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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3204/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 19/06/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3204/2018
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.to in Nola (NA) alla via On.le Francesco Parte_1
Napolitano n. 86, presso lo studio dell'Avv. CONTE GIOVANNI dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTE
e rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti RAFFAELE ZURLO ed ANDREA ORNATI, elett.te dom.ta in La Spezie (SP), alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
avente ad OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito si espone.
Ancora in via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n.
1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento pag. 2/6 giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis,
Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95,
12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004,
2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione
pag. 3/6 civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre CP_1 Parte_1
era tenuto a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa delle prime.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
675/2018, emesso dal Tribunale di Nola il 2.3.2018, sulla base di una molteplicità di motivi ed, in particolare, contestando:
- il difetto di legittimazione attiva di alla riscossione del credito CP_2
ingiunto;
- l'omessa comunicazione della cessione avvenuta tra l'originaria mutuante,
Agos Ducato Spa, e la;
CP_3
- l'integrale pagamento della somma ingiunta.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
L'opposizione è fondata.
Ed, infatti, l'opponente ha fornito prova documentale della avvenuta estinzione del debito, tramite la produzione in giudizio degli estratti conto e dei bollettini postali allegati alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 2° termine cpc (cfr,
allegati numeri 3, 4, 5 e 6). Inoltre, ai fini del calcolo complessivo dei pagamenti di cui alla predetta documentazione, lo ha depositato una consulenza Pt_1
pag. 4/6 contabile di parte, dalla quale risulta il pagamento, da parte dello stesso, di una somma addirittura superiore, pari ad €. 3.355, rispetto a quanto dallo stesso dovuto.
Tale consulenza non è stata specificamente contestata dalla società opposta,
sicché anche una eventuale CTU, pur richiesta dallo Spiezia, sarebbe risultata ultronea.
Né appare dirimente quanto dedotto tardivamente dall'opposta circa la riconducibilità del credito ingiunto alla carta di credito revolving richiesta ed ottenuta dallo , piuttosto che al contratto di finanziamento, trattandosi di Pt_1
circostanza nuova, prospettata dalla parte solo in sede di seconda memoria istruttoria ex art 183 comma 6 cpc.
Pertanto, avendo l'opponente adempiuto agli oneri probatori nei sensi dianzi delineati, in particolare avendo dimostrato la ricorrenza di fatti estintivi della pretesa creditizia azionata, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
pag. 5/6 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
675/2018;
b) condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 2.540, oltre €. 76, rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 19/06/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3204/2018
r.g.a.c. tra
, elett.te dom.to in Nola (NA) alla via On.le Francesco Parte_1
Napolitano n. 86, presso lo studio dell'Avv. CONTE GIOVANNI dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTE
e rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti RAFFAELE ZURLO ed ANDREA ORNATI, elett.te dom.ta in La Spezie (SP), alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
avente ad OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito si espone.
Ancora in via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n.
1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento pag. 2/6 giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis,
Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95,
12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004,
2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass.
Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione
pag. 3/6 civile, sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre CP_1 Parte_1
era tenuto a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa delle prime.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
675/2018, emesso dal Tribunale di Nola il 2.3.2018, sulla base di una molteplicità di motivi ed, in particolare, contestando:
- il difetto di legittimazione attiva di alla riscossione del credito CP_2
ingiunto;
- l'omessa comunicazione della cessione avvenuta tra l'originaria mutuante,
Agos Ducato Spa, e la;
CP_3
- l'integrale pagamento della somma ingiunta.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
L'opposizione è fondata.
Ed, infatti, l'opponente ha fornito prova documentale della avvenuta estinzione del debito, tramite la produzione in giudizio degli estratti conto e dei bollettini postali allegati alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 2° termine cpc (cfr,
allegati numeri 3, 4, 5 e 6). Inoltre, ai fini del calcolo complessivo dei pagamenti di cui alla predetta documentazione, lo ha depositato una consulenza Pt_1
pag. 4/6 contabile di parte, dalla quale risulta il pagamento, da parte dello stesso, di una somma addirittura superiore, pari ad €. 3.355, rispetto a quanto dallo stesso dovuto.
Tale consulenza non è stata specificamente contestata dalla società opposta,
sicché anche una eventuale CTU, pur richiesta dallo Spiezia, sarebbe risultata ultronea.
Né appare dirimente quanto dedotto tardivamente dall'opposta circa la riconducibilità del credito ingiunto alla carta di credito revolving richiesta ed ottenuta dallo , piuttosto che al contratto di finanziamento, trattandosi di Pt_1
circostanza nuova, prospettata dalla parte solo in sede di seconda memoria istruttoria ex art 183 comma 6 cpc.
Pertanto, avendo l'opponente adempiuto agli oneri probatori nei sensi dianzi delineati, in particolare avendo dimostrato la ricorrenza di fatti estintivi della pretesa creditizia azionata, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
pag. 5/6 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
675/2018;
b) condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 2.540, oltre €. 76, rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 6/6