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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2603/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981 e promossa
DA
RI AR, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Formosi e Serena Rondinone
OPPONENTE
CONTRO
PROVINCIA DI BRINDISI, in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Quarato
OPPOSTA
All'odierna udienza gli opponenti precisavano le proprie conclusioni come da relativo verbale.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
BA EL ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 27, n. 28 e n. 29
del 29.7.2024 emesse dalla Provincia di Brindisi con cui gli è stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 1.828,50 in relazione a tre violazioni dell'art. 192 co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006,
rispettivamente commesse il 5.12.2021, il 24.11.2021 e il 12.12.2021. L'opponente ha contestato i predetti provvedimenti, dei quali ha domandato l'annullamento,
deducendo che i rifiuti che gli è stato contestato di aver abbandonato in maniera incontrollata sono stati da lui depositati all'interno della “Ecoisola Brindisi” sita lungo la S.P. 88 e di essere stato costretto a riporli a terra – debitamente differenziati – accanto ai relativi cassonetti poiché questi risultavano pieni, ragione per cui non potrebbero ritenersi integrate, secondo la sua prospettazione, le contestate violazioni di cui alla richiamata disposizione.
Costituitasi in giudizio, la Provincia di Brindisi ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, di cui ha invocato il rigetto.
L'opposizione è infondata e non può, pertanto, essere accolta.
Invero, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che “deve escludersi che, al di fuori
dell'ipotesi contemplata dall'art. 183 lett. mm) d.lg. n. 152 del 2006 (che detta la definizione di
"centro di raccolta"), la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente
riconducibili ad un generico concetto di "ecopiazzola" o "isola ecologica" possa ritenersi sottratta
alla disciplina generale sui rifiuti” (Cass. Pen. n.1690/2012), precisando che “in tutti i casi in cui non
vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione
dell'attività posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti” (ibidem).
Ebbene, l'art. 183 lett. mm) del D. Lgs. n. 152/2006 definisce “centro di raccolta” “l'area
presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di
raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento” e ne rimette la disciplina ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Per dare attuazione alla predetta disposizione, è stato, quindi, adottato il D.M. 8 aprile 2008,
il quale, all'Allegato I, detta le disposizioni a norma delle quali devono essere allestiti e gestiti i centri di raccolta.
Esse prevedono, tra l'altro, che il centro di raccolta debba essere dotato di: a. adeguata viabilità interna;
b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.
Quanto alla struttura del centro, l'art. 3 stabilisce che esso debba essere strutturato prevedendo:
a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel
caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna;
in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
Il comma successivo, prevede, poi, che le aree di deposito debbano essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
Per ciò che concerne, infine, le modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta, l'art. 4 dispone che i rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, debbano essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei,
attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento, individuando, poi, le singole tipologie di rifiuti ivi conferibili.
Ciò premesso, va rilevato che dalle fotografie prodotte dallo stesso opponente emerge chiaramente che l'area ove egli ha collocato al suolo i rifiuti oggetto delle contestazioni che gli sono state mosse non corrisponde affatto ai predetti requisiti, essendo privo di adeguata viabilità interna,
di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
recinzione di altezza non inferiore a 2 m per l'intera sua estensione;
di barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto; di addetto allo smistamento dei rifiuti.
Ne discende che, non essendo la predetta area riconducibile alla nozione di centro di raccolta prevista dal legislatore, la collocazione di rifiuti presso di essa all'esterno dei cassonetti ivi presenti integra la fattispecie di abbandono di rifiuti di cui all'art. 192 co. 1 D. Lgs. 152/2006.
Né l'opponente può invocare, a sua discolpa, come sostenuto nel proprio ricorso, una presunta buona fede, affermando di aver commesso le condotte contestategli nella convinzione di agire nella legalità, giacché dalle fotografie prodotte emerge lo stato di abbandono in cui versa il sito, presso cui sono presenti rifiuti di ogni genere sparsi in maniera indifferenziata sul suolo, circostanza che rende palese che l'area non possa essere ritenuta un centro di raccolta regolarmente gestito.
Sussiste, dunque, anche l'elemento soggettivo delle condotte illegittime al medesimo contestate, le quali appaiono sorrette, se non addirittura dall'intenzionalità di commettere le violazioni di cui è chiamato a rispondere, da negligenza inescusabile, atteso che, preso atto delle condizioni del luogo, egli avrebbe dovuto conferire altrove i propri rifiuti, in conformità alle disposizioni che regolano la materia.
Attesa la non rilevante gravità delle condotte, avendo l'opponente abbandonato,
complessivamente, tre sacchi di rifiuti ed una tanica in plastica, le sanzioni da comminare al medesimo possono essere rideterminate, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981 ed ai limiti edittali previsti dall'art. 255 del D. Lgs.
n. 152/2006 nel testo applicabile ratione temporis, in € 300,00 per ciascuna delle violazioni contestate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, infatti, “qualora la P.A. sia
rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore iscritto nell'apposito
albo, ai sensi degli artt. 82 e 87 c.p.c., il diritto dell'amministrazione al rimborso
delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., comprende anche i relativi compensi, ancorché lo stesso difensore
sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è
stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico” (Cass. n. 5298/2025; v. anche Cass. nn.
24374/2024, 23825/2023, 16274/2022, 1740/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2603/2024 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- ridetermina le sanzioni da comminare all'opponente in € 300,00 per ciascuna delle violazioni contestate;
- condanna BA EL alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Provincia di Brindisi,
che liquida in € 662,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso, in Brindisi, l'8 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2603/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981 e promossa
DA
RI AR, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Formosi e Serena Rondinone
OPPONENTE
CONTRO
PROVINCIA DI BRINDISI, in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Quarato
OPPOSTA
All'odierna udienza gli opponenti precisavano le proprie conclusioni come da relativo verbale.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
BA EL ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 27, n. 28 e n. 29
del 29.7.2024 emesse dalla Provincia di Brindisi con cui gli è stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 1.828,50 in relazione a tre violazioni dell'art. 192 co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006,
rispettivamente commesse il 5.12.2021, il 24.11.2021 e il 12.12.2021. L'opponente ha contestato i predetti provvedimenti, dei quali ha domandato l'annullamento,
deducendo che i rifiuti che gli è stato contestato di aver abbandonato in maniera incontrollata sono stati da lui depositati all'interno della “Ecoisola Brindisi” sita lungo la S.P. 88 e di essere stato costretto a riporli a terra – debitamente differenziati – accanto ai relativi cassonetti poiché questi risultavano pieni, ragione per cui non potrebbero ritenersi integrate, secondo la sua prospettazione, le contestate violazioni di cui alla richiamata disposizione.
Costituitasi in giudizio, la Provincia di Brindisi ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, di cui ha invocato il rigetto.
L'opposizione è infondata e non può, pertanto, essere accolta.
Invero, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che “deve escludersi che, al di fuori
dell'ipotesi contemplata dall'art. 183 lett. mm) d.lg. n. 152 del 2006 (che detta la definizione di
"centro di raccolta"), la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente
riconducibili ad un generico concetto di "ecopiazzola" o "isola ecologica" possa ritenersi sottratta
alla disciplina generale sui rifiuti” (Cass. Pen. n.1690/2012), precisando che “in tutti i casi in cui non
vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione
dell'attività posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti” (ibidem).
Ebbene, l'art. 183 lett. mm) del D. Lgs. n. 152/2006 definisce “centro di raccolta” “l'area
presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di
raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento” e ne rimette la disciplina ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Per dare attuazione alla predetta disposizione, è stato, quindi, adottato il D.M. 8 aprile 2008,
il quale, all'Allegato I, detta le disposizioni a norma delle quali devono essere allestiti e gestiti i centri di raccolta.
Esse prevedono, tra l'altro, che il centro di raccolta debba essere dotato di: a. adeguata viabilità interna;
b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.
Quanto alla struttura del centro, l'art. 3 stabilisce che esso debba essere strutturato prevedendo:
a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel
caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna;
in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
Il comma successivo, prevede, poi, che le aree di deposito debbano essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
Per ciò che concerne, infine, le modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta, l'art. 4 dispone che i rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, debbano essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei,
attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento, individuando, poi, le singole tipologie di rifiuti ivi conferibili.
Ciò premesso, va rilevato che dalle fotografie prodotte dallo stesso opponente emerge chiaramente che l'area ove egli ha collocato al suolo i rifiuti oggetto delle contestazioni che gli sono state mosse non corrisponde affatto ai predetti requisiti, essendo privo di adeguata viabilità interna,
di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
recinzione di altezza non inferiore a 2 m per l'intera sua estensione;
di barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto; di addetto allo smistamento dei rifiuti.
Ne discende che, non essendo la predetta area riconducibile alla nozione di centro di raccolta prevista dal legislatore, la collocazione di rifiuti presso di essa all'esterno dei cassonetti ivi presenti integra la fattispecie di abbandono di rifiuti di cui all'art. 192 co. 1 D. Lgs. 152/2006.
Né l'opponente può invocare, a sua discolpa, come sostenuto nel proprio ricorso, una presunta buona fede, affermando di aver commesso le condotte contestategli nella convinzione di agire nella legalità, giacché dalle fotografie prodotte emerge lo stato di abbandono in cui versa il sito, presso cui sono presenti rifiuti di ogni genere sparsi in maniera indifferenziata sul suolo, circostanza che rende palese che l'area non possa essere ritenuta un centro di raccolta regolarmente gestito.
Sussiste, dunque, anche l'elemento soggettivo delle condotte illegittime al medesimo contestate, le quali appaiono sorrette, se non addirittura dall'intenzionalità di commettere le violazioni di cui è chiamato a rispondere, da negligenza inescusabile, atteso che, preso atto delle condizioni del luogo, egli avrebbe dovuto conferire altrove i propri rifiuti, in conformità alle disposizioni che regolano la materia.
Attesa la non rilevante gravità delle condotte, avendo l'opponente abbandonato,
complessivamente, tre sacchi di rifiuti ed una tanica in plastica, le sanzioni da comminare al medesimo possono essere rideterminate, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981 ed ai limiti edittali previsti dall'art. 255 del D. Lgs.
n. 152/2006 nel testo applicabile ratione temporis, in € 300,00 per ciascuna delle violazioni contestate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, infatti, “qualora la P.A. sia
rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore iscritto nell'apposito
albo, ai sensi degli artt. 82 e 87 c.p.c., il diritto dell'amministrazione al rimborso
delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., comprende anche i relativi compensi, ancorché lo stesso difensore
sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è
stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico” (Cass. n. 5298/2025; v. anche Cass. nn.
24374/2024, 23825/2023, 16274/2022, 1740/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2603/2024 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- ridetermina le sanzioni da comminare all'opponente in € 300,00 per ciascuna delle violazioni contestate;
- condanna BA EL alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Provincia di Brindisi,
che liquida in € 662,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso, in Brindisi, l'8 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino