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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/25, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1705/2024 R.G. e vertente TRA
in persona del legale Parte_1
e e MA SA IO;
- ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Giuliano CP_1
Zamboni;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.04.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 324/20240000035168000, emesso in data 24.02.2024, dall' sede di Brindisi, CP_1
e notificato il 4.03.2024, per asserite “inadempienza- regolarizzazione d'ufficio . diff. Prot.
…..notificata il 14.10.2023”. A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità CP_1 dell'avviso per omessa specificazione della “causale del credito”, la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D.Lgs n.46/99 e la non debenza delle somme per intervenuta transazione e rinuncia della sentenza n. 1980 /2019 del 25.09.2019 del Tribunale di Brindisi. Concludeva, pertanto, chiedendo “dichiarare la nullità, illegittimità, inammissibilità ed inefficacia giuridica, comunque annullandolo, dell'avviso di addebito impugnato dall' opponente, per i vari motivi di cui in narrativa, dichiarando, in ogni caso, che nulla deve all' lo stesso opponente a titolo di contributi e relativi accessori per i CP_1 periodi pretesi”; vinte le spese, con distrazione. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' chiedendo con varie CP_1 argomentazioni il rigetto del ricorso. La causa è stata assegnata allo scrivente Magistrato, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/25, con provvedimento del Presidente del tribunale di Brindisi del 18.11.25. Essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento SUL VIZIO DI MOTIVAZIONE È infondata l'eccezione di vizio di motivazione. Invero, l'avviso di addebito è stato introdotto dall'art. 30 D.L. 78/2010 che individua anche gli elementi fondamentali che esso deve possedere: “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza”. Ciò posto, l'atto impugnato risulta dotato di tutti gli elementi previsti dalla norma in questione. Invero, la causale risulta individuata per relationem rispetto ad atto già notificato al ricorrente (per come si legge nell'avviso stesso). L'istante, dal canto suo, non ha rilevato né dedotto l'omessa notifica dell'atto in questione, sicché l'obbligo di motivazione risulta pienamente assolto. Del resto, la puntuale difesa spiegata nel merito dalla parte ricorrente, rende evidente la chiara motivazione dell'atto. Diversamente, invero, la società non sarebbe stata in grado di approntare una difesa nel merito delle somme richieste. A ciò si aggiunga che, stante l'assenza di contestazione in ordine alla avvenuta notificazione della “Diffida Prot. CMBDR.13/10/2023.9108550 notificata il CP_1
14/10/2023”, menzionata nell'avviso di addebito opposto, la lettura della stessa, allegata alla memoria di costituzione dell' rende evidente che la richiesta CP_1 attiene alle somme dovute per effetto della sentenza n.1980/2019 del 25.09.2019 del Tribunale di Brindisi, come sostenuto in ricorso. SULLA INTERVENUTA TRANSAZIONE E RINUNCIA Del pari, è infondata la doglianza tesa a rilevare la nullità dell'atto per intervenuta transazione e rinuncia come da sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1980 /2019. Per come emerge dalla lettura del ricorso e della sentenza in parola (allegata alla memoria dell' , con sentenza n. 1980/2019 il Tribunale di Brindisi, il Giudice CP_1 del Lavoro dott.ssa Puzzovio, riconosceva il pagamento in favore della sig.ra delle differenze retributive riconosciute pari ad euro 56.909,32 lordi, Parte_2 oltre a condannare il datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione assicurativa previdenziale presso l' CP_1
Con ricorso in appello del 15.11.2019, la impugnava la Parte_3 sentenza n.1980/2019 emessa dal Tribunale di Brindisi, contestando la statuizione del primo Giudice e le quantificazioni dallo stesso formulate in merito alle pretese retributive della lavoratrice. Nelle more del giudizio di Appello, le parti, in data 17.05.2023, sottoscrivevano, dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, un verbale di accordo conciliativo con il quale, la sig.ra , “per mero spirito transattivo ed al solo scopo di eliminare Parte_1 ogni contenzioso in essere ed ogni possibile rivendicazione futura e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, offre alla sig.ra la somma omnicomprensiva di € Parte_4
30.000,00 (euro trentamila), di cui € 20.000,00 (euro ventimila) a titolo di risarcimento del danno, € 5.000,00 netti (euro cinquemila) a titolo di differenze retributive connesse al rapporto di lavoro intercorso, € 5.000,00 (euro cinquemila) a titolo di spese e competenze legali in favore degli avv.ti Morleo e Bernardi (di cui…….).-La sig.ra accetta le somme Parte_4 di cui sopra per i titoli ivi specificati e dichiara di rinunziare, come in effetti con la sottoscrizione del verbale rinunzia, all'azione ed agli atti del giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Lecce n. 982/19 R.G. ed alla sentenza n. 1980/2019 del Tribunale del Lavoro di Brindisi/dott. (giudizio n. 4926/2017 RGL……. e dichiara di non aver CP_2 null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione rivenienti dai predetti giudizi che devono ritenersi per definitivamente transatti”. La tesi dell' in ordine all'inopponibilità all' della Controparte_3 CP_1 conciliazione intervenuta tra le parti, è corretta e va, conseguentemente, posta alla base della decisione. Alla stregua di orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, poichè il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti (Cass. n. 17495 del 28/07/2009, n. 2642 del 05/02/2014, Cass.n. 27933 del 23/11/2017)” (da ultimo Cass. n. 12652/19). Di conseguenza, stante il passaggio in giudicato della sentenza n. 1980/2019 del Tribunale di Brindisi, quantomeno con riguardo al diritto alla regolarizzazione contributiva, non era precluso all' di avvalersi dell'accertamento ivi CP_1 compiuto, in ordine alle somme dovute alla lavoratrice. La sentenza che sia passata in giudicato, infatti, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa ex art. 2909 c.c., ne ha anche una riflessa, poichè, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa (Cass. n. 2137/2014, Cass. n. 27672/2018). Deve, allora, ritenersi acquisita agli atti di causa prova del credito richiesto dall' resistente con l'avviso di addebito oggetto della presente opposizione, CP_4 per come accertato nella sentenza del Tribunale di Brindisi. Si consideri, infatti, che il diritto alla regolarizzazione contributiva, sancito dalla sentenza in esame, non è rinunciabile da parte del lavoratore, trattandosi di diritto indisponibile per la parte. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
“La contribuzione (…) obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale, è soggetta all'applicazione dell'art. 2115, comma 3, c.c., per cui va escluso che possa essere oggetto di valide transazioni ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c., ammissibili solo per contribuzioni il cui versamento ha origine negoziale (Cass. nn. 3184/19, 2939/19 e nn. 18365-18371/20)” (Cass. n. 14490/24). Il ricorso, conclusivamente, va respinto. SPESE DI LITE Residua il governo delle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dalla effettiva esistenza della conciliazione tra la parte ricorrente e la lavoratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, applicata a distanza ex art. 3 D.L. 117/25, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
in persona del legale Parte_1
e e MA SA IO;
- ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Giuliano CP_1
Zamboni;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.04.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 324/20240000035168000, emesso in data 24.02.2024, dall' sede di Brindisi, CP_1
e notificato il 4.03.2024, per asserite “inadempienza- regolarizzazione d'ufficio . diff. Prot.
…..notificata il 14.10.2023”. A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità CP_1 dell'avviso per omessa specificazione della “causale del credito”, la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D.Lgs n.46/99 e la non debenza delle somme per intervenuta transazione e rinuncia della sentenza n. 1980 /2019 del 25.09.2019 del Tribunale di Brindisi. Concludeva, pertanto, chiedendo “dichiarare la nullità, illegittimità, inammissibilità ed inefficacia giuridica, comunque annullandolo, dell'avviso di addebito impugnato dall' opponente, per i vari motivi di cui in narrativa, dichiarando, in ogni caso, che nulla deve all' lo stesso opponente a titolo di contributi e relativi accessori per i CP_1 periodi pretesi”; vinte le spese, con distrazione. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' chiedendo con varie CP_1 argomentazioni il rigetto del ricorso. La causa è stata assegnata allo scrivente Magistrato, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/25, con provvedimento del Presidente del tribunale di Brindisi del 18.11.25. Essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento SUL VIZIO DI MOTIVAZIONE È infondata l'eccezione di vizio di motivazione. Invero, l'avviso di addebito è stato introdotto dall'art. 30 D.L. 78/2010 che individua anche gli elementi fondamentali che esso deve possedere: “L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza”. Ciò posto, l'atto impugnato risulta dotato di tutti gli elementi previsti dalla norma in questione. Invero, la causale risulta individuata per relationem rispetto ad atto già notificato al ricorrente (per come si legge nell'avviso stesso). L'istante, dal canto suo, non ha rilevato né dedotto l'omessa notifica dell'atto in questione, sicché l'obbligo di motivazione risulta pienamente assolto. Del resto, la puntuale difesa spiegata nel merito dalla parte ricorrente, rende evidente la chiara motivazione dell'atto. Diversamente, invero, la società non sarebbe stata in grado di approntare una difesa nel merito delle somme richieste. A ciò si aggiunga che, stante l'assenza di contestazione in ordine alla avvenuta notificazione della “Diffida Prot. CMBDR.13/10/2023.9108550 notificata il CP_1
14/10/2023”, menzionata nell'avviso di addebito opposto, la lettura della stessa, allegata alla memoria di costituzione dell' rende evidente che la richiesta CP_1 attiene alle somme dovute per effetto della sentenza n.1980/2019 del 25.09.2019 del Tribunale di Brindisi, come sostenuto in ricorso. SULLA INTERVENUTA TRANSAZIONE E RINUNCIA Del pari, è infondata la doglianza tesa a rilevare la nullità dell'atto per intervenuta transazione e rinuncia come da sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1980 /2019. Per come emerge dalla lettura del ricorso e della sentenza in parola (allegata alla memoria dell' , con sentenza n. 1980/2019 il Tribunale di Brindisi, il Giudice CP_1 del Lavoro dott.ssa Puzzovio, riconosceva il pagamento in favore della sig.ra delle differenze retributive riconosciute pari ad euro 56.909,32 lordi, Parte_2 oltre a condannare il datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione assicurativa previdenziale presso l' CP_1
Con ricorso in appello del 15.11.2019, la impugnava la Parte_3 sentenza n.1980/2019 emessa dal Tribunale di Brindisi, contestando la statuizione del primo Giudice e le quantificazioni dallo stesso formulate in merito alle pretese retributive della lavoratrice. Nelle more del giudizio di Appello, le parti, in data 17.05.2023, sottoscrivevano, dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, un verbale di accordo conciliativo con il quale, la sig.ra , “per mero spirito transattivo ed al solo scopo di eliminare Parte_1 ogni contenzioso in essere ed ogni possibile rivendicazione futura e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, offre alla sig.ra la somma omnicomprensiva di € Parte_4
30.000,00 (euro trentamila), di cui € 20.000,00 (euro ventimila) a titolo di risarcimento del danno, € 5.000,00 netti (euro cinquemila) a titolo di differenze retributive connesse al rapporto di lavoro intercorso, € 5.000,00 (euro cinquemila) a titolo di spese e competenze legali in favore degli avv.ti Morleo e Bernardi (di cui…….).-La sig.ra accetta le somme Parte_4 di cui sopra per i titoli ivi specificati e dichiara di rinunziare, come in effetti con la sottoscrizione del verbale rinunzia, all'azione ed agli atti del giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Lecce n. 982/19 R.G. ed alla sentenza n. 1980/2019 del Tribunale del Lavoro di Brindisi/dott. (giudizio n. 4926/2017 RGL……. e dichiara di non aver CP_2 null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione rivenienti dai predetti giudizi che devono ritenersi per definitivamente transatti”. La tesi dell' in ordine all'inopponibilità all' della Controparte_3 CP_1 conciliazione intervenuta tra le parti, è corretta e va, conseguentemente, posta alla base della decisione. Alla stregua di orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, poichè il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti (Cass. n. 17495 del 28/07/2009, n. 2642 del 05/02/2014, Cass.n. 27933 del 23/11/2017)” (da ultimo Cass. n. 12652/19). Di conseguenza, stante il passaggio in giudicato della sentenza n. 1980/2019 del Tribunale di Brindisi, quantomeno con riguardo al diritto alla regolarizzazione contributiva, non era precluso all' di avvalersi dell'accertamento ivi CP_1 compiuto, in ordine alle somme dovute alla lavoratrice. La sentenza che sia passata in giudicato, infatti, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa ex art. 2909 c.c., ne ha anche una riflessa, poichè, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa (Cass. n. 2137/2014, Cass. n. 27672/2018). Deve, allora, ritenersi acquisita agli atti di causa prova del credito richiesto dall' resistente con l'avviso di addebito oggetto della presente opposizione, CP_4 per come accertato nella sentenza del Tribunale di Brindisi. Si consideri, infatti, che il diritto alla regolarizzazione contributiva, sancito dalla sentenza in esame, non è rinunciabile da parte del lavoratore, trattandosi di diritto indisponibile per la parte. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
“La contribuzione (…) obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale, è soggetta all'applicazione dell'art. 2115, comma 3, c.c., per cui va escluso che possa essere oggetto di valide transazioni ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c., ammissibili solo per contribuzioni il cui versamento ha origine negoziale (Cass. nn. 3184/19, 2939/19 e nn. 18365-18371/20)” (Cass. n. 14490/24). Il ricorso, conclusivamente, va respinto. SPESE DI LITE Residua il governo delle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dalla effettiva esistenza della conciliazione tra la parte ricorrente e la lavoratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, applicata a distanza ex art. 3 D.L. 117/25, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli