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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 391/2021, n. 397/2021 e n. 398/2021 RG promosse da
già Parte_1 [...] ale r Parte_2
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
RINA che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. BRUNDU MARIA LUISA;
appellante-appellata incidentale e ( Controparte_1 C.F._1 vv. rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. LAI RINALDO;
appellante-appellato incidentale e ( ) elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. PINNA GIANFRANCO che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellante-appellato incidentale contro
), CP_3 C.F._2 Controparte_4
C.F._3 CP_5 C.F._4 proprio e quali eredi di elettivamente domiciliate presso lo Persona_1 studio dell'avv. FAGGIANI FABIO che le rappresenta e difende per procura in atti;
appellate-appellanti incidentali OGGETTO: risarcimento danni. All'udienza del 17.1.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante ATS: voglia la Corte Nel merito Accertare e dichiarare che alcuna responsabilità nella causazione dei danni lamentati dalla sig.ra , ed sia riconducibile e CP_3 Controparte_4 CP_5 ascrivi per i motivi di Parte_3 cui al presente atto d'appello e, per l'effetto: rigettare la domanda attrice così assolvendo l' in persona del Parte_3 rappresentante legale, odierna appellante, da ogni avversa pretesa. In
1 subordine Nell'ipotesi in cui sia riconosciuta una qualche responsabilità in capo all'amministrazione appellante dirsi tenuta e condannarsi la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c Controparte_2
, Piazza Gae Aulenti n. 8, Milano, a tenere Controparte_6 manlevata e indenne l'Amministrazione sanitaria da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa possa derivare dall'accoglimento anche parziale della domanda di parte ricorrente sia avendo riguardo al risarcimento del danno e sia in ordine alle spese processuali. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. Nell'interesse dell'appellante : voglia la Corte, in via principale: - CP_1 Cont Rigettare l'avversa domanda d In subordine: - Ridurre la somma Cont eventualmente da riconoscersi alle nella misura minima di legge e Cont detraendo la somma gia' corrisposta alle dal dr. a titolo di CP_1 provvisionale e interessi. In ogni caso: - Co toria di s l compenso professionale. Nell'interesse dell'appellante : Piaccia all'Ecc.ma Corte, - CP_2 previa riunione al presente procedimento di quelli iscritti ai numeri n.397/2021 e 398/2021 In riforma della sentenza n. 836/2021 emessa dal Tribunale di Sassari, in via pregiudiziale preliminare • Rilevata l'inapplicabilità dell'art.12 comma 1 della Legge 24/2017 in difetto dei decreti attuativi richiamati dall'art.10 comma 6, dichiarare inammissibile la domanda proposta nei confronti della stante la carenza di legittimazione;
Controparte_2
• con favore d uata, • Acclarata l'inoperatività nei confronti della della copertura assicurativa di cui al rapporto contrattuale Pt_3 acceso con , polizza numero IT00015598LI con decorrenza dal CP_2
27/06/2012 al 27/06/2015, trattandosi di accadimento noto all'
[...]
, assolversi da qualunque avversa doman Parte_4 CP_2 sussistendo alcun obbligo di manleva della in relazione ai fatti di cui si Pt_3 controverte;
• sempre con favore delle sp el merito • In riforma della Sentenza n. 836/2021 emessa dal Tribunale di Sassari il 26/07/2021, rigettarsi la domanda proposta da perché Parte_5 infondata difettando la prova del nesso di causalità efficiente tra condotta medica e exitus;
• con vittoria di spese e onorari. In via subordinata e per mero scrupolo, • ravvisata in capo al dott. e all' CP_1 [...]
di Nuoro- la Controparte_7 ravvivenza , Cont determini il risarcimento del danno spettante alle germane nella misura ritenuta di giustizia e comunque nei limiti del cosiddetto da da perdita di chance, danno da quantificarsi in via equitativa;
• acclarato che la condotta della convenuta ATS nei confronti di integri la violazione CP_2 dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio assicurato, assuma la Ecc.ma Corte le correlate determinazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 del contratto di assicurazione e ex art. 1893 c.c. ultimo comma, contenendo comunque l'eventuale obbligo risarcitorio della nei limiti del CP_2
2 massimale di polizza, al netto della franchigia frontale e della franchigia aggregata annua contrattualmente prevista;
In via ulteriormente subordinata e sempre per mero scrupolo, • laddove la Corte d'Appello ravvisasse una responsabilità diretta del dott. per il decesso della sig.ra CP_1 CP_8 confermando le valutazioni espresse dal Tribunale, limitare l'obbligo di
[...] Parte
a manlevare secondo quanto scaturente dalla applicazione d CP_2 norme contrattuali e delle norme stabilite dal codice civile ovvero ex art. 16 del contratto di assicurazione e ex art. 1893 c.c. ultimo comma. • Con compensazione delle spese di lite. Nell'interesse delle appellate-appellanti incidentali: - Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rigettata, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avversario appello, confermando la gravata sentenza;
- In via di appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 836/2021 del Tribunale di Sassari dichiarare obbligati in solido il dott. e l' al pagamento in CP_1 Parte_3 favor un entenza di primo grado e/o quelle che saranno determinate nel giudizio di secondo grado;
- In subordine laddove la Corte d'Appello ritenesse di accertare l'esistenza della perdita di chance si chiede che venga accertato anche ogni altro danno patrimoniale e non patrimoniale eventualmente esistente e/o individuabile (es. danno biologico e catastrofale etc.) con quantificazione del relativo risarcimento dovuto dagli appellanti in solido tra loro;
- con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e rimborso forfetario nella misura del 15% oltre accessori di legge iva e c.p.a. Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 3.12.2018, , CP_3 CP_4
e , in proprio e quali eredi del
[...] CP_5 Persona_1 convenivano in giudizio la , Parte_3 Controparte_9
e la i
[...] Controparte_2 risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis - in specie il “danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per le ricorrenti, in proprio e nella loro qualità di eredi pro quota del loro deceduto padre ” e il “danno non patrimoniale da agonia del congiunto, Persona_1 trasmissibile iure hereditatis ai discendenti” (vedi ricorso introduttivo) - conseguenti al decesso della madre, , intervenuto l'11.2.2008 a Controparte_10 causa di una inadeguata ed omissi l dott. , all'epoca CP_1 titolare del servizio di continuità assistenziale dell' la cui Parte_6 responsabilità era stata riconosciuta anche in sede entenza irrevocabile. In particolare, le ricorrenti deducevano che:
- l'11.2.2008 la madre verso le ore 2.30 aveva accusato dei problemi respiratori e la figlia aveva richiesto l'intervento del dott. CP_4
, all'epoca titolare del servizio di continuità assistenziale CP_1
presso l'ambulatorio della guardia medica di Bitti;
Parte_6
3 - il dott. si era recato al domicilio della ma non l'aveva CP_1 CP_8 visitata, limitandosi a diagnosticarle una mera crisi di ansa, nonostante la figlia gli avesse esibito il foglio di dimissioni rilasciato dall'Istituto di Clinica Medica dell'Università degli Studi di Sassari il 5.2.2008, in cui risultava che la paziente era affetta da “Scompenso cardiaco in paziente con F.A. persistente e protesi meccanica aortica, stenosi mitralica e ipertensione polmonare”;
- durante la notte lo stato di salute della era peggiorato ma CP_8
l' si era rifiutato di espletare una seconda visita domiciliare, CP_1
r telefonicamente alla figlia che si trattava solo di una crisi di ansia come annotato dallo stesso nel registro della Guardia Medica;
- la mattina dell'11.2.2008 veniva avvertito il medico di famiglia dott.
, il quale aveva contattato immediatamente il 118 Persona_2 to dell'ambulanza;
- la era deceduta durante il trasporto all'ospedale di Nuoro;
CP_8
- i ti avevano denunciato i fatti e, nelle more del giudizio penale definito con sentenza n. 219/2013 di condanna del dott. , ormai CP_1 passata in giudicato, il coniuge della ceduto CP_8 Persona_1 il 21.11.2008. Si costituivano in giudizio sia l'ATS sia l' negando ogni responsabilità CP_1 quanto al nesso causale tra la cond ssiva e l'evento. L'ATS, in subordine, domandava di essere manlevata dalla società assicurativa citata direttamente in giudizio dalle ricorrenti. La si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva, CP_2 sta bilità dell'art. 12 comma 1 legge n. 24/17 e, quindi, dell'azione diretta del danneggiato nei confronti della assicurazione, e l'inoperatività della polizza assicurativa, poiché il fatto non era ricompreso nel periodo di copertura della stessa. Il tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, acquisizione della c.t.u. espletata in sede di ATP e prova per testi, con sentenza n. 836/2021, emessa in data 26.7.2021:
- “accertata la responsabilità di nella causazione dell'evento Parte_3 dannoso per cui è causa”, la condannava “al pagamento in favore di ciascuna delle attrici della somma di € 188.000,00 come da parte motiva”;
- condannava “ a manlevare nel Controparte_2 Parte_3 predetto pagam
- condannava “ a corrispondere a parte attrice le spese del Parte_3 presente giudizi quidate in complessivi € 27.804,00”;
- dichiarava “interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio”. In particolare, - disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva della e di inoperatività della polizza - il giudice di primo grado, esposti i CP_2 principi di diritto in tema di effetti del giudicato penale nel giudizio civile di risarcimento del danno, evidenziava come nel caso di specie “solamente le attrici e il convenuto hanno(avevano) partecipato al procedimento CP_1
4 penale, mentre sono rimasti del tutto estranei e Parte_3 CP_2
ciò pone un primo problema dato dalla non operatività del
[...] ardo detti soggetti e dalla necessità di accertare il fatto allegato come lesivo, il rapporto di causalità e la conseguente eventuale responsabilità”. In ogni caso, all'esito della c.t.u. e “della rinnovata istruttoria”, il tribunale riteneva “acclarata la responsabilità dell' nella causazione del decesso CP_1 Parte della e, quindi, anche quella dell' , posto che “l'ente sanitario CP_8 organ territoriale nella specie risponde ex art. 1228 cc Parte_3 dei fatti commessi dai medici del servizio di continuità assistenziale”. In ordine al quantum, il tribunale riteneva non dimostrato il danno morale terminale o catastrofale, consistente nella “lucida consapevolezza della CP_8 che a causa delle sue condizioni derivate dalla mancata cura la stessa stesse per morire”, dato anche il breve periodo di tempo trascorso “tra il momento nel quale è stata visitata dall' con errata diagnosi e l'avvenuto decesso, CP_1 durata ricompresa nell'arco di 12 ore circa”. Invece, tenuto altresì conto dell'esito delle prove testimoniali, riconosceva il danno per la perdita del rapporto parentale, anche in favore di , Persona_1 coniuge della deceduta morto nel novembre del 2008, CP_8 favore del coniuge deceduto, e, quindi, delle coeredi figlie pro quota, la complessiva somma di euro 150.000,00 ed in favore di ciascuna figlia la somma di euro 170.000,00, per un totale ciascuna di euro 220.000,00, già rivalutata e senza interessi. Inoltre, posto che l' aveva già versato a titolo di provvisionale, come CP_1 disposto in sede penale, la complessiva somma di euro 96.000,00, riconosceva in favore di ciascuna figlia la residua somma di euro 188.00,00, condannando l'ATS al relativo pagamento e la a manlevarla da ogni avversa CP_2 pretesa. Parte Infine, condannava la alla rifusione delle spese processuali in favore dei congiunti e compensav spese nei rapporti tra le altre parti. Parte
ha proposto appello, iscritto al n. 391/2021 RG, contestando la enza: i) nella parte in cui riconosceva la responsabilità dell' per CP_1 una condotta omissiva senza considerare che, come emergeva anche dalla c.t.u. svolta in sede di ATP, una diversa condotta del sanitario, stante le gravi condizioni in cui si trovava la non avrebbe evitato il decesso, con CP_8 conseguente difetto del rapporto di causa, se non forse in termini di perdita di chances in relazione al mancato godimento di un seppur breve istante di vita in più; ii) nella parte in cui riconosceva il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in difetto “di concreti cambiamenti di vita… in senso peggiorativo”, tenuto anche conto che le figlie non convivevano con i genitori;
iii) nella parte in cui liquidava in modo erroneo e contraddittorio le spese processuali, ponendole a carico dell'ATS e allo stesso tempo compensandole.
, e si sono costituite in giudizio CP_3 Controparte_4 CP_5 resistendo all'appello, di cui hanno chiesto il rigetto perché infondato, e proponendo a loro volta appello incidentale nella parte in cui “l'accertata responsabilità dell'ATS e la relativa condanna al risarcimento del danno
5 determinato in giudizio e le spese legali non sono(erano) poste a carico in solido anche al dott. ”. CP_1
Si è costituita la dando preliminarmente atto della pendenza CP_2 davanti alla Corte di due ulteriori procedimenti, iscritti al n. 397/21 RG e al n. 398/21 RG, con cui è stato proposto appello avverso la medesima sentenza rispettivamente da parte dell' e della , e CP_1 CP_2 riproponendo, in via incidentale nel giudizio n. 391/21 RG, i medesimi motivi di censura avanzati in via principale nella causa n. 398/21 RG in ordine: i) al suo difetto di legittimazione passiva, stante l'inapplicabilità dell'art. 12 comma 1 legge n. 24/17, e all'inoperatività della polizza, trattandosi di un sinistro conosciuto al momento della stipula del contratto;
ii) all'errata valutazione della sussistenza di un nesso causale tra la condotta medica ed il decesso della posto che l'evento infausto non sarebbe stato comunque evitato anche CP_8
di una diversa condotta del sanitario. Parte Si è costituito l' aderendo alle censure avanzate dall' ed CP_1 evidenziando di av sto a sua volta appello principale nel proc ento iscritto al n. 397/21 RG, integralmente richiamato nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio n. 391/21 RG, e con cui l' ha CP_1 contestato la decisione: i) nella parte in cui riconosceva la sua responsabilità, nonostante non fossero emerse le reali cause della morte della e CP_8 nonostante l'ausiliario avesse accertato che una diversa condotta no e evitato l'evento; ii) nella parte in cui liquidava il danno pur in difetto di precisa allegazione e prova. Alla prima udienza di comparizione le cause nn. 397/21 e 398/21 RG sono state riunite alla causa n. 391/2021 RG. La causa, istruita mediante espletamento di una nuova c.t.u. medico legale, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione I fatti antecedenti il decesso della sono pacifici tra le parti e, comunque, CP_8 documentalmente comprovati dalla documentazione sanitaria in atti e così riportati nella c.t.u. espletata davanti alla Corte:
- la “era una donna di 74 anni, sottoposta nel 1989 a sostituzione CP_8 va aortica per bicuspidia, affetta da fibrillazione atriale cronica” e
“dai dati riportati nella cartella clinica del ricovero del 20 gennaio 2008 presso la Clinica Medica dell'Università di Sassari come già nel 2003 e nel 2005 la paziente venne ricoverata per episodi di insufficienza cardiaca”;
- “dal 20.01 al 05.02.2008 venne nuovamente ricoverata presso la stessa struttura universitaria, per una sintomatologia caratterizzata dall'insorgenza di dispnea per minimi sforzi”;
- “al termine della degenza veniva posta diagnosi di scompenso cardiaco acuto ed ipertensione polmonare” e “durante il ricovero, veniva sottoposta alle cure del caso, ed infine dimessa in discrete condizioni generali”;
6 - “a seguito dell'insorgenza di dispnea intensa e di ortopnea, nonchè di sensazione di “peso sul torace”, nella notte tra il 10 e l'11.02.2008 (ore 02:28) veniva allertato il servizio di Guardia Medica di Nuoro”;
- “il Sanitario, recatosi a visita domiciliare, diagnosticava “ansietà” e non effettuava alcun trattamento farmacologico, né predisponeva l'invio della in PS” e “i familiari, poichè le condizioni non accennavano a CP_8 migliorare, dapprima effettuavano nuova telefonata al medico di continuità assistenziale alle ore 04:23, della durata di 3 minuti e 48 secondi (non registrato su apposito registro di Guardia Medica) e, successivamente, contattavano il medico di famiglia, il quale allertava il servizio del 118 e disponeva il trasporto della predetta presso il più vicino PS”;
- “tuttavia, la sig.ra decedeva nel tragitto verso il nosocomio, alle CP_8 ore 11:30 circa del 11.02.2008”. Tanto premesso, possono ora esaminarsi i motivi di censura. A) Della responsabilità dell : primo motivo dell'appello CP_1 Parte dell e dell' nonchè secondo motivo dell'appello della CP_1
. CP_2
Giova preliminarmente evidenziare che la Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito (vedi Cass. n. 2861/25) che:
- “sulla scorta della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019; e, segnatamente, Cass. n. 26851/2023 – da cui sono riprese in parte le argomentazioni che seguono – e Cass. n. 21415/2024), ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato la morte del paziente (che si sarebbe, comunque, verificata), sarà risarcibile, se la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, ai congiunti iure hereditario, unicamente il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita”;
- “ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, i congiunti iure hereditario potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo”;
- “in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto…. se allegato e provato..”; ed ancora (vedi Cass. n. 35998/23) che:
- “in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è
7 concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (Cass., 19/09/2023, n. 26851);
- “è possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal minor tempo vissuto….definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto…correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto”;
- “in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass., n. 26851 del 2023, cit., in cui si richiama l'ormai costante giurisprudenza sul punto)”;
- “nell'esigenza di pervenire ad una terminologia chiara e condivisa, va pertanto chiarito che: a) vivere in modo peggiore, sul piano dinamico- relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, rappresenta un danno biologico (differenziale); b) nel contempo, trascorrere quegli ultimi tempi della propria vita con l'acquisita consapevolezza delle conseguenze sulla (ridotta) durata della vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, costituisce un danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi ancora contro il male;
c) perdere la possibilità, seria apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un danno da perdita di chance;
d) la perdita anticipata della vita per un tempo determinato a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, nei termini prima chiariti, quale che sia la durata del “segmento” di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare”. Tanto premesso in punto di diritto, tutte e tre le appellanti principali hanno contestato la sentenza esclusivamente nella parte in cui accertava la Parte responsabilità dell' , e, quindi, dell' – non essendo stata oggetto di CP_1 Parte alcuna censura la ne di correspo lità della ex art. 1228 c.c. per i fatti commessi dai medici del servizio di continuità assistenziale - per il
8 decesso della paziente, senza considerare che, come emergeva anche dalla c.t.u. espletata nell'ATP, una diversa condotta del sanitario, stante le gravi condizioni in cui si trovava la non avrebbe evitato il decesso, con CP_8 conseguente difetto del rapporto di causa, se non forse in termini di perdita di chances in relazione al mancato godimento di un seppur breve istante di vita in più. Il tribunale gravato, infatti, - dato atto dei principi di diritto in tema di effetti del giudicato penale nel giudizio civile di risarcimento del danno e senza nulla argomentare su quanto rilevato nella c.t.u. di primo grado in ordine al decesso della paziente anche a fronte di una diversa condotta sanitaria - riteneva
“acclarata la responsabilità dell' nella causazione del decesso della CP_1 Parte
e, quindi quella dell' , limitandosi a richiamare le conclusioni della CP_8
c.t.u. in ordine alla condotta omissiva del sanitario ed evidenziando solo che, da un lato, “anche in presenza del giudicato penale l'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno)” è di “competenza del giudice civile e ciò anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno” e che, dall'altro, “solamente le attrici e il convenuto hanno partecipato CP_1 al procedimento penale, mentre sono rimasti del tutto estranei e Parte_3
, ciò pone un primo problema dato dalla non Controparte_2 ardo detti soggetti e dalla necessità di accertare il fatto allegato come lesivo, il rapporto di causalità e la conseguente eventuale responsabilità”. Pertanto, gli appellanti principali hanno contestato la statuizione di responsabilità nella parte in cui il giudice non considerava quanto evidenziato dalla c.t.u. di primo grado, la quale, rispondendo alle osservazioni dei cc.tt.pp., rilevava come una diversa condotta del medico non avrebbe evitato l'evento infausto a causa delle gravi condizioni in cui si trovava la paziente (“pur condividendo le considerazioni formulate dai ctp relative alla perdita di chances, posto che una diversa condotta del sanitario rispetto a quella Cont effettivamente tenuta non avrebbe verosimilmente evitato il decesso della non si è ritenuto opportuno approfondire tale aspetto, non essedo inerente il quesito proposto”: vedi risposta della c.t.u. di primo grado alle osservazioni dei cc.tt.pp) e su cui il giudice di primo grado nulla argomentava. Per tali motivi, dato che in realtà nella c.t.u. di primo grado la questione era solo accennata e lo stesso ausiliare riferiva di non averla approfondita, la Corte ha disposto una nuova c.t.u., nominando un collegio peritale e formulando il seguente quesito: “Sulla base degli atti, dicano consulenti tecnici d'ufficio se un alternativo approccio diagnostico terapeutico da parte del dott. CP_1 rispetto a quello occorso nella fattispecie e un completamento diagnostico-terapeutico rispondente alle leges artis specialistiche della materia, ai protocolli in vigore all'epoca dei fatti e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica, sarebbe stato idoneo con elevato grado di probabilità – secondo il criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non – a scongiurare il decesso della paziente o in alternativa a
9 ritardarne l'exitus indicandone specificamente la durata in termini di sopravvivenza, tenuto conto dell'età della paziente, in particolare del quadro clinico disfunzionale emergente dagli atti e di tutte le peculiarità del caso concreto avuto specifico riguardo alle ipotizzate alternative cause del decesso (scompenso cardiaco acuto;
embolia polmonare, o insulto ischemico miocardico)”. Orbene, all'esito degli accertamenti peritali, i due ausiliari nominati in grado di appello sono innanzi tutto pervenuti alle medesime conclusioni di quello di primo grado in ordine alla sussistenza di una condotta colposa omissiva dell' , sostenendo che “Alla luce della documentazione agli atti e con CP_1 ragionamento ex ante, si può affermare che la condotta del Dott. , CP_1 medico in servizio presso la Guardia Medica di Nuoro nella notte tra il 10 e l'11.02.2008 si sia discostata da quella esigibile nel caso di specie;
è evidente che l'approccio da tenere nei confronti di una paziente come la sig.ra P_
, convalescente dopo un ricovero ospedaliero per scompenso cardiaco e
[...] ione polmonare sarebbe dovuto essere caratterizzato da maggiore prudenza, oltre che diligenza. In primis, in considerazione del raccordo anamnestico e della lettera di dimissione, sintomi come la dispnea e l'ortopnea avrebbero dovuto guidare nella diagnostica differenziale e condurre ad un repentino trasporto della presso la struttura ospedaliera di competenza CP_8 territoriale, per una pri nostica “avanzata” ed una eventuale terapia mirata, già alle 2:30 circa. Non si può valutare la perizia nell'eseguire l'esame obiettivo, giacchè non vi sono appunto dati “obiettivi” sui quali esprimersi. La seconda telefonata dei familiari della al dott. , avvenuta alle ore CP_8 CP_1
04:23 (testimoniata dai tabulati tele alla qu conseguita alcuna visita domiciliare, evidenzia elementi di franca negligenza, in virtù di quanto ricordato precedentemente, oltre che dell'intrinseco significato del “perdurare”
o “peggiorare” della sintomatologia presentata dalla paziente, difficilmente inquadrabile ancora come una crisi d'ansia”. Il collegio peritale ha, peraltro, ulteriormente precisato che - pur non potendo affermare con certezza che una condotta alternativa avrebbe garantito la sopravvivenza della “per la mancanza di dati oggettivi che possano CP_8 aiutare a comprendere quale sia stata l'esatta causa dell'exitus”, tenuto anche conto che la paziente aveva una elevata “probabilità di morte ad un anno correlata al solo scompenso cardiaco avanzato (72%)” - un trattamento tempestivo e adeguato avrebbe verosimilmente potuto evitare l'evento infausto seppur per un tempo limitato (“Pertanto, nonostante esistessero e fossero ben codificati i protocolli per il trattamento di un possibile peggioramento dello scompenso cardiaco come conseguenza di embolia polmonare o di infarto del miocardio (sebbene non siano stati evidenziati al tavolo settorio elementi patognomonici certi e univocamente suggestivi per una particolare ipotesi eziopatogenetica), possiamo affermare che un trattamento tempestivo e ottimale avrebbe potuto astrattamente modificare, ma solo per un periodo di tempo decisamente limitato, le sorti della sig.ra la cui prognosi sarebbe CP_8 comunque rimasta infausta nel medio termine”).
10 Vi è, infatti, da precisare che dall'esame autoptico eseguito solo quattro mesi dopo il decesso della il medico legale nominato dal PM, dott. CP_8 Per_3 non aveva potuto a e con certezza la causa della morte, comunque, con elevata probabilità, ad un problema cardio-respiratorio da affrontare con gli “opportuni trattamenti” (riferiva il perito del PM: “potendo il quadro clinico riferirsi tanto ad uno scompenso cardiaco acuto, quanto ad un'embolia polmonare, ovvero ad un insulto ischemico miocardico. In ogni caso una patologia cardio-respiratoria che poteva far precipitare quella condizione di labile equilibrio nella quale la già versava. Il medico avrebbe dovuto CP_8 predisporre l'immediato ricover aliero della paziente, mentre, con la sua condotta ha pregiudicato alla stessa la possibilità che si giungesse ad una diagnosi corretta e l'accesso ad opportuni trattamenti, quali ad esempio correzione ed il sostentamento delle funzioni del circolo (precarico e post- carico) riduzione del consumo ossigeno etc... oppure, nel caso di una embolia polmonare, una su tutti la terapia trombolitica”). Inoltre, giova rilevare come anche nella sentenza della Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, n. 349/15, con cui era stata confermata la sentenza penale di condanna n. 219/13 emessa dal Tribunale di Nuoro e poi confermata in cassazione, si era sostenuto che “la causa della morte sia stata una patologia offensiva del circolo (cardiaco e respiratorio) e che alla luce delle possibili terapie offerte dalla migliore Letteratura scientifica in questo caso clinico, un corretto approccio da parte del medico avrebbe scongiurato con alta probabilità il decesso della paziente o quanto meno avrebbe ritardato il momento morte della stessa, palesandosi come elemento non essenziale della vicenda il preciso riferimento ad un trombo piuttosto che ad un insulto ischemico da parte del perito”. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (vedi Cass. n. 5632/23) che “In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna;
qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana”. Pertanto, a fronte dell'accertamento di una evidente condotta omissiva del sanitario nell'approccio terapeutico del caso in esame, cui era seguito nell'immediatezza il decesso della paziente, incombeva alla struttura sanitaria dimostrare la natura totalmente assorbente della causa naturale “sicché la circostanza che resti ignota la suddetta portata eziologicamente assorbente fa sì che le conseguenze debbano ricadere sul debitore della prestazione” (sempre sent. cit.).
11 In definitiva, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, deve concludersi nel senso che “un trattamento tempestivo e ottimale” – data la sussistenza di
“codificati protocolli per il trattamento di un possibile peggioramento dello scompenso cardiaco come conseguenza di embolia polmonare o di infarto del miocardio” - avrebbe potuto “modificare …le sorti della sig.ra e cioè CP_8 avrebbe potuto, quanto meno nell'immediato, evitare il dece ionato, quindi, in via di elevata probabilità (“più probabile che non”) dall'omessa condotta del sanitario intervenuto nella notte, seppur “solo per un periodo di tempo decisamente limitato”, perché la prognosi era comunque infausta in considerazione delle gravi condizioni in cui si trovava la paziente. I cc.tt.uu. nominati dalla Corte, rispondendo alle osservazioni dei cc.tt.pp., hanno altresì precisato che “la prognosi della signora sarebbe Controparte_10 rimasta infausta ad un anno con elevata probabilità, con una probabilità di sopravvivenza non superiore al 31%, anche nel caso in cui il giorno 11.02.2008 fosse stata adottata una tempestiva e corretta gestione dello scompenso cardiaco acuto”, tenuto anche conto del grave deficit nutrizionale di cui era affetta la (“documentato dalla presenza di turgore giugulare, CP_8 rantoli alle basi p i ed edemi declivi (v. esame obbiettivo e diario del 23.01.2008), il peso era di 39 kg”. Tale peso includeva quindi, anche una significativa componente di acqua libera legata allo scompenso cardiaco, tanto che per diversi giorni venne sottoposta a trattamento diuretico in vena. Per tale motivo, è del tutto probabile che si trattasse di una paziente con indice di massa corporea asciutta ben inferiore ai 20.5 kg/m2, stimati all'ingresso. Comunque, da dati di letteratura emerge come un indice di massa corporea < 22.5 kg/m2 sottenda, nei pazienti con scompenso cardiaco e funzione sistolica preservata, un ulteriore importante rischio di mortalità nel breve-medio termine”). Ciò significa, quindi, che il trattamento terapeutico adeguato avrebbe potuto, ma solo nell'immediatezza evitare il decesso della paziente, il quale si sarebbe verificato con elevata probabilità nel termine di un anno. Parte Pertanto, il primo motivo di appello di e ed il secondo motivo di CP_1 Co appello della in punto di responsa , attesi nei termini sopra prospettati.
Parte B) Della liquidazione dei danni: secondo motivo di appello di e di . CP_1
Applicati di diritto sopra esposti al caso di specie, la fattispecie in esame va, quindi, ricondotta alla ipotesi “di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente”, con conseguente esclusione di un “un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis" – peraltro neppure preteso in tali termini – e riconoscibilità esclusivamente di un "danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto…..ovvero danno relazionale per l'individuato tempo non vissuto dai congiunti” (vedi giurisprudenza citata).
12 Ciò posto, appare opportuno ricordare che il tribunale rigettava espressamente, seppur utilizzando terminologie diverse, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale jure hereditatis vantato dai congiunti, per difetto di prova data “la brevità temporale tra il momento nel quale (la paziente) è stata visitata dall' con errata diagnosi e l'avvenuto CP_1 decesso, nell'arco di 12 ore cir l punto non è stato avanzato alcun motivo di censura. Inoltre, nella fattispecie in esame, in considerazione di quanto specificatamente argomentato dai cc.tt.uu. in ordine alle possibilità di sopravvivenza ad un anno della (“31%, anche nel caso in cui il giorno 11.02.2008 fosse stata CP_8 adottata una tempestiva e corretta gestione dello scompenso cardiaco acuto”), non è ravvisabile una di quelle ipotesi in cui, oltre al tempo determinato di vita anticipatamente perduta a causa della condotta colposa, esiste una “seria, concreta e apprezzabile possibilità che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo”, trattandosi di una mera eventualità non caratterizzata da “seria, concreta, apprezzabile possibilità (come lascerebbe intendere, in via di presunzione semplice, l'avvenuta morte, benché anticipata, del paziente)” e come inferibile dalla bassa percentuale di possibilità di rimanere in vita oltre l'anno (vedi Cass. n. 35988 cit). Peraltro, è appena il caso di rilevare che mai è stato chiesto dai congiunti il risarcimento del danno da perdita di chance, introdotto dalle appellate- appellanti incidentali, seppur in subordine, solo nel presente giudizio e, quindi, inammissibilmente (cfr sul punto Cass. n. 12633/24). Pertanto, nel caso di specie, può riconoscersi in favore dei congiunti della
iure proprio, esclusivamente il "danno da perdita anticipata della vita, CP_8
…rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto”, sostanzialmente, quindi, un danno non patrimoniale equiparabile al danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, liquidato dal giudice di prime cure secondo le pregresse Tabelle a forbice del Tribunale di Milano sul presupposto che l'evento morte fosse conseguenza diretta dell'omissione colposa del sanitario ma senza minimamente considerare quanto eccepito in ordine al fatto che il decesso si sarebbe comunque verificato a breve. Parte Tale liquidazione è oggetto del secondo motivo di appello di e . CP_1
Secondo i principi di diritto sopra esposti, tale ipotesi di danno consiste nel
“pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto”, rispetto al quale, nel caso di specie, deve anche considerarsi che il decesso era cagionato non solo dalla condotta omissiva del sanitario ma altresì dalle pregresse condizioni patologiche della paziente, su cui l'errore umano era intervenuto in chiave omissiva, nella parte in cui non aveva evitato, nell'immediatezza, un decesso che sarebbe comunque intervenuto nel giro di un anno. Tanto premesso, il tribunale liquidava il danno da perdita del rapporto parentale richiamando le Tabelle di Milano, senza alcuna ulteriore
13 specificazione, e riconoscendo in favore del padre la somma di euro 150.000,00 – euro 304.000,00 ridotto equitativamente a metà dato il suo decesso “dopo breve tempo dalla moglie” – ed in favore di ciascuna figlia la somma di euro 170.000,00, in quanto nessuna convivente con i genitori (si riporta la sentenza gravata sul punto: “Deve per contro essere accolta la domanda sotto il profilo del danno morale per perdita del rapporto parentale. E ciò nei confronti delle attrici e anche del loro padre deceduto successivamente alla danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai CP_8 congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile in presenza di prova puntuale e precisa della effettività e intensità di tale relazione, nonché la sussistenza del rapporto di convivenza con al precisazione comunque la mancanza del rapporto di convivenza non comporta il rigetto della domanda sul punto non potendosi ritenere quest'ultimo aspetto il connotato minimo della esistenza del rapporto relazionale. Con prova testimoniale adeguata le attrici hanno dato prova di avere nei confronti della madre un rapporto parentale solido, caratterizzato da frequentazioni cadenzate (essendo le stesse residenti con le rispettive famiglie in altra città) e di essersi sempre prese cura di lei tanto che è stata proprio la figlia a chiamare la guardia medica la notte nella quale la è stata male. CP_8
Certo e indiscutibile anche la sussistenza del rapporto con il coniuge. Con riferimento a coniuge della deve in primo luogo Persona_1 CP_8 osservarsi che egli è deceduto un dopo breve tempo dalla moglie essendo deceduto il 21.11.2008 come emerge dalla certificazione in atti e la è CP_8 deceduta l'11.2.2008 e che lo stesso era più grande di età di circa quattro anni, con la conseguenza che la aspettativa di vita insieme alla moglie deve ritenersi molto più breve rispetto a un comune rapporto di coniugio. Elemento questo che deve essere valutato ponderatamente nella determinazione del danno non patrimoniale da perdita parentale non avendone egli potuto soffrire in particolar modo in assenza di prova che la perdita della moglie sia stata particolarmente affliggente e sussistendo la prova delle sue non buone condizioni di salute. Le tabelle milanesi prevedono per il coniuge un danno non patrimoniale da perdita di rapporto parentale di € 304.000,00 che alla luce delle considerazioni esposte deve essere ridotto, proprio per aderire maggiormente ad equità del risarcimento, alla metà e quindi a € 150.000,00. Sempre le tabelle milanesi prevedono per la perdita del rapporto parentale della madre una somma pari ad € 235.000, somma determinata in generale e che non tiene conto della mancata convivenza dei figli con la madre. Nel caso di specie nessuna delle figlie conviveva con i genitori, tutte e tre le figlie hanno vita relazionale autonoma in altra città e in Olbia, CP_5 P_ [...]
a Nuoro) nella quale esplica tà va. Dalla CP_4 testimoniale è emerso che comunque le stesse avevano un rapporto costante con i genitori che frequentavano e a volte tenevano presso di sé con la conclusione che appare conforme a equità ridurre la somma predetta fino a € 170.000,00 per ciascuna figlia”).
14 Parte Gli appellanti principali, e hanno contestato tale liquidazione CP_1 esclusivamente in relazione al difetto di prova del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e non in relazione ai criteri di liquidazione utilizzati dal giudice di merito (“le asserite parti danneggiate non fornivano alcuna specifica prova del danno richiesto sia in ordine alla modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza del suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, sia all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni Parte rapporti della vita di relazione”: vedi atto di appello;
“il danno patrimoniale e non patrimoniale deve formare oggetto di rigoros va trattandosi di danno conseguenza che non puo' essere ritenuto in re ipsa…. Orbene, nella fattispecie Cont concreta, seppure il primo giudice abbia rappresentato che i genitori delle abitavano da soli in quanto avevano residenze diverse, non ne ha tratto le necessitate conseguenze. Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto che la istruttoria ha evidenziato la inesistenza di uno sconvolgimento nelle vite dei superstiti delle normali abitudini tali da imporre scelte radicalmente diverse ovvero e comunque di cambiamenti che l'evento avrebbe apportato in senso peggiorativo nella qualità della vita delle danneggiate o nella loro sfera morale”: vedi atto di appello ). CP_1
Orbene, in difetto di specifica censura in ordine ai criteri utilizzati per liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la Corte, nel determinare il danno non patrimoniale “da minor tempo vissuto”, deve prendere a base la relativa statuizione, fondata su di un generico richiamo alle Tabelle di Milano – verosimilmente a quelle di marzo 2021 considerata la data di pubblicazione della sentenza, il 26.7.2021 – seppur contenenti un sistema di liquidazione a forbice e non a punti come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto. Quanto alla prova del danno da perdita del rapporto parentale, da liquidare nel presente giudizio nei più limitati canoni del “minor tempo vissuto” con il congiunto ed oggetto delle specifiche censure degli appellanti, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 5769/24) che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”.
15 Nel caso di specie, non solo è configurabile la presunzione di esistenza del pregiudizio in esame, trattandosi di rapporto parentale all'interno della famiglia di origine (coniuge e figli), ma altresì i congiunti dimostravano, mediante le prove testimoniali espletate, la “effettività, consistenza e intensità della relazione affettiva” tra le figlie non conviventi e la madre, comunque convivente con il coniuge, posto che, come correttamente ritenuto in sentenza,
“le attrici hanno dato prova di avere nei confronti della madre un rapporto parentale solido, caratterizzato da frequentazioni cadenzate (essendo le stesse residenti con le rispettive famiglie in altra città) e di essersi sempre prese cura di lei tanto che è stata proprio la figlia a chiamare la guardia medica la notte nella quale la è stata male” (vedi concordanti deposizioni testimoniali CP_8 rese all'udienza del 27.1.2020 sulla costante ed assidua frequentazione dei genitori da parte delle figlie anche se non più conviventi, tanto che la notte in cui la era stata male, era presente la figlia ). CP_8 CP_4
Conseguentemente, una volta individuato il danno risarcibile in termini di
“danno da perdita anticipata della vita”, quale “pregiudizio da minor tempo vissuto”, ritiene la Corte che il danno da perdita del rapporto parentale, nel caso di specie, vada limitato in via equitativa in considerazione della breve aspettativa di vita della di appena un anno. CP_8
Ad avviso della Corte, tenuto conto dell'età della al momento della CP_8 morte, 75 anni, e, quindi, nove anni in meno dell'a a media di vita di una donna secondo l'ISTAT nel 2008, pari a 84 anni, il danno liquidato dal tribunale va equitativamente limitato ad euro 19.000,00 per ciascuna figlia, pari al danno totale, euro 170.000,00 come liquidato dal tribunale, diviso per nove e moltiplicato per l'anno perduto e conseguente arrotondamento, nonché, in base ai medesimi criteri, ad euro 17.000,00 per il coniuge, per un totale di euro 74.000,00. Avendo i congiunti già ricevuto da il pagamento della somma Persona_1 complessiva di euro 96.000,00, e per ciascuno, a titolo di provvisionale riconosciuta dal giudice penale, e, quindi, di una somma superiore a quella qui riconosciuta, nulla è dovuto a titolo di ulteriore danno Cont non patrimoniale iure proprio e la relativa domanda proposta dalle sorelle nel presente giudizio va, pertanto, rigettata.
C) Della condanna di : appello incidentale. CP_1 Cont Con l'appello incidentale l no contestato la sentenza nella parte in cui Parte
“l'accertata responsabilità dell' e la relativa condanna al risarcimento del danno determinato in giudizio spese legali non sono(erano) poste a carico in solido anche al dott. ”. CP_1
Orbene, tenuto conto d argomentato sopra, tale censura va accolta nei limiti in cui la sentenza, nel dispositivo, non dichiarava, in solido con la struttura sanitaria, la responsabilità del medico, pur riconosciuta, anche se in termini diversi, in entrambi i giudizi.
16 D) Della polizza assicurativa: primo motivo di appello di
[...]
. CP_2
L'appe e proposto dalla relativamente all'inoperatività CP_2 della polizza assicurativa rimane assorbito, trattandosi di una eccezione di merito, nell'accoglimento degli ulteriori motivi di censura nei termini sopra Parte prospettati, posto che in difetto di condanna della al pagamento di ulteriori somme in favore dei congiunti, non vi è alcun interesse della società assicurativa ad una pronuncia sull'operatività della polizza sottoscritta con la struttura sanitaria. L' non ha, infatti, richiesto una pronuncia di condanna in solido della CP_1 struttura sanitaria e/o di ripetizione di quanto già versato in favore delle sorelle Cont
tanto che in sede di comparsa conclusionale si è limitato a precisare che Cont
“la somma di euro 96.000,00 (sent. Trib SS. pg. 9), gia' corrisposta alle dal dr. , salva e comunque impregiudicata l'azione di ripetiz CP_1 dell'appellante, potrebbe essere considerata gia' ampiamente satisfattiva”. Quanto invece al difetto di legittimazione passiva dell'assicurazione rispetto all'azione diretta del danneggiato ex art. 12 legge n. 24/2017, per difetto di emanazione dei decreti attuativi ex comma 6 della disposizione citata (“Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”) e su cui il tribunale ometteva una pronuncia, è sufficiente evidenziare che:
- l'assicurazione aveva partecipato, nel caso di specie, all'ATP previamente instaurato dalle danneggiate ai sensi dell'art. 8 della suddetta legge n. 24/2017 (secondo cui “La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell' articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all' articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla”);
- la condizione processuale di cui all'art. 10 comma 6 citato si è nel frattempo verificata, essendo entrati in vigore i decreti attuativi ivi citati (cfr sul punto Tribunale di Milano 26.8.2024: “la norma richiamata condiziona testualmente l'operatività della azione diretta alla entrata in vigore del decreto, quale presupposto processuale, e non fa riferimento alla necessità, sostanziale, dell'avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali, restando per il vero questo ambito confinato al merito”);
- la domanda di garanzia veniva proposta nei confronti dell'assicurazione Parte anche dalla assicurata al momento della costituzione in primo grado.
E) Delle spese di lite: terzo motivo di appello di ATS. L'ATS si è doluta della sentenza anche nella parte in cui poneva le spese di lite solo a suo carico e al contempo le compensava (si legge nella parte motiva
17 della sentenza: “Le spese seguono la soccombenza con riferimento alle attrice mentre devono ritenersi compensate tra tutte le altre parti” e nella parte dispositiva: “Condanna a corrispondere a parte attrice le spese Parte_3 del presente giudizio quelle legali liquidate in complessivi € 27.804,00 ( tariffa media valore 520.000/1.000.000) oltre accessori nella misura dovuta per legge;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio”). Effettivamente la statuizione è contraddittoria. In ogni caso, stante la reciproca soccombenza di tutte le parti e la notevole complessità delle questioni trattate nel merito con particolare riguardo alle differenti ipotesi di danno da perdita anticipata della vita e da perdita di chance nonché, infine, l'esito finale del giudizio, sussistono giustificati motivi, ex art. 92 comma 2 cpc, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i giudizi, ponendo definitivamente a carico delle parti in solido gli oneri di c.t.u.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalle appellanti Cont nei confronti della sentenza n. 836/2021 del Tribunale di Sassari, Parte iara la concorrente responsabilità di e nella causazione CP_1 dell'evento dannoso di cui è causa nei termini sopra riportati;
Parte
2) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da , CP_1
e , rigetta la domanda di condanna al risarcimento di CP_2 ult 3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone definitivamente a carico delle stesse, in solido, gli oneri di c.t.u. Così deciso in Sassari, 17/4/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
18
già Parte_1 [...] ale r Parte_2
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
RINA che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. BRUNDU MARIA LUISA;
appellante-appellata incidentale e ( Controparte_1 C.F._1 vv. rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. LAI RINALDO;
appellante-appellato incidentale e ( ) elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. PINNA GIANFRANCO che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellante-appellato incidentale contro
), CP_3 C.F._2 Controparte_4
C.F._3 CP_5 C.F._4 proprio e quali eredi di elettivamente domiciliate presso lo Persona_1 studio dell'avv. FAGGIANI FABIO che le rappresenta e difende per procura in atti;
appellate-appellanti incidentali OGGETTO: risarcimento danni. All'udienza del 17.1.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante ATS: voglia la Corte Nel merito Accertare e dichiarare che alcuna responsabilità nella causazione dei danni lamentati dalla sig.ra , ed sia riconducibile e CP_3 Controparte_4 CP_5 ascrivi per i motivi di Parte_3 cui al presente atto d'appello e, per l'effetto: rigettare la domanda attrice così assolvendo l' in persona del Parte_3 rappresentante legale, odierna appellante, da ogni avversa pretesa. In
1 subordine Nell'ipotesi in cui sia riconosciuta una qualche responsabilità in capo all'amministrazione appellante dirsi tenuta e condannarsi la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c Controparte_2
, Piazza Gae Aulenti n. 8, Milano, a tenere Controparte_6 manlevata e indenne l'Amministrazione sanitaria da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa possa derivare dall'accoglimento anche parziale della domanda di parte ricorrente sia avendo riguardo al risarcimento del danno e sia in ordine alle spese processuali. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. Nell'interesse dell'appellante : voglia la Corte, in via principale: - CP_1 Cont Rigettare l'avversa domanda d In subordine: - Ridurre la somma Cont eventualmente da riconoscersi alle nella misura minima di legge e Cont detraendo la somma gia' corrisposta alle dal dr. a titolo di CP_1 provvisionale e interessi. In ogni caso: - Co toria di s l compenso professionale. Nell'interesse dell'appellante : Piaccia all'Ecc.ma Corte, - CP_2 previa riunione al presente procedimento di quelli iscritti ai numeri n.397/2021 e 398/2021 In riforma della sentenza n. 836/2021 emessa dal Tribunale di Sassari, in via pregiudiziale preliminare • Rilevata l'inapplicabilità dell'art.12 comma 1 della Legge 24/2017 in difetto dei decreti attuativi richiamati dall'art.10 comma 6, dichiarare inammissibile la domanda proposta nei confronti della stante la carenza di legittimazione;
Controparte_2
• con favore d uata, • Acclarata l'inoperatività nei confronti della della copertura assicurativa di cui al rapporto contrattuale Pt_3 acceso con , polizza numero IT00015598LI con decorrenza dal CP_2
27/06/2012 al 27/06/2015, trattandosi di accadimento noto all'
[...]
, assolversi da qualunque avversa doman Parte_4 CP_2 sussistendo alcun obbligo di manleva della in relazione ai fatti di cui si Pt_3 controverte;
• sempre con favore delle sp el merito • In riforma della Sentenza n. 836/2021 emessa dal Tribunale di Sassari il 26/07/2021, rigettarsi la domanda proposta da perché Parte_5 infondata difettando la prova del nesso di causalità efficiente tra condotta medica e exitus;
• con vittoria di spese e onorari. In via subordinata e per mero scrupolo, • ravvisata in capo al dott. e all' CP_1 [...]
di Nuoro- la Controparte_7 ravvivenza , Cont determini il risarcimento del danno spettante alle germane nella misura ritenuta di giustizia e comunque nei limiti del cosiddetto da da perdita di chance, danno da quantificarsi in via equitativa;
• acclarato che la condotta della convenuta ATS nei confronti di integri la violazione CP_2 dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio assicurato, assuma la Ecc.ma Corte le correlate determinazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 del contratto di assicurazione e ex art. 1893 c.c. ultimo comma, contenendo comunque l'eventuale obbligo risarcitorio della nei limiti del CP_2
2 massimale di polizza, al netto della franchigia frontale e della franchigia aggregata annua contrattualmente prevista;
In via ulteriormente subordinata e sempre per mero scrupolo, • laddove la Corte d'Appello ravvisasse una responsabilità diretta del dott. per il decesso della sig.ra CP_1 CP_8 confermando le valutazioni espresse dal Tribunale, limitare l'obbligo di
[...] Parte
a manlevare secondo quanto scaturente dalla applicazione d CP_2 norme contrattuali e delle norme stabilite dal codice civile ovvero ex art. 16 del contratto di assicurazione e ex art. 1893 c.c. ultimo comma. • Con compensazione delle spese di lite. Nell'interesse delle appellate-appellanti incidentali: - Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rigettata, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avversario appello, confermando la gravata sentenza;
- In via di appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 836/2021 del Tribunale di Sassari dichiarare obbligati in solido il dott. e l' al pagamento in CP_1 Parte_3 favor un entenza di primo grado e/o quelle che saranno determinate nel giudizio di secondo grado;
- In subordine laddove la Corte d'Appello ritenesse di accertare l'esistenza della perdita di chance si chiede che venga accertato anche ogni altro danno patrimoniale e non patrimoniale eventualmente esistente e/o individuabile (es. danno biologico e catastrofale etc.) con quantificazione del relativo risarcimento dovuto dagli appellanti in solido tra loro;
- con vittoria di compensi e spese del presente giudizio e rimborso forfetario nella misura del 15% oltre accessori di legge iva e c.p.a. Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 3.12.2018, , CP_3 CP_4
e , in proprio e quali eredi del
[...] CP_5 Persona_1 convenivano in giudizio la , Parte_3 Controparte_9
e la i
[...] Controparte_2 risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis - in specie il “danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per le ricorrenti, in proprio e nella loro qualità di eredi pro quota del loro deceduto padre ” e il “danno non patrimoniale da agonia del congiunto, Persona_1 trasmissibile iure hereditatis ai discendenti” (vedi ricorso introduttivo) - conseguenti al decesso della madre, , intervenuto l'11.2.2008 a Controparte_10 causa di una inadeguata ed omissi l dott. , all'epoca CP_1 titolare del servizio di continuità assistenziale dell' la cui Parte_6 responsabilità era stata riconosciuta anche in sede entenza irrevocabile. In particolare, le ricorrenti deducevano che:
- l'11.2.2008 la madre verso le ore 2.30 aveva accusato dei problemi respiratori e la figlia aveva richiesto l'intervento del dott. CP_4
, all'epoca titolare del servizio di continuità assistenziale CP_1
presso l'ambulatorio della guardia medica di Bitti;
Parte_6
3 - il dott. si era recato al domicilio della ma non l'aveva CP_1 CP_8 visitata, limitandosi a diagnosticarle una mera crisi di ansa, nonostante la figlia gli avesse esibito il foglio di dimissioni rilasciato dall'Istituto di Clinica Medica dell'Università degli Studi di Sassari il 5.2.2008, in cui risultava che la paziente era affetta da “Scompenso cardiaco in paziente con F.A. persistente e protesi meccanica aortica, stenosi mitralica e ipertensione polmonare”;
- durante la notte lo stato di salute della era peggiorato ma CP_8
l' si era rifiutato di espletare una seconda visita domiciliare, CP_1
r telefonicamente alla figlia che si trattava solo di una crisi di ansia come annotato dallo stesso nel registro della Guardia Medica;
- la mattina dell'11.2.2008 veniva avvertito il medico di famiglia dott.
, il quale aveva contattato immediatamente il 118 Persona_2 to dell'ambulanza;
- la era deceduta durante il trasporto all'ospedale di Nuoro;
CP_8
- i ti avevano denunciato i fatti e, nelle more del giudizio penale definito con sentenza n. 219/2013 di condanna del dott. , ormai CP_1 passata in giudicato, il coniuge della ceduto CP_8 Persona_1 il 21.11.2008. Si costituivano in giudizio sia l'ATS sia l' negando ogni responsabilità CP_1 quanto al nesso causale tra la cond ssiva e l'evento. L'ATS, in subordine, domandava di essere manlevata dalla società assicurativa citata direttamente in giudizio dalle ricorrenti. La si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva, CP_2 sta bilità dell'art. 12 comma 1 legge n. 24/17 e, quindi, dell'azione diretta del danneggiato nei confronti della assicurazione, e l'inoperatività della polizza assicurativa, poiché il fatto non era ricompreso nel periodo di copertura della stessa. Il tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, acquisizione della c.t.u. espletata in sede di ATP e prova per testi, con sentenza n. 836/2021, emessa in data 26.7.2021:
- “accertata la responsabilità di nella causazione dell'evento Parte_3 dannoso per cui è causa”, la condannava “al pagamento in favore di ciascuna delle attrici della somma di € 188.000,00 come da parte motiva”;
- condannava “ a manlevare nel Controparte_2 Parte_3 predetto pagam
- condannava “ a corrispondere a parte attrice le spese del Parte_3 presente giudizi quidate in complessivi € 27.804,00”;
- dichiarava “interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio”. In particolare, - disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva della e di inoperatività della polizza - il giudice di primo grado, esposti i CP_2 principi di diritto in tema di effetti del giudicato penale nel giudizio civile di risarcimento del danno, evidenziava come nel caso di specie “solamente le attrici e il convenuto hanno(avevano) partecipato al procedimento CP_1
4 penale, mentre sono rimasti del tutto estranei e Parte_3 CP_2
ciò pone un primo problema dato dalla non operatività del
[...] ardo detti soggetti e dalla necessità di accertare il fatto allegato come lesivo, il rapporto di causalità e la conseguente eventuale responsabilità”. In ogni caso, all'esito della c.t.u. e “della rinnovata istruttoria”, il tribunale riteneva “acclarata la responsabilità dell' nella causazione del decesso CP_1 Parte della e, quindi, anche quella dell' , posto che “l'ente sanitario CP_8 organ territoriale nella specie risponde ex art. 1228 cc Parte_3 dei fatti commessi dai medici del servizio di continuità assistenziale”. In ordine al quantum, il tribunale riteneva non dimostrato il danno morale terminale o catastrofale, consistente nella “lucida consapevolezza della CP_8 che a causa delle sue condizioni derivate dalla mancata cura la stessa stesse per morire”, dato anche il breve periodo di tempo trascorso “tra il momento nel quale è stata visitata dall' con errata diagnosi e l'avvenuto decesso, CP_1 durata ricompresa nell'arco di 12 ore circa”. Invece, tenuto altresì conto dell'esito delle prove testimoniali, riconosceva il danno per la perdita del rapporto parentale, anche in favore di , Persona_1 coniuge della deceduta morto nel novembre del 2008, CP_8 favore del coniuge deceduto, e, quindi, delle coeredi figlie pro quota, la complessiva somma di euro 150.000,00 ed in favore di ciascuna figlia la somma di euro 170.000,00, per un totale ciascuna di euro 220.000,00, già rivalutata e senza interessi. Inoltre, posto che l' aveva già versato a titolo di provvisionale, come CP_1 disposto in sede penale, la complessiva somma di euro 96.000,00, riconosceva in favore di ciascuna figlia la residua somma di euro 188.00,00, condannando l'ATS al relativo pagamento e la a manlevarla da ogni avversa CP_2 pretesa. Parte Infine, condannava la alla rifusione delle spese processuali in favore dei congiunti e compensav spese nei rapporti tra le altre parti. Parte
ha proposto appello, iscritto al n. 391/2021 RG, contestando la enza: i) nella parte in cui riconosceva la responsabilità dell' per CP_1 una condotta omissiva senza considerare che, come emergeva anche dalla c.t.u. svolta in sede di ATP, una diversa condotta del sanitario, stante le gravi condizioni in cui si trovava la non avrebbe evitato il decesso, con CP_8 conseguente difetto del rapporto di causa, se non forse in termini di perdita di chances in relazione al mancato godimento di un seppur breve istante di vita in più; ii) nella parte in cui riconosceva il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in difetto “di concreti cambiamenti di vita… in senso peggiorativo”, tenuto anche conto che le figlie non convivevano con i genitori;
iii) nella parte in cui liquidava in modo erroneo e contraddittorio le spese processuali, ponendole a carico dell'ATS e allo stesso tempo compensandole.
, e si sono costituite in giudizio CP_3 Controparte_4 CP_5 resistendo all'appello, di cui hanno chiesto il rigetto perché infondato, e proponendo a loro volta appello incidentale nella parte in cui “l'accertata responsabilità dell'ATS e la relativa condanna al risarcimento del danno
5 determinato in giudizio e le spese legali non sono(erano) poste a carico in solido anche al dott. ”. CP_1
Si è costituita la dando preliminarmente atto della pendenza CP_2 davanti alla Corte di due ulteriori procedimenti, iscritti al n. 397/21 RG e al n. 398/21 RG, con cui è stato proposto appello avverso la medesima sentenza rispettivamente da parte dell' e della , e CP_1 CP_2 riproponendo, in via incidentale nel giudizio n. 391/21 RG, i medesimi motivi di censura avanzati in via principale nella causa n. 398/21 RG in ordine: i) al suo difetto di legittimazione passiva, stante l'inapplicabilità dell'art. 12 comma 1 legge n. 24/17, e all'inoperatività della polizza, trattandosi di un sinistro conosciuto al momento della stipula del contratto;
ii) all'errata valutazione della sussistenza di un nesso causale tra la condotta medica ed il decesso della posto che l'evento infausto non sarebbe stato comunque evitato anche CP_8
di una diversa condotta del sanitario. Parte Si è costituito l' aderendo alle censure avanzate dall' ed CP_1 evidenziando di av sto a sua volta appello principale nel proc ento iscritto al n. 397/21 RG, integralmente richiamato nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio n. 391/21 RG, e con cui l' ha CP_1 contestato la decisione: i) nella parte in cui riconosceva la sua responsabilità, nonostante non fossero emerse le reali cause della morte della e CP_8 nonostante l'ausiliario avesse accertato che una diversa condotta no e evitato l'evento; ii) nella parte in cui liquidava il danno pur in difetto di precisa allegazione e prova. Alla prima udienza di comparizione le cause nn. 397/21 e 398/21 RG sono state riunite alla causa n. 391/2021 RG. La causa, istruita mediante espletamento di una nuova c.t.u. medico legale, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione I fatti antecedenti il decesso della sono pacifici tra le parti e, comunque, CP_8 documentalmente comprovati dalla documentazione sanitaria in atti e così riportati nella c.t.u. espletata davanti alla Corte:
- la “era una donna di 74 anni, sottoposta nel 1989 a sostituzione CP_8 va aortica per bicuspidia, affetta da fibrillazione atriale cronica” e
“dai dati riportati nella cartella clinica del ricovero del 20 gennaio 2008 presso la Clinica Medica dell'Università di Sassari come già nel 2003 e nel 2005 la paziente venne ricoverata per episodi di insufficienza cardiaca”;
- “dal 20.01 al 05.02.2008 venne nuovamente ricoverata presso la stessa struttura universitaria, per una sintomatologia caratterizzata dall'insorgenza di dispnea per minimi sforzi”;
- “al termine della degenza veniva posta diagnosi di scompenso cardiaco acuto ed ipertensione polmonare” e “durante il ricovero, veniva sottoposta alle cure del caso, ed infine dimessa in discrete condizioni generali”;
6 - “a seguito dell'insorgenza di dispnea intensa e di ortopnea, nonchè di sensazione di “peso sul torace”, nella notte tra il 10 e l'11.02.2008 (ore 02:28) veniva allertato il servizio di Guardia Medica di Nuoro”;
- “il Sanitario, recatosi a visita domiciliare, diagnosticava “ansietà” e non effettuava alcun trattamento farmacologico, né predisponeva l'invio della in PS” e “i familiari, poichè le condizioni non accennavano a CP_8 migliorare, dapprima effettuavano nuova telefonata al medico di continuità assistenziale alle ore 04:23, della durata di 3 minuti e 48 secondi (non registrato su apposito registro di Guardia Medica) e, successivamente, contattavano il medico di famiglia, il quale allertava il servizio del 118 e disponeva il trasporto della predetta presso il più vicino PS”;
- “tuttavia, la sig.ra decedeva nel tragitto verso il nosocomio, alle CP_8 ore 11:30 circa del 11.02.2008”. Tanto premesso, possono ora esaminarsi i motivi di censura. A) Della responsabilità dell : primo motivo dell'appello CP_1 Parte dell e dell' nonchè secondo motivo dell'appello della CP_1
. CP_2
Giova preliminarmente evidenziare che la Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito (vedi Cass. n. 2861/25) che:
- “sulla scorta della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019; e, segnatamente, Cass. n. 26851/2023 – da cui sono riprese in parte le argomentazioni che seguono – e Cass. n. 21415/2024), ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato la morte del paziente (che si sarebbe, comunque, verificata), sarà risarcibile, se la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, ai congiunti iure hereditario, unicamente il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita”;
- “ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, i congiunti iure hereditario potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo”;
- “in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto…. se allegato e provato..”; ed ancora (vedi Cass. n. 35998/23) che:
- “in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è
7 concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (Cass., 19/09/2023, n. 26851);
- “è possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal minor tempo vissuto….definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto…correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto”;
- “in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass., n. 26851 del 2023, cit., in cui si richiama l'ormai costante giurisprudenza sul punto)”;
- “nell'esigenza di pervenire ad una terminologia chiara e condivisa, va pertanto chiarito che: a) vivere in modo peggiore, sul piano dinamico- relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, rappresenta un danno biologico (differenziale); b) nel contempo, trascorrere quegli ultimi tempi della propria vita con l'acquisita consapevolezza delle conseguenze sulla (ridotta) durata della vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, costituisce un danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi ancora contro il male;
c) perdere la possibilità, seria apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un danno da perdita di chance;
d) la perdita anticipata della vita per un tempo determinato a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, nei termini prima chiariti, quale che sia la durata del “segmento” di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare”. Tanto premesso in punto di diritto, tutte e tre le appellanti principali hanno contestato la sentenza esclusivamente nella parte in cui accertava la Parte responsabilità dell' , e, quindi, dell' – non essendo stata oggetto di CP_1 Parte alcuna censura la ne di correspo lità della ex art. 1228 c.c. per i fatti commessi dai medici del servizio di continuità assistenziale - per il
8 decesso della paziente, senza considerare che, come emergeva anche dalla c.t.u. espletata nell'ATP, una diversa condotta del sanitario, stante le gravi condizioni in cui si trovava la non avrebbe evitato il decesso, con CP_8 conseguente difetto del rapporto di causa, se non forse in termini di perdita di chances in relazione al mancato godimento di un seppur breve istante di vita in più. Il tribunale gravato, infatti, - dato atto dei principi di diritto in tema di effetti del giudicato penale nel giudizio civile di risarcimento del danno e senza nulla argomentare su quanto rilevato nella c.t.u. di primo grado in ordine al decesso della paziente anche a fronte di una diversa condotta sanitaria - riteneva
“acclarata la responsabilità dell' nella causazione del decesso della CP_1 Parte
e, quindi quella dell' , limitandosi a richiamare le conclusioni della CP_8
c.t.u. in ordine alla condotta omissiva del sanitario ed evidenziando solo che, da un lato, “anche in presenza del giudicato penale l'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno)” è di “competenza del giudice civile e ciò anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno” e che, dall'altro, “solamente le attrici e il convenuto hanno partecipato CP_1 al procedimento penale, mentre sono rimasti del tutto estranei e Parte_3
, ciò pone un primo problema dato dalla non Controparte_2 ardo detti soggetti e dalla necessità di accertare il fatto allegato come lesivo, il rapporto di causalità e la conseguente eventuale responsabilità”. Pertanto, gli appellanti principali hanno contestato la statuizione di responsabilità nella parte in cui il giudice non considerava quanto evidenziato dalla c.t.u. di primo grado, la quale, rispondendo alle osservazioni dei cc.tt.pp., rilevava come una diversa condotta del medico non avrebbe evitato l'evento infausto a causa delle gravi condizioni in cui si trovava la paziente (“pur condividendo le considerazioni formulate dai ctp relative alla perdita di chances, posto che una diversa condotta del sanitario rispetto a quella Cont effettivamente tenuta non avrebbe verosimilmente evitato il decesso della non si è ritenuto opportuno approfondire tale aspetto, non essedo inerente il quesito proposto”: vedi risposta della c.t.u. di primo grado alle osservazioni dei cc.tt.pp) e su cui il giudice di primo grado nulla argomentava. Per tali motivi, dato che in realtà nella c.t.u. di primo grado la questione era solo accennata e lo stesso ausiliare riferiva di non averla approfondita, la Corte ha disposto una nuova c.t.u., nominando un collegio peritale e formulando il seguente quesito: “Sulla base degli atti, dicano consulenti tecnici d'ufficio se un alternativo approccio diagnostico terapeutico da parte del dott. CP_1 rispetto a quello occorso nella fattispecie e un completamento diagnostico-terapeutico rispondente alle leges artis specialistiche della materia, ai protocolli in vigore all'epoca dei fatti e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica, sarebbe stato idoneo con elevato grado di probabilità – secondo il criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non – a scongiurare il decesso della paziente o in alternativa a
9 ritardarne l'exitus indicandone specificamente la durata in termini di sopravvivenza, tenuto conto dell'età della paziente, in particolare del quadro clinico disfunzionale emergente dagli atti e di tutte le peculiarità del caso concreto avuto specifico riguardo alle ipotizzate alternative cause del decesso (scompenso cardiaco acuto;
embolia polmonare, o insulto ischemico miocardico)”. Orbene, all'esito degli accertamenti peritali, i due ausiliari nominati in grado di appello sono innanzi tutto pervenuti alle medesime conclusioni di quello di primo grado in ordine alla sussistenza di una condotta colposa omissiva dell' , sostenendo che “Alla luce della documentazione agli atti e con CP_1 ragionamento ex ante, si può affermare che la condotta del Dott. , CP_1 medico in servizio presso la Guardia Medica di Nuoro nella notte tra il 10 e l'11.02.2008 si sia discostata da quella esigibile nel caso di specie;
è evidente che l'approccio da tenere nei confronti di una paziente come la sig.ra P_
, convalescente dopo un ricovero ospedaliero per scompenso cardiaco e
[...] ione polmonare sarebbe dovuto essere caratterizzato da maggiore prudenza, oltre che diligenza. In primis, in considerazione del raccordo anamnestico e della lettera di dimissione, sintomi come la dispnea e l'ortopnea avrebbero dovuto guidare nella diagnostica differenziale e condurre ad un repentino trasporto della presso la struttura ospedaliera di competenza CP_8 territoriale, per una pri nostica “avanzata” ed una eventuale terapia mirata, già alle 2:30 circa. Non si può valutare la perizia nell'eseguire l'esame obiettivo, giacchè non vi sono appunto dati “obiettivi” sui quali esprimersi. La seconda telefonata dei familiari della al dott. , avvenuta alle ore CP_8 CP_1
04:23 (testimoniata dai tabulati tele alla qu conseguita alcuna visita domiciliare, evidenzia elementi di franca negligenza, in virtù di quanto ricordato precedentemente, oltre che dell'intrinseco significato del “perdurare”
o “peggiorare” della sintomatologia presentata dalla paziente, difficilmente inquadrabile ancora come una crisi d'ansia”. Il collegio peritale ha, peraltro, ulteriormente precisato che - pur non potendo affermare con certezza che una condotta alternativa avrebbe garantito la sopravvivenza della “per la mancanza di dati oggettivi che possano CP_8 aiutare a comprendere quale sia stata l'esatta causa dell'exitus”, tenuto anche conto che la paziente aveva una elevata “probabilità di morte ad un anno correlata al solo scompenso cardiaco avanzato (72%)” - un trattamento tempestivo e adeguato avrebbe verosimilmente potuto evitare l'evento infausto seppur per un tempo limitato (“Pertanto, nonostante esistessero e fossero ben codificati i protocolli per il trattamento di un possibile peggioramento dello scompenso cardiaco come conseguenza di embolia polmonare o di infarto del miocardio (sebbene non siano stati evidenziati al tavolo settorio elementi patognomonici certi e univocamente suggestivi per una particolare ipotesi eziopatogenetica), possiamo affermare che un trattamento tempestivo e ottimale avrebbe potuto astrattamente modificare, ma solo per un periodo di tempo decisamente limitato, le sorti della sig.ra la cui prognosi sarebbe CP_8 comunque rimasta infausta nel medio termine”).
10 Vi è, infatti, da precisare che dall'esame autoptico eseguito solo quattro mesi dopo il decesso della il medico legale nominato dal PM, dott. CP_8 Per_3 non aveva potuto a e con certezza la causa della morte, comunque, con elevata probabilità, ad un problema cardio-respiratorio da affrontare con gli “opportuni trattamenti” (riferiva il perito del PM: “potendo il quadro clinico riferirsi tanto ad uno scompenso cardiaco acuto, quanto ad un'embolia polmonare, ovvero ad un insulto ischemico miocardico. In ogni caso una patologia cardio-respiratoria che poteva far precipitare quella condizione di labile equilibrio nella quale la già versava. Il medico avrebbe dovuto CP_8 predisporre l'immediato ricover aliero della paziente, mentre, con la sua condotta ha pregiudicato alla stessa la possibilità che si giungesse ad una diagnosi corretta e l'accesso ad opportuni trattamenti, quali ad esempio correzione ed il sostentamento delle funzioni del circolo (precarico e post- carico) riduzione del consumo ossigeno etc... oppure, nel caso di una embolia polmonare, una su tutti la terapia trombolitica”). Inoltre, giova rilevare come anche nella sentenza della Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, n. 349/15, con cui era stata confermata la sentenza penale di condanna n. 219/13 emessa dal Tribunale di Nuoro e poi confermata in cassazione, si era sostenuto che “la causa della morte sia stata una patologia offensiva del circolo (cardiaco e respiratorio) e che alla luce delle possibili terapie offerte dalla migliore Letteratura scientifica in questo caso clinico, un corretto approccio da parte del medico avrebbe scongiurato con alta probabilità il decesso della paziente o quanto meno avrebbe ritardato il momento morte della stessa, palesandosi come elemento non essenziale della vicenda il preciso riferimento ad un trombo piuttosto che ad un insulto ischemico da parte del perito”. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (vedi Cass. n. 5632/23) che “In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna;
qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana”. Pertanto, a fronte dell'accertamento di una evidente condotta omissiva del sanitario nell'approccio terapeutico del caso in esame, cui era seguito nell'immediatezza il decesso della paziente, incombeva alla struttura sanitaria dimostrare la natura totalmente assorbente della causa naturale “sicché la circostanza che resti ignota la suddetta portata eziologicamente assorbente fa sì che le conseguenze debbano ricadere sul debitore della prestazione” (sempre sent. cit.).
11 In definitiva, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, deve concludersi nel senso che “un trattamento tempestivo e ottimale” – data la sussistenza di
“codificati protocolli per il trattamento di un possibile peggioramento dello scompenso cardiaco come conseguenza di embolia polmonare o di infarto del miocardio” - avrebbe potuto “modificare …le sorti della sig.ra e cioè CP_8 avrebbe potuto, quanto meno nell'immediato, evitare il dece ionato, quindi, in via di elevata probabilità (“più probabile che non”) dall'omessa condotta del sanitario intervenuto nella notte, seppur “solo per un periodo di tempo decisamente limitato”, perché la prognosi era comunque infausta in considerazione delle gravi condizioni in cui si trovava la paziente. I cc.tt.uu. nominati dalla Corte, rispondendo alle osservazioni dei cc.tt.pp., hanno altresì precisato che “la prognosi della signora sarebbe Controparte_10 rimasta infausta ad un anno con elevata probabilità, con una probabilità di sopravvivenza non superiore al 31%, anche nel caso in cui il giorno 11.02.2008 fosse stata adottata una tempestiva e corretta gestione dello scompenso cardiaco acuto”, tenuto anche conto del grave deficit nutrizionale di cui era affetta la (“documentato dalla presenza di turgore giugulare, CP_8 rantoli alle basi p i ed edemi declivi (v. esame obbiettivo e diario del 23.01.2008), il peso era di 39 kg”. Tale peso includeva quindi, anche una significativa componente di acqua libera legata allo scompenso cardiaco, tanto che per diversi giorni venne sottoposta a trattamento diuretico in vena. Per tale motivo, è del tutto probabile che si trattasse di una paziente con indice di massa corporea asciutta ben inferiore ai 20.5 kg/m2, stimati all'ingresso. Comunque, da dati di letteratura emerge come un indice di massa corporea < 22.5 kg/m2 sottenda, nei pazienti con scompenso cardiaco e funzione sistolica preservata, un ulteriore importante rischio di mortalità nel breve-medio termine”). Ciò significa, quindi, che il trattamento terapeutico adeguato avrebbe potuto, ma solo nell'immediatezza evitare il decesso della paziente, il quale si sarebbe verificato con elevata probabilità nel termine di un anno. Parte Pertanto, il primo motivo di appello di e ed il secondo motivo di CP_1 Co appello della in punto di responsa , attesi nei termini sopra prospettati.
Parte B) Della liquidazione dei danni: secondo motivo di appello di e di . CP_1
Applicati di diritto sopra esposti al caso di specie, la fattispecie in esame va, quindi, ricondotta alla ipotesi “di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente”, con conseguente esclusione di un “un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis" – peraltro neppure preteso in tali termini – e riconoscibilità esclusivamente di un "danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto…..ovvero danno relazionale per l'individuato tempo non vissuto dai congiunti” (vedi giurisprudenza citata).
12 Ciò posto, appare opportuno ricordare che il tribunale rigettava espressamente, seppur utilizzando terminologie diverse, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale jure hereditatis vantato dai congiunti, per difetto di prova data “la brevità temporale tra il momento nel quale (la paziente) è stata visitata dall' con errata diagnosi e l'avvenuto CP_1 decesso, nell'arco di 12 ore cir l punto non è stato avanzato alcun motivo di censura. Inoltre, nella fattispecie in esame, in considerazione di quanto specificatamente argomentato dai cc.tt.uu. in ordine alle possibilità di sopravvivenza ad un anno della (“31%, anche nel caso in cui il giorno 11.02.2008 fosse stata CP_8 adottata una tempestiva e corretta gestione dello scompenso cardiaco acuto”), non è ravvisabile una di quelle ipotesi in cui, oltre al tempo determinato di vita anticipatamente perduta a causa della condotta colposa, esiste una “seria, concreta e apprezzabile possibilità che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo”, trattandosi di una mera eventualità non caratterizzata da “seria, concreta, apprezzabile possibilità (come lascerebbe intendere, in via di presunzione semplice, l'avvenuta morte, benché anticipata, del paziente)” e come inferibile dalla bassa percentuale di possibilità di rimanere in vita oltre l'anno (vedi Cass. n. 35988 cit). Peraltro, è appena il caso di rilevare che mai è stato chiesto dai congiunti il risarcimento del danno da perdita di chance, introdotto dalle appellate- appellanti incidentali, seppur in subordine, solo nel presente giudizio e, quindi, inammissibilmente (cfr sul punto Cass. n. 12633/24). Pertanto, nel caso di specie, può riconoscersi in favore dei congiunti della
iure proprio, esclusivamente il "danno da perdita anticipata della vita, CP_8
…rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto”, sostanzialmente, quindi, un danno non patrimoniale equiparabile al danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, liquidato dal giudice di prime cure secondo le pregresse Tabelle a forbice del Tribunale di Milano sul presupposto che l'evento morte fosse conseguenza diretta dell'omissione colposa del sanitario ma senza minimamente considerare quanto eccepito in ordine al fatto che il decesso si sarebbe comunque verificato a breve. Parte Tale liquidazione è oggetto del secondo motivo di appello di e . CP_1
Secondo i principi di diritto sopra esposti, tale ipotesi di danno consiste nel
“pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto”, rispetto al quale, nel caso di specie, deve anche considerarsi che il decesso era cagionato non solo dalla condotta omissiva del sanitario ma altresì dalle pregresse condizioni patologiche della paziente, su cui l'errore umano era intervenuto in chiave omissiva, nella parte in cui non aveva evitato, nell'immediatezza, un decesso che sarebbe comunque intervenuto nel giro di un anno. Tanto premesso, il tribunale liquidava il danno da perdita del rapporto parentale richiamando le Tabelle di Milano, senza alcuna ulteriore
13 specificazione, e riconoscendo in favore del padre la somma di euro 150.000,00 – euro 304.000,00 ridotto equitativamente a metà dato il suo decesso “dopo breve tempo dalla moglie” – ed in favore di ciascuna figlia la somma di euro 170.000,00, in quanto nessuna convivente con i genitori (si riporta la sentenza gravata sul punto: “Deve per contro essere accolta la domanda sotto il profilo del danno morale per perdita del rapporto parentale. E ciò nei confronti delle attrici e anche del loro padre deceduto successivamente alla danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai CP_8 congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile in presenza di prova puntuale e precisa della effettività e intensità di tale relazione, nonché la sussistenza del rapporto di convivenza con al precisazione comunque la mancanza del rapporto di convivenza non comporta il rigetto della domanda sul punto non potendosi ritenere quest'ultimo aspetto il connotato minimo della esistenza del rapporto relazionale. Con prova testimoniale adeguata le attrici hanno dato prova di avere nei confronti della madre un rapporto parentale solido, caratterizzato da frequentazioni cadenzate (essendo le stesse residenti con le rispettive famiglie in altra città) e di essersi sempre prese cura di lei tanto che è stata proprio la figlia a chiamare la guardia medica la notte nella quale la è stata male. CP_8
Certo e indiscutibile anche la sussistenza del rapporto con il coniuge. Con riferimento a coniuge della deve in primo luogo Persona_1 CP_8 osservarsi che egli è deceduto un dopo breve tempo dalla moglie essendo deceduto il 21.11.2008 come emerge dalla certificazione in atti e la è CP_8 deceduta l'11.2.2008 e che lo stesso era più grande di età di circa quattro anni, con la conseguenza che la aspettativa di vita insieme alla moglie deve ritenersi molto più breve rispetto a un comune rapporto di coniugio. Elemento questo che deve essere valutato ponderatamente nella determinazione del danno non patrimoniale da perdita parentale non avendone egli potuto soffrire in particolar modo in assenza di prova che la perdita della moglie sia stata particolarmente affliggente e sussistendo la prova delle sue non buone condizioni di salute. Le tabelle milanesi prevedono per il coniuge un danno non patrimoniale da perdita di rapporto parentale di € 304.000,00 che alla luce delle considerazioni esposte deve essere ridotto, proprio per aderire maggiormente ad equità del risarcimento, alla metà e quindi a € 150.000,00. Sempre le tabelle milanesi prevedono per la perdita del rapporto parentale della madre una somma pari ad € 235.000, somma determinata in generale e che non tiene conto della mancata convivenza dei figli con la madre. Nel caso di specie nessuna delle figlie conviveva con i genitori, tutte e tre le figlie hanno vita relazionale autonoma in altra città e in Olbia, CP_5 P_ [...]
a Nuoro) nella quale esplica tà va. Dalla CP_4 testimoniale è emerso che comunque le stesse avevano un rapporto costante con i genitori che frequentavano e a volte tenevano presso di sé con la conclusione che appare conforme a equità ridurre la somma predetta fino a € 170.000,00 per ciascuna figlia”).
14 Parte Gli appellanti principali, e hanno contestato tale liquidazione CP_1 esclusivamente in relazione al difetto di prova del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e non in relazione ai criteri di liquidazione utilizzati dal giudice di merito (“le asserite parti danneggiate non fornivano alcuna specifica prova del danno richiesto sia in ordine alla modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza del suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, sia all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni Parte rapporti della vita di relazione”: vedi atto di appello;
“il danno patrimoniale e non patrimoniale deve formare oggetto di rigoros va trattandosi di danno conseguenza che non puo' essere ritenuto in re ipsa…. Orbene, nella fattispecie Cont concreta, seppure il primo giudice abbia rappresentato che i genitori delle abitavano da soli in quanto avevano residenze diverse, non ne ha tratto le necessitate conseguenze. Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto che la istruttoria ha evidenziato la inesistenza di uno sconvolgimento nelle vite dei superstiti delle normali abitudini tali da imporre scelte radicalmente diverse ovvero e comunque di cambiamenti che l'evento avrebbe apportato in senso peggiorativo nella qualità della vita delle danneggiate o nella loro sfera morale”: vedi atto di appello ). CP_1
Orbene, in difetto di specifica censura in ordine ai criteri utilizzati per liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la Corte, nel determinare il danno non patrimoniale “da minor tempo vissuto”, deve prendere a base la relativa statuizione, fondata su di un generico richiamo alle Tabelle di Milano – verosimilmente a quelle di marzo 2021 considerata la data di pubblicazione della sentenza, il 26.7.2021 – seppur contenenti un sistema di liquidazione a forbice e non a punti come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto. Quanto alla prova del danno da perdita del rapporto parentale, da liquidare nel presente giudizio nei più limitati canoni del “minor tempo vissuto” con il congiunto ed oggetto delle specifiche censure degli appellanti, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 5769/24) che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”.
15 Nel caso di specie, non solo è configurabile la presunzione di esistenza del pregiudizio in esame, trattandosi di rapporto parentale all'interno della famiglia di origine (coniuge e figli), ma altresì i congiunti dimostravano, mediante le prove testimoniali espletate, la “effettività, consistenza e intensità della relazione affettiva” tra le figlie non conviventi e la madre, comunque convivente con il coniuge, posto che, come correttamente ritenuto in sentenza,
“le attrici hanno dato prova di avere nei confronti della madre un rapporto parentale solido, caratterizzato da frequentazioni cadenzate (essendo le stesse residenti con le rispettive famiglie in altra città) e di essersi sempre prese cura di lei tanto che è stata proprio la figlia a chiamare la guardia medica la notte nella quale la è stata male” (vedi concordanti deposizioni testimoniali CP_8 rese all'udienza del 27.1.2020 sulla costante ed assidua frequentazione dei genitori da parte delle figlie anche se non più conviventi, tanto che la notte in cui la era stata male, era presente la figlia ). CP_8 CP_4
Conseguentemente, una volta individuato il danno risarcibile in termini di
“danno da perdita anticipata della vita”, quale “pregiudizio da minor tempo vissuto”, ritiene la Corte che il danno da perdita del rapporto parentale, nel caso di specie, vada limitato in via equitativa in considerazione della breve aspettativa di vita della di appena un anno. CP_8
Ad avviso della Corte, tenuto conto dell'età della al momento della CP_8 morte, 75 anni, e, quindi, nove anni in meno dell'a a media di vita di una donna secondo l'ISTAT nel 2008, pari a 84 anni, il danno liquidato dal tribunale va equitativamente limitato ad euro 19.000,00 per ciascuna figlia, pari al danno totale, euro 170.000,00 come liquidato dal tribunale, diviso per nove e moltiplicato per l'anno perduto e conseguente arrotondamento, nonché, in base ai medesimi criteri, ad euro 17.000,00 per il coniuge, per un totale di euro 74.000,00. Avendo i congiunti già ricevuto da il pagamento della somma Persona_1 complessiva di euro 96.000,00, e per ciascuno, a titolo di provvisionale riconosciuta dal giudice penale, e, quindi, di una somma superiore a quella qui riconosciuta, nulla è dovuto a titolo di ulteriore danno Cont non patrimoniale iure proprio e la relativa domanda proposta dalle sorelle nel presente giudizio va, pertanto, rigettata.
C) Della condanna di : appello incidentale. CP_1 Cont Con l'appello incidentale l no contestato la sentenza nella parte in cui Parte
“l'accertata responsabilità dell' e la relativa condanna al risarcimento del danno determinato in giudizio spese legali non sono(erano) poste a carico in solido anche al dott. ”. CP_1
Orbene, tenuto conto d argomentato sopra, tale censura va accolta nei limiti in cui la sentenza, nel dispositivo, non dichiarava, in solido con la struttura sanitaria, la responsabilità del medico, pur riconosciuta, anche se in termini diversi, in entrambi i giudizi.
16 D) Della polizza assicurativa: primo motivo di appello di
[...]
. CP_2
L'appe e proposto dalla relativamente all'inoperatività CP_2 della polizza assicurativa rimane assorbito, trattandosi di una eccezione di merito, nell'accoglimento degli ulteriori motivi di censura nei termini sopra Parte prospettati, posto che in difetto di condanna della al pagamento di ulteriori somme in favore dei congiunti, non vi è alcun interesse della società assicurativa ad una pronuncia sull'operatività della polizza sottoscritta con la struttura sanitaria. L' non ha, infatti, richiesto una pronuncia di condanna in solido della CP_1 struttura sanitaria e/o di ripetizione di quanto già versato in favore delle sorelle Cont
tanto che in sede di comparsa conclusionale si è limitato a precisare che Cont
“la somma di euro 96.000,00 (sent. Trib SS. pg. 9), gia' corrisposta alle dal dr. , salva e comunque impregiudicata l'azione di ripetiz CP_1 dell'appellante, potrebbe essere considerata gia' ampiamente satisfattiva”. Quanto invece al difetto di legittimazione passiva dell'assicurazione rispetto all'azione diretta del danneggiato ex art. 12 legge n. 24/2017, per difetto di emanazione dei decreti attuativi ex comma 6 della disposizione citata (“Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”) e su cui il tribunale ometteva una pronuncia, è sufficiente evidenziare che:
- l'assicurazione aveva partecipato, nel caso di specie, all'ATP previamente instaurato dalle danneggiate ai sensi dell'art. 8 della suddetta legge n. 24/2017 (secondo cui “La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell' articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all' articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla”);
- la condizione processuale di cui all'art. 10 comma 6 citato si è nel frattempo verificata, essendo entrati in vigore i decreti attuativi ivi citati (cfr sul punto Tribunale di Milano 26.8.2024: “la norma richiamata condiziona testualmente l'operatività della azione diretta alla entrata in vigore del decreto, quale presupposto processuale, e non fa riferimento alla necessità, sostanziale, dell'avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali, restando per il vero questo ambito confinato al merito”);
- la domanda di garanzia veniva proposta nei confronti dell'assicurazione Parte anche dalla assicurata al momento della costituzione in primo grado.
E) Delle spese di lite: terzo motivo di appello di ATS. L'ATS si è doluta della sentenza anche nella parte in cui poneva le spese di lite solo a suo carico e al contempo le compensava (si legge nella parte motiva
17 della sentenza: “Le spese seguono la soccombenza con riferimento alle attrice mentre devono ritenersi compensate tra tutte le altre parti” e nella parte dispositiva: “Condanna a corrispondere a parte attrice le spese Parte_3 del presente giudizio quelle legali liquidate in complessivi € 27.804,00 ( tariffa media valore 520.000/1.000.000) oltre accessori nella misura dovuta per legge;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio”). Effettivamente la statuizione è contraddittoria. In ogni caso, stante la reciproca soccombenza di tutte le parti e la notevole complessità delle questioni trattate nel merito con particolare riguardo alle differenti ipotesi di danno da perdita anticipata della vita e da perdita di chance nonché, infine, l'esito finale del giudizio, sussistono giustificati motivi, ex art. 92 comma 2 cpc, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i giudizi, ponendo definitivamente a carico delle parti in solido gli oneri di c.t.u.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalle appellanti Cont nei confronti della sentenza n. 836/2021 del Tribunale di Sassari, Parte iara la concorrente responsabilità di e nella causazione CP_1 dell'evento dannoso di cui è causa nei termini sopra riportati;
Parte
2) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da , CP_1
e , rigetta la domanda di condanna al risarcimento di CP_2 ult 3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone definitivamente a carico delle stesse, in solido, gli oneri di c.t.u. Così deciso in Sassari, 17/4/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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