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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/07/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 392/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 392 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F. ) – agente nella qualità di procuratrice generale del
[...] CodiceFiscale_1
signor (C.F. ), e rappresentata e difesa (anche Parte_2 CodiceFiscale_2 disgiuntamente) dall'avvocato Antonio Manfrida e dall'avvocata Rita Mattia Anna Monea, nei confronti di oggi (P.IVA ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, resistente quale procuratrice speciale di CP_3
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Le Fosse, nonché
[...] P.IVA_2
nei confronti di (C.F. ), e Controparte_4 CodiceFiscale_3 Controparte_5
oggi (P.IVA , in persona del rappresentante legale pro Controparte_6 P.IVA_3
tempore, entrambi contumaci.
1 1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 1069/2019, pubblicata il 27 novembre 2019, il Tribunale di
Palmi ha rigettato la domanda d'usucapione proposta da quale procuratrice Parte_1
generale di , e avente come oggetto alcuni immobili siti a Feroleto della Parte_2
Chiesa.
2.1. Il giudice – in particolare – ha ritenuto non provati l'animus possidendi e la continuità del possesso ultraventennale: ciò, anche in ragione a) del rapporto di parentela tra le parti, b) della residenza estera dell'attore e c) dell'inerzia rispetto alla procedura esecutiva immobiliare pendente sui beni.
2.2. , nella qualità di procuratrice generale di , impugna – Parte_1 Parte_2 dunque – la sentenza di primo grado, ritenendo come il giudice abbia erroneamente trascurato le prove testimoniali, a suo avviso confermative d'un possesso pacifico, pubblico e continuativo, esercitato – nella sua prospettazione – per oltre vent'anni e animo domini.
2.3. Ella sostiene – al riguardo – come la residenza all'estero del rappresentato non escluda la possibilità d'esercitare atti di signoria sul bene, e come il pignoramento non sia opponibile all'usucapione (trattandosi d'acquisto a titolo originario).
2.4. La stessa appellante richiama – infine – la relazione peritale e l'opposizione di terzo proposta nella procedura esecutiva, ritenendole conferme dell'inequivocità del possesso e della sua incompatibilità con una mera tolleranza familiare.
3. (quale procuratrice speciale di , costituendosi in Controparte_2 Controparte_3 giudizio ha eccepito l'inammissibilità dell'appello (per difetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e
348-bis c.p.c.), e ne ha contestato comunque la fondatezza, rilevando come il possesso esercitato da sarebbe frutto di mera tolleranza familiare. Parte_2
3.1. In ogni caso ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, per intervenuto accordo con l'appellante.
2 3.2. Le altre parti – ossia e (ora Controparte_4 CP_5 Controparte_5 Controparte_7
– sono rimaste contumaci, ancorché regolarmente citate.
[...]
4. All'esito della camera di consiglio del 24 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va preliminarmente dichiarata effettivamente la cessazione parziale della materia del contendere tra l'appellante e la parte appellata quale Parte_1 Controparte_2
procuratrice speciale di Controparte_3
6. Invero, con note depositate rispettivamente in data 22 e 23 gennaio 2024, le stesse parti suddette hanno rappresentato l'intervenuta definizione bonaria del rapporto processuale, allegando documentazione attestante la sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 118/2012 R.G.E. (corrente presso il Tribunale di Palmi, e già pendente in parallelo al presente giudizio), e la conseguente cancellazione del pignoramento immobiliare gravante sugli immobili oggetto di causa.
6.1. L'appellante – più partitamente – ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione nei confronti di motivato dall'intervenuto accordo tra le parti e dalla CP_2 CP_2 cessazione dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, mentre la controparte ha formalmente accettato la rinuncia, chiedendo fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese, come da richiesta congiunta.
6.2. A fondamento della rinuncia, l'appellante ha prodotto l'ordinanza del 13 aprile 2022, con cui il giudice dell'esecuzione ha disposto la cancellazione del pignoramento immobiliare, nonché il certificato di cancelleria del 28 luglio 2023, attestante l'assenza di opposizioni o reclami avverso il suddetto provvedimento.
6.3. In proposito, va rammentato – con (fra le altre) Cass., Sez. Trib., sent. n. 1043/2024 – come «la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale».
6.4. Trattandosi di determinazione rientrante nei poteri dispositivi delle parti, e risultando documentalmente provato il venir meno della contrapposizione tra le stesse, la cessazione parziale della materia del contendere deve essere dichiarata, in quanto l'oggetto del contendere risulta ormai privo di attualità.
6.5. Tale istituto – di creazione giurisprudenziale – presuppone il dissolvimento delle posizioni di contrasto tra le parti interessate e il conseguente venir meno della necessità di una
3 pronuncia giudiziale sulla porzione di controversia ancora formalmente pendente, limitatamente al rapporto processuale tra le parti, le quali hanno definito consensualmente la lite.
6.6. Alla luce di quanto sopra, deve essere pronunciata la cessazione parziale della materia del contendere tra e con integrale compensazione Parte_1 CP_2 CP_2 delle spese, come – appunto – concordato tra le parti.
7. Resta – pertanto – da esaminare l'impugnazione proposta nei confronti delle ulteriori parti appellate, e (già , entrambe Controparte_4 Controparte_8 Controparte_5
rimaste contumaci.
8. In proposito, l'appello è infondato.
9. La sentenza impugnata ha persuasivamente rappresentato le circostanze ostative alla rilevabilità d'un possesso atto a usucapire, e a tale conclusione la statuizione è pervenuta valorizzando il (cumulativamente richiesto e parimenti imprescindibile) requisito psicologico in capo all'aspirante usucapente.
10. I testi escussi hanno dettagliato il rapporto di fatto intercorso fra l'appellante e gli immobili controversi, ma i medesimi sono rimasti silenti – al pari, sul punto, delle stesse difese dell'appellante (come veicolate dalla sua citazione in secondo grado) – in ordine alla consapevolezza (di lui) d'esercitare sulla cosa una signoria di natura e sembianze dominicali.
11. Soprattutto, nessun dichiarante ha contribuito a lumeggiare (almeno orientativamente) il frangente in cui la materiale disponibilità dei beni – in capo a – avrebbe Parte_2
iniziato a svolgersi in termini d'esclusività, ossia con modalità tali da estromettere i terzi da ogni eventualmente analoga ingerenza sui cespiti esaminati.
12. Risultano eloquenti – al riguardo – le risposte fornite dai testi e , i quali – Tes_1 Tes_2 escussi il 20 febbraio 2019 – hanno confermato – oltretutto per relationem – i capitoli proposti, intesi a provare la disponibilità dei beni da parte di , ma dal cui contenuto è Parte_2
possibile desumere solamente la familiarità dell'appellante con le cose oggetto della disputa;
familiità a sua volta compatibile con titoli di godimento non implicanti l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà su fondi e manufatti.
13. A pagina 8 del proprio libello, afferma come «Il quadro normativo va[da] Parte_2 rapportato all'art. 1158 del Codice Civile dove sono indicati i requisiti necessari, secondo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, per riconoscere un possesso ad usucapionem.
14. Detti requisiti sono notoriamente: a) continuità; b) non interruzione;
c) inequivocità»: egli però tralascia di menzionare l'elemento soggettivo, e – soprattutto – la decisività della sua esteriorizzazione, ossia della sua rilevabilità all'esterno.
4 15. Sennonché, tale approfondimento – nella specie – si rivela ancora più ineludibile, poiché il legame parentale – fra l'usucapente e il proprietario formale del bene – avrebbe imposto uno sforzo probatorio rafforzato, e da compiersi a iniziativa del sedicente possessore.
16. Come chiarito – fra le altre – da Cass., Sez. II Civ., ord. n. 20508/2019, «È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849). [...] Ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto incombe sull'attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141, co. 2 c.c. Inoltre, in materia di usucapione, nell'indagine diretta
a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del c.c. e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili
e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo».
17. Considerato il legame fra appellante e proprietario formale (l'uno fratello dell'altro), allora,
l'elemento dell'animus non può dirsi provato (alla luce delle concrete offerte di prova), e il possesso utile a usucapire non può dirsi perfezionato.
18. Per tutto quanto appena illustrato – in ultima analisi – la domanda va respinta.
5 19. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, data la mancata costituzione di CP_4
e nonché – nel resto – alla luce definizione della vertenza
[...] Controparte_7 mediante accordo (quanto all'unica controparte costituita).
20. Alla luce dell'esito dell'appello – infine – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nella qualità di procuratrice generale di , nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, di Controparte_2 Controparte_4
e di in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese Controparte_7
ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione parziale della materia del contendere, quanto al rapporto processuale intercorrente tra e in persona del Parte_1 Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, con integrale compensazione delle spese di lite tra le suddette parti;
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_4
in persona del rappresentante legale pro tempore; Controparte_7
- dichiara non doversi provvedere sulle spese, data la contumacia delle parti appellate diverse da in persona del rappresentante legale pro tempore; CP_2 CP_2
- dà, infine, atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, in vista delle valutazioni di cui all'ultimo punto della motivazione della presente sentenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 392 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F. ) – agente nella qualità di procuratrice generale del
[...] CodiceFiscale_1
signor (C.F. ), e rappresentata e difesa (anche Parte_2 CodiceFiscale_2 disgiuntamente) dall'avvocato Antonio Manfrida e dall'avvocata Rita Mattia Anna Monea, nei confronti di oggi (P.IVA ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, resistente quale procuratrice speciale di CP_3
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Le Fosse, nonché
[...] P.IVA_2
nei confronti di (C.F. ), e Controparte_4 CodiceFiscale_3 Controparte_5
oggi (P.IVA , in persona del rappresentante legale pro Controparte_6 P.IVA_3
tempore, entrambi contumaci.
1 1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 1069/2019, pubblicata il 27 novembre 2019, il Tribunale di
Palmi ha rigettato la domanda d'usucapione proposta da quale procuratrice Parte_1
generale di , e avente come oggetto alcuni immobili siti a Feroleto della Parte_2
Chiesa.
2.1. Il giudice – in particolare – ha ritenuto non provati l'animus possidendi e la continuità del possesso ultraventennale: ciò, anche in ragione a) del rapporto di parentela tra le parti, b) della residenza estera dell'attore e c) dell'inerzia rispetto alla procedura esecutiva immobiliare pendente sui beni.
2.2. , nella qualità di procuratrice generale di , impugna – Parte_1 Parte_2 dunque – la sentenza di primo grado, ritenendo come il giudice abbia erroneamente trascurato le prove testimoniali, a suo avviso confermative d'un possesso pacifico, pubblico e continuativo, esercitato – nella sua prospettazione – per oltre vent'anni e animo domini.
2.3. Ella sostiene – al riguardo – come la residenza all'estero del rappresentato non escluda la possibilità d'esercitare atti di signoria sul bene, e come il pignoramento non sia opponibile all'usucapione (trattandosi d'acquisto a titolo originario).
2.4. La stessa appellante richiama – infine – la relazione peritale e l'opposizione di terzo proposta nella procedura esecutiva, ritenendole conferme dell'inequivocità del possesso e della sua incompatibilità con una mera tolleranza familiare.
3. (quale procuratrice speciale di , costituendosi in Controparte_2 Controparte_3 giudizio ha eccepito l'inammissibilità dell'appello (per difetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e
348-bis c.p.c.), e ne ha contestato comunque la fondatezza, rilevando come il possesso esercitato da sarebbe frutto di mera tolleranza familiare. Parte_2
3.1. In ogni caso ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, per intervenuto accordo con l'appellante.
2 3.2. Le altre parti – ossia e (ora Controparte_4 CP_5 Controparte_5 Controparte_7
– sono rimaste contumaci, ancorché regolarmente citate.
[...]
4. All'esito della camera di consiglio del 24 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va preliminarmente dichiarata effettivamente la cessazione parziale della materia del contendere tra l'appellante e la parte appellata quale Parte_1 Controparte_2
procuratrice speciale di Controparte_3
6. Invero, con note depositate rispettivamente in data 22 e 23 gennaio 2024, le stesse parti suddette hanno rappresentato l'intervenuta definizione bonaria del rapporto processuale, allegando documentazione attestante la sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 118/2012 R.G.E. (corrente presso il Tribunale di Palmi, e già pendente in parallelo al presente giudizio), e la conseguente cancellazione del pignoramento immobiliare gravante sugli immobili oggetto di causa.
6.1. L'appellante – più partitamente – ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione nei confronti di motivato dall'intervenuto accordo tra le parti e dalla CP_2 CP_2 cessazione dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, mentre la controparte ha formalmente accettato la rinuncia, chiedendo fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese, come da richiesta congiunta.
6.2. A fondamento della rinuncia, l'appellante ha prodotto l'ordinanza del 13 aprile 2022, con cui il giudice dell'esecuzione ha disposto la cancellazione del pignoramento immobiliare, nonché il certificato di cancelleria del 28 luglio 2023, attestante l'assenza di opposizioni o reclami avverso il suddetto provvedimento.
6.3. In proposito, va rammentato – con (fra le altre) Cass., Sez. Trib., sent. n. 1043/2024 – come «la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale».
6.4. Trattandosi di determinazione rientrante nei poteri dispositivi delle parti, e risultando documentalmente provato il venir meno della contrapposizione tra le stesse, la cessazione parziale della materia del contendere deve essere dichiarata, in quanto l'oggetto del contendere risulta ormai privo di attualità.
6.5. Tale istituto – di creazione giurisprudenziale – presuppone il dissolvimento delle posizioni di contrasto tra le parti interessate e il conseguente venir meno della necessità di una
3 pronuncia giudiziale sulla porzione di controversia ancora formalmente pendente, limitatamente al rapporto processuale tra le parti, le quali hanno definito consensualmente la lite.
6.6. Alla luce di quanto sopra, deve essere pronunciata la cessazione parziale della materia del contendere tra e con integrale compensazione Parte_1 CP_2 CP_2 delle spese, come – appunto – concordato tra le parti.
7. Resta – pertanto – da esaminare l'impugnazione proposta nei confronti delle ulteriori parti appellate, e (già , entrambe Controparte_4 Controparte_8 Controparte_5
rimaste contumaci.
8. In proposito, l'appello è infondato.
9. La sentenza impugnata ha persuasivamente rappresentato le circostanze ostative alla rilevabilità d'un possesso atto a usucapire, e a tale conclusione la statuizione è pervenuta valorizzando il (cumulativamente richiesto e parimenti imprescindibile) requisito psicologico in capo all'aspirante usucapente.
10. I testi escussi hanno dettagliato il rapporto di fatto intercorso fra l'appellante e gli immobili controversi, ma i medesimi sono rimasti silenti – al pari, sul punto, delle stesse difese dell'appellante (come veicolate dalla sua citazione in secondo grado) – in ordine alla consapevolezza (di lui) d'esercitare sulla cosa una signoria di natura e sembianze dominicali.
11. Soprattutto, nessun dichiarante ha contribuito a lumeggiare (almeno orientativamente) il frangente in cui la materiale disponibilità dei beni – in capo a – avrebbe Parte_2
iniziato a svolgersi in termini d'esclusività, ossia con modalità tali da estromettere i terzi da ogni eventualmente analoga ingerenza sui cespiti esaminati.
12. Risultano eloquenti – al riguardo – le risposte fornite dai testi e , i quali – Tes_1 Tes_2 escussi il 20 febbraio 2019 – hanno confermato – oltretutto per relationem – i capitoli proposti, intesi a provare la disponibilità dei beni da parte di , ma dal cui contenuto è Parte_2
possibile desumere solamente la familiarità dell'appellante con le cose oggetto della disputa;
familiità a sua volta compatibile con titoli di godimento non implicanti l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà su fondi e manufatti.
13. A pagina 8 del proprio libello, afferma come «Il quadro normativo va[da] Parte_2 rapportato all'art. 1158 del Codice Civile dove sono indicati i requisiti necessari, secondo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, per riconoscere un possesso ad usucapionem.
14. Detti requisiti sono notoriamente: a) continuità; b) non interruzione;
c) inequivocità»: egli però tralascia di menzionare l'elemento soggettivo, e – soprattutto – la decisività della sua esteriorizzazione, ossia della sua rilevabilità all'esterno.
4 15. Sennonché, tale approfondimento – nella specie – si rivela ancora più ineludibile, poiché il legame parentale – fra l'usucapente e il proprietario formale del bene – avrebbe imposto uno sforzo probatorio rafforzato, e da compiersi a iniziativa del sedicente possessore.
16. Come chiarito – fra le altre – da Cass., Sez. II Civ., ord. n. 20508/2019, «È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849). [...] Ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto incombe sull'attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'art. 1141, co. 2 c.c. Inoltre, in materia di usucapione, nell'indagine diretta
a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex articolo 1144 del c.c. e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili
e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo».
17. Considerato il legame fra appellante e proprietario formale (l'uno fratello dell'altro), allora,
l'elemento dell'animus non può dirsi provato (alla luce delle concrete offerte di prova), e il possesso utile a usucapire non può dirsi perfezionato.
18. Per tutto quanto appena illustrato – in ultima analisi – la domanda va respinta.
5 19. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, data la mancata costituzione di CP_4
e nonché – nel resto – alla luce definizione della vertenza
[...] Controparte_7 mediante accordo (quanto all'unica controparte costituita).
20. Alla luce dell'esito dell'appello – infine – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nella qualità di procuratrice generale di , nei confronti di Parte_1 Parte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, di Controparte_2 Controparte_4
e di in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese Controparte_7
ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione parziale della materia del contendere, quanto al rapporto processuale intercorrente tra e in persona del Parte_1 Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, con integrale compensazione delle spese di lite tra le suddette parti;
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_4
in persona del rappresentante legale pro tempore; Controparte_7
- dichiara non doversi provvedere sulle spese, data la contumacia delle parti appellate diverse da in persona del rappresentante legale pro tempore; CP_2 CP_2
- dà, infine, atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, in vista delle valutazioni di cui all'ultimo punto della motivazione della presente sentenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
6