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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 590/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 590/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1979, residente in [...]fraz. Paganica (AQ) ed elettivamente domiciliata in L'Aquila
(AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti Matteo Di Vittorio e Chiara Camponeschi
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
L'Aquila - fraz. Paganica (AQ) ed elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti Roberto Madama e Valentina Di Prospero
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria disattesa:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al IG. CP_1
consistente nella grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, in particolare per abbandono della casa familiare e adulterio, autorizzando i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto ed a recuperare, ciascuno presso l'altro coniuge, i rispettivi effetti personali eventualmente da questo ancora custoditi;
2) assegnare la casa coniugale sita in L'Aquila, fraz. Paganica, via San Bartolomeo n. 39, alla IG.ra
, la quale continuerà a viverci con la prole, facendosi carico delle spese di Parte_1
gestione ordinaria e straordinaria.
3) per le suesposte motivazioni relative alla assoluta mancanza di collaborazione genitoriale del padre, affidare i figli minori e alla madre sig.ra Persona_1 Persona_2 Parte_1
in via esclusiva, con collocamento presso la stessa.
4) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, in conformità con quanto previsto dai provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di L'Aquila in data 21.07.2023, il padre potrà vedere
e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla sera della domenica.
5) nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:30, da previamente concordarsi con la IG.ra Parte_1
6) durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la prole ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio.
7) nelle vacanze pasquali ad anni alterni la prole trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa.
8) nel periodo delle vacanze estive la prole trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
9) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli, si procederà comunque ad anni alterni.
10) per le suesposte motivazioni, disporre a carico di l'obbligo di contribuzione al CP_1
mantenimento ordinario della coniuge nella misura di euro 500,00 nonché dei figli minori nella misura di euro 750,00 cadauno, così per un totale complessivo di euro 2.000,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 5 del mese di competenza. Detto assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
11) attribuire alla IG.ra in aggiunta all'assegno di mantenimento ordinario, l'Assegno Parte_1
Unico Universale (misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituita con la Legge
Delega 46/2021 ed erogato dall'INPS) anche qualora percepito dal IG. . CP_1
12) porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie (secondo l'elenco di cui al Protocollo in uso presso l'intestato Ufficio) sostenute per la prole, purché previamente concordate da entrambi i genitori e debitamente documentate dal genitore che le sostiene.
13) disporre che gli importi di cui ai residui ratei mensili relativi ai prestiti contratti per esigenze familiari (c/o e c/o Banca Intesa San Paolo) gravino in via esclusiva sul IG. CP_2 CP_1
sino alla loro naturale scadenza. 14) disporre che l'autovettura tg. GK668BC resti in uso alla IG.ra ed alla prole, ponendo Parte_1
a carico del IG. il pagamento delle rate di leasing ad essa relative. CP_1
15) consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto per i figli minori. Con vittoria di spese del presente giudizio.”
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, con particolare riferimento a quella afferente all'addebito della separazione, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo di reciproco rispetto;
2) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale, di proprietà del IG. sita in L'Aquila, fraz. Paganica, via San CP_1
Bartolomeo n. 39, alla IG.ra , la quale continuerà a viverci con la prole, Parte_1
facendosi carico delle spese di gestione ordinaria e straordinaria;
4) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, in conformità con quanto previsto nell'allegato piano genitoriale, disporre che:
• il padre potrà tenere con sé i figli:
‒ nei weekend a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 21 della domenica;
‒ un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21;
‒ durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
‒ durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, dalle ore 9.00 del venerdì Santo sino alle ore
21.00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 9.00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore 21.00 del martedì successivo;
‒ ad anni alterni, il giorno del compleanno dei figli, di ferragosto, i giorni festivi ed i “ponti”:
• nel periodo di chiusura estiva delle scuole, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanza di gg. 15, continuativi o non continuativi, nel mese di agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, fermo l'obbligo reciproco di comunicare all'altro genitore eventuali luoghi di villeggiatura;
• i coniugi potranno concordare, di volta in volta, diverse modalità per trascorrere le predette festività ed i periodi di vacanza con i figli, nonché per esercitare le visite settimanali e durante il weekend in base alle esigenze di ciascun genitore;
• ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con i figli anche più volte al giorno;
5) dichiarare che nessuna somma di denaro verrà corrisposta dal IG. alla IG.ra a CP_1 Parte_1
titolo di assegno di mantenimento, né a titolo di pagamento dei residui ratei mensili relativi ai prestiti contratti dalla coniuge, attraverso la propria impresa individuale;
6) disporre che il IG. contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre CP_1 della somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per ciascun figlio;
7) porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie sostenute per la prole (secondo l'elenco di cui al Protocollo in uso presso l'intestato
Ufficio), purché previamente concordate da entrambi i genitori e debitamente documentate dal genitore che le sostiene;
8) disporre che l'Assegno Unico Universale (o altra misura equivalente) sia suddivisa tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, anche se percepita dall'altro coniuge.
Con vittoria di spese di lite del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 16.03.2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Antrodoco (RI) il 31/07/2010 e che dall'unione CP_1
matrimoniale sono nati due figli, , il 14.03.2011 (minorenne), e , il 27.11.2015 Per_1 Per_2
(minorenne), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Riferiva che: a) fino all'anno 2016, il matrimonio non presentava problemi rilevanti, con il IG. CP_1 impegnato nella gestione della sua ditta edile prevalentemente nella provincia di L'Aquila. Tuttavia, a partire da agosto 2016, a seguito dei terremoti che colpirono il centro Italia, la ditta iniziò a lavorare anche nella zona CP_1
di Amatrice, richiedendo trasferte giornaliere. Nonostante ciò, il IG. continuava a mantenere i suoi CP_1
obblighi familiari;
b) nel 2020, il IG. iniziò a dormire fuori casa circa tre volte a settimana, giustificando CP_1
ciò con il carico di lavoro, e rientrava solo nei week-end. L'anno successivo, nel 2021, le sue permanenze fuori casa divennero, tuttavia, più frequenti e prolungate per tutta la settimana, facendo ritorno a casa solo sporadicamente;
c) nel maggio 2022, la IG.ra recatasi nell'ufficio di Cittareale dove il marito Parte_1
dichiarava di vivere, scoprì che non vi erano segni di una sua residenza stabile ed il IG. sostenne di essersi CP_1 trasferito temporaneamente da un amico, IG. , ma durante una cena di compleanno Persona_3
emerse che questa versione non era veritiera;
d) nel giugno 2022, in occasione della Prima Comunione del figlio,
il IG. tornò a casa alle 4:00 del mattino e arrivò in ritardo alla cerimonia, nonostante le sollecitazioni del CP_1
bambino; e) a fine giugno, pertanto, la IG.ra sospettando ulteriori menzogne, si recò a Cittareale per Parte_1
verificare dove vivesse realmente il marito. Lo trovò presso un'abitazione in Via dei Cestoni, n. 4, con tutti i suoi effetti personali, inclusi quelli provenienti dalla casa coniugale. Un'agenzia investigativa confermò che quella era la nuova residenza stabile del IG. f) a seguito di tali scoperte, la rottura tra i coniugi divenne CP_1
definitiva, con gravi ripercussioni sulla serenità familiare;
g) dal punto di vista economico, la ricorrente, ora disoccupata e senza sussidi dopo la scadenza della NASPI, si trova in difficoltà e non ha più alcuna fonte di reddito per sostenere sé stessa ed i figli;
h) è intestataria di due mutui, contratti per spese familiari, con rate mensili che ha sostenuto da sola, pertanto richiede che il IG. contribuisca almeno ai pagamenti futuri, CP_1
avendo egli un reddito stabile come geometra e collaboratore per ditte edilizie;
i) dal punto di vista patrimoniale,
la IG.ra utilizza un'auto in leasing intestata al IG. che ha sempre pagato le rate, e vive in quella Parte_1 CP_1
che era la casa coniugale, una grande villa di proprietà del IG. che comporta elevati costi di manutenzione;
CP_1
l) nonostante l'invio di una proposta di separazione consensuale, il IG. ha mostrato un atteggiamento CP_1 ostruzionistico.
3. In data 12.05.2023, si costituiva in giudizio il IG. il quale, pur aderendo alla richiesta CP_1
di dichiarazione di separazione personale dei coniugi, contestava radicalmente tutto quanto ex adverso rappresentato, in quanto infondato sia in punto di fatto che di diritto. In particolare, riferiva che: a) la relazione investigativa redatta dalla Niros S.a.s., su richiesta della IG.ra per Parte_1
sospetto di infedeltà coniugale del IG. evidenzia l'infondatezza delle accuse mosse contro di lui. Infatti, CP_1 durante il pedinamento, che si è svolto dal 3 al 25 giugno 2022, l'investigatore non ha riscontrato alcuna violazione dei doveri familiari, ma ha invece documentato la totale dedizione del IG. al lavoro ed alla sua CP_1 famiglia;
b) nonostante l'impegno richiesto dai lavori post-sisma ad Amatrice e quelli per il Superbonus 110%,
il IG. ha sempre mantenuto i suoi doveri familiari, anche se con alcune limitazioni temporali. Ha CP_1
approfittato di ogni momento libero per stare con la famiglia e ha visitato i genitori, dove i figli si trovavano spesso, d'accordo con la moglie;
c) la contestazione da parte della ricorrente sull'allontanamento dalla residenza familiare è considerata pretestuosa. Infatti, il IG. non ha mai abbandonato la casa coniugale, ha sempre CP_1
fatto ritorno durante le pause lavorative, e si è allontanato solo per motivi di lavoro, contribuendo al mantenimento della famiglia;
d) non ha mai violato i doveri coniugali, ed infatti la moglie non ha specificato in cosa consistessero tali presunte violazioni;
e) per quanto riguarda l'episodio legato alla comunione del figlio
, la IG.ra ha lasciato la casa con i figli senza attendere il marito dopo un litigio, ma il IG. Per_1 Parte_1
è arrivato poco dopo alla cerimonia;
f) in merito agli aspetti economici e di lavoro, in realtà la ricorrente CP_1
non è disoccupata, ma lavora a tempo pieno per la I.T.M. di TE ON & C. S.n.c., possiede un diploma di laurea e ha sempre guadagnato anche più del coniuge;
g) non risponde al vero che i finanziamenti richiesti dalla
IG.ra fossero volti alla cura del nucleo familiare, essendo invece legati alla sua impresa individuale Parte_1
“Steva Costruzioni”; h) è destituito di qualsivoglia fondamento anche l'assunto per cui il IG. sia un CP_1 procacciatore d'affari: egli, infatti, è di professione geometra e lavora nel settore edile, con modesti ricavi;
i) infine, l'autovettura di cui parla la controparte è già stata restituita e sostituita, in attesa che la ricorrente trovi una nuova soluzione.
4. All'udienza del 24/01/2024, fissata per la comparizione personale delle parti, queste chiedevano concedersi breve rinvio per tentare una risoluzione bonaria della controversia, con eventuale trasformazione del rito. Fallito il tentativo di risolvere bonariamente la lite, veniva fissata udienza per la riserva alla decisione del collegio edx art. 473 bis 22 c.p.c..
5. Preliminarmente, il collegio conferma la decisione di rigetto delle istanze istruttorie (prova testimoniale sui fatti di cui ai numeri 9 e 10 della narrativa del ricorso), sulla cui ammissione ha insistito parte ricorrente. Va rilevato, infatti, trattarsi (cap. 9 delle premesse del ricorso introduttivo) di circostanza incontroversa, in quanto ammessa dallo stesso resistente, che non ha mai negato di aver preso in locazione un appartamento a Cittareale (RI), come anche per quanto attiene al cap. 10, anch'essa in punto di fatto incontroversa, fatta salva la valutazioni in ordine alla ricostruzione indiziaria che, sulla base dei fatti stessi, viene diversamente prospettata dalle parti. Le stesse circostanze di fatto sono acquisite al processo anche per mezzo della relazione dell'agenzia investigativa “Niros S.a.s.” ha esaustivamente illustrato i fatti constatati.
6. Ciò posto, nel merito la domanda principale, sulla quale non vi è contrasto, va accolta, sussistendo i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
7. Vanno ora indagate le questioni sulle quali permane contrasto, prima tra tutte la domanda di addebito avanzata dalla IG.ra fondata sull'asserita grave violazione dei doveri Parte_1
coniugali da parte del IG. Al riguardo, la contestazione di adulterio è priva di adeguati CP_1
riscontri. La stessa relazione investigativa svolta su richiesta dalla medesima ricorrente conferma nient'altro, a ben vedere, che i fatti dichiarati anche dal resistente, ovvero che effettivamente il IG. dimorasse in un appartamento in Cittareale, paese del reatino nel CP_1
quale pacificamente lavorava;
questo, naturalmente, nulla dice circa l'esistenza di una sua relazione adulterina, della quale la ricorrente si limita a fare un generico riferimento che resta un mero sospetto, non supportato da prova concrete a riscontro (né risultano formulati capitoli di prova al riguardo, specificamente volti alla prova di fatti valorizzabili in tale ottica).
Passando poi all'accusa di arbitrario allontanamento dal tetto coniugale, anch'essa è priva di adeguato fondamento. Il IG. infatti, ha dato una spiegazione adeguatamente razionale CP_1 della scelta di prendere in locazione un'abitazione vicino ai luoghi del reatino in cui lavorava;
a ben vedere, posto che la circostanza che il resistente si trovasse a lavorare in maniera stabile fuori regione è pacifica così come è pacifico il fatto che la moglie ne fosse stata all'epoca pienamente consapevole e anche sostanzialmente d'accordo, consente di considerare razionale la decisione di prendere in locazione un'abitazione nelle vicinanze del luogo di lavoro (cfr. l'orientamento della suprema corte al riguardo, secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa […]” (Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021). D'altro canto, dall'analisi della stessa relazione investigativa prodotta da parte ricorrente, è dato rilevare come il IG. CP_1 facesse spesso ritorno nell'abitazione familiare, spostandosi dalla zona di lavoro e di domicilio a quella di residenza con una frequenza tale da non consentire di ipotizzare alcun abbandono della casa coniugale.
8. Va respinta anche la domanda di affidamento esclusivo, formulata sul presupposto della scarsa collaborazione fornita dal padre;
anche qui si richiamano i principi posti dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. […]”
(Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022). Non a caso, infatti, lo stesso legislatore, al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 337 ter c.c., precisa che, per tutelare l'interesse morale e materiale dei minori, il Giudice “Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati”. Orbene, nel caso di specie non è emerso alcun elemento dal quale poter desumere una maggiore tutela dell'interesse dei figli minori tramite un affidamento esclusivo degli stessi alla madre. In un settore delicato quale è quello dell'affidamento dei minori, non si deve perdere di vista il superiore interesse dei figli, che in nessun modo devo venire lesi dalle dinamiche proprie esclusivamente dei genitori. È auspicabile, pertanto, che la madre ed il padre superino le proprie reciproche ostilità per l'esclusivo bene dei figli che, salvo circostanze eccezionali e debitamente comprovate, ai fini di un positivo e sereno sviluppo della propria esistenza, necessitano senza dubbio della presenza di entrambi i genitori. Ad ogni modo, alla luce di quanto emerso, appare evidente come non sussistano ragioni di fatto significative, che consentano di derogare al principio generale, che prevede che i figli siano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori.
9. Ciò posto, è corretto mantenere il collocamento prevalente presso la madre, in continuità con quanto già avviene, fermo il diritto di visita da parte del padre, del quale si discuterà tra breve.
10. Ne discende che la casa coniugale, aspetto sul quale vi è un sostanziale accordo, debba essere assegnata alla ricorrente, in quanto collocataria della prole di minore età.
11. Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita del IG. si ritiene che il CP_1
piano genitoriale approntato da parte ricorrente (che parte evidentemente da premesse di estremo risentimento che avevano indotto a richiedere la separazione con addebito) risulti, alla prova dei fatti, eccessivamente restrittivo nei confronti del padre dei minori che, in quanto tali, hanno diritto di trascorrere tempo adeguato sia con la madre che con il padre, sempre nel rispetto delle loro esigenze ed impegni quotidiani. Anche nei casi di separazione giudiziale, infatti, non deve essere perso di vista il superiore interesse dei minori, “onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte
EDU 9.2.2017, c. Italia)”, è necessario che operi “un rigoroso controllo sulle Per_4
"restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo”. A tale scopo, quindi, “deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole” (Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019). In forza di quanto appena dedotto, questo Collegio ritiene di fare proprio il piano genitoriale predisposto da parte resistente, in quanto più completo e maggiormente rispettoso del diritto dei figli ad intrattenere pari rapporti sia con la madre che con il padre, in assenza di ragioni a ciò ostative.
12. In merito all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori da parte del padre, viste le risultanze documentali attestanti la situazione economico-patrimoniale di ciascuno di essi, si ritiene di rivedere in aumento l'ammontare dell'assegno fissato per i figli, in ragione delle rilevanti e superiori possibilità economiche del resistente, geometra e titolare di autonoma attività professionale che si esplica da anni, in sostanza, all'attività nel campo della edilizia, ove è impegnato in maniera serrata nella ricostruzione post – sisma 2016 nella zona di
Amatrice (cfr. la documentazione fiscale in atti, da cui emerge solo per la dichiarazione dei redditi 2023, un reddito d'impresa lordo imponibile di circa € 112mila, con imposta lorda determinata in € 41.193, a fronte di un reddito lordo di € 14.130 per la sig. . Parte_1
L'assegno in favore di ciascun figlio, essendo sia che ormai entrambi Per_1 Per_2
adolescenti, va pertanto determinato, in fora di tale assorbente considerazione, nella misura richiesta dall'attrice (€ 500), di poco superiore a quella ritenuta congrua in sede di emissione dei provvedimenti provvisori, già fissata su parametri alti rispetto alla media;
gli assegni sono comunque rivalutabili ISTAT e andranno versati con decorrenza dal momento della domanda;
quanto alle spese straordinarie, per le stesse ragioni è opportuno regolamentare la ripartizione ponendole per il 60% a carico del e la restante 40% a carico della madre collocataria. CP_1
13. In merito alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della IG.ra va qui Parte_1 brevemente rammentato quale sia nell'attuale assetto normativo la sua articolata funzione.
L'assegno di mantenimento trova la sua fonte normativa nell'art. 156 c.c., secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (I comma) L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (II comma). Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155 c.c. (III comma). La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 (IV comma)”. Sulla scorta di tale dato normativo, la giurisprudenza più recente – modificando il precedente orientamento – traendo le mosse dall'assegno divorzile, ha posto l'accento su principi di diritto estensibili anche all'assegno di mantenimento in sede di separazione (cfr Sezioni Unite
Cass. 18287/2018). Si è dunque affermato, con argomentazioni che si condividono e che sono fatte proprie anche dalla locale corte distrettuale, che l'assegno di mantenimento assuma una funzione assistenziale, nella misura in cui sia necessario garantire un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza, ma in continuità con essa e perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (vds. anche Cass. Ord. 5603/2020 in materia di divorzio). Non è dunque corretto attribuire all'istituto una funzione compensativa e/o risarcitoria, commisurata – come avveniva in passato – in prevalenza al raffronto con il tenore di vita antecedente alla separazione. In tale contesto di carattere generale, occorrerà dare rilievo alla durata del matrimonio, al reddito netto prodotto da entrambi (quelle entrate cioè sulle quali la famiglia, prima della crisi, poteva contare), nonché dell'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo (nell'ipotesi in cui uno o entrambi non siano occupati;
cfr Cass. Ord. 15166/2018; Cass. Ord. 5817/2018; Cass.
18547/2006, secondo cui «l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi [coniugi], quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento;
tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in
termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di
ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e
ipotetiche»).Per ricostruire le esigenze di ciascuno e verificare la sussistenza del primo dei criteri (quello assistenziale), occorre fare riferimento a conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e simili, cespiti produttivi di reddito (come i canoni di locazione percepiti da un immobile concesso in locazione) e l'assegnazione in godimento della casa familiare. In ordine alle spese debbono essere considerate, in linea generale, eventuali spese di rimborso di mutui contratti in costanza di matrimonio, il pagamento del canone di locazione, gli oneri condominiali, l'eventuale assegno di mantenimento per ex coniuge o per figli di un precedente rapporto o matrimonio, le utenze e le spese per i figli non autosufficienti. In altri termini, la combinazione dei due criteri (assistenziale e perequativo) comporta che – in adesione all'orientamento consolidato della corte di legittimità – il mero divario di reddito tra gli ex coniugi non legittimi il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, dovendosi invece accertare se la differenza sia conseguenza di scelte maturate e condivise da entrambi i coniugi durante il matrimonio nella distribuzione dei ruoli, se cioè sia accaduto che il coniuge economicamente più debole, che richiede il mantenimento, abbia rinunciato alle sue aspettative di crescita professionale, per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli, quando cioè quello dei due coniugi che è meno forte in senso economico dell'altro sia tale non per sua responsabilità o libera scelta, ma a causa del contributo che – per valutazione condivisa con l'altro coniuge – abbia dato alla formazione del patrimonio familiare. In quest'ultimo caso, sorge certamente il diritto ad ottenere un contributo per il mantenimento.
14. Tanto esposto in punto di diritto, in punto di fatto non può che rilevarsi come la IG.ra richiedente l'assegno di mantenimento, sia in possesso di titolo di studio (diploma Parte_1
di laurea) e, per sua stessa ammissione - e contrariamente a quanto dichiarato in sede di ricorso introduttivo - impiegata presso la I.T.M. di TE ON & C. S.n.c., percependo, dunque, un reddito da lavoro dipendente;
va sottolineato come la difesa della ricorrente abbia prodotto in sede di costituzione in giudizio copie “rar” dei modelli 730 relativi agli anni 2021-2022-2023 non leggibili e che, in esito a richiesta di produzione, abbia poi prodotto solo i modelli 730 da cui è possibile evincere i redditi complessivi, nella misura indicata, fortemente inferiore a quella del coniuge. Se ne desume che la ricorrente, la quale aveva inizialmente dichiarato di essere disoccupata, è altresì (o comunque è stata) titolare di impresa individuale (Steva
Costruzioni, per la quale risulta anche acceso uno dei finanziamenti in essere), percepisca invece redditi propri che le consentono di far fronte alle esigenze di vita. Oltre a ciò, non si può neanche trascurare il fatto che la stessa sia destinataria dell'assegnazione della casa coniugale, per la quale, dunque, è tenuta esclusivamente a provvedere a bollette e spese di manutenzione, senza dover sostenere il pagamento di un canone di locazione. Le numerose inesattezze nella ricostruzione della propria situazione lavorativa, sia in ordine alla condizione di disoccupazione così come in relazione alla titolarità di una partita IVA (STEVA
Costruzioni) per la quale nel 2019 ha ottenuto un mutuo (all. 5), non consentono di ritenere attendibile la ricostruzione della situazione reddituale, verosimilmente migliore di quanto risulta dalla documentazione fiscale prodotta. Analoghe considerazioni possono essere svolte per la posizione del (vds. all. 1 alla produzione documentale del 10/7/2023), impegnato CP_1
pacificamente, quale geometra, in attività libero-professionali redditizie, in un contesto in cui la domanda di lavoro nel campo dell'edilizia dopo i noti eventi sismici del 2016 nella zona di
Amatrice sono noti a tutti e potrebbero non essere tutte documentate e formalizzate nelle dichiarazioni fiscali.
15. Ne discende, alla luce di tali considerazioni, che nella ponderazione delle contrapposte tesi e nella valutazione dei fatti riscontrabili, non possa essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto ad un assegno di mantenimento a suo favore.
16. Va respinta anche la richiesta di porre a carico del IG. 'importo dei residui ratei mensili CP_1
relativi ai prestiti contratti presso e Banca Intesa San Paolo, non essendo stato CP_2
dimostrato che gli stessi fossero stati accesi per il soddisfacimento dei bisogni familiari ma, al contrario, emergendo dalle stesse attestazioni documentarie prodotte dalla IG.ra Parte_1
che il conto corrente relativo a tali finanziamenti risulta intestato alla ditta “STEVA
COSTRUZIONI DI CASTRUCCI CINTIA HELGA”, con finalità di “CREDITO ALLE
IMPRESE: RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E FINANZIARIA” (si veda l'all. 5 del ricorso introduttivo). Non risultano comprovati pertanto i presupposti allegati dalla sig.
l'essere cioè i prestiti attivati per far fronte ad esigenze di famiglia. Non sussistono Parte_1
anche in questo caso ragioni adeguate per onerare il resistente del relativo rimborso. Tenuto conto della disparità reddituale e delle rispettive esigenze e considerato che risulta pacifica la disponibilità da parte della sig. dell'auto l'autovettura tg. GK668BC in uso alla Parte_1
IG.ra ed alla prole, appare conforme ai criteri di valutazione sopra enunciati porre Parte_1
a carico del IG. il pagamento delle rate di leasing ad essa relative. CP_1
17. Infine, in merito alla ripartizione dell'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per i figli a carico, non ravvisandosi ragioni per derogare alla regola generale che ne prevede la ripartizione in egual misura tra entrambi i genitori, si ritiene di accogliere l'istanza del resistente, corrispondentemente rigettando quella di parte ricorrente.
18. In ordine alle spese, in ragione della parziale reciproca soccombenza e tenuto conto del principio di causalità (art. 92 e segg. c.p.c.) se ne dispone la compensazione parziale per la metà, e, per la restante parte, vanno poste a carico della ricorrente che risulta soccombente in ordine alla domanda di addebito e di affidamento dei figli, oltre che di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi (matrimonio contratto in Antrodoco (RI) il
31/07/2010, dal quale sono nati due figli, , il 14.03.2011 e , il 27.11.2015), alle Per_1 Per_2
seguenti condizioni: 1) i figli minori, e , sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2) la casa coniugale sita in L'Aquila, fraz. Paganica, Via San Bartolomeo n. 39, è assegnata alla
IG.ra , la quale continuerà a viverci con la prole, facendosi carico delle Parte_1
spese di gestione ordinaria e straordinaria;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, in conformità con quanto previsto nel piano genitoriale alle note integrative del verbale d'udienza del resistente, dispone che:
• il padre potrà tenere con sé i figli:
‒ nei weekend a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 21 della domenica;
‒ un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21;
‒ durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
‒ durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, dalle ore 9.00 del venerdì Santo sino alle ore 21.00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 9.00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore
21.00 del martedì successivo;
‒ ad anni alterni, il giorno del compleanno dei figli, di ferragosto, i giorni festivi ed i “ponti”;
• nel periodo di chiusura estiva delle scuole, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanza di gg. 15, continuativi o non continuativi, nel mese di agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, fermo l'obbligo reciproco di comunicare all'altro genitore eventuali luoghi di villeggiatura;
• i coniugi potranno concordare, di volta in volta, diverse modalità per trascorrere le predette festività ed i periodi di vacanza con i figli, nonché per esercitare le visite settimanali e durante il weekend in base alle esigenze di ciascun genitore;
• ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con i figli anche più volte al giorno;
4) ordina al IG. i contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre CP_1 della somma di € 500,00 mensili per ciascuno dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) respinge la domanda di assegno di mantenimento proposta per sé dalla sig. Parte_1
6) respinge la domanda di porre a carico del sig. il pagamento dei residui ratei mensili CP_1
relativi ai prestiti contratti dalla coniuge;
7) pone a carico del sig. il pagamento delle rate di leasing relative all'autovettura tg. CP_1
GK668BC in uso alla IG.ra ed alla prole;
Parte_1 8) pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 60% per il e il 40% il CP_1 Parte_1 pagamento delle spese straordinarie sostenute per la prole (secondo l'elenco di cui al
Protocollo in uso presso l'intestato Ufficio), purché previamente concordate da entrambi i genitori e debitamente documentate dal genitore che le sostiene;
9) dispone che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per i figli a carico sia suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
10) rigetta la richiesta di parte ricorrente di disporre che gli importi di cui ai residui ratei mensili relativi ai prestiti contratti presso la e Banca Intesa San Paolo gravino in via CP_2
esclusiva sul IG. sino alla loro naturale scadenza;
CP_1
11) prende atto che i coniugi prestino reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto per i figli minori.
12) spese di lite compensate per la metà e poste per la restante parte a carico della ricorrente, liquidate per l'intero in € 2.830,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali come da tariffa.
Così deciso in videoconferenza il 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 590/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1979, residente in [...]fraz. Paganica (AQ) ed elettivamente domiciliata in L'Aquila
(AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti Matteo Di Vittorio e Chiara Camponeschi
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
L'Aquila - fraz. Paganica (AQ) ed elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti Roberto Madama e Valentina Di Prospero
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria disattesa:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al IG. CP_1
consistente nella grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, in particolare per abbandono della casa familiare e adulterio, autorizzando i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto ed a recuperare, ciascuno presso l'altro coniuge, i rispettivi effetti personali eventualmente da questo ancora custoditi;
2) assegnare la casa coniugale sita in L'Aquila, fraz. Paganica, via San Bartolomeo n. 39, alla IG.ra
, la quale continuerà a viverci con la prole, facendosi carico delle spese di Parte_1
gestione ordinaria e straordinaria.
3) per le suesposte motivazioni relative alla assoluta mancanza di collaborazione genitoriale del padre, affidare i figli minori e alla madre sig.ra Persona_1 Persona_2 Parte_1
in via esclusiva, con collocamento presso la stessa.
4) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, in conformità con quanto previsto dai provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale di L'Aquila in data 21.07.2023, il padre potrà vedere
e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla sera della domenica.
5) nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:30, da previamente concordarsi con la IG.ra Parte_1
6) durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la prole ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio.
7) nelle vacanze pasquali ad anni alterni la prole trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa.
8) nel periodo delle vacanze estive la prole trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
9) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli, si procederà comunque ad anni alterni.
10) per le suesposte motivazioni, disporre a carico di l'obbligo di contribuzione al CP_1
mantenimento ordinario della coniuge nella misura di euro 500,00 nonché dei figli minori nella misura di euro 750,00 cadauno, così per un totale complessivo di euro 2.000,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 5 del mese di competenza. Detto assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
11) attribuire alla IG.ra in aggiunta all'assegno di mantenimento ordinario, l'Assegno Parte_1
Unico Universale (misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituita con la Legge
Delega 46/2021 ed erogato dall'INPS) anche qualora percepito dal IG. . CP_1
12) porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie (secondo l'elenco di cui al Protocollo in uso presso l'intestato Ufficio) sostenute per la prole, purché previamente concordate da entrambi i genitori e debitamente documentate dal genitore che le sostiene.
13) disporre che gli importi di cui ai residui ratei mensili relativi ai prestiti contratti per esigenze familiari (c/o e c/o Banca Intesa San Paolo) gravino in via esclusiva sul IG. CP_2 CP_1
sino alla loro naturale scadenza. 14) disporre che l'autovettura tg. GK668BC resti in uso alla IG.ra ed alla prole, ponendo Parte_1
a carico del IG. il pagamento delle rate di leasing ad essa relative. CP_1
15) consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto per i figli minori. Con vittoria di spese del presente giudizio.”
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, con particolare riferimento a quella afferente all'addebito della separazione, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo di reciproco rispetto;
2) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale, di proprietà del IG. sita in L'Aquila, fraz. Paganica, via San CP_1
Bartolomeo n. 39, alla IG.ra , la quale continuerà a viverci con la prole, Parte_1
facendosi carico delle spese di gestione ordinaria e straordinaria;
4) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, in conformità con quanto previsto nell'allegato piano genitoriale, disporre che:
• il padre potrà tenere con sé i figli:
‒ nei weekend a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 21 della domenica;
‒ un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21;
‒ durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
‒ durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, dalle ore 9.00 del venerdì Santo sino alle ore
21.00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 9.00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore 21.00 del martedì successivo;
‒ ad anni alterni, il giorno del compleanno dei figli, di ferragosto, i giorni festivi ed i “ponti”:
• nel periodo di chiusura estiva delle scuole, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanza di gg. 15, continuativi o non continuativi, nel mese di agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, fermo l'obbligo reciproco di comunicare all'altro genitore eventuali luoghi di villeggiatura;
• i coniugi potranno concordare, di volta in volta, diverse modalità per trascorrere le predette festività ed i periodi di vacanza con i figli, nonché per esercitare le visite settimanali e durante il weekend in base alle esigenze di ciascun genitore;
• ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con i figli anche più volte al giorno;
5) dichiarare che nessuna somma di denaro verrà corrisposta dal IG. alla IG.ra a CP_1 Parte_1
titolo di assegno di mantenimento, né a titolo di pagamento dei residui ratei mensili relativi ai prestiti contratti dalla coniuge, attraverso la propria impresa individuale;
6) disporre che il IG. contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre CP_1 della somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per ciascun figlio;
7) porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie sostenute per la prole (secondo l'elenco di cui al Protocollo in uso presso l'intestato
Ufficio), purché previamente concordate da entrambi i genitori e debitamente documentate dal genitore che le sostiene;
8) disporre che l'Assegno Unico Universale (o altra misura equivalente) sia suddivisa tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, anche se percepita dall'altro coniuge.
Con vittoria di spese di lite del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 16.03.2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Antrodoco (RI) il 31/07/2010 e che dall'unione CP_1
matrimoniale sono nati due figli, , il 14.03.2011 (minorenne), e , il 27.11.2015 Per_1 Per_2
(minorenne), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Riferiva che: a) fino all'anno 2016, il matrimonio non presentava problemi rilevanti, con il IG. CP_1 impegnato nella gestione della sua ditta edile prevalentemente nella provincia di L'Aquila. Tuttavia, a partire da agosto 2016, a seguito dei terremoti che colpirono il centro Italia, la ditta iniziò a lavorare anche nella zona CP_1
di Amatrice, richiedendo trasferte giornaliere. Nonostante ciò, il IG. continuava a mantenere i suoi CP_1
obblighi familiari;
b) nel 2020, il IG. iniziò a dormire fuori casa circa tre volte a settimana, giustificando CP_1
ciò con il carico di lavoro, e rientrava solo nei week-end. L'anno successivo, nel 2021, le sue permanenze fuori casa divennero, tuttavia, più frequenti e prolungate per tutta la settimana, facendo ritorno a casa solo sporadicamente;
c) nel maggio 2022, la IG.ra recatasi nell'ufficio di Cittareale dove il marito Parte_1
dichiarava di vivere, scoprì che non vi erano segni di una sua residenza stabile ed il IG. sostenne di essersi CP_1 trasferito temporaneamente da un amico, IG. , ma durante una cena di compleanno Persona_3
emerse che questa versione non era veritiera;
d) nel giugno 2022, in occasione della Prima Comunione del figlio,
il IG. tornò a casa alle 4:00 del mattino e arrivò in ritardo alla cerimonia, nonostante le sollecitazioni del CP_1
bambino; e) a fine giugno, pertanto, la IG.ra sospettando ulteriori menzogne, si recò a Cittareale per Parte_1
verificare dove vivesse realmente il marito. Lo trovò presso un'abitazione in Via dei Cestoni, n. 4, con tutti i suoi effetti personali, inclusi quelli provenienti dalla casa coniugale. Un'agenzia investigativa confermò che quella era la nuova residenza stabile del IG. f) a seguito di tali scoperte, la rottura tra i coniugi divenne CP_1
definitiva, con gravi ripercussioni sulla serenità familiare;
g) dal punto di vista economico, la ricorrente, ora disoccupata e senza sussidi dopo la scadenza della NASPI, si trova in difficoltà e non ha più alcuna fonte di reddito per sostenere sé stessa ed i figli;
h) è intestataria di due mutui, contratti per spese familiari, con rate mensili che ha sostenuto da sola, pertanto richiede che il IG. contribuisca almeno ai pagamenti futuri, CP_1
avendo egli un reddito stabile come geometra e collaboratore per ditte edilizie;
i) dal punto di vista patrimoniale,
la IG.ra utilizza un'auto in leasing intestata al IG. che ha sempre pagato le rate, e vive in quella Parte_1 CP_1
che era la casa coniugale, una grande villa di proprietà del IG. che comporta elevati costi di manutenzione;
CP_1
l) nonostante l'invio di una proposta di separazione consensuale, il IG. ha mostrato un atteggiamento CP_1 ostruzionistico.
3. In data 12.05.2023, si costituiva in giudizio il IG. il quale, pur aderendo alla richiesta CP_1
di dichiarazione di separazione personale dei coniugi, contestava radicalmente tutto quanto ex adverso rappresentato, in quanto infondato sia in punto di fatto che di diritto. In particolare, riferiva che: a) la relazione investigativa redatta dalla Niros S.a.s., su richiesta della IG.ra per Parte_1
sospetto di infedeltà coniugale del IG. evidenzia l'infondatezza delle accuse mosse contro di lui. Infatti, CP_1 durante il pedinamento, che si è svolto dal 3 al 25 giugno 2022, l'investigatore non ha riscontrato alcuna violazione dei doveri familiari, ma ha invece documentato la totale dedizione del IG. al lavoro ed alla sua CP_1 famiglia;
b) nonostante l'impegno richiesto dai lavori post-sisma ad Amatrice e quelli per il Superbonus 110%,
il IG. ha sempre mantenuto i suoi doveri familiari, anche se con alcune limitazioni temporali. Ha CP_1
approfittato di ogni momento libero per stare con la famiglia e ha visitato i genitori, dove i figli si trovavano spesso, d'accordo con la moglie;
c) la contestazione da parte della ricorrente sull'allontanamento dalla residenza familiare è considerata pretestuosa. Infatti, il IG. non ha mai abbandonato la casa coniugale, ha sempre CP_1
fatto ritorno durante le pause lavorative, e si è allontanato solo per motivi di lavoro, contribuendo al mantenimento della famiglia;
d) non ha mai violato i doveri coniugali, ed infatti la moglie non ha specificato in cosa consistessero tali presunte violazioni;
e) per quanto riguarda l'episodio legato alla comunione del figlio
, la IG.ra ha lasciato la casa con i figli senza attendere il marito dopo un litigio, ma il IG. Per_1 Parte_1
è arrivato poco dopo alla cerimonia;
f) in merito agli aspetti economici e di lavoro, in realtà la ricorrente CP_1
non è disoccupata, ma lavora a tempo pieno per la I.T.M. di TE ON & C. S.n.c., possiede un diploma di laurea e ha sempre guadagnato anche più del coniuge;
g) non risponde al vero che i finanziamenti richiesti dalla
IG.ra fossero volti alla cura del nucleo familiare, essendo invece legati alla sua impresa individuale Parte_1
“Steva Costruzioni”; h) è destituito di qualsivoglia fondamento anche l'assunto per cui il IG. sia un CP_1 procacciatore d'affari: egli, infatti, è di professione geometra e lavora nel settore edile, con modesti ricavi;
i) infine, l'autovettura di cui parla la controparte è già stata restituita e sostituita, in attesa che la ricorrente trovi una nuova soluzione.
4. All'udienza del 24/01/2024, fissata per la comparizione personale delle parti, queste chiedevano concedersi breve rinvio per tentare una risoluzione bonaria della controversia, con eventuale trasformazione del rito. Fallito il tentativo di risolvere bonariamente la lite, veniva fissata udienza per la riserva alla decisione del collegio edx art. 473 bis 22 c.p.c..
5. Preliminarmente, il collegio conferma la decisione di rigetto delle istanze istruttorie (prova testimoniale sui fatti di cui ai numeri 9 e 10 della narrativa del ricorso), sulla cui ammissione ha insistito parte ricorrente. Va rilevato, infatti, trattarsi (cap. 9 delle premesse del ricorso introduttivo) di circostanza incontroversa, in quanto ammessa dallo stesso resistente, che non ha mai negato di aver preso in locazione un appartamento a Cittareale (RI), come anche per quanto attiene al cap. 10, anch'essa in punto di fatto incontroversa, fatta salva la valutazioni in ordine alla ricostruzione indiziaria che, sulla base dei fatti stessi, viene diversamente prospettata dalle parti. Le stesse circostanze di fatto sono acquisite al processo anche per mezzo della relazione dell'agenzia investigativa “Niros S.a.s.” ha esaustivamente illustrato i fatti constatati.
6. Ciò posto, nel merito la domanda principale, sulla quale non vi è contrasto, va accolta, sussistendo i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
7. Vanno ora indagate le questioni sulle quali permane contrasto, prima tra tutte la domanda di addebito avanzata dalla IG.ra fondata sull'asserita grave violazione dei doveri Parte_1
coniugali da parte del IG. Al riguardo, la contestazione di adulterio è priva di adeguati CP_1
riscontri. La stessa relazione investigativa svolta su richiesta dalla medesima ricorrente conferma nient'altro, a ben vedere, che i fatti dichiarati anche dal resistente, ovvero che effettivamente il IG. dimorasse in un appartamento in Cittareale, paese del reatino nel CP_1
quale pacificamente lavorava;
questo, naturalmente, nulla dice circa l'esistenza di una sua relazione adulterina, della quale la ricorrente si limita a fare un generico riferimento che resta un mero sospetto, non supportato da prova concrete a riscontro (né risultano formulati capitoli di prova al riguardo, specificamente volti alla prova di fatti valorizzabili in tale ottica).
Passando poi all'accusa di arbitrario allontanamento dal tetto coniugale, anch'essa è priva di adeguato fondamento. Il IG. infatti, ha dato una spiegazione adeguatamente razionale CP_1 della scelta di prendere in locazione un'abitazione vicino ai luoghi del reatino in cui lavorava;
a ben vedere, posto che la circostanza che il resistente si trovasse a lavorare in maniera stabile fuori regione è pacifica così come è pacifico il fatto che la moglie ne fosse stata all'epoca pienamente consapevole e anche sostanzialmente d'accordo, consente di considerare razionale la decisione di prendere in locazione un'abitazione nelle vicinanze del luogo di lavoro (cfr. l'orientamento della suprema corte al riguardo, secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa […]” (Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021). D'altro canto, dall'analisi della stessa relazione investigativa prodotta da parte ricorrente, è dato rilevare come il IG. CP_1 facesse spesso ritorno nell'abitazione familiare, spostandosi dalla zona di lavoro e di domicilio a quella di residenza con una frequenza tale da non consentire di ipotizzare alcun abbandono della casa coniugale.
8. Va respinta anche la domanda di affidamento esclusivo, formulata sul presupposto della scarsa collaborazione fornita dal padre;
anche qui si richiamano i principi posti dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. […]”
(Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022). Non a caso, infatti, lo stesso legislatore, al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 337 ter c.c., precisa che, per tutelare l'interesse morale e materiale dei minori, il Giudice “Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati”. Orbene, nel caso di specie non è emerso alcun elemento dal quale poter desumere una maggiore tutela dell'interesse dei figli minori tramite un affidamento esclusivo degli stessi alla madre. In un settore delicato quale è quello dell'affidamento dei minori, non si deve perdere di vista il superiore interesse dei figli, che in nessun modo devo venire lesi dalle dinamiche proprie esclusivamente dei genitori. È auspicabile, pertanto, che la madre ed il padre superino le proprie reciproche ostilità per l'esclusivo bene dei figli che, salvo circostanze eccezionali e debitamente comprovate, ai fini di un positivo e sereno sviluppo della propria esistenza, necessitano senza dubbio della presenza di entrambi i genitori. Ad ogni modo, alla luce di quanto emerso, appare evidente come non sussistano ragioni di fatto significative, che consentano di derogare al principio generale, che prevede che i figli siano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori.
9. Ciò posto, è corretto mantenere il collocamento prevalente presso la madre, in continuità con quanto già avviene, fermo il diritto di visita da parte del padre, del quale si discuterà tra breve.
10. Ne discende che la casa coniugale, aspetto sul quale vi è un sostanziale accordo, debba essere assegnata alla ricorrente, in quanto collocataria della prole di minore età.
11. Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita del IG. si ritiene che il CP_1
piano genitoriale approntato da parte ricorrente (che parte evidentemente da premesse di estremo risentimento che avevano indotto a richiedere la separazione con addebito) risulti, alla prova dei fatti, eccessivamente restrittivo nei confronti del padre dei minori che, in quanto tali, hanno diritto di trascorrere tempo adeguato sia con la madre che con il padre, sempre nel rispetto delle loro esigenze ed impegni quotidiani. Anche nei casi di separazione giudiziale, infatti, non deve essere perso di vista il superiore interesse dei minori, “onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte
EDU 9.2.2017, c. Italia)”, è necessario che operi “un rigoroso controllo sulle Per_4
"restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo”. A tale scopo, quindi, “deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole” (Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019). In forza di quanto appena dedotto, questo Collegio ritiene di fare proprio il piano genitoriale predisposto da parte resistente, in quanto più completo e maggiormente rispettoso del diritto dei figli ad intrattenere pari rapporti sia con la madre che con il padre, in assenza di ragioni a ciò ostative.
12. In merito all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori da parte del padre, viste le risultanze documentali attestanti la situazione economico-patrimoniale di ciascuno di essi, si ritiene di rivedere in aumento l'ammontare dell'assegno fissato per i figli, in ragione delle rilevanti e superiori possibilità economiche del resistente, geometra e titolare di autonoma attività professionale che si esplica da anni, in sostanza, all'attività nel campo della edilizia, ove è impegnato in maniera serrata nella ricostruzione post – sisma 2016 nella zona di
Amatrice (cfr. la documentazione fiscale in atti, da cui emerge solo per la dichiarazione dei redditi 2023, un reddito d'impresa lordo imponibile di circa € 112mila, con imposta lorda determinata in € 41.193, a fronte di un reddito lordo di € 14.130 per la sig. . Parte_1
L'assegno in favore di ciascun figlio, essendo sia che ormai entrambi Per_1 Per_2
adolescenti, va pertanto determinato, in fora di tale assorbente considerazione, nella misura richiesta dall'attrice (€ 500), di poco superiore a quella ritenuta congrua in sede di emissione dei provvedimenti provvisori, già fissata su parametri alti rispetto alla media;
gli assegni sono comunque rivalutabili ISTAT e andranno versati con decorrenza dal momento della domanda;
quanto alle spese straordinarie, per le stesse ragioni è opportuno regolamentare la ripartizione ponendole per il 60% a carico del e la restante 40% a carico della madre collocataria. CP_1
13. In merito alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della IG.ra va qui Parte_1 brevemente rammentato quale sia nell'attuale assetto normativo la sua articolata funzione.
L'assegno di mantenimento trova la sua fonte normativa nell'art. 156 c.c., secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (I comma) L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (II comma). Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155 c.c. (III comma). La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 (IV comma)”. Sulla scorta di tale dato normativo, la giurisprudenza più recente – modificando il precedente orientamento – traendo le mosse dall'assegno divorzile, ha posto l'accento su principi di diritto estensibili anche all'assegno di mantenimento in sede di separazione (cfr Sezioni Unite
Cass. 18287/2018). Si è dunque affermato, con argomentazioni che si condividono e che sono fatte proprie anche dalla locale corte distrettuale, che l'assegno di mantenimento assuma una funzione assistenziale, nella misura in cui sia necessario garantire un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza, ma in continuità con essa e perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (vds. anche Cass. Ord. 5603/2020 in materia di divorzio). Non è dunque corretto attribuire all'istituto una funzione compensativa e/o risarcitoria, commisurata – come avveniva in passato – in prevalenza al raffronto con il tenore di vita antecedente alla separazione. In tale contesto di carattere generale, occorrerà dare rilievo alla durata del matrimonio, al reddito netto prodotto da entrambi (quelle entrate cioè sulle quali la famiglia, prima della crisi, poteva contare), nonché dell'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo (nell'ipotesi in cui uno o entrambi non siano occupati;
cfr Cass. Ord. 15166/2018; Cass. Ord. 5817/2018; Cass.
18547/2006, secondo cui «l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi [coniugi], quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento;
tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in
termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di
ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e
ipotetiche»).Per ricostruire le esigenze di ciascuno e verificare la sussistenza del primo dei criteri (quello assistenziale), occorre fare riferimento a conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e simili, cespiti produttivi di reddito (come i canoni di locazione percepiti da un immobile concesso in locazione) e l'assegnazione in godimento della casa familiare. In ordine alle spese debbono essere considerate, in linea generale, eventuali spese di rimborso di mutui contratti in costanza di matrimonio, il pagamento del canone di locazione, gli oneri condominiali, l'eventuale assegno di mantenimento per ex coniuge o per figli di un precedente rapporto o matrimonio, le utenze e le spese per i figli non autosufficienti. In altri termini, la combinazione dei due criteri (assistenziale e perequativo) comporta che – in adesione all'orientamento consolidato della corte di legittimità – il mero divario di reddito tra gli ex coniugi non legittimi il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, dovendosi invece accertare se la differenza sia conseguenza di scelte maturate e condivise da entrambi i coniugi durante il matrimonio nella distribuzione dei ruoli, se cioè sia accaduto che il coniuge economicamente più debole, che richiede il mantenimento, abbia rinunciato alle sue aspettative di crescita professionale, per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli, quando cioè quello dei due coniugi che è meno forte in senso economico dell'altro sia tale non per sua responsabilità o libera scelta, ma a causa del contributo che – per valutazione condivisa con l'altro coniuge – abbia dato alla formazione del patrimonio familiare. In quest'ultimo caso, sorge certamente il diritto ad ottenere un contributo per il mantenimento.
14. Tanto esposto in punto di diritto, in punto di fatto non può che rilevarsi come la IG.ra richiedente l'assegno di mantenimento, sia in possesso di titolo di studio (diploma Parte_1
di laurea) e, per sua stessa ammissione - e contrariamente a quanto dichiarato in sede di ricorso introduttivo - impiegata presso la I.T.M. di TE ON & C. S.n.c., percependo, dunque, un reddito da lavoro dipendente;
va sottolineato come la difesa della ricorrente abbia prodotto in sede di costituzione in giudizio copie “rar” dei modelli 730 relativi agli anni 2021-2022-2023 non leggibili e che, in esito a richiesta di produzione, abbia poi prodotto solo i modelli 730 da cui è possibile evincere i redditi complessivi, nella misura indicata, fortemente inferiore a quella del coniuge. Se ne desume che la ricorrente, la quale aveva inizialmente dichiarato di essere disoccupata, è altresì (o comunque è stata) titolare di impresa individuale (Steva
Costruzioni, per la quale risulta anche acceso uno dei finanziamenti in essere), percepisca invece redditi propri che le consentono di far fronte alle esigenze di vita. Oltre a ciò, non si può neanche trascurare il fatto che la stessa sia destinataria dell'assegnazione della casa coniugale, per la quale, dunque, è tenuta esclusivamente a provvedere a bollette e spese di manutenzione, senza dover sostenere il pagamento di un canone di locazione. Le numerose inesattezze nella ricostruzione della propria situazione lavorativa, sia in ordine alla condizione di disoccupazione così come in relazione alla titolarità di una partita IVA (STEVA
Costruzioni) per la quale nel 2019 ha ottenuto un mutuo (all. 5), non consentono di ritenere attendibile la ricostruzione della situazione reddituale, verosimilmente migliore di quanto risulta dalla documentazione fiscale prodotta. Analoghe considerazioni possono essere svolte per la posizione del (vds. all. 1 alla produzione documentale del 10/7/2023), impegnato CP_1
pacificamente, quale geometra, in attività libero-professionali redditizie, in un contesto in cui la domanda di lavoro nel campo dell'edilizia dopo i noti eventi sismici del 2016 nella zona di
Amatrice sono noti a tutti e potrebbero non essere tutte documentate e formalizzate nelle dichiarazioni fiscali.
15. Ne discende, alla luce di tali considerazioni, che nella ponderazione delle contrapposte tesi e nella valutazione dei fatti riscontrabili, non possa essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto ad un assegno di mantenimento a suo favore.
16. Va respinta anche la richiesta di porre a carico del IG. 'importo dei residui ratei mensili CP_1
relativi ai prestiti contratti presso e Banca Intesa San Paolo, non essendo stato CP_2
dimostrato che gli stessi fossero stati accesi per il soddisfacimento dei bisogni familiari ma, al contrario, emergendo dalle stesse attestazioni documentarie prodotte dalla IG.ra Parte_1
che il conto corrente relativo a tali finanziamenti risulta intestato alla ditta “STEVA
COSTRUZIONI DI CASTRUCCI CINTIA HELGA”, con finalità di “CREDITO ALLE
IMPRESE: RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E FINANZIARIA” (si veda l'all. 5 del ricorso introduttivo). Non risultano comprovati pertanto i presupposti allegati dalla sig.
l'essere cioè i prestiti attivati per far fronte ad esigenze di famiglia. Non sussistono Parte_1
anche in questo caso ragioni adeguate per onerare il resistente del relativo rimborso. Tenuto conto della disparità reddituale e delle rispettive esigenze e considerato che risulta pacifica la disponibilità da parte della sig. dell'auto l'autovettura tg. GK668BC in uso alla Parte_1
IG.ra ed alla prole, appare conforme ai criteri di valutazione sopra enunciati porre Parte_1
a carico del IG. il pagamento delle rate di leasing ad essa relative. CP_1
17. Infine, in merito alla ripartizione dell'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per i figli a carico, non ravvisandosi ragioni per derogare alla regola generale che ne prevede la ripartizione in egual misura tra entrambi i genitori, si ritiene di accogliere l'istanza del resistente, corrispondentemente rigettando quella di parte ricorrente.
18. In ordine alle spese, in ragione della parziale reciproca soccombenza e tenuto conto del principio di causalità (art. 92 e segg. c.p.c.) se ne dispone la compensazione parziale per la metà, e, per la restante parte, vanno poste a carico della ricorrente che risulta soccombente in ordine alla domanda di addebito e di affidamento dei figli, oltre che di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi (matrimonio contratto in Antrodoco (RI) il
31/07/2010, dal quale sono nati due figli, , il 14.03.2011 e , il 27.11.2015), alle Per_1 Per_2
seguenti condizioni: 1) i figli minori, e , sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2) la casa coniugale sita in L'Aquila, fraz. Paganica, Via San Bartolomeo n. 39, è assegnata alla
IG.ra , la quale continuerà a viverci con la prole, facendosi carico delle Parte_1
spese di gestione ordinaria e straordinaria;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, in conformità con quanto previsto nel piano genitoriale alle note integrative del verbale d'udienza del resistente, dispone che:
• il padre potrà tenere con sé i figli:
‒ nei weekend a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 21 della domenica;
‒ un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21;
‒ durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
‒ durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, dalle ore 9.00 del venerdì Santo sino alle ore 21.00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 9.00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore
21.00 del martedì successivo;
‒ ad anni alterni, il giorno del compleanno dei figli, di ferragosto, i giorni festivi ed i “ponti”;
• nel periodo di chiusura estiva delle scuole, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanza di gg. 15, continuativi o non continuativi, nel mese di agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, fermo l'obbligo reciproco di comunicare all'altro genitore eventuali luoghi di villeggiatura;
• i coniugi potranno concordare, di volta in volta, diverse modalità per trascorrere le predette festività ed i periodi di vacanza con i figli, nonché per esercitare le visite settimanali e durante il weekend in base alle esigenze di ciascun genitore;
• ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con i figli anche più volte al giorno;
4) ordina al IG. i contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla madre CP_1 della somma di € 500,00 mensili per ciascuno dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) respinge la domanda di assegno di mantenimento proposta per sé dalla sig. Parte_1
6) respinge la domanda di porre a carico del sig. il pagamento dei residui ratei mensili CP_1
relativi ai prestiti contratti dalla coniuge;
7) pone a carico del sig. il pagamento delle rate di leasing relative all'autovettura tg. CP_1
GK668BC in uso alla IG.ra ed alla prole;
Parte_1 8) pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 60% per il e il 40% il CP_1 Parte_1 pagamento delle spese straordinarie sostenute per la prole (secondo l'elenco di cui al
Protocollo in uso presso l'intestato Ufficio), purché previamente concordate da entrambi i genitori e debitamente documentate dal genitore che le sostiene;
9) dispone che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per i figli a carico sia suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
10) rigetta la richiesta di parte ricorrente di disporre che gli importi di cui ai residui ratei mensili relativi ai prestiti contratti presso la e Banca Intesa San Paolo gravino in via CP_2
esclusiva sul IG. sino alla loro naturale scadenza;
CP_1
11) prende atto che i coniugi prestino reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto per i figli minori.
12) spese di lite compensate per la metà e poste per la restante parte a carico della ricorrente, liquidate per l'intero in € 2.830,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali come da tariffa.
Così deciso in videoconferenza il 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli