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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 23.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1040 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Giulia Guida ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.02.2025 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex l. n. 118/1971, negate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in Cancelleria il 6.02.2025 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 10.02.2025, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie richieste per ottenere l'assegno mensile di assistenza ex l. n.
118/1971.
Infatti, dalla lettura della consulenza tecnica integrativa disposta nella presente fase di opposizione, sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., emerge quanto segue: “… Disabilità LE (ex Ritardo
Mentale)di grado severo(DSM 5F.72)(318.1).Nel corso degli anni della crescita … la sintomatologia si è caratterizzata ,inoltre per progressività ed ingravescenza, con alterazioni comportamentali e disorganizzazione accentuata ,infatti in anamnesi psicopatologica oltre al deficit cognitivo grave ,si evidenziamo anomalie del comportamento e stati di Agitazione psicomotoria ,nonché ideazione di riferimento ed aggressività eterodiretta (ASL CE Ds12 , nucleo NPI),e dispercezioni uditive, che fanno porre la diagnosi correlata di Innesto Psicotico ,che si associa nella stragrande maggioranza dei casi ,al ritardo mentale, una volta superata l'età evolutiva. Per tale patologia assume infatti terapia con doppio farmaco antipsicotico così come da piano terapeutico allegato (…)
Disabilità LE severa Cod 1006 perc.inv.70 %
Innesto psicotico Cod 1201 perc.inv 21%
Applicando la formula a scalare si ottiene una percentuale del 76%
A causa di tali patologie la sig .na di anni 20 è da considerarsi: Parte_1
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa 76 %
Decorrenza da Gennaio 2025 in riferimento alla Relazione somministrazione Wais-IV 3\1\2025 ASL CE DSM 12
Caserta Dr.V.Letizia da cui si evince il peggioramento della disabilità” (cfr. conclusioni relaz. integrativa).
Pertanto, solo successivamente all'esaurirsi del procedimento amministrativo, nonché alla proposizione dell'odierno ricorso, le condizioni di salute della ricorrente giustificano il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex l. n. 118/1971. La valutazione riguardo alla decorrenza, espressa dal consulente in termini probabilistici, merita di essere condivisa perché risulta conforme al consolidato insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui: “in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che
l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al memento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino gli elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (Cass.
1.3.2001, n. 2955; cfr. anche Cass. n. 3047/1996; Cass. n. 7191/1995; Cass. n.
6884/1994).
Sicché dall'anzidetta data (gennaio 2025) deve riconoscersi in favore della ricorrente la sussistenza del requisito sanitario in contestazione.
L'insorgere del diritto nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite (cfr.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011), mentre quelle di consulenza vanno CP_ poste definitivamente a carico dell' .
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 13 l. n. 118/1971 e succ.
[...] mod. e integraz., con decorrenza dal 01.01.2025.
b) Compensa le spese di lite. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. S.M.C.V., 22.12.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino