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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3861/2022 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Selargius presso lo studio dell'avvocato Tonina
[...]
Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.12.2022 il signor ha richiesto al Parte_1
Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per danno biologico con riguardo alle denunciate patologie di origine professionale
(“spondilounodiscoartrosi cervicale con discopatite protrusive posteriori multiple,
soprattutto in C5, C6, cervicalgia cronica con irradiazione bilaterale alle spalle,
importante artrosi spondilo-discale ed interapofisaria lombare con discopatia
prorusive posteriori multiple, lombalgia cronica con irradiazione sciatalgica superiore
pagina 1 bilaterale aggravata dalla postura sedute di lavoro alla guida del mezzo”), per le quali aveva presentato infruttuosamente all' domanda amministrativa in data CP_1
29.12.2016.
A fondamento del ricorso ha esposto di aver lavorato, dal 1980 alla data di deposito del ricorso, presso varie società (tra le quali: , Controparte_2 Controparte_3
, con sede di lavoro a , , con
[...] CP_2 Controparte_4
mansione di autista di mezzi pesanti, nonché di aver svolto l'attività accessoria di carico e scarico di quanto trasportato.
Per ben 42 anni egli aveva quindi condotto mezzi pesanti (quali camion, ruspe ed escavatori), spesso privi di comandi assisti (servosterzo, servofreno e servofrizione),
svolgendo altresì l'accessoria attività di carico e scarico di quanto trasportato.
Lo svolgimento continuo di tali mansioni gli aveva causato una serie di gravi patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, nonché una forte sofferenza pluriradicolare.
Tuttavia, tanto la domanda amministrativa quanto la relativa opposizione non erano state accolte.
2. L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda ed CP_1
eccependo l'assenza di esposizione al rischio e di nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa. Ha altresì contestato l'adibizione in maniera abituale e continuativa del ricorrente alle mansioni indicate nel ricorso ed alle specifiche condizioni di lavoro.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
********
4. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
I testimoni e entrambi ex colleghi di lavoro del Tes_1 Testimone_2
ricorrente, il primo dal 1999/2000 fino al 2011 e il secondo dal 2000 fino al 2009,
hanno confermato lo svolgimento delle mansioni da parte sua, per come dedotte in giudizio.
Dalle predette deposizioni si evince che le predette gravose mansioni sono state
pagina 2 svolte dal ricorrente per un lungo lasso di tempo (sia pure non del tutto coincidente con quello indicato nel ricorso).
4.2. Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivanza causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Nella relazione che qui si richiama integralmente, sulla base della documentazione in atti e della visita effettuata, l'ausiliario ha affermato che il ricorrente “presenta segni
riferibili a malattia professionale perlomeno quale fatto concausale per quanto
riguarda la richiesta di indennizzo della patologia a livello del rachide cervico-
lombare (radicolare) e per tale patologia si ritiene che il ricorrente sia affetto da un
Danno Biologico del 7% (settepercento) e tale era al momento della presentazione
della domanda per via amministrativa”.
Le argomentate conclusioni del consulente, come rassegnate nella richiamata relazione cui si rinvia integralmente, devono condividersi sotto il profilo medico-legale perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in capitale,
siccome rapportato a un danno biologico del 7%, a far data dalla domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale in CP_1
favore del ricorrente, siccome rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 7%, oltre interessi legali di mora dal 121° giorno dopo la domanda amministrativa e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
5. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali,
liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa e osservata la vigente tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200.01 sino a euro
26.000.00, considerato che la domanda di parte ricorrente viene accolta per la costituzione di un indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico del 7%.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
pagina 3 6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il ricorrente, signor , presenta segni riferibili a Parte_1
malattia professionale per quanto riguarda la richiesta di indennizzo della patologia a livello del rachide cervico-lombare (spondilodiscoartrosi del rachide cervico-lombare con protrusioni discali multilivello in assenza di impegno radicolare), comportanti un danno biologico del 7%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
29.12.2016;
2) per l'effetto, condanna l' al riconoscimento in favore del ricorrente CP_1
dell'indennizzo in capitale, siccome rapportato ad un danno biologico del 7%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 29.12.2016, oltre interessi legali di mora dal 121° giorno dopo la medesima domanda amministrativa e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro CP_1
2.905,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Tonina Serra;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Cagliari, 3.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 4