Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/04/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott.ssa Teresa Giardino Presidente rel.
Dott.ssa Stefania Monaldi Giudice
Dott.ssa Sara Fioroni Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. P.U. 11/2025 promosso da
e per essa la mandataria Parte_1 Parte_2
[...]
nei confronti di
con sede legale in Panicale, Via Perugia 37 Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, avvenuta ad opera della cancelleria a mezzo pec (assegnata d'ufficio ex art. 37 d.l.76/2020, conv. in L. 120/2020);
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considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
infatti, dalla visura camerale emerge che la società era stata costituita nel 2004 con oggetto commerciale (lavori di edilizia in genere), e la convenuta, rimanendo contumace e non assolvendo pertanto all'onere della prova posto a suo carico, non ha dimostrato il possesso dei requisiti oggetti per essere considerata quale “impresa minore”, caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del Codice. Valgono difatti anche con riferimento alla disciplina introdotta dal CCII relativamente alla liquidazione giudiziale, le argomentazioni che, con riferimento alla previgente ipotesi del fallimento, si erano consolidate in merito alla presunzione relativa di fallibilità (ora, assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale) a carico dell'imprenditore che non dimostri di trovarsi, congiuntamente e per gli ultimi tre esercizi, al di sotto le soglie dimensionali costituite da: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
€ 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro € 500.000,00;
pag. 2 di 6 premesso che il creditore istante vanta un credito derivante dal mancato rientro di un credito originariamente contratto con Santander Consumer
Bank s.p., poi oggetto di cessione, per € 22.837,29;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalla cessazione di fatto dell'attività; dalla operatività in regime di totale irregolarità, posto che l'ultimo bilancio depositato risale al 2008, e non paiono essere stati posti in essere nessuno degli incombenti obbligatori per legge, dal deposito dei bilanci all'accensione di domicilio digitale, non a caso assegnato d'ufficio ex l.
120/2020; dalla presenza di debiti nei confronti dell'Erario (per oltre €
75.000,00) e dell'INPS (per oltre € 20.000,00), da cui emerge una rilevanza non minimale dell'insolvenza; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP
CF , con sede leale in PANICALE, VIA PERUGIA
[...] P.IVA_1
37; nomina la dott.ssa Teresa Giardino Giudice Delegato per la procedura;
pag. 3 di 6 nomina
l'avv. Francesco Sardegna Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA
pag. 4 di 6 dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 15/10/2025 ad ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
pag. 5 di 6 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Teresa Giardino
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