Articolo 4 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 3Articolo 5
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21 aprile 1942
Art. 4. Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate il giudice puo' liquidare, a carico della parte soccombente, gli onorari fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nelle cause di particolare semplicita' gli onorari possono essere ridotti fino alla meta' .dei minimi.

Gli onorari di avvocato non possono essere esclusi tranne che nelle cause davanti al conciliatore ed in quelle di cui all' articolo 449 del codice di procedura civile .


Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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