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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 307/2019 vertente
TRA
nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bonaparte presso il cui studio in Bovalino, Via Francesco
Perri n° 11 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
P.I. in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Bumbaca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , in Via Vico D'Ascoli Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 1196/2018, pubblicata il 27/09/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5/12/2016, la Sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio la , oggi , davanti al Controparte_2 Controparte_3
Tribunale Civile di Locri per sentirla condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c. nonché ex art. 2043 c.c
1 al pagamento della complessiva somma di € 32.319,00 a titolo di risarcimento danni fisici subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 27/09/2013, alle ore 22,00 c.a., sulla strada provinciale 96 del Comune di Riace.
Precisamente ha esposto che l'attrice alle ore 22:30 circa mentre percorreva la strada provinciale 96
con direzione monte - mare a causa della presenza di una buca posta sul lato sinistro della carreggiata da lei percorsa, cadeva all'interno della stessa causandosi lesioni. La buca non era segnalata né
visibile per la mancanza di illuminazione.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Riace che hanno redatto relazione ed eseguito i rilievi fotografici. A causa della caduta la sig.ra ha riportato lesioni da richiederne il Parte_1
trasporto e ricovero in ospedale di Locri.
Si è costituita la con comparsa di costituzione e risposta, ed Controparte_3
ha contestato in fatto ed in diritto la fondatezza della pretesa attorea, negando ogni addebito di responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. dovendosi ravvisare per tabulas la responsabilità in capo all'attrice, per aver tenuto un comportamento incauto ed imprudente.
Il Giudice esaurita la discussione orale ha deciso la causa pronunciando la sentenza n. 1196/2018 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e così ha provveduto: Rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento in favore dell'amministrazione convenuta delle spese di giudizio.
Avverso la prefata sentenza, la sig.ra ha proposto appello chiedendo a questa Parte_1
Corte di: 1) Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto atto appello e per l'effetto,
in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Palmi sentenza n. 1196/2018 RG. N. 1744/2018,
pubblicata il 27.03.2018 accogliere le seguenti conclusioni;
2) Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad essere risarcita di tutti i danni subiti nell'incidente occorsole il Parte_1
27.09.2013;3) Condannare la convenuta di pagare in favore Controparte_3
dell'attrice della somma di € 32.319,00 per il risarcimento dei danni patiti nel Parte_1
sinistro de qua col computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che la corte dovesse ritenere equo stabilire o, in caso di
2 ammissione della CTU delle risultanze che dovessero emergere dalla stessa;
4) Condannare altresì i convenuti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa IVA e CPA come per legge.
Si è costituita la che ha contestato l'appello proposto poiché Controparte_3
infondato in fatto ed in diritto, ed ha chiesto a questa Corte di: 1) Dichiarare inammissibile l'appello promosso dalla sig.ra ex art. 348 bis c.p.c. per violazione di legge e/o mancanza Parte_1
dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla Sig. ra e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice Parte_1
di primo grado;
2) In subordine di contenere al minimo la condanna al risarcimento del danno;
3) In
ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado del giudizio di appello da distrarsi in favore del procuratore distrattario.
Con ordinanza del 13/1072023 questa Corte rigettava la richiesta di mezzi istruttori avanzata dall'appellante e con successiva ordinanza del 13/9/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del
9/9/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, assegnava la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata.
La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
3 di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità
del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile,
sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum
appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
4 Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
1 e 3) Violazione del diritto di difesa, omessa motivazione sulla richiesta di CTU medico-legale
1 e 3.1) I due motivi di impugnazione possono trattarsi congiuntamente.
Il Giudice di prime cure premettendo che in base al principio di libera valutazione delle prove previsto dagli articoli 115 e 116 c.p.c. ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, ha ritenuto di non ammettere la prova orale richiesta da parte attrice in quanto vertente su fatti e circostanze documentali.
Correttamente il Giudice ha valutato che non è in contestazione il fatto storico della caduta e la presenza di un affossamento in prossimità del guard-rail, risultante dalle foto allegate alla relazione dei Carabinieri di Riace i quali in sede di escussione nulla avrebbero potuto aggiungere di più e di diverso rispetto a quanto verbalizzato, fermo restando che gli stessi sono intervenuti successivamente al sinistro. Con ordinanza del 20.04.2018 il Giudice di prime cure ha ritenuto che, anche a seguito di quanto emerso in sede di interrogatorio formale della attrice, non sussistano i presupposti per la ammissione della CTU medicolegale richiesta sulla persona della , atteso che, pur Parte_1
in presenza di documentazione medica attestante le lesioni in concreto patite in quella occasione,
parrebbe porsi questione in ordine all'assenza di prova del nesso eziologico tra la condotta omissiva contestata alla amministrazione convenuta ed i danni fisici lamentati ed invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
2) Inesistenza del comportamento colposo tenuto dalla Sig.ra Parte_1
2.1) La censura non coglie nel segno.
Il Tribunale ha valutato che la causa dell'incidente non è da ascrivere a difetti di manutenzione della piattaforma stradale, bensì al comportamento incauto ed imprudente dell'attrice. Sicuramente non essendo una strada urbana e quindi sprovvista di marciapiede pedonale, ove il pedone ha la necessità
di percorrerla a piedi deve prestare maggiore attenzione e cautela lungo il percorso, mentre è emerso
5 dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale il comportamento imprudente della medesima e l'assenza di anomalia imputabile a difetti manutentivi costituente pericolo per la circolazione viaria. Invero la sig.ra in sede di interrogatorio formale ha confermato Parte_1
quanto segue: “ ho percorso la strada in macchina a salire, poi dopo aver parcheggiato e aver
trascorso del tempo alla festa patronale sono tornata a piedi alla macchina io andavo avanti e i miei
figli dietro” il tratto di strada impegnato dalla sua marcia nel senso monte –mare risultava occupato dai veicoli in sosta;
pertanto l'attrice al momento dell'occorso transitava a piedi nel senso di marcia monte-mare, all'interno della banchina a ridosso del guard-rail tra i veicoli in sosta, la stessa al riguardo precisava quanto segue: “….camminavo lungo lo spazio che intercorre tra le macchine in
sosta e il guard-rail. Preciso che la strada non era illuminata e vi era una buca non segnalata. La
buca era a ridosso del guard-rail io sono caduta di sotto. Sull'altro margine della carreggiata vi
erano comunque alcune macchine parcheggiate.”
La causa dell'incidente non è da ascrivere a difetti di manutenzione della carreggiata, né a difetti manutentivi, come risulta dalle foto allegate alla relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti, non vi era alcuna frana che interessava la carreggiata stradale, che per risultava liberamente percorribile,
né il cordolo posto a circoscrivere l'area della banchina interessata dal cedimento, rappresentava un ostacolo alla circolazione poiché non invadeva la corsia di marcia destinata alla viabilità.
Peraltro considerata la tipologia della strada in questione, qualificabile quale strada di montagna, il tracciato stradale ha i caratteri plano-altimetrici dimensionali di una strada di montagna e la banchina ha dimensioni esigue per la presenza della scarpata di valle.
L'art. 2051 c.c attribuisce al proprietario o custode del bene solo le conseguenze dannose cagionate da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile, ovvero il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale può escludere la responsabilità della P.A. se è tale da interrompere ogni nesso tra la causa del danno ed il danno stesso.
L'orario notturno e la scarsa visibilità consigliano all'utente della strada un'andatura estremamente moderata: un comportamento prudente è infatti coerente con quel principio di auto-responsabilità che
6 impone all'utente della strada un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale proprio in funzione dell'incolumità propria e dei suoi beni.
Il comportamento colposo del danneggiato ai fini dell'esclusione di responsabilità in capo all'ente rileva tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043
c.c., e sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, con intensità tale da elidere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
La pretesa attorea risulta, dunque, sfornita di qualsivoglia prova emergendo, viceversa, evidente una responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro de quo, considerato che per le circostanze ambientali e temporali non era prudente inserirsi tra i veicoli parcheggiati anche perché la banchina era a ridosso del guard-rail, priva dell'ampiezza tale da consentire alla stessa di percorrerla tranquillamente, data l'ora notturna.
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 - da €. 26.001,00
a 52.000,00 -, valori medi per fase studio (€. 2.058,00), introduttiva (€. 1.418,00) e decisionale (€.
3.470,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 1.523,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati
7 in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Locri n. 1196/2018, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza 1196/2018;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che si liquidano nella complessiva somma di €. 8.469,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 307/2019 vertente
TRA
nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bonaparte presso il cui studio in Bovalino, Via Francesco
Perri n° 11 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
P.I. in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Bumbaca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , in Via Vico D'Ascoli Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 1196/2018, pubblicata il 27/09/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5/12/2016, la Sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio la , oggi , davanti al Controparte_2 Controparte_3
Tribunale Civile di Locri per sentirla condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c. nonché ex art. 2043 c.c
1 al pagamento della complessiva somma di € 32.319,00 a titolo di risarcimento danni fisici subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 27/09/2013, alle ore 22,00 c.a., sulla strada provinciale 96 del Comune di Riace.
Precisamente ha esposto che l'attrice alle ore 22:30 circa mentre percorreva la strada provinciale 96
con direzione monte - mare a causa della presenza di una buca posta sul lato sinistro della carreggiata da lei percorsa, cadeva all'interno della stessa causandosi lesioni. La buca non era segnalata né
visibile per la mancanza di illuminazione.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Riace che hanno redatto relazione ed eseguito i rilievi fotografici. A causa della caduta la sig.ra ha riportato lesioni da richiederne il Parte_1
trasporto e ricovero in ospedale di Locri.
Si è costituita la con comparsa di costituzione e risposta, ed Controparte_3
ha contestato in fatto ed in diritto la fondatezza della pretesa attorea, negando ogni addebito di responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. dovendosi ravvisare per tabulas la responsabilità in capo all'attrice, per aver tenuto un comportamento incauto ed imprudente.
Il Giudice esaurita la discussione orale ha deciso la causa pronunciando la sentenza n. 1196/2018 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e così ha provveduto: Rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento in favore dell'amministrazione convenuta delle spese di giudizio.
Avverso la prefata sentenza, la sig.ra ha proposto appello chiedendo a questa Parte_1
Corte di: 1) Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto atto appello e per l'effetto,
in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Palmi sentenza n. 1196/2018 RG. N. 1744/2018,
pubblicata il 27.03.2018 accogliere le seguenti conclusioni;
2) Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad essere risarcita di tutti i danni subiti nell'incidente occorsole il Parte_1
27.09.2013;3) Condannare la convenuta di pagare in favore Controparte_3
dell'attrice della somma di € 32.319,00 per il risarcimento dei danni patiti nel Parte_1
sinistro de qua col computo degli interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo, o di quella diversa somma che la corte dovesse ritenere equo stabilire o, in caso di
2 ammissione della CTU delle risultanze che dovessero emergere dalla stessa;
4) Condannare altresì i convenuti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa IVA e CPA come per legge.
Si è costituita la che ha contestato l'appello proposto poiché Controparte_3
infondato in fatto ed in diritto, ed ha chiesto a questa Corte di: 1) Dichiarare inammissibile l'appello promosso dalla sig.ra ex art. 348 bis c.p.c. per violazione di legge e/o mancanza Parte_1
dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla Sig. ra e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice Parte_1
di primo grado;
2) In subordine di contenere al minimo la condanna al risarcimento del danno;
3) In
ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado del giudizio di appello da distrarsi in favore del procuratore distrattario.
Con ordinanza del 13/1072023 questa Corte rigettava la richiesta di mezzi istruttori avanzata dall'appellante e con successiva ordinanza del 13/9/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del
9/9/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, assegnava la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata.
La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
3 di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità
del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile,
sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum
appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
4 Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
1 e 3) Violazione del diritto di difesa, omessa motivazione sulla richiesta di CTU medico-legale
1 e 3.1) I due motivi di impugnazione possono trattarsi congiuntamente.
Il Giudice di prime cure premettendo che in base al principio di libera valutazione delle prove previsto dagli articoli 115 e 116 c.p.c. ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, ha ritenuto di non ammettere la prova orale richiesta da parte attrice in quanto vertente su fatti e circostanze documentali.
Correttamente il Giudice ha valutato che non è in contestazione il fatto storico della caduta e la presenza di un affossamento in prossimità del guard-rail, risultante dalle foto allegate alla relazione dei Carabinieri di Riace i quali in sede di escussione nulla avrebbero potuto aggiungere di più e di diverso rispetto a quanto verbalizzato, fermo restando che gli stessi sono intervenuti successivamente al sinistro. Con ordinanza del 20.04.2018 il Giudice di prime cure ha ritenuto che, anche a seguito di quanto emerso in sede di interrogatorio formale della attrice, non sussistano i presupposti per la ammissione della CTU medicolegale richiesta sulla persona della , atteso che, pur Parte_1
in presenza di documentazione medica attestante le lesioni in concreto patite in quella occasione,
parrebbe porsi questione in ordine all'assenza di prova del nesso eziologico tra la condotta omissiva contestata alla amministrazione convenuta ed i danni fisici lamentati ed invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
2) Inesistenza del comportamento colposo tenuto dalla Sig.ra Parte_1
2.1) La censura non coglie nel segno.
Il Tribunale ha valutato che la causa dell'incidente non è da ascrivere a difetti di manutenzione della piattaforma stradale, bensì al comportamento incauto ed imprudente dell'attrice. Sicuramente non essendo una strada urbana e quindi sprovvista di marciapiede pedonale, ove il pedone ha la necessità
di percorrerla a piedi deve prestare maggiore attenzione e cautela lungo il percorso, mentre è emerso
5 dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale il comportamento imprudente della medesima e l'assenza di anomalia imputabile a difetti manutentivi costituente pericolo per la circolazione viaria. Invero la sig.ra in sede di interrogatorio formale ha confermato Parte_1
quanto segue: “ ho percorso la strada in macchina a salire, poi dopo aver parcheggiato e aver
trascorso del tempo alla festa patronale sono tornata a piedi alla macchina io andavo avanti e i miei
figli dietro” il tratto di strada impegnato dalla sua marcia nel senso monte –mare risultava occupato dai veicoli in sosta;
pertanto l'attrice al momento dell'occorso transitava a piedi nel senso di marcia monte-mare, all'interno della banchina a ridosso del guard-rail tra i veicoli in sosta, la stessa al riguardo precisava quanto segue: “….camminavo lungo lo spazio che intercorre tra le macchine in
sosta e il guard-rail. Preciso che la strada non era illuminata e vi era una buca non segnalata. La
buca era a ridosso del guard-rail io sono caduta di sotto. Sull'altro margine della carreggiata vi
erano comunque alcune macchine parcheggiate.”
La causa dell'incidente non è da ascrivere a difetti di manutenzione della carreggiata, né a difetti manutentivi, come risulta dalle foto allegate alla relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti, non vi era alcuna frana che interessava la carreggiata stradale, che per risultava liberamente percorribile,
né il cordolo posto a circoscrivere l'area della banchina interessata dal cedimento, rappresentava un ostacolo alla circolazione poiché non invadeva la corsia di marcia destinata alla viabilità.
Peraltro considerata la tipologia della strada in questione, qualificabile quale strada di montagna, il tracciato stradale ha i caratteri plano-altimetrici dimensionali di una strada di montagna e la banchina ha dimensioni esigue per la presenza della scarpata di valle.
L'art. 2051 c.c attribuisce al proprietario o custode del bene solo le conseguenze dannose cagionate da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile, ovvero il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale può escludere la responsabilità della P.A. se è tale da interrompere ogni nesso tra la causa del danno ed il danno stesso.
L'orario notturno e la scarsa visibilità consigliano all'utente della strada un'andatura estremamente moderata: un comportamento prudente è infatti coerente con quel principio di auto-responsabilità che
6 impone all'utente della strada un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale proprio in funzione dell'incolumità propria e dei suoi beni.
Il comportamento colposo del danneggiato ai fini dell'esclusione di responsabilità in capo all'ente rileva tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043
c.c., e sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, con intensità tale da elidere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
La pretesa attorea risulta, dunque, sfornita di qualsivoglia prova emergendo, viceversa, evidente una responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro de quo, considerato che per le circostanze ambientali e temporali non era prudente inserirsi tra i veicoli parcheggiati anche perché la banchina era a ridosso del guard-rail, priva dell'ampiezza tale da consentire alla stessa di percorrerla tranquillamente, data l'ora notturna.
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 - da €. 26.001,00
a 52.000,00 -, valori medi per fase studio (€. 2.058,00), introduttiva (€. 1.418,00) e decisionale (€.
3.470,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 1.523,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati
7 in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Locri n. 1196/2018, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza 1196/2018;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che si liquidano nella complessiva somma di €. 8.469,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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