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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/03/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cecilia Cavaceppi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43981 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente: TRA
, nato a [...] il [...]; Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1
; Parte_1 rappresentati e difesi dagli Avv. Monica Spada e Manuela Spada ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Padova, via E. Degli Scrovegni, 29.
ATTORI
E
, nella persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Controparte_3
, nato a [...], il [...]; Parte_2
, nato a [...], il [...]; Parte_3 rappresentati e difesi dagli Avv. Caterina Malavenda e Valentino Sirianni, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Valentino Sirianni, sito in Roma, via C. Poma, 2.
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1) - in proprio e quale rappresentante legale della - Parte_1 Controparte_1 citava in giudizio la società (direttore CP_2 Controparte_2 Parte_2 responsabile della testata cartacea “Il Fatto Quotidiano”) e Parte_3
(direttore responsabile della testata on line “Il Fatto Quotidiano”), chiedendo il risarcimento dei danni cagionatigli dalla pubblicazione, avvenuta in data 20.11.2020 sulla testata on line e su quella cartacea del suddetto quotidiano, di un articolo a firma del giornalista , intitolato “MASCHERINE XO – Veneto e Lazio: Controparte_4 la vera storia dei Dpi mai arrivati”.
L'attore - noto imprenditore nel settore dei prodotti ortopedici, nonché presidente per il triennio 2020-2023 di CONFIMI INDUSTRIA SANITÀ – deduceva che tale articolo fosse lesivo della propria immagine e reputazione. In particolare, nell'atto di citazione veniva evidenziato che il giornalista nell'articolo censurato aveva ricostruito in modo non veritiero la vicenda giudiziaria relativa alla mancata consegna di un ordine di mascherine alla Regione Veneto, lasciando intendere che il magistrato svizzero avesse da una parte assolto amministratore Persona_1 della XO (società di Lugano cui l'attore si era rivolto per la fornitura di mascherine da consegnare alla Regione Veneto); e, dall'altra parte, censurato la condotta del , Pt_1 il quale aveva denunciato il resosi responsabile della mancata consegna dei Per_1 suddetti dispositivi medici.
Nello specifico, veniva ritenuta falsa e particolarmente lesiva della reputazione dell'attore la frase con cui il giornalista affermava: “Il pubblico ministero elvetico proscioglie dalle accuse di riciclaggio e truffa. VE , a cui Per_1 Per_2 Pt_1 contesta la denuncia mendace e l'inganno astuto: perché ha denunciato per Per_1 truffa mentre contemporaneamente raggiungeva un accordo transattivo con lui”. Secondo l'attore tale frase, letta nel contesto dell'articolo, aveva il chiaro intento di far apparire il come vittima a sua volta di una truffa, compiuta dalla Prolife S.r.l. Per_1
TO (azienda fornitrice di mascherine cui si era rivolto per la fornitura di Per_1
10 milioni di pezzi), e di ritrarre VE il IN come meritevole di una “bacchettata dal Magistrato svizzero che gli avrebbe contestato…la denuncia mendace e l'inganno astuto…a danno del e della XO” (cfr. atto di citazione). Per_1
Contrariamente a quanto prospettato nell'articolo giornalistico, l'attore esponeva che il magistrato svizzero aveva emesso nei suoi confronti in data 23.11.2020 un “decreto di abbandono”, ovvero di archiviazione, della denuncia a suo carico.
L'attore deduceva altresì che l'articolo in questione, oltre a essere falso e non rispondente al contenuto degli atti giudiziari, non rispettava nemmeno i canoni della continenza espositiva e dell'utilità sociale della notizia.
Rappresentava inoltre il che, a seguito della tempestiva richiesta di rettifica della Pt_1 notizia da lui presentata, il quotidiano provvedeva a effettuare la rettifica solo in data 24 novembre 2020, pubblicando un articolo con diversi caratteri topografici e posto in una collocazione diversa rispetto a quella dell'articolo originario.
Pertanto, l'attore concludeva chiedendo: - in via preliminare, la condanna dei convenuti al pagamento di una somma pari al contributo unificato in conseguenza della loro mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione attivata da parte attrice;
la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali cagionati a parte attrice, da liquidarsi in via equitativa nella somma di euro 75.000,00; ordinare la pubblicazione del dispositivo della sentenza a cura di parte attrice e a spese di parti convenute sui quotidiani Il Fatto
Quotidiano, , ; disporre la rimozione dell'articolo Controparte_5 CP_6 diffamatorio dal sito internet del quotidiano e da ogni altro sito di pertinenza della testata;
ordinare la collocazione per almeno un anno della sentenza in forma integrale sul sito www.ilfattoquotidiano.it; con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa attorea, ritenendo che l'articolo in questione fosse espressione del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e critica giudiziaria. Ritenevano altresì che l'attore – consapevole dell'infondatezza della propria domanda – avesse posto in essere una condotta abusiva del processo, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. Pertanto, chiedevano il rigetto di tutte le domande e la liquidazione da parte del giudice in loro favore di una somma ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
2) Ritiene questo Tribunale che le domande proposte da parte attrice siano infondate e debbano pertanto essere rigettate.
Preliminarmente si deve osservare che la domanda risarcitoria in esame involge la questione del delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca e quello di critica da un lato, e il diritto all'onore e alla reputazione dall'altro.
Come noto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che, al fine di fornire adeguata tutela a tutte le posizioni giuridiche suindicate, il giornalista, nell'esercizio dei propri diritti di cronaca e critica, debba rispettare i limiti derivanti dal bilanciamento con il diritto all'onore e alla reputazione, quali: la verità obiettiva delle informazioni (verità anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); la continenza delle espressioni usate;
l'interesse pubblico all'informazione
(cosiddetta pertinenza).
Laddove lo scritto rispetti i suddetti requisiti, il giornalista ha esercitato legittimamente il proprio diritto di cronaca e pertanto non può riconoscersi alcuna tutela risarcitoria.
Più precisamente, con riguardo all'esercizio del diritto di cronaca giornalistica in riferimento a vicende giudiziarie, la Suprema Corte ha specificato che “la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso;
conseguentemente, è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale” (Corte Cass., sent. n. 5657 del 9.03.2010).
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “laddove la notizia sia stata attinta da atti giudiziari, il requisito della verità è integrato ove la stessa sia fedele al contenuto dell'atto, senza che sia necessaria né la verifica della fondatezza del fatto ivi riportato, né l'indicazione specifica della fonte, purché dal contesto dell'articolo risulti con chiarezza la natura giudiziaria della fonte stessa” (Corte Cass., sent. n. 11769 del 12.04.2022).
A ciò deve aggiungersi che secondo la giurisprudenza di legittimità il requisito della verità si atteggia diversamente a seconda che venga in rilievo il diritto di cronaca o il diritto di critica.
Infatti, nel caso della cronaca è richiesta la continenza dei fatti narrati, tanto in senso formale quanto in senso sostanziale;
nel caso di esercizio del diritto di critica, VE, poiché esso non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo la stessa essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto (cfr. Corte Cass., sent. n. 4955 del 23.02.2024).
Così delineati i limiti dei diritti soggettivi in questione, con riferimento al caso di specie si rileva che l'articolo pubblicato sulla testata “Il Fatto Quotidiano” risulta rispondente ai requisiti elaborati dalla giurisprudenza ai fini della legittima e contestuale esplicazione del diritto di cronaca e del diritto di critica.
Quanto al primo dei tre requisiti suindicati (la verità obiettiva delle informazioni), si ritiene che il contenuto dell'articolo sia pienamente rispondente a quanto riportato nel decreto di abbandono emesso il 22.06.2020 dal Procuratore Pubblico della Repubblica
e Cantone Ticino, unico provvedimento conosciuto dal giornalista alla data del 20 novembre 2020, quando fu pubblicato l'articolo in questione.
Il giornalista, invero, ha riportato in maniera fedele - tramite l'uso del linguaggio giornalistico - i principali passaggi del provvedimento di archiviazione, senza alludere ad alcuna condanna inesistente a carico dell'attore.
È implicita infatti nel diritto di critica - come si è detto poc'anzi - la facoltà di riportare i fatti con un linguaggio diverso, anche pungente, trattandosi di valutazioni soggettive degli accadimenti.
Ciò è quanto è stato effettuato nell'articolo in questione, nel quale il giornalista si è limitato a riportare in modo fedele il contenuto dell'atto giudiziario, utilizzando il linguaggio tipico dell'inchiesta giornalistica.
La parte dell'articolo ritenuta dall'attore maggiormente lesiva della propria reputazione è in realtà corrispondente al contenuto dell'atto giudiziario. Infatti, il giornalista nel riferire che “Il pubblico ministero elvetico proscioglie dalle Per_1 accuse di riciclaggio e truffa. VE , a cui contesta la denuncia Per_2 Pt_1 mendace e l'inganno astuto: perché ha denunciato per truffa mentre Per_1 contemporaneamente raggiungeva un accordo transattivo con lui” non fa altro che descrivere in termini giornalistici quanto è stato effettivamente rilevato dal magistrato nel provvedimento di archiviazione del 22.06.2020.
In quest'ultimo decreto, infatti, il magistrato elvetico archivia l'azione penale per i reati di truffa, riciclaggio e falsità nei confronti di per mancanza di elementi a Per_1 suo carico.
Al contempo non può ritenersi che la frase “bacchetta VE , a cui contesta la Pt_1 denuncia mendace e l'inganno astuto” sia falsa. Infatti, nel predetto provvedimento di archiviazione, il magistrato - dopo aver espresso le proprie perplessità circa i tempi intercorsi tra la denuncia sporta dal e dalla e l'accordo Pt_1 Controparte_1 transattivo datato in pari data (sempre dunque il 24.04.2020) tra gli attori e la CP_7
[...
(e per essa il dava atto che “in data 14.05.2020 è stato aperto un Per_1 procedimento penale parallelo a carico di per denuncia mendace ex Parte_1 art. 303 CP, atto disposto non solo a seguito della segnalazione di con AI CP_7
11, ma dati gli elementi fino a quel momento in possesso della scrivente che non occorre qui esplicitare…”(cfr. decreto di abbandono del 22.06.2020 in atti, par. 5 pagg. 3-4).
Appare dunque evidente come la frase “bacchetta VE ” lungi dal richiamare Pt_1 alcuna condanna nei confronti dell'attore - come adombrato nell'atto di citazione - allude piuttosto alle perplessità nutrite dal Procuratore Pubblico elvetico in ordine alla condotta posta in essere dal;
perplessità che tra l'altro inducevano lo stesso Pt_1 magistrato ad aprire a carico del e della un procedimento Pt_1 Controparte_1 penale per denuncia mendace. A nulla rileva la successiva emissione del decreto di abbandono nei confronti dell'attore, datato 23.11.2020, non potendone essere a conoscenza il giornalista nel momento in cui scriveva l'articolo. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di
Cassazione sono, infatti, irrilevanti ai fini della ravvisabilità della fattispecie diffamatoria, i successivi sviluppi processuali, in quanto il criterio della verità della notizia deve essere valutato con riguardo agli sviluppi di indagine e istruttori che risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale.
Peraltro, nello stesso decreto di abbandono del 23.11.2020, pronunciato nei riguardi delle parti attrici, il magistrato - pur ritenendo l'insussistenza di elementi a carico del integranti la fattispecie contestata - confermava le perplessità già espresse nel Pt_1 decreto di abbandono del 22.06.2020, censurando la condotta di parte attrice. Si legge invero nel provvedimento del 23.11.2020, che – quale Parte_1 rappresentante di – avrebbe potuto attendere conferma della Controparte_1 falsità prima di procedere penalmente in Italia (ma questa iniziativa esula dalla competenza della scrivente), nonché attendere l'esito dell'incontro di Padova, prima di depositare la segnalazione penale anche in Svizzera” (cfr. decreto di abbandono del 23.11.2020 in atti).
Del pari risulta pienamente rispettato il requisito della continenza formale, non avendo il giornalista ecceduto con l'utilizzo del linguaggio, né usato termini lesivi dell'integrità morale dell'attore o gratuitamente offensivi della sua reputazione.
Indubbia è anche la sussistenza del requisito dell'interesse pubblico delle informazioni veicolate tramite l'articolo di giornale. Si tratta infatti di un argomento di particolare interesse per la collettività, sia perché concernente le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, sia perché la questione dell'approvvigionamento dei dispositivi medici di protezione da parte delle Regioni era un tema di grande attualità e interesse collettivo, involgendo la salute pubblica, durante il periodo di pandemia da Sars – Covid 19. Ciò è dimostrato anche dai numerosi articoli - prodotti dai convenuti - che sono stati pubblicati nel corso dell'anno 2020 da varie testate giornalistiche relativamente alla medesima questione.
Alla luce delle superiori considerazioni, va dunque ritenuta non sussistente la fattispecie diffamatoria e per l'effetto infondata la domanda risarcitoria presentata dall'attore a fronte del legittimo esercizio da parte dei convenuti dei diritti di cronaca e di critica giornalistica.
3) Quanto alla richiesta effettuata dai convenuti di condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. per temerarietà della lite, si rileva che nel caso di specie non sussistono i presupposti per accogliere tale richiesta.
Infatti, va osservato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che ai fini della configurabilità di tale forma di responsabilità aggravata, è necessario accertare sul piano soggettivo “la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Corte Cass., sent. n. 9912, 20.04.2018).
Con riguardo a tale forma di responsabilità, la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che essa “presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Corte Cass., ordinanza n. 19948, 12.07.2023).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si ritiene che, considerata la particolarità del caso di specie, non sia ravvisabile in capo a parte attrice alcuna condotta processuale caratterizzata da mala fede o colpa grave, essendosi l'attore limitato a far valere - in modo non pretestuoso – le proprie ragioni. La sola infondatezza delle domande non è infatti sufficiente per ritenere configurata l'ipotesi di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c., essendo piuttosto richiesta una condotta processuale abusiva, che nel caso di specie non si è ravvisata.
4) Quanto alla domanda attorea di condanna dei convenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma - corrispondente al contributo unificato - pari a euro 759,00, attesa la loro mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 8, co. 4 bis, d.lgs. 28/2010, va considerato che i convenuti costituiti che non hanno partecipato alla mediazione obbligatoria sono risultati pienamente vittoriosi nel presente giudizio e che comunque non si versa nell'art. 5 d.lgs. 28/2010 non essendo i convenuti tenuti ad assolvere alla condizione di procedibilità, incombendo detto onere su chi intende agire in giudizio.
Di conseguenza la relativa domanda va rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice alle spese di lite, come da dispositivo, liquidate tenuto conto del valore della causa, come indicata dalla somma domandata a titolo risarcitorio, ed applicando i valori medi come prescritto dal D.M.
55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta integralmente le domande attoree;
condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro 14.103,00 oltre spese generali, IVA E CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 15/3/2025
Il Giudice
Cecilia Cavaceppi
Minuta di sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Carolina Giorgi
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cecilia Cavaceppi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43981 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente: TRA
, nato a [...] il [...]; Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1
; Parte_1 rappresentati e difesi dagli Avv. Monica Spada e Manuela Spada ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Padova, via E. Degli Scrovegni, 29.
ATTORI
E
, nella persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Controparte_3
, nato a [...], il [...]; Parte_2
, nato a [...], il [...]; Parte_3 rappresentati e difesi dagli Avv. Caterina Malavenda e Valentino Sirianni, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Valentino Sirianni, sito in Roma, via C. Poma, 2.
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1) - in proprio e quale rappresentante legale della - Parte_1 Controparte_1 citava in giudizio la società (direttore CP_2 Controparte_2 Parte_2 responsabile della testata cartacea “Il Fatto Quotidiano”) e Parte_3
(direttore responsabile della testata on line “Il Fatto Quotidiano”), chiedendo il risarcimento dei danni cagionatigli dalla pubblicazione, avvenuta in data 20.11.2020 sulla testata on line e su quella cartacea del suddetto quotidiano, di un articolo a firma del giornalista , intitolato “MASCHERINE XO – Veneto e Lazio: Controparte_4 la vera storia dei Dpi mai arrivati”.
L'attore - noto imprenditore nel settore dei prodotti ortopedici, nonché presidente per il triennio 2020-2023 di CONFIMI INDUSTRIA SANITÀ – deduceva che tale articolo fosse lesivo della propria immagine e reputazione. In particolare, nell'atto di citazione veniva evidenziato che il giornalista nell'articolo censurato aveva ricostruito in modo non veritiero la vicenda giudiziaria relativa alla mancata consegna di un ordine di mascherine alla Regione Veneto, lasciando intendere che il magistrato svizzero avesse da una parte assolto amministratore Persona_1 della XO (società di Lugano cui l'attore si era rivolto per la fornitura di mascherine da consegnare alla Regione Veneto); e, dall'altra parte, censurato la condotta del , Pt_1 il quale aveva denunciato il resosi responsabile della mancata consegna dei Per_1 suddetti dispositivi medici.
Nello specifico, veniva ritenuta falsa e particolarmente lesiva della reputazione dell'attore la frase con cui il giornalista affermava: “Il pubblico ministero elvetico proscioglie dalle accuse di riciclaggio e truffa. VE , a cui Per_1 Per_2 Pt_1 contesta la denuncia mendace e l'inganno astuto: perché ha denunciato per Per_1 truffa mentre contemporaneamente raggiungeva un accordo transattivo con lui”. Secondo l'attore tale frase, letta nel contesto dell'articolo, aveva il chiaro intento di far apparire il come vittima a sua volta di una truffa, compiuta dalla Prolife S.r.l. Per_1
TO (azienda fornitrice di mascherine cui si era rivolto per la fornitura di Per_1
10 milioni di pezzi), e di ritrarre VE il IN come meritevole di una “bacchettata dal Magistrato svizzero che gli avrebbe contestato…la denuncia mendace e l'inganno astuto…a danno del e della XO” (cfr. atto di citazione). Per_1
Contrariamente a quanto prospettato nell'articolo giornalistico, l'attore esponeva che il magistrato svizzero aveva emesso nei suoi confronti in data 23.11.2020 un “decreto di abbandono”, ovvero di archiviazione, della denuncia a suo carico.
L'attore deduceva altresì che l'articolo in questione, oltre a essere falso e non rispondente al contenuto degli atti giudiziari, non rispettava nemmeno i canoni della continenza espositiva e dell'utilità sociale della notizia.
Rappresentava inoltre il che, a seguito della tempestiva richiesta di rettifica della Pt_1 notizia da lui presentata, il quotidiano provvedeva a effettuare la rettifica solo in data 24 novembre 2020, pubblicando un articolo con diversi caratteri topografici e posto in una collocazione diversa rispetto a quella dell'articolo originario.
Pertanto, l'attore concludeva chiedendo: - in via preliminare, la condanna dei convenuti al pagamento di una somma pari al contributo unificato in conseguenza della loro mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione attivata da parte attrice;
la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali cagionati a parte attrice, da liquidarsi in via equitativa nella somma di euro 75.000,00; ordinare la pubblicazione del dispositivo della sentenza a cura di parte attrice e a spese di parti convenute sui quotidiani Il Fatto
Quotidiano, , ; disporre la rimozione dell'articolo Controparte_5 CP_6 diffamatorio dal sito internet del quotidiano e da ogni altro sito di pertinenza della testata;
ordinare la collocazione per almeno un anno della sentenza in forma integrale sul sito www.ilfattoquotidiano.it; con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa attorea, ritenendo che l'articolo in questione fosse espressione del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e critica giudiziaria. Ritenevano altresì che l'attore – consapevole dell'infondatezza della propria domanda – avesse posto in essere una condotta abusiva del processo, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. Pertanto, chiedevano il rigetto di tutte le domande e la liquidazione da parte del giudice in loro favore di una somma ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
2) Ritiene questo Tribunale che le domande proposte da parte attrice siano infondate e debbano pertanto essere rigettate.
Preliminarmente si deve osservare che la domanda risarcitoria in esame involge la questione del delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca e quello di critica da un lato, e il diritto all'onore e alla reputazione dall'altro.
Come noto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che, al fine di fornire adeguata tutela a tutte le posizioni giuridiche suindicate, il giornalista, nell'esercizio dei propri diritti di cronaca e critica, debba rispettare i limiti derivanti dal bilanciamento con il diritto all'onore e alla reputazione, quali: la verità obiettiva delle informazioni (verità anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); la continenza delle espressioni usate;
l'interesse pubblico all'informazione
(cosiddetta pertinenza).
Laddove lo scritto rispetti i suddetti requisiti, il giornalista ha esercitato legittimamente il proprio diritto di cronaca e pertanto non può riconoscersi alcuna tutela risarcitoria.
Più precisamente, con riguardo all'esercizio del diritto di cronaca giornalistica in riferimento a vicende giudiziarie, la Suprema Corte ha specificato che “la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso;
conseguentemente, è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale” (Corte Cass., sent. n. 5657 del 9.03.2010).
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “laddove la notizia sia stata attinta da atti giudiziari, il requisito della verità è integrato ove la stessa sia fedele al contenuto dell'atto, senza che sia necessaria né la verifica della fondatezza del fatto ivi riportato, né l'indicazione specifica della fonte, purché dal contesto dell'articolo risulti con chiarezza la natura giudiziaria della fonte stessa” (Corte Cass., sent. n. 11769 del 12.04.2022).
A ciò deve aggiungersi che secondo la giurisprudenza di legittimità il requisito della verità si atteggia diversamente a seconda che venga in rilievo il diritto di cronaca o il diritto di critica.
Infatti, nel caso della cronaca è richiesta la continenza dei fatti narrati, tanto in senso formale quanto in senso sostanziale;
nel caso di esercizio del diritto di critica, VE, poiché esso non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo la stessa essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto (cfr. Corte Cass., sent. n. 4955 del 23.02.2024).
Così delineati i limiti dei diritti soggettivi in questione, con riferimento al caso di specie si rileva che l'articolo pubblicato sulla testata “Il Fatto Quotidiano” risulta rispondente ai requisiti elaborati dalla giurisprudenza ai fini della legittima e contestuale esplicazione del diritto di cronaca e del diritto di critica.
Quanto al primo dei tre requisiti suindicati (la verità obiettiva delle informazioni), si ritiene che il contenuto dell'articolo sia pienamente rispondente a quanto riportato nel decreto di abbandono emesso il 22.06.2020 dal Procuratore Pubblico della Repubblica
e Cantone Ticino, unico provvedimento conosciuto dal giornalista alla data del 20 novembre 2020, quando fu pubblicato l'articolo in questione.
Il giornalista, invero, ha riportato in maniera fedele - tramite l'uso del linguaggio giornalistico - i principali passaggi del provvedimento di archiviazione, senza alludere ad alcuna condanna inesistente a carico dell'attore.
È implicita infatti nel diritto di critica - come si è detto poc'anzi - la facoltà di riportare i fatti con un linguaggio diverso, anche pungente, trattandosi di valutazioni soggettive degli accadimenti.
Ciò è quanto è stato effettuato nell'articolo in questione, nel quale il giornalista si è limitato a riportare in modo fedele il contenuto dell'atto giudiziario, utilizzando il linguaggio tipico dell'inchiesta giornalistica.
La parte dell'articolo ritenuta dall'attore maggiormente lesiva della propria reputazione è in realtà corrispondente al contenuto dell'atto giudiziario. Infatti, il giornalista nel riferire che “Il pubblico ministero elvetico proscioglie dalle Per_1 accuse di riciclaggio e truffa. VE , a cui contesta la denuncia Per_2 Pt_1 mendace e l'inganno astuto: perché ha denunciato per truffa mentre Per_1 contemporaneamente raggiungeva un accordo transattivo con lui” non fa altro che descrivere in termini giornalistici quanto è stato effettivamente rilevato dal magistrato nel provvedimento di archiviazione del 22.06.2020.
In quest'ultimo decreto, infatti, il magistrato elvetico archivia l'azione penale per i reati di truffa, riciclaggio e falsità nei confronti di per mancanza di elementi a Per_1 suo carico.
Al contempo non può ritenersi che la frase “bacchetta VE , a cui contesta la Pt_1 denuncia mendace e l'inganno astuto” sia falsa. Infatti, nel predetto provvedimento di archiviazione, il magistrato - dopo aver espresso le proprie perplessità circa i tempi intercorsi tra la denuncia sporta dal e dalla e l'accordo Pt_1 Controparte_1 transattivo datato in pari data (sempre dunque il 24.04.2020) tra gli attori e la CP_7
[...
(e per essa il dava atto che “in data 14.05.2020 è stato aperto un Per_1 procedimento penale parallelo a carico di per denuncia mendace ex Parte_1 art. 303 CP, atto disposto non solo a seguito della segnalazione di con AI CP_7
11, ma dati gli elementi fino a quel momento in possesso della scrivente che non occorre qui esplicitare…”(cfr. decreto di abbandono del 22.06.2020 in atti, par. 5 pagg. 3-4).
Appare dunque evidente come la frase “bacchetta VE ” lungi dal richiamare Pt_1 alcuna condanna nei confronti dell'attore - come adombrato nell'atto di citazione - allude piuttosto alle perplessità nutrite dal Procuratore Pubblico elvetico in ordine alla condotta posta in essere dal;
perplessità che tra l'altro inducevano lo stesso Pt_1 magistrato ad aprire a carico del e della un procedimento Pt_1 Controparte_1 penale per denuncia mendace. A nulla rileva la successiva emissione del decreto di abbandono nei confronti dell'attore, datato 23.11.2020, non potendone essere a conoscenza il giornalista nel momento in cui scriveva l'articolo. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di
Cassazione sono, infatti, irrilevanti ai fini della ravvisabilità della fattispecie diffamatoria, i successivi sviluppi processuali, in quanto il criterio della verità della notizia deve essere valutato con riguardo agli sviluppi di indagine e istruttori che risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale.
Peraltro, nello stesso decreto di abbandono del 23.11.2020, pronunciato nei riguardi delle parti attrici, il magistrato - pur ritenendo l'insussistenza di elementi a carico del integranti la fattispecie contestata - confermava le perplessità già espresse nel Pt_1 decreto di abbandono del 22.06.2020, censurando la condotta di parte attrice. Si legge invero nel provvedimento del 23.11.2020, che – quale Parte_1 rappresentante di – avrebbe potuto attendere conferma della Controparte_1 falsità prima di procedere penalmente in Italia (ma questa iniziativa esula dalla competenza della scrivente), nonché attendere l'esito dell'incontro di Padova, prima di depositare la segnalazione penale anche in Svizzera” (cfr. decreto di abbandono del 23.11.2020 in atti).
Del pari risulta pienamente rispettato il requisito della continenza formale, non avendo il giornalista ecceduto con l'utilizzo del linguaggio, né usato termini lesivi dell'integrità morale dell'attore o gratuitamente offensivi della sua reputazione.
Indubbia è anche la sussistenza del requisito dell'interesse pubblico delle informazioni veicolate tramite l'articolo di giornale. Si tratta infatti di un argomento di particolare interesse per la collettività, sia perché concernente le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, sia perché la questione dell'approvvigionamento dei dispositivi medici di protezione da parte delle Regioni era un tema di grande attualità e interesse collettivo, involgendo la salute pubblica, durante il periodo di pandemia da Sars – Covid 19. Ciò è dimostrato anche dai numerosi articoli - prodotti dai convenuti - che sono stati pubblicati nel corso dell'anno 2020 da varie testate giornalistiche relativamente alla medesima questione.
Alla luce delle superiori considerazioni, va dunque ritenuta non sussistente la fattispecie diffamatoria e per l'effetto infondata la domanda risarcitoria presentata dall'attore a fronte del legittimo esercizio da parte dei convenuti dei diritti di cronaca e di critica giornalistica.
3) Quanto alla richiesta effettuata dai convenuti di condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. per temerarietà della lite, si rileva che nel caso di specie non sussistono i presupposti per accogliere tale richiesta.
Infatti, va osservato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che ai fini della configurabilità di tale forma di responsabilità aggravata, è necessario accertare sul piano soggettivo “la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Corte Cass., sent. n. 9912, 20.04.2018).
Con riguardo a tale forma di responsabilità, la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che essa “presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Corte Cass., ordinanza n. 19948, 12.07.2023).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si ritiene che, considerata la particolarità del caso di specie, non sia ravvisabile in capo a parte attrice alcuna condotta processuale caratterizzata da mala fede o colpa grave, essendosi l'attore limitato a far valere - in modo non pretestuoso – le proprie ragioni. La sola infondatezza delle domande non è infatti sufficiente per ritenere configurata l'ipotesi di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c., essendo piuttosto richiesta una condotta processuale abusiva, che nel caso di specie non si è ravvisata.
4) Quanto alla domanda attorea di condanna dei convenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma - corrispondente al contributo unificato - pari a euro 759,00, attesa la loro mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 8, co. 4 bis, d.lgs. 28/2010, va considerato che i convenuti costituiti che non hanno partecipato alla mediazione obbligatoria sono risultati pienamente vittoriosi nel presente giudizio e che comunque non si versa nell'art. 5 d.lgs. 28/2010 non essendo i convenuti tenuti ad assolvere alla condizione di procedibilità, incombendo detto onere su chi intende agire in giudizio.
Di conseguenza la relativa domanda va rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice alle spese di lite, come da dispositivo, liquidate tenuto conto del valore della causa, come indicata dalla somma domandata a titolo risarcitorio, ed applicando i valori medi come prescritto dal D.M.
55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta integralmente le domande attoree;
condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro 14.103,00 oltre spese generali, IVA E CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 15/3/2025
Il Giudice
Cecilia Cavaceppi
Minuta di sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Carolina Giorgi