Articolo 3 della Legge 18 gennaio 1952, n. 40
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 febbraio 1952
Art. 3.
I marescialli capi ed i brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' od a quello a scelta sono iscritti, in ordine di anzianita', in distinti quadri di avanzamento annuali.
Le promozioni sono conferite, in ciascun anno, alternativamente agli iscritti nei due quadri, con precedenza degli idonei all'avanzamento ad anzianita' e nelle proporzioni fissate dagli articoli precedenti.
In mancanza di promovibili a scelta, i posti vacanti sono tutti devoluti, in ciascun anno, agli iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianita'.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1952