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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4311/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2024 da:
Parte_1
con l'avv. TAVANI PAOLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. TAVANI PAOLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 12.09.2024, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/06/2009 da e , trascritto al n. 9, Parte 2, Serie A, Uff.1, Parte_1 Parte_2
Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ZERO BRANCO alle seguenti condizioni:
1) L'immobile sito in 31059 ZERO BRANCO (TV) VIA POSTIGLIONE, N.1 attuale residenza della famiglia e adiacente garage e posto auto esterno, con tutti gli arredi, di proprietà dei coniugi al 55% del sig. e del 45% della sig.ra resta assegnato Parte_2 Parte_1
alla moglie con la quale continueranno a vivere i figli e ed il Persona_1 Persona_2
marito provvederà a trovare altro alloggio entro il 31 dicembre 2024 Parte_2
trasferendo di conseguenza la propria residenza e portando con sé i propri effetti personali gestendo i coniugi nel frattempo vite autonome nel reciproco rispetto;
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi Persona_3 Persona_4
i genitori in modo condiviso, con residenza prevalente presso la mamma, e ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente, nel rispetto del progetto educativo sin qui condiviso;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, rispettandone sensibilità ed esigenze nonché i mutamenti che esse subiranno negli anni;
i genitori si impegnano altresì
a discutere assieme ed a concordare le attività extrascolastiche più in generale ludico-
sportive che riguardano e;
il padre potrà vedere e tenere con se' Per_1 Per_2 Per_1
e quando lo desideri previo avviso e comunque potrà tenere con sé i figli un fine Per_2
settimana ogni due: dal venerdì (al termine della scuola) fino al successivo lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
il padre potrà inoltre tenere con sé e Per_1 Per_2
due sere infrasettimanali dalle 19 e 30 in poi da concordarsi tra i genitori e quando trascorreranno il fine settimana con la madre, mentre una sera infrasettimanale sempre da concordare tra i genitori quanto il fine settimana saranno con il padre;
e Per_1 Per_2
trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali,
alternando negli anni, con l'uno o l'altro genitore, la permanenza durante il periodo che comprende il giorno di Natale a quella durante il periodo che comprende il giorno di
Capodanno, analogamente durante le vacanze pasquali, si alterneranno tra i genitori il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive e Per_1 Per_2
trascorreranno una settimana continuativa con ciascun genitore, secondo un calendario che i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno garantendo, anche attraverso l'eventuale recupero, il rispetto dell'ordinario calendario;
i genitori alterneranno tra di loro la permanenza dei figli presso l'uno o l'altro anche in occasione delle altre festività infra annuali
(25 aprile, I° maggio, due giugno, I° novembre, 8 dicembre ed eventuali ponti del calendario scolastico). Ciascun genitore dovrà informare l'altro della località dove intende trascorrere le vacanze con i minori nei periodi stabiliti;
entrambi i genitori si impegnano ad assicurare a e un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e Per_1 Per_2
trascorreranno con ciascun genitore la sera del compleanno, mentre il pomeriggio un anno con la madre ed uno con il padre;
3) il Signor dovrà corrisponde alla Sig.ra entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_1
ciascun mese, un assegno mensile di €.300,00= per ciascuno dei due figli quindi complessivamente €.600,00= (€.seicento/00=) a titolo di concorso al mantenimento di e , a far data dal Provvedimento di separazione, importo soggetto ad Per_1 Per_2
indicizzazione annuale su base ISTAT a partire dal luglio 2025; i genitori inoltre concorreranno nella misura del 50 % al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i due figli e tutte previste dal protocollo del Tribunale di Treviso che Per_1 Per_2
dichiarano di conoscere a averne copia;
4) Si dà atto che alla sig.ra rimarranno le autovetture di cui è intestataria Parte_1
e della FIAT 500 ed al sig. l'autovettura PEUGEOT 307 di cui CP_1 Parte_2
è intestatario come da copia dei libretti allegati al ricorso per separazione;
5) Si dà atto che l'immobile attuale abitazione familiare sito in 31059 ZERO BRANCO (TV)
VIA POSTIGLIONE, N.1 e adiacente garage e posto auto scoperto di proprietà dei coniugi al 55% del sig. e del 45% della sig.ra viene posto in Parte_2 Parte_1
vendita con mandato congiunto conferito ad agenzia immobiliare o più agenzie immobiliari a prezzo concordato tra i comproprietari ed alla vendita dello stesso il ricavato al netto delle spese di mediazione e tasse verrà suddiviso nella misura proporzionale alla quota di ciascuno tra i coniugi.
6) Si dà atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
7) Spese di lite compensate. Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani