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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1252/2024 promossa da c.f. , con il patrocinio dell'avv. Romina Lanza, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio in Roma, via Mazzini 142; parte ammessa al PSS;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Alessia Bodo, Controparte_1 C.F._2 con elezione di domicilio in Biella, via Duomo 8; parte ammessa al PSS;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per le parti:
come da note congiunte del 28/05/2025 (pronuncia di divorzio – nessun assegno divorzile – compensazione integrale delle spese)
per il PM:
---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO e hanno contratto matrimonio civile in Roma il 10 Parte_1 Controparte_1 giugno 1995, atto iscritto nei Registri di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Roma, anno 1995, parte II, serie A, numero 628.
Dall'unione non sono nati figli.
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Roma 7334/2014 resa nel giudizio 37749/2012 e passata in giudicato. con ricorso depositato il 24/12/2024 ha formulato domanda di divorzio e di Parte_1 corresponsione di un assegno divorzile.
con memoria depositata il 10/04/2024 si è associato alla domanda di Controparte_1 divorzio ma ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande.
All'udienza del 14/05/2025 le parti dichiaravano di aver trovato una soluzione conciliativa della controversia. La giudice assegnava termini per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte e si riservava all'esito di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate giudizialmente nel 2014 e non hanno mai ripreso a convivere. Sussistono pertanto i presupposti per concedere la richiesta pronuncia di divorzio.
Deve poi darsi atto che in corso di causa l'attrice ha rinunciato alla domanda di corresponsione di un assegno divorzile da parte del convenuto.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'accordo raggiunto dalle parti, si ritiene di compensare le spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1252 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Roma il 10 giugno 1995, atto iscritto nei Registri di matrimonio presso
[...]
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roma, anno 1995, parte II, serie A, numero 628;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in epigrafe;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Roma, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Biella, 04/06/2025
la giudice rel.
dott. Margherita Cerizza
il Presidente
dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1252/2024 promossa da c.f. , con il patrocinio dell'avv. Romina Lanza, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio in Roma, via Mazzini 142; parte ammessa al PSS;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Alessia Bodo, Controparte_1 C.F._2 con elezione di domicilio in Biella, via Duomo 8; parte ammessa al PSS;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per le parti:
come da note congiunte del 28/05/2025 (pronuncia di divorzio – nessun assegno divorzile – compensazione integrale delle spese)
per il PM:
---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO e hanno contratto matrimonio civile in Roma il 10 Parte_1 Controparte_1 giugno 1995, atto iscritto nei Registri di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Roma, anno 1995, parte II, serie A, numero 628.
Dall'unione non sono nati figli.
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Roma 7334/2014 resa nel giudizio 37749/2012 e passata in giudicato. con ricorso depositato il 24/12/2024 ha formulato domanda di divorzio e di Parte_1 corresponsione di un assegno divorzile.
con memoria depositata il 10/04/2024 si è associato alla domanda di Controparte_1 divorzio ma ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande.
All'udienza del 14/05/2025 le parti dichiaravano di aver trovato una soluzione conciliativa della controversia. La giudice assegnava termini per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte e si riservava all'esito di riferire al collegio.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate giudizialmente nel 2014 e non hanno mai ripreso a convivere. Sussistono pertanto i presupposti per concedere la richiesta pronuncia di divorzio.
Deve poi darsi atto che in corso di causa l'attrice ha rinunciato alla domanda di corresponsione di un assegno divorzile da parte del convenuto.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'accordo raggiunto dalle parti, si ritiene di compensare le spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1252 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Roma il 10 giugno 1995, atto iscritto nei Registri di matrimonio presso
[...]
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roma, anno 1995, parte II, serie A, numero 628;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in epigrafe;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Roma, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Biella, 04/06/2025
la giudice rel.
dott. Margherita Cerizza
il Presidente
dott. Emanuele Migliore