicurazione UN Fire Insurance Ltd, chiedendo la condanna degLi stessi in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale verificatosi il Settembre 1995, dovuto a fatto e colpa esclusivi della LL.
Si costituì ritualmente in causa la Società NO, che chiese il rigetto della domanda attorea, assumendo che alla data del sinistro l'auto di cui sopra non era coperta da alcuna garanzia assicurativa per i danni conseguenti alla circolazione.
Il Giudice di Pace accolse la domanda attorea, condannando i convenuti al pagamento della somma di 6.234.999, oltre gli accessori. Interposto appello sia dal CI, che dalla NO UN, il tribunale di Milano, con sentenza depositata in data 13 aprile 2000, accolse entrambi i gravami, rigettando, in particolare, la domanda proposta dall'attore nei confronti della compagnia assicurativa, posto che l'assicurazione relativa all'autovettura danneggiante decorreva dal 22 settembre 1995, quindi successivamente al sinistro, verificatosi, secondo quanto risultava dal verbale di constatazione amichevole, il giorno 13 settembre 1995.
Avverso tale sentenza IN CI ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso la Commerciai UN Italia s. p. a., incorporante per fusione la NO UN Fire Insurance, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deduce: a) che nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace aveva, sulla base di un verbale di constatazione amichevole di incidente, correttamente ritenuto la responsabilità dei convenuti Habib e villa nella causazione dell'incidente stradale che aveva provocato danni all'autovettura dell'attore. Il problema insorto nel giudizio di primo grado e posto dalla convenuta compagnia assicuratrice, era solo relativo alla data di accertamento del sinistro, indicata nella citata constatazione amichevole (del 13 settembre 1995, ore 23,50). La compagnia assicuratrice aveva sostenuto che in quella date la vettura non era coperta da garanzia assicurativa e ciò senza la benché minima prova di quanto aveva dedotto. Il tribunale, pur senza dar corso ad alcun tipo di istruttoria, con la sentenza impugnata aveva accolto, oltre che l'appello principale del CI (in ordine alla condanna alle spese del giudizio di primo grado), anche l'appello incidentale proposto dalla appellata, sul presupposto, peraltro erroneo, che non poteva ritenersi provato che l'incidente si era verificato il giorno 13 ottobre 1995, in contrasto con quanto sottoscritto dalle parti nella constatazione amichevole del sinistro;
b) che era erronea l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il modulo di constatazione amichevole aveva il valore di confessione stragiudiziale, atteso che non era questo il caso dove poteva avere rilevanza la confessione stragiudiziale o meno, poiché le circostanze di fatto dedotte nella constatazione amichevole di incidente non erano poste in contestazione da nessuno e, comunque, la contestazione si riferiva solo alla data in cui era avvenuto l'incidente, confermata, nel corso del giudizio di primo grado, da IC LL, la quale aveva ammesso l'evidente errore materiale di indicazione della data dell'incidente stradale;
c) che tale affermazione non poteva essere posta in dubbio dalla compagnia assicuratrice, posto che l'attore aveva reso piena prova che l'evento dannoso era accaduto in data 13 ottobre 1995, producendo la fattura dell'Autoparco Fiorenza S.r.l. del 16 ottobre 1995, relativa al traino dei veicolo danneggiato, chiedendo la conferma da parte del titolare dell'Autoparco Fiorenza sulla data di emissione di questo documento;
d) che era, altresì, erronea la sentenza impugnata nella parte in cui, revocando la sentenza sul punto che condannava la NO UN Fire Insurance a rifondere i danni in favore del CI, condannava questo ultimo a pagare le spese alla compagnia di assicurazione, oltre alla restituzione dell'importo percepito, senza neppure considerare che l'odierno ricorrente avrebbe ben potuto chiedere il risarcimento del danno al Fondo Garanzia vittime della strada e che, comunque, non poteva essere ritenuto soccombente nei confronti della NO UN Fire Insurance, poiché palesemente ed apertamente questa compagnia aveva violato il disposto dell'art. 3 l. 39/1977, costringendolo a dar corso all'azione giudiziaria di primo grado, posto che nessuna risposta positiva o negativa aveva dato alla raccomandata ex art. 22 l. 990169, inviala in data 8 novembre 1995. Le doglianze sono infondate.
Costituisce ius receptum, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, da ultimo, Cass. 4007/2004), il principio secondo cui il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale, sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa alla parte, ed, a norma dell'art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale,
con esclusione della possibilità di provare il contrario. Ove sottoscritto dal conducente che non sia altresì il proprietario, esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo, nei cui confronti, ove entrambi siano parti in causa, è liberamente apprezzabile dal giudice. Rispetto, infine, all'assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione iuris tantum superabile con qualsiasi mezzo di prova - anche altra presunzione - idoneo a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo mota diverse.
Fermi tali principi, si rileva che, nella specie, il rapporto tra danneggiato, da un lato, e conducente e proprietario del veicolo danneggiante dall'altro, sono fuori discussione, atteso che è ormai passata in giudicato la condanna di questi ultimi nei confronti del primo, di cui alla sentenza di primo grado.
Resta, quindi, solo il problema dell'assicuratore dell'autovettura danneggiante, nei cui confronti vige, con riferimento alle risultanze delle dichiarazioni rese, di sede di verbale di constatazione amichevole, la presunzione semplice già menzionata, considerato che la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte, idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, ove come nella specie, contestata, le stesse (dichiarazioni aggiunte) non fanno piena prova nella loro integrità ne' determinano alcuna inversione dell'onere della prova, ma sono invece suscettibili, nel loro complesso, di essere liberamente apprezzate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenendo altresì conto del principio pacifico dell'inscindibilità nel suo complesso della confessione, sia essa giudiziale che stragiudiziale.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha puntualmente indicato le circostanze, in forza delle quali era giunto alla conclusione che l'incidente si era verificato, secondo le risultanze del verbale di constatazione amichevole, e cioè in data 13 settembre 1995, quando, cioè, l'assicurazione non era ancora operativa, sottolineando al riguardo: - che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, non poteva ritenersi provato che l'incidente si era verificato in data 13 ottobre 1995, in contrasto con quanto risultava dalla constatazione amichevole del sinistro sottoscritta dalle parti, atteso che la data di accadimento del sinistro, oltre a risultare dalla constatazione amichevole, era stata anche indicata dal legale dell'appellante nella lettera di richiesta di risarcimento del danno e con l'atto di citazione di primo grado;
laddove la rettifica della data era avvenuta solo alla prima udienza di comparizione ed era stata, poi, confermata durante l'interrogatorio formale da IC LL;
- che, peraltro, le dichiarazioni rese da questa ultima non erano sufficienti a provare una diversa rappresentazione del sinistro, in contrasto con quanto dichiarato dalle parti nella constatazione amichevole e nei primi atti del giudizio, sia perché le dichiarazioni rese dalla LL dovevano essere apprezzate prudentemente, atteso che le medesime riguardavano una circostanza a sè favorevole, sia in quanto non erano risultate provate nel corso del giudizio di primo grado quelle circostanze di fatto che avrebbero indotto i confitenti a fare dichiarazioni in contrasto con la realtà dei fatti.
Tali considerazioni costituiscono, con ogni evidenza, valutazioni in fatto, peraltro, solo in parte censurate e, comunque, non sindacabili in sede di legittimità siccome adeguatamente motivate. Con riferimento, infine, alla documentazione ed alla violazione del disposto dell'art. 3 l. 39/1977, di cui alle lettere c) e d) del motivo in esame, trattasi di questioni nuove, in quanto non risultanti dalla sentenza impugnata, e come tali inammissibili in questa sede.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che nessuna motivazione era stata fornita in ordine alla condanna del ricorrente a rifondere alla NO UN Fire Insurance le spese del giudizio di primo e secondo grado, laddove quantomeno avrebbe dovuto disporsi la compensazione. La doglianza è inammissibile.
Non sussiste, infatti, alcuna violazione della norma di cui all'art. 91 del codice di rito, atteso che, indubbiamente l'odierno ricorrente era integralmente soccombente nei confronti della società di assicurazione. È noto, altresì che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione in ordine all'opportunità o meno di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi, mentre tale valutazione non è sindacabile in Cassazione anche se priva di motivazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, nei confronti della resistente costituita, della spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione nei confronti della resistente costituita, spese che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui 100,00 per spese e 900,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 24 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004