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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/09/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1210/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1210/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LEILA CRETI e Parte_1 C.F._1
DAVIDE MINERVINI
e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LEILA Controparte_1 C.F._2
CRETI e DAVIDE MINERVINI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“B) Che il Tribunale ordini allo Stato Civile del competente Comune di procedere all'annotazione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi e che, trascorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione delle parti (o dal termine per le relative note scritte), previi gli incombenti e gli ulteriori accertamenti di legge, disponga, ex art. 473 bis, 49 c.p.c., la rimessione della causa sul ruolo con fissazione di un termine per il deposito di note scritte, all'esito pronunciando lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la IG.ra e il IG. Controparte_1 Parte_1 in data 31.05.2014 nel Comune di OM RM (TN), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1, Parte 2, Serie A, anno 2014, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere alle relative annotazioni, alle seguenti CONDIZIONI
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia viene affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata, in maniera disgiunta, con riguardo alle questioni di natura ordinaria e, in maniera congiunta, con riguardo alle decisioni di maggior importanza nell'interesse della minore.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- a weekend alternati, dal venerdì sera alle ore 18.00 prelevandola dall'abitazione materna, sino alla domenica alle ore 18.00, riportandola dalla madre;
- nelle festività natalizie, trascorrerà, in maniera alternata di anno in anno, con un Per_1 genitore, il periodo dal 23/12 al 30/12 e, con l'altro, il periodo dal 31/12 al 6/1. Per quest'anno, il primo periodo verrà trascorso dalla minore con il padre e, quello successivo, con la madre. Per l'anno 2025 varrà l'opposto e così via in ossequio al principio dell'alternanza;
- nelle festività pasquali, il periodo delle vacanze scolastiche di verrà diviso equamente Per_1 tra i genitori e, per il prossimo anno, la predetta starà con la madre il giorno di Pasqua e tutto il primo periodo delle vacanze scolastiche, mentre starà con il padre dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola. Per l'anno 2026 varrà l'opposto e così via in ossequio al principio dell'alternanza;
- nelle ulteriori festività infrannuali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11 e 8/12), starà con il padre e con Per_1 la madre, in via tra loro alternata.
- nel periodo delle vacanze estive, ferme restando le modalità di vista ordinarie, la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31/3 di ogni anno, fermo restando l'obbligo, per ciascun genitore, di comunicare all'altro, almeno una settimana prima della partenza, il luogo in cui porterà la figlia in vacanza, con relativi recapiti e di consentire, almeno una volta al giorno, un colloquio telefonico con l'altro genitore.
Il tutto fermo restando il fatto che, per portare la figlia in paesi extra UE, sarà necessario acquisire il consenso dell'altro genitore.
4. Il IG. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di € 400,00 Pt_1 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a partire dal mese di luglio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse, in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che di seguito si ritrascrive:
I) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
pagina 2 di 11 II) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
III) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio
o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
IV) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
V) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo semplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
VI) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
pagina 3 di 11 Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Le parti danno atto del fatto che la spesa per la baby-sitter au pair risulta concordata, essendo già attualmente in essere, cosicché il relativo costo, attualmente pari ad € 280,00 mensili per compenso ed € 300,00 mensili per vitto, sarà sostenuto da entrambi i genitori in ragione del 70% a carico della IG.ra (€ 406,00 mensili) e del 30% a carico del IG. (€ 174,00 mensili). Qualora detti CP_1 Pt_1 costi dovessero aumentare, il IG. sarà tenuto a contribuire, sempre nella medesima Pt_1 percentuale, ma fino a concorrenza di un esborso massimo mensile, per questa specifica voce di spesa, pari ad € 200,00.
5. Ai sensi delle leggi fiscali e tributarie: I. disporre che l'Assegno Unico familiare venga richiesto e fruito interamente dal IG. ; II. la possibilità di detrarre/dedurre spese straordinarie sostenute Pt_1 nell'interesse dei figli verrà richiesta dai genitori nella misura del 50% ciascuno o, in ogni caso, in misura corrispondente alla percentuale della loro effettiva contribuzione. In ogni caso le ricevute fiscali/fatture dovranno essere intestate alla figlia e, in occasione delle relative dichiarazioni fiscali, le parti si impegnano a mettere a reciproca disposizione, anche per il tramite dei rispettivi legali, le relative pezze giustificative;
III. l'eventuale detrazione fiscale connessa ai figli a carico competerà a entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
6. Autorizzare reciprocamente i genitori a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé ed anche per i minori, ferme le eventuali ed ulteriori autorizzazioni di legge.
7. I coniugi riconoscono di godere di redditi propri e, in ogni caso, di essere nelle condizioni di poterseli procurare e di essere, pertanto, economicamente indipendenti ed autonomi, per l'effetto, rinunciando reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento/divorzile per sé.
8. I coniugi dichiarano di aver già risolto tra loro, in sede di separazione, ogni questione economico- patrimoniale e di debito-credito, anche non ancora dedotta o deducibile, compreso ogni aspetto connesso all'acquisto e alla vendita dell'immobile in cui la loro famiglia ha vissuto in Germania (cfr. doc. 3) e dell'immobile oggi adibito a casa coniugale (cfr. doc. 4), precisando di rinunciare a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento/divorzile per sé e precisando, altresì, che ogni rapporto economico-patrimoniale connesso al vincolo matrimoniale è stato tenuto in debita considerazione per la determinazione delle condizioni di separazione, cosicché, con il corretto adempimento di quanto previsto alle suddette condizioni di separazione, i coniugi sin d'ora dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
9. Spese legali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 11 Le parti, sottoscrivendo il presente ricorso, per quanto possa occorrere, si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione reddituale e patrimoniale, avendo già definito tra loro ogni rapporto economico-patrimoniale connesso al vincolo matrimoniale, nonché al deposito del piano genitoriale, avendo già definito tra loro ogni questione inerente il diritto di visita alla figlia.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 31/05/2014 Parte_1 Controparte_1
a OM RM e dalla loro unione è nata a [...] la figlia il 05/03/2016. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia viene affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, che resterà nell'attuale casa coniugale di Lecco, Via Puccini, come a breve si dirà. La responsabilità genitoriale verrà esercitata, in maniera disgiunta, con riguardo alle questioni di natura ordinaria e, in maniera congiunta, con riguardo alle decisioni di maggior importanza nell'interesse della minore.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- a weekend alternati, dal venerdì sera alle ore 18.00, prelevandola dall'abitazione materna, sino alla domenica alle ore 18.00, riportandola dalla madre;
- nelle festività natalizie, trascorrerà, in maniera alternata di anno in anno, con un Per_1 genitore, il periodo dal 23/12 al 30/12 e, con l'altro, il periodo dal 31/12 al 6/1. Per quest'anno, il primo periodo verrà trascorso dalla minore con il padre e, quello successivo, con la madre. Per l'anno 2025 varrà l'opposto e così via in ossequio al principio dell'alternanza;
- nelle festività pasquali, il periodo delle vacanze scolastiche di verrà diviso equamente Per_1 tra i genitori e, per il prossimo anno, la predetta starà con la madre il giorno di Pasqua e tutto il primo periodo delle vacanze scolastiche, mentre starà con il padre dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola. Per l'anno 2026 varrà l'opposto e così via in ossequio al principio dell'alternanza;
- nelle ulteriori festività infrannuali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11 e 8/12), starà con il padre o con Per_1 la madre, in via tra loro alternata.
- nel periodo delle vacanze estive, ferme restando le modalità di visita ordinarie, la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31/3 di ogni anno, fermo restando l'obbligo, per ciascun genitore, di comunicare all'altro, almeno una settimana prima della partenza, il luogo in cui porterà la figlia in vacanza, con relativi recapiti e di consentire, almeno una volta al giorno, un colloquio telefonico con l'altro pagina 5 di 11 genitore. Il tutto fermo restando il fatto che, per portare la figlia in paesi extra UE, sarà necessario acquisire il consenso dell'altro genitore.
4. Il IG. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di € 400,00 Pt_1 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a partire dal mese di settembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse, in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che di seguito si ritrascrive:
I) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
II) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
III) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio
o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
IV) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
V) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo semplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o
pagina 6 di 11 esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
VI) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Le parti danno atto del fatto che la spesa per la baby-sitter au pair risulta concordata, essendo già attualmente in essere, cosicché il relativo costo, attualmente pari ad € 280,00 mensili per compenso ed € 300,00 mensili per vitto, sarà sostenuto da entrambi i genitori in ragione del 70% a carico della IG.ra (€ 406,00 mensili) e del 30% a carico del IG. (€ 174,00 mensili). Qualora detti CP_1 Pt_1 costi dovessero aumentare, il IG. sarà tenuto a contribuire, sempre nella medesima Pt_1 percentuale, ma fino a concorrenza di un esborso massimo mensile, per questa specifica voce di spesa, pari ad € 200,00.
5. Ai sensi delle leggi fiscali e tributarie: I. disporre che l'Assegno Unico familiare venga richiesto e fruito interamente dal IG. ; II. la possibilità di detrarre/dedurre spese straordinarie sostenute Pt_1 nell'interesse della figlia verrà richiesta dai genitori nella misura del 50% ciascuno o, in ogni caso, in misura corrispondente alla percentuale della loro effettiva contribuzione. In ogni caso le ricevute fiscali/fatture dovranno essere intestate alla figlia e, in occasione delle relative dichiarazioni fiscali, le parti si impegnano a mettere a reciproca disposizione le relative pezze giustificative;
III. l'eventuale detrazione fiscale connessa ai figli a carico competerà a entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
6. Autorizzare reciprocamente i genitori a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé ed anche per la minore, ferme le eventuali ed ulteriori autorizzazioni di legge.
7. Ad eccezione di quanto verrà a breve indicato, i coniugi riconoscono di godere di redditi propri e, in ogni caso, di essere nelle condizioni di poterseli procurare, di essere, pertanto,
pagina 7 di 11 economicamente indipendenti ed autonomi, per l'effetto, rinunciando reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento per sé e a qualsivoglia ulteriore richiesta e/o pretesa economica derivante dal vincolo coniugale.
8. A definitiva regolamentazione di ogni rapporto economico-patrimoniale esistente tra i coniugi, le parti stabiliscono i seguenti impegni reciproci, da considerarsi tutti funzionali alla complessiva risoluzione della crisi coniugale:
a) L'automobile SKODA Superb 1,5 TSI ACT EXECUTIVE modello Laurin& Klement, targa GK 279LT, acquistata in data 18.05.2021 al prezzo di € 29.800,00, già intestata al IG. , ma pagata Pt_1 all'80% con provvista messa a disposizione dalla IG.ra , rimarrà definitivamente allo CP_1 stesso acquisita, con impegno del predetto a versare, in favore della moglie, l'80% del valore di mercato che tale automobile avrà al momento del perfezionamento della cessione.
b) Il motociclo Honda SH 125 Sporty 2023, targa FB44090, acquistato in data 11.04.2024 al prezzo di € 4.000,00, attualmente intestato al IG. , ma pagato all'80% con provvista messa a Pt_1 disposizione dalla IG.ra , verrà ceduto a quest'ultima per un prezzo pari al 20% del valore CP_1 di mercato che tale motociclo avrà al momento del perfezionamento della cessione.
Le spese relative al passaggio di proprietà del suddetto motociclo saranno a carico di entrambi i coniugi in egual misura.
c) I beni mobili presenti nella casa coniugale, individuati nell'elenco che si allega sub doc. 6, a formare parte integrante del presente accordo (mobilio, cucina, utensili, elettrodomestici etc…) rimarranno definitivamente acquisiti dalla IG.ra , che si impegna a versare, in favore del CP_1
IG. , la somma di € 7.980,00 pari al 20% del loro attuale valore di mercato (concordemente Pt_1 quantificato in complessivi € 39.900,00). Gli altri beni mobili presenti nella casa coniugale, come individuati nel suddetto elenco prodotto sub doc. 6, rimarranno definitivamente acquisiti al IG.
, che si impegna a versare, in favore della IG.ra , la somma di € 3.180,00 pari al 80% Pt_1 CP_1 del loro attuale valore di mercato.
d) Il IG. si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale entro la fine del mese di settembre Pt_1
2024, trasferendosi altrove.
Qualora il predetto non dovesse provvedere al rilascio nel termine sopra indicato, le parti sin d'ora concordano che il IG. sarà obbligato a corrispondere, in favore della IG.ra , l'importo Pt_1 CP_1 mensile di € 1.500,00 a partire dal 01.10.2024 sino al 31.12.2024, con la precisazione che un terzo di tale importo verrà, dalla IG.ra , versato su un libretto intestato alla figlia. Decorso tale CP_1 ulteriore termine del 31.12.2024, a partire dall'1.01.2025, la IG.ra sarà sin d'ora CP_1 autorizzata a cambiare le serrature d'accesso alla casa coniugale per evitare che il IG. possa Pt_1 continuare ad accedervi, con spese di sostituzione della serratura a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
e) Entro quindici giorni dalla data di rilascio della casa coniugale da parte del IG. e Parte_1 comunque entro e non oltre il 31.12.2024, i coniugi regoleranno tra loro le diverse poste di debito-
pagina 8 di 11 credito inerenti gli accordi assunti ai precedenti punti a) b) c) e d), operando le dovute compensazioni e provvedendo al passaggio di proprietà del motoveicolo indicato al punto b).
f) Il IG. si obbliga a trasferire, in favore della IG.ra , la quale accetta Parte_1 Controparte_1
e si obbliga ad acquistare - il tutto con valore di contratto preliminare di vendita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.
- la proprietà dell'immobile sito in 23900 Lecco (LC), Via Giacomo Puccini n. 22, al corrispettivo di € 189.500,00 (centottantanovemilacinquecento,00), per la cui quantificazione si è tenuto conto, oltre che delle somme già versate dalla IG.ra , anche di un contributo alle spese di CP_1 gestione della casa e al mantenimento della figlia minorenne, dovuti dal IG. , per il periodo Pt_1 da novembre 2023 a settembre 2024 compresi.
Tale immobile, libero da mutuo e da ogni altro peso o ipoteca sullo stesso gravante, risulta meglio descritto nell'atto notarile di compravendita del 25.02.2022, a firma del Notaio, Dott. Persona_2
Rep. N. 1322, Racc. n. 1041, regolarmente trascritto nella competente Conservatoria e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Como in data 26.03.2022 al n. 6147, serie 1T, cui si fa pieno riferimento (cfr. doc. 4).
Il bene oggetto di cessione viene così individuato: piena proprietà delle seguenti unità immobiliari a. villino sviluppantesi su tre livelli (piano primo interrato, piano terra e piano primo), collegati tra loro da scala interna di proprietà̀ esclusiva così composto al piano primo interrato da un ripostiglio, una cantina, un locale tecnico, un disimpegno, una cantina, un bagno e intercapedine;
al piano terra da locale soggiorno pranzo e cucina, un disimpegno, una camera e un bagno con annessi portico e area scoperta adibita a giardino di proprietà̀ esclusiva;
al piano primo un bagno un disimpegno e porzione di sottotetto, il tutto censito presso l'ufficio del territorio – servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate di Lecco con i seguenti dati:
Catasto Fabbricati: Sezione MAG, foglio 10 (dieci), particella 3869 tremilaottocentosessantanove), subalterno 715 (settecentoquindici) Via Giacomo Puccini SNC piano S1-T-1, categoria A/7, classe 2, vani 7,5, sup. cat. totale mq. 201, sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 201, Rendita Euro 1181,40 e graficamente rappresentato nella scheda planimetrica, attualmente depositata in Catasto, unita alla Dichiarazione di Fabbricato Urbano numero 8557.1/2006 presentata in data 22 settembre 2006 al n. LC0093373 di protocollo;
b. vano autorimessa strettamente pertinenziale al piano primo interrato censito presso l'ufficio del territorio – servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate di Lecco con i seguenti dati:
Catasto Fabbricati, Sezione MAG, foglio 10 (dieci), particella 3869 tremilaottocentosessantanove), subalterno 724 (settecentoventiquattro), Via Giacomo Puccini SNC piano S1, categoria C/6, classe 5, consistenza 50 mq., sup. cat. totale mq. 59, Rendita Euro 317,62 e graficamente rappresentato nella scheda planimetrica, attualmente depositata in Catasto, unita pagina 9 di 11 alla Dichiarazione di Fabbricato Urbano numero 8557.1/2006 presentata in data 22 settembre 2006 al n. LC0093373 di protocollo.
Il tutto salvo errori ed omissioni e come meglio specificato nell'atto notarile prodotto sub doc. 4 cui, come detto, si fa pieno riferimento.
Le parti danno atto del fatto che il prezzo pattuito di € 189.500,00 (centottantanovemilacinquecento,00) verrà versato dalla IG.ra al IG. prima della CP_1 Pt_1 sottoscrizione del relativo atto notarile e, precisamente, entro quindici giorni dalla firma del presente ricorso, per consentire a quest'ultimo di provvedere all'acquisto di altro immobile ove trasferirsi, cosicché, al momento del rogito, il prezzo d'acquisto dell'immobile, come sopra individuato, risulterà già interamente pagato dalla IG.ra . CP_1
g) L'atto notarile di cessione del suddetto immobile dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione da notaio scelto da entrambe le parti e con spese a carico della IG.ra , in ragione dell'80% e del IG. in ragione del 20%. CP_1 Pt_1
h) Con il corretto adempimento di quanto previsto alle suddette condizioni, i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione economico-patrimoniale e di debito-credito, anche non ancora dedotta o deducibile, compreso ogni aspetto connesso all'acquisto e alla vendita dell'immobile in cui la loro famiglia ha vissuto in Germania (cfr. doc. 3) e dell'immobile oggi adibito a casa coniugale, precisando di rinunciare a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento per sé e che ogni rapporto economico-patrimoniale connesso al vincolo matrimoniale è stato tenuto in debita considerazione per la determinazione delle sopra dettagliate condizioni, cosicché i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
9. Spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti.”
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 70/2025 pubblicata il 31/01/2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
pagina 10 di 11 I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a OM RM (TN) il 31/05/2014, tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2014, parte II, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OM RM per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 23 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1210/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LEILA CRETI e Parte_1 C.F._1
DAVIDE MINERVINI
e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti LEILA Controparte_1 C.F._2
CRETI e DAVIDE MINERVINI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“B) Che il Tribunale ordini allo Stato Civile del competente Comune di procedere all'annotazione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi e che, trascorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione delle parti (o dal termine per le relative note scritte), previi gli incombenti e gli ulteriori accertamenti di legge, disponga, ex art. 473 bis, 49 c.p.c., la rimessione della causa sul ruolo con fissazione di un termine per il deposito di note scritte, all'esito pronunciando lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la IG.ra e il IG. Controparte_1 Parte_1 in data 31.05.2014 nel Comune di OM RM (TN), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1, Parte 2, Serie A, anno 2014, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere alle relative annotazioni, alle seguenti CONDIZIONI
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia viene affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata, in maniera disgiunta, con riguardo alle questioni di natura ordinaria e, in maniera congiunta, con riguardo alle decisioni di maggior importanza nell'interesse della minore.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- a weekend alternati, dal venerdì sera alle ore 18.00 prelevandola dall'abitazione materna, sino alla domenica alle ore 18.00, riportandola dalla madre;
- nelle festività natalizie, trascorrerà, in maniera alternata di anno in anno, con un Per_1 genitore, il periodo dal 23/12 al 30/12 e, con l'altro, il periodo dal 31/12 al 6/1. Per quest'anno, il primo periodo verrà trascorso dalla minore con il padre e, quello successivo, con la madre. Per l'anno 2025 varrà l'opposto e così via in ossequio al principio dell'alternanza;
- nelle festività pasquali, il periodo delle vacanze scolastiche di verrà diviso equamente Per_1 tra i genitori e, per il prossimo anno, la predetta starà con la madre il giorno di Pasqua e tutto il primo periodo delle vacanze scolastiche, mentre starà con il padre dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola. Per l'anno 2026 varrà l'opposto e così via in ossequio al principio dell'alternanza;
- nelle ulteriori festività infrannuali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11 e 8/12), starà con il padre e con Per_1 la madre, in via tra loro alternata.
- nel periodo delle vacanze estive, ferme restando le modalità di vista ordinarie, la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31/3 di ogni anno, fermo restando l'obbligo, per ciascun genitore, di comunicare all'altro, almeno una settimana prima della partenza, il luogo in cui porterà la figlia in vacanza, con relativi recapiti e di consentire, almeno una volta al giorno, un colloquio telefonico con l'altro genitore.
Il tutto fermo restando il fatto che, per portare la figlia in paesi extra UE, sarà necessario acquisire il consenso dell'altro genitore.
4. Il IG. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di € 400,00 Pt_1 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a partire dal mese di luglio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse, in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che di seguito si ritrascrive:
I) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
pagina 2 di 11 II) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
III) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio
o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
IV) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
V) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo semplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
VI) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
pagina 3 di 11 Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Le parti danno atto del fatto che la spesa per la baby-sitter au pair risulta concordata, essendo già attualmente in essere, cosicché il relativo costo, attualmente pari ad € 280,00 mensili per compenso ed € 300,00 mensili per vitto, sarà sostenuto da entrambi i genitori in ragione del 70% a carico della IG.ra (€ 406,00 mensili) e del 30% a carico del IG. (€ 174,00 mensili). Qualora detti CP_1 Pt_1 costi dovessero aumentare, il IG. sarà tenuto a contribuire, sempre nella medesima Pt_1 percentuale, ma fino a concorrenza di un esborso massimo mensile, per questa specifica voce di spesa, pari ad € 200,00.
5. Ai sensi delle leggi fiscali e tributarie: I. disporre che l'Assegno Unico familiare venga richiesto e fruito interamente dal IG. ; II. la possibilità di detrarre/dedurre spese straordinarie sostenute Pt_1 nell'interesse dei figli verrà richiesta dai genitori nella misura del 50% ciascuno o, in ogni caso, in misura corrispondente alla percentuale della loro effettiva contribuzione. In ogni caso le ricevute fiscali/fatture dovranno essere intestate alla figlia e, in occasione delle relative dichiarazioni fiscali, le parti si impegnano a mettere a reciproca disposizione, anche per il tramite dei rispettivi legali, le relative pezze giustificative;
III. l'eventuale detrazione fiscale connessa ai figli a carico competerà a entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
6. Autorizzare reciprocamente i genitori a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé ed anche per i minori, ferme le eventuali ed ulteriori autorizzazioni di legge.
7. I coniugi riconoscono di godere di redditi propri e, in ogni caso, di essere nelle condizioni di poterseli procurare e di essere, pertanto, economicamente indipendenti ed autonomi, per l'effetto, rinunciando reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento/divorzile per sé.
8. I coniugi dichiarano di aver già risolto tra loro, in sede di separazione, ogni questione economico- patrimoniale e di debito-credito, anche non ancora dedotta o deducibile, compreso ogni aspetto connesso all'acquisto e alla vendita dell'immobile in cui la loro famiglia ha vissuto in Germania (cfr. doc. 3) e dell'immobile oggi adibito a casa coniugale (cfr. doc. 4), precisando di rinunciare a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento/divorzile per sé e precisando, altresì, che ogni rapporto economico-patrimoniale connesso al vincolo matrimoniale è stato tenuto in debita considerazione per la determinazione delle condizioni di separazione, cosicché, con il corretto adempimento di quanto previsto alle suddette condizioni di separazione, i coniugi sin d'ora dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
9. Spese legali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 11 Le parti, sottoscrivendo il presente ricorso, per quanto possa occorrere, si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione reddituale e patrimoniale, avendo già definito tra loro ogni rapporto economico-patrimoniale connesso al vincolo matrimoniale, nonché al deposito del piano genitoriale, avendo già definito tra loro ogni questione inerente il diritto di visita alla figlia.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 31/05/2014 Parte_1 Controparte_1
a OM RM e dalla loro unione è nata a [...] la figlia il 05/03/2016. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia viene affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, che resterà nell'attuale casa coniugale di Lecco, Via Puccini, come a breve si dirà. La responsabilità genitoriale verrà esercitata, in maniera disgiunta, con riguardo alle questioni di natura ordinaria e, in maniera congiunta, con riguardo alle decisioni di maggior importanza nell'interesse della minore.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- a weekend alternati, dal venerdì sera alle ore 18.00, prelevandola dall'abitazione materna, sino alla domenica alle ore 18.00, riportandola dalla madre;
- nelle festività natalizie, trascorrerà, in maniera alternata di anno in anno, con un Per_1 genitore, il periodo dal 23/12 al 30/12 e, con l'altro, il periodo dal 31/12 al 6/1. Per quest'anno, il primo periodo verrà trascorso dalla minore con il padre e, quello successivo, con la madre. Per l'anno 2025 varrà l'opposto e così via in ossequio al principio dell'alternanza;
- nelle festività pasquali, il periodo delle vacanze scolastiche di verrà diviso equamente Per_1 tra i genitori e, per il prossimo anno, la predetta starà con la madre il giorno di Pasqua e tutto il primo periodo delle vacanze scolastiche, mentre starà con il padre dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola. Per l'anno 2026 varrà l'opposto e così via in ossequio al principio dell'alternanza;
- nelle ulteriori festività infrannuali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11 e 8/12), starà con il padre o con Per_1 la madre, in via tra loro alternata.
- nel periodo delle vacanze estive, ferme restando le modalità di visita ordinarie, la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31/3 di ogni anno, fermo restando l'obbligo, per ciascun genitore, di comunicare all'altro, almeno una settimana prima della partenza, il luogo in cui porterà la figlia in vacanza, con relativi recapiti e di consentire, almeno una volta al giorno, un colloquio telefonico con l'altro pagina 5 di 11 genitore. Il tutto fermo restando il fatto che, per portare la figlia in paesi extra UE, sarà necessario acquisire il consenso dell'altro genitore.
4. Il IG. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di € 400,00 Pt_1 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a partire dal mese di settembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse, in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che di seguito si ritrascrive:
I) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
II) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
III) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio
o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
IV) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
V) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo semplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o
pagina 6 di 11 esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
VI) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Le parti danno atto del fatto che la spesa per la baby-sitter au pair risulta concordata, essendo già attualmente in essere, cosicché il relativo costo, attualmente pari ad € 280,00 mensili per compenso ed € 300,00 mensili per vitto, sarà sostenuto da entrambi i genitori in ragione del 70% a carico della IG.ra (€ 406,00 mensili) e del 30% a carico del IG. (€ 174,00 mensili). Qualora detti CP_1 Pt_1 costi dovessero aumentare, il IG. sarà tenuto a contribuire, sempre nella medesima Pt_1 percentuale, ma fino a concorrenza di un esborso massimo mensile, per questa specifica voce di spesa, pari ad € 200,00.
5. Ai sensi delle leggi fiscali e tributarie: I. disporre che l'Assegno Unico familiare venga richiesto e fruito interamente dal IG. ; II. la possibilità di detrarre/dedurre spese straordinarie sostenute Pt_1 nell'interesse della figlia verrà richiesta dai genitori nella misura del 50% ciascuno o, in ogni caso, in misura corrispondente alla percentuale della loro effettiva contribuzione. In ogni caso le ricevute fiscali/fatture dovranno essere intestate alla figlia e, in occasione delle relative dichiarazioni fiscali, le parti si impegnano a mettere a reciproca disposizione le relative pezze giustificative;
III. l'eventuale detrazione fiscale connessa ai figli a carico competerà a entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
6. Autorizzare reciprocamente i genitori a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé ed anche per la minore, ferme le eventuali ed ulteriori autorizzazioni di legge.
7. Ad eccezione di quanto verrà a breve indicato, i coniugi riconoscono di godere di redditi propri e, in ogni caso, di essere nelle condizioni di poterseli procurare, di essere, pertanto,
pagina 7 di 11 economicamente indipendenti ed autonomi, per l'effetto, rinunciando reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento per sé e a qualsivoglia ulteriore richiesta e/o pretesa economica derivante dal vincolo coniugale.
8. A definitiva regolamentazione di ogni rapporto economico-patrimoniale esistente tra i coniugi, le parti stabiliscono i seguenti impegni reciproci, da considerarsi tutti funzionali alla complessiva risoluzione della crisi coniugale:
a) L'automobile SKODA Superb 1,5 TSI ACT EXECUTIVE modello Laurin& Klement, targa GK 279LT, acquistata in data 18.05.2021 al prezzo di € 29.800,00, già intestata al IG. , ma pagata Pt_1 all'80% con provvista messa a disposizione dalla IG.ra , rimarrà definitivamente allo CP_1 stesso acquisita, con impegno del predetto a versare, in favore della moglie, l'80% del valore di mercato che tale automobile avrà al momento del perfezionamento della cessione.
b) Il motociclo Honda SH 125 Sporty 2023, targa FB44090, acquistato in data 11.04.2024 al prezzo di € 4.000,00, attualmente intestato al IG. , ma pagato all'80% con provvista messa a Pt_1 disposizione dalla IG.ra , verrà ceduto a quest'ultima per un prezzo pari al 20% del valore CP_1 di mercato che tale motociclo avrà al momento del perfezionamento della cessione.
Le spese relative al passaggio di proprietà del suddetto motociclo saranno a carico di entrambi i coniugi in egual misura.
c) I beni mobili presenti nella casa coniugale, individuati nell'elenco che si allega sub doc. 6, a formare parte integrante del presente accordo (mobilio, cucina, utensili, elettrodomestici etc…) rimarranno definitivamente acquisiti dalla IG.ra , che si impegna a versare, in favore del CP_1
IG. , la somma di € 7.980,00 pari al 20% del loro attuale valore di mercato (concordemente Pt_1 quantificato in complessivi € 39.900,00). Gli altri beni mobili presenti nella casa coniugale, come individuati nel suddetto elenco prodotto sub doc. 6, rimarranno definitivamente acquisiti al IG.
, che si impegna a versare, in favore della IG.ra , la somma di € 3.180,00 pari al 80% Pt_1 CP_1 del loro attuale valore di mercato.
d) Il IG. si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale entro la fine del mese di settembre Pt_1
2024, trasferendosi altrove.
Qualora il predetto non dovesse provvedere al rilascio nel termine sopra indicato, le parti sin d'ora concordano che il IG. sarà obbligato a corrispondere, in favore della IG.ra , l'importo Pt_1 CP_1 mensile di € 1.500,00 a partire dal 01.10.2024 sino al 31.12.2024, con la precisazione che un terzo di tale importo verrà, dalla IG.ra , versato su un libretto intestato alla figlia. Decorso tale CP_1 ulteriore termine del 31.12.2024, a partire dall'1.01.2025, la IG.ra sarà sin d'ora CP_1 autorizzata a cambiare le serrature d'accesso alla casa coniugale per evitare che il IG. possa Pt_1 continuare ad accedervi, con spese di sostituzione della serratura a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
e) Entro quindici giorni dalla data di rilascio della casa coniugale da parte del IG. e Parte_1 comunque entro e non oltre il 31.12.2024, i coniugi regoleranno tra loro le diverse poste di debito-
pagina 8 di 11 credito inerenti gli accordi assunti ai precedenti punti a) b) c) e d), operando le dovute compensazioni e provvedendo al passaggio di proprietà del motoveicolo indicato al punto b).
f) Il IG. si obbliga a trasferire, in favore della IG.ra , la quale accetta Parte_1 Controparte_1
e si obbliga ad acquistare - il tutto con valore di contratto preliminare di vendita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.
- la proprietà dell'immobile sito in 23900 Lecco (LC), Via Giacomo Puccini n. 22, al corrispettivo di € 189.500,00 (centottantanovemilacinquecento,00), per la cui quantificazione si è tenuto conto, oltre che delle somme già versate dalla IG.ra , anche di un contributo alle spese di CP_1 gestione della casa e al mantenimento della figlia minorenne, dovuti dal IG. , per il periodo Pt_1 da novembre 2023 a settembre 2024 compresi.
Tale immobile, libero da mutuo e da ogni altro peso o ipoteca sullo stesso gravante, risulta meglio descritto nell'atto notarile di compravendita del 25.02.2022, a firma del Notaio, Dott. Persona_2
Rep. N. 1322, Racc. n. 1041, regolarmente trascritto nella competente Conservatoria e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Como in data 26.03.2022 al n. 6147, serie 1T, cui si fa pieno riferimento (cfr. doc. 4).
Il bene oggetto di cessione viene così individuato: piena proprietà delle seguenti unità immobiliari a. villino sviluppantesi su tre livelli (piano primo interrato, piano terra e piano primo), collegati tra loro da scala interna di proprietà̀ esclusiva così composto al piano primo interrato da un ripostiglio, una cantina, un locale tecnico, un disimpegno, una cantina, un bagno e intercapedine;
al piano terra da locale soggiorno pranzo e cucina, un disimpegno, una camera e un bagno con annessi portico e area scoperta adibita a giardino di proprietà̀ esclusiva;
al piano primo un bagno un disimpegno e porzione di sottotetto, il tutto censito presso l'ufficio del territorio – servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate di Lecco con i seguenti dati:
Catasto Fabbricati: Sezione MAG, foglio 10 (dieci), particella 3869 tremilaottocentosessantanove), subalterno 715 (settecentoquindici) Via Giacomo Puccini SNC piano S1-T-1, categoria A/7, classe 2, vani 7,5, sup. cat. totale mq. 201, sup. cat. totale escluse aree scoperte mq. 201, Rendita Euro 1181,40 e graficamente rappresentato nella scheda planimetrica, attualmente depositata in Catasto, unita alla Dichiarazione di Fabbricato Urbano numero 8557.1/2006 presentata in data 22 settembre 2006 al n. LC0093373 di protocollo;
b. vano autorimessa strettamente pertinenziale al piano primo interrato censito presso l'ufficio del territorio – servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate di Lecco con i seguenti dati:
Catasto Fabbricati, Sezione MAG, foglio 10 (dieci), particella 3869 tremilaottocentosessantanove), subalterno 724 (settecentoventiquattro), Via Giacomo Puccini SNC piano S1, categoria C/6, classe 5, consistenza 50 mq., sup. cat. totale mq. 59, Rendita Euro 317,62 e graficamente rappresentato nella scheda planimetrica, attualmente depositata in Catasto, unita pagina 9 di 11 alla Dichiarazione di Fabbricato Urbano numero 8557.1/2006 presentata in data 22 settembre 2006 al n. LC0093373 di protocollo.
Il tutto salvo errori ed omissioni e come meglio specificato nell'atto notarile prodotto sub doc. 4 cui, come detto, si fa pieno riferimento.
Le parti danno atto del fatto che il prezzo pattuito di € 189.500,00 (centottantanovemilacinquecento,00) verrà versato dalla IG.ra al IG. prima della CP_1 Pt_1 sottoscrizione del relativo atto notarile e, precisamente, entro quindici giorni dalla firma del presente ricorso, per consentire a quest'ultimo di provvedere all'acquisto di altro immobile ove trasferirsi, cosicché, al momento del rogito, il prezzo d'acquisto dell'immobile, come sopra individuato, risulterà già interamente pagato dalla IG.ra . CP_1
g) L'atto notarile di cessione del suddetto immobile dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione da notaio scelto da entrambe le parti e con spese a carico della IG.ra , in ragione dell'80% e del IG. in ragione del 20%. CP_1 Pt_1
h) Con il corretto adempimento di quanto previsto alle suddette condizioni, i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione economico-patrimoniale e di debito-credito, anche non ancora dedotta o deducibile, compreso ogni aspetto connesso all'acquisto e alla vendita dell'immobile in cui la loro famiglia ha vissuto in Germania (cfr. doc. 3) e dell'immobile oggi adibito a casa coniugale, precisando di rinunciare a qualsivoglia richiesta di assegno di mantenimento per sé e che ogni rapporto economico-patrimoniale connesso al vincolo matrimoniale è stato tenuto in debita considerazione per la determinazione delle sopra dettagliate condizioni, cosicché i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
9. Spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti.”
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 70/2025 pubblicata il 31/01/2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
pagina 10 di 11 I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a OM RM (TN) il 31/05/2014, tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2014, parte II, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OM RM per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 23 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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