Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 aprile 1942 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 ottobre 2011 |
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2022, n. 927Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 14228-2018 proposto da: AZIENDA SANITARIA CI DI PALERMO, rappresentata e difesa daiVavvocato GIORGIO LI VIGNI; - ricorrente - CC tro Civile Sent. Sez. U Num. 927 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 13/01/2022 IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLEGRA 6, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA SALVAGGIO, rappresentata e difeso dall'avvocato LUCIANO TERMINI; - controricorrente - nonché sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLEGRA 6, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA SALVAGGIO, …Leggi di più...
- esclusione·
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- riproposizione della domanda di merito non esaminata·
- conseguenze·
- configurabilità·
- fondamento·
- condizioni·
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- oggetto·
- necessità
Versioni del testo
- Norme generali
- Titolo I : Onorari di avvocato
- Art. 1.
Onorari dovuti agli avvocati.
Agli avvocati, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari stabiliti dalla presente legge e dalla tabella A ad essa allegata.