Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2511 /2024 R.G.A.C. introitata all'udienza del 21/05/2025
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA TOMMASEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale della stessa sito in Grottaglie alla Via Aristotele n. 12, in virtù di mandato in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto ex lege
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per l'attore: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per il P.M. cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024, esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1 in Taranto in data 30.06.1990; che dal matrimonio nasceva un figlio, Controparte_1 [...]
(nato a [...] il [...]); che il Tribunale di Taranto con decreto di omologa del CP_2
26.09.2003 aveva dichiarato la loro separazione personale;
chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 03/12/2024, la convenuta non si presentava, sebbene ritualmente citata, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione. In tale
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della convenuta che non si è presentata all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse della convenuta per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, per più di vent'anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Quanto alle pronunce accessorie deve rilevarsi che il ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di versare in favore della resistente la somma di euro 300,00 prevista in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento del figlio sin dal 03/11/2022, data di assunzione dello stesso con contratto a tempo indeterminato presso la con sede legale in Milano alla Via Lepetit n. Controparte_3
8/10 (cfr documentazione in atti).
Ritiene il Tribunale che, in assenza di elementi di giudizio di segno contrario e come del resto dimostrato dalla documentazione prodotta, tale richiesta deve essere accolta sicché possono confermarsi i provvedimenti assunti all'udienza del 03/12/2024 con cui è già stata disposta la revoca dell' obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio, poichè divenuto maggiorenne ed autonomo economicamente, a far data da tale pronuncia non potendosi disporre la revoca dalla data indicata in domanda (i.e. 03/11/2022 ) trattandosi di prestazioni dirette a soddisfare bisogni di natura alimentare.
La natura della controversia e l'interesse dell'attore alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro con l'intervento del P.M. in sede, così dispone: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 30.06.1990 da , nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Controparte_1
a TARANTO (TA) il 27/06/1963, matrimonio registrato al n. 61, parte II, serie A, dei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Taranto dell'anno 1990.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Accoglie la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno versato alla titolo di contributo CP_1 al mantenimento del figlio , confermando, per l'effetto, i provvedimenti emessi all'udienza CP_2 del 03/12/2024 , a far data da tale pronuncia non potendosi disporre la revoca dalla data indicata in domanda (i.e. 03/11/2022 ) trattandosi di prestazioni dirette a soddisfare bisogni di natura alimentare.
4)Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/06/2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
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