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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8866 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6976 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5853/2022,
pubblicata il 28.10.2022, vertente
TRA
, (C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Francesco Amodio, (C.F.:
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
medesimo, sito in Napoli, alla Via Ponte di Tappia n. 82;
appellante
CONTRO
, (C.F. ), difeso e rappresentato, nel corso del CP_1 C.F._3
giudizio di primo grado, dall'Avv. Daniele Morano;
appellato contumace
NONCHE'
, (C.F.: , in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 06.07.21, citò in giudizio, CP_1
innanzi l'ufficio del Giudice di Pace di Barra, l' e Controparte_3
la proponendo opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo Controparte_2
alla cartella di pagamento n. 07120110243187156000, dell'importo di € 243,00,
concernente il mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2007
dovuta alla Deducendo l'omessa o invalida notificazione e Controparte_2
l'intervenuta prescrizione della pretesa debitoria ivi riportata, ne domandò
l'annullamento con vittoria di spese.
Nella contumacia dell'ente creditore, l' Controparte_3
deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, ne chiese il rigetto.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 5853/2022, pubblicata il 28.10.2022, ha accolto l'opposizione, dichiarando prescritto il diritto di credito contestato, con condanna della convenuta al pagamento di spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale pronuncia, propone appello l' Parte_1
domandandone la riforma, atteso il difetto di giurisdizione ordinaria e l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Entrambe le parti appellate, sebbene ritualmente citate, sono contumaci.
Mediante decreto del 02.09.2025, è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al
07.10.2025, in cui è stata presa in decisione.
L'appello è fondato.
In via preliminare, per ragioni di priorità logico giuridica, occorre esaminare il primo motivo dedotto dall'appellante, relativo al difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, rivestendo tale questione carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate nell'atto introduttivo.
Come poc'anzi indicato, la cartella contestata ha ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica (c.d. bollo auto) dell'anno 2007, tributo locale derivante dal possesso di autoveicoli iscritto al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), il cui gettito è a favore delle Regioni.
Con riferimento a tali tipi entrate, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le
tasse automobilistiche hanno natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce
dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (…) il relativo contenzioso è devoluto alla
giurisdizione del giudice tributario”, il quale è pertanto chiamato a decidere sull'an e sul
quantum della tassa di circolazione dovuta. Il problema che più specificatamente si poneva
nel caso di specie concerneva, tuttavia, il fatto se la limitazione della materia del contendere
alla eccepita prescrizione del credito potesse determinare la sottrazione della controversia
stessa alla giurisdizione del giudice tributario, legittimandone la cognizione da parte del
giudice ordinario. Si tratta di un quesito cui si deve rispondere negativamente, in quanto,
facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, un fatto estintivo dell'obbligazione
tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale
obbligazione.” (Cass. S.U., Sent. n. 23832/2007).
L'art. 2 del citato D. Lgs. n. 546/1992, stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, e restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha elaborato i seguenti principi, dai quali non vi
è ragione di discostarsi: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni
questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla
pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino
alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente
avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia
avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si
tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale,
cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo
secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta
notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla
legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida
notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in
situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non
deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla
pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida
notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o
inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
Ed inoltre, “(…) proprio la peculiare natura della cartella di pagamento, che, oltre ad essere
l'atto con il quale viene notificato il titolo esecutivo, è anche un atto assimilabile al precetto, in quanto svolge la funzione di intimazione di pagamento, la rende atto privo di efficacia
esecutiva e, in quanto tale, non costituisce l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è
rappresentato dal pignoramento. (…) Questa Corte, a sezioni unite, nel delimitare i confini
della giurisdizione tributaria, ha affermato che solo con l'atto di pignoramento inizia
l'esecuzione, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario (…)” (Cass., Sez. V.,
Ord. n. 5637/2024).
Pertanto, solo in presenza di tale ulteriore presupposto, nel caso di specie non ravvisabile, a maggior ragione che oggetto dell'opposizione non è la cartella di pagamento ma un mero estratto di ruolo, può affermarsi la giurisdizione ordinaria.
In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di gravame, l'appello va accolto, declinando la giurisdizione in favore del giudice speciale.
Le spese sono compensate, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sulla specifica questione trattata
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da così provvede: Controparte_3
- a) dichiara la contumacia di e della CP_1 Controparte_2
- b) accoglie l'appello proposto da avverso la Controparte_3
sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5853/2022, pubblicata il 28.10.2022, e, per l'effetto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da CP_1
per essere la stessa attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia
[...]
Tributaria;
- c) assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
- d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 7.10.2025 Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6976 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5853/2022,
pubblicata il 28.10.2022, vertente
TRA
, (C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Francesco Amodio, (C.F.:
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
medesimo, sito in Napoli, alla Via Ponte di Tappia n. 82;
appellante
CONTRO
, (C.F. ), difeso e rappresentato, nel corso del CP_1 C.F._3
giudizio di primo grado, dall'Avv. Daniele Morano;
appellato contumace
NONCHE'
, (C.F.: , in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 06.07.21, citò in giudizio, CP_1
innanzi l'ufficio del Giudice di Pace di Barra, l' e Controparte_3
la proponendo opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo Controparte_2
alla cartella di pagamento n. 07120110243187156000, dell'importo di € 243,00,
concernente il mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2007
dovuta alla Deducendo l'omessa o invalida notificazione e Controparte_2
l'intervenuta prescrizione della pretesa debitoria ivi riportata, ne domandò
l'annullamento con vittoria di spese.
Nella contumacia dell'ente creditore, l' Controparte_3
deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, ne chiese il rigetto.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 5853/2022, pubblicata il 28.10.2022, ha accolto l'opposizione, dichiarando prescritto il diritto di credito contestato, con condanna della convenuta al pagamento di spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale pronuncia, propone appello l' Parte_1
domandandone la riforma, atteso il difetto di giurisdizione ordinaria e l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Entrambe le parti appellate, sebbene ritualmente citate, sono contumaci.
Mediante decreto del 02.09.2025, è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al
07.10.2025, in cui è stata presa in decisione.
L'appello è fondato.
In via preliminare, per ragioni di priorità logico giuridica, occorre esaminare il primo motivo dedotto dall'appellante, relativo al difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, rivestendo tale questione carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate nell'atto introduttivo.
Come poc'anzi indicato, la cartella contestata ha ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica (c.d. bollo auto) dell'anno 2007, tributo locale derivante dal possesso di autoveicoli iscritto al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), il cui gettito è a favore delle Regioni.
Con riferimento a tali tipi entrate, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le
tasse automobilistiche hanno natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce
dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (…) il relativo contenzioso è devoluto alla
giurisdizione del giudice tributario”, il quale è pertanto chiamato a decidere sull'an e sul
quantum della tassa di circolazione dovuta. Il problema che più specificatamente si poneva
nel caso di specie concerneva, tuttavia, il fatto se la limitazione della materia del contendere
alla eccepita prescrizione del credito potesse determinare la sottrazione della controversia
stessa alla giurisdizione del giudice tributario, legittimandone la cognizione da parte del
giudice ordinario. Si tratta di un quesito cui si deve rispondere negativamente, in quanto,
facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, un fatto estintivo dell'obbligazione
tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale
obbligazione.” (Cass. S.U., Sent. n. 23832/2007).
L'art. 2 del citato D. Lgs. n. 546/1992, stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, e restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha elaborato i seguenti principi, dai quali non vi
è ragione di discostarsi: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni
questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla
pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino
alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente
avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia
avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si
tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale,
cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo
secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta
notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla
legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida
notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in
situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non
deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla
pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida
notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o
inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
Ed inoltre, “(…) proprio la peculiare natura della cartella di pagamento, che, oltre ad essere
l'atto con il quale viene notificato il titolo esecutivo, è anche un atto assimilabile al precetto, in quanto svolge la funzione di intimazione di pagamento, la rende atto privo di efficacia
esecutiva e, in quanto tale, non costituisce l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è
rappresentato dal pignoramento. (…) Questa Corte, a sezioni unite, nel delimitare i confini
della giurisdizione tributaria, ha affermato che solo con l'atto di pignoramento inizia
l'esecuzione, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario (…)” (Cass., Sez. V.,
Ord. n. 5637/2024).
Pertanto, solo in presenza di tale ulteriore presupposto, nel caso di specie non ravvisabile, a maggior ragione che oggetto dell'opposizione non è la cartella di pagamento ma un mero estratto di ruolo, può affermarsi la giurisdizione ordinaria.
In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di gravame, l'appello va accolto, declinando la giurisdizione in favore del giudice speciale.
Le spese sono compensate, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sulla specifica questione trattata
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da così provvede: Controparte_3
- a) dichiara la contumacia di e della CP_1 Controparte_2
- b) accoglie l'appello proposto da avverso la Controparte_3
sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5853/2022, pubblicata il 28.10.2022, e, per l'effetto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da CP_1
per essere la stessa attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia
[...]
Tributaria;
- c) assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
- d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 7.10.2025 Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone