Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.353 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 353 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 11 febbraio 2024, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Maurizio Terenzi
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; CP_1
Resistente- Contumace
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
esponeva:
“La ricorrente è coniugata con il Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1
residente in [...] (c.f. ). C.F._1
1975;
- Dall'unione coniugale è nato un figlio, , il 05.12.85, residente in [...]
delle Lame n. 59, coniugato ed economicamente autonomo;
- I coniugi non sono proprietari di beni immobili in comune né titolari congiuntamente di investimenti mobiliari, infine ciascuno risulta esclusivo proprietario del proprio veicolo.
- La ricorrente, risultando purtroppo vani i reiterati tentativi di raggiungere una ipotesi di separazione consensuale, a causa dell'altrui immotivato diniego, intende separarsi alle condizioni esposte in calce al presente atto, siccome l'affectio maritalis è stata minata da incomprensioni e divergenze circa le modalità di conduzione del rapporto di coniugio, tanto che la convivenza, per l'effetto, è divenuta non ulteriormente sostenibile a causa di frequenti comportamenti sconvenienti del coniuge ed accentuata volubilità dello stesso, tanto da preoccupare fortemente l'esponente per la propria serenità;
- Peraltro, la casa coniugale sita in Urbino, Via S.Andrea n. 32 è di esclusiva proprietà della ricorrente;
- Il Signor per contro non solo risulta proprietario in Urbino di altre abitazioni presso CP_1
cui trasferire la propria residenza, tra cui specificatamente in via Achille Grandi, ove da qualche tempo ha trasferito la propria abituale dimora, pur continuando ad essere in possesso delle chiavi d'ingresso dell'abitazione coniugale, così come dello Studio, ugualmente di proprietà esclusiva della moglie ricorrente.”
Circa la capacità reddituale di essi coniugi deduceva:
“A) CONDIZIONI PATRIMONIALI/REDDITUALI
Entrambi i coniugi percepiscono pensione di anzianità dalla Cassa Nazione Previdenza
Avvocati nella seguente misura:
- la sig.ra € 2.500,00= mensili;
Pt_1
- il Sig. 2.500,00= mensili;
CP_1
B) CAPACITA' REDDITUALE DEL RESISTENTE
Come già detto, i coniugi sono pensionati pur continuando, ed in particolar modo l'Avv.
a svolgere la propria attività professionale, occupando a tal riguardo una porzione CP_1
dell'immobile sempre di esclusiva proprietà della ricorrente, da tempo adibita a Studio adiacente la casa coniugale e distinto al n. 30 di via S. Andrea. C) TENORE DI VITA DELLA FAMIGLIA
A differenza del coniuge, la esponente conduce un tenore di vita molto frugale e riservato e solo saltuariamente si allontana da Urbino se non per raggiungere il figlio a Bologna, ove colà risiede con la moglie ed un piccolo nipote.”.
Tanto premesso domandava all'adito Tribunale:
“In via principale:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di scegliere la residenza che riterrà opportuna, previa comunicazione del mutamento della stessa da inviare all'altro coniuge a mezzo raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della variazione;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di pronuncia della separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio];
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, tali da consentire loro di provvedere in via del tutto indipendente al proprio sostentamento;
- Stabilire che la casa coniugale, sita in Urbino, Via S. Andrea n. 32 di proprietà della sig.ra rimanga nella disponibilità esclusiva della stessa;
disporre, per i Parte_1
motivi anzi esposti, che l'altro coniuge, ex art 474 – bis. 15 cpc se ne allontani immediatamente asportando i propri beni personali;
- Stabilire che i coniugi, inoltre, hanno fornito idonea attestazione di aver già provveduto alla suddivisione degli arredi e delle suppellettili presenti nell'abitazione coniugale nonché definita ogni altra questione, anche di natura patrimoniale.”
All'udienza dell'11.02.2025, fissata per la comparizione delle parti, il procuratore della ricorrente dava atto di aver regolarmente effettuato la notifica del ricorso e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, precisando le conclusioni come in ricorso;
dato atto della regolarità della notificazione, veniva dichiarata la contumacia del sig. e CP_1
rimessa la causa al Collegio per decisione
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La domanda concernente la pronuncia della separazione dei coniugi avanzata da parte ricorrente deve essere accolta posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione (volontà che, per quanto riguarda il resistente, deve ritenersi per facta concludentia), per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c.
Non sono avanzate domande di assegno di mantenimento e non vi è necessità che il
Collegio emetta una pronuncia di accertamento negativo.
Sulle ulteriori questioni economiche/patrimoniali, il Tribunale prende atto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente.
La natura delle questioni trattate e la contumacia del resistente rendono giustificata la compensazione delle spese di lite.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata unitamente al ricorso per separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario in Urbino il 07.12.1975, trascritto nel Registro atti di
Matrimonio dello stesso Comune al N. L.89 parte II, Sez. A dell'anno 1975;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Urbino (PU).
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone