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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7792/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Barbara Deborah Salmeri del Foro di Milano (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pero (MI) Via C. Pisacane 12 giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 3^ comma c.p.c. in calce al ricorso RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA MARTINO Controparte_1 C.F._3 BASSI N. 8 20831 SEREGNO presso lo studio dell'avv. BAZZI NICOLETTA che la rappresenta e difende come da procura RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) DICHIARANO di non volersi riconciliare;
B) CONFERMANO la volontà di divorziare alle condizioni di seguito trascritte;
e per l'effetto C) CONGIUNTAMENTE CHIEDONO che l'Ecc.mo Tribunale adito, previa trasformazione del procedimento contenzioso in congiunto, inaudita altera parte ove occorra, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Rho (MI) il 15.06.2008, Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 atto n.17 parte II serie C, ordinando al competente ufficio di stato civile di procedere alle annotazioni della emananda sentenza, e per l'effetto disporre secondo le seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso e collocazione dei figli
I figli minori e sono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli. e Per_1 Per_2 manterranno collocamento prevalente con la mamma nell'abitazione di proprietà della sig.ra in CP_1 Solaro (MI), Via Roma 202.
2. Modalità di visita
In merito ai diritti di visita, salvi diversi accordi tra i genitori da stabilirsi di volta in volta e con congruo preavviso, in base alle reciproche esigenze e tenendo prioritariamente in considerazione gli interessi, gli impegni sportivi, scolastici e/o ludici e i desiderata dei minori, il padre terrà con sé i figli con i seguenti tempi e con le seguenti modalità:
- compatibilmente con i loro impegni, desideri e volontà, trascorreranno con il padre Per_1 Per_2 almeno due fine settimana al mese alternati con l'altro genitore, dal giovedì alla domenica: il sig. preleverà i minori da scuola al termine delle lezioni e li riaccompagnerà presso l'abitazione Pt_1 materna la domenica sera dopo cena.
- quando è previsto che i bambini trascorrano il fine settimana con la mamma il padre terrà con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni, desideri e volontà, a) dal mercoledì al giovedì il sig. Pt_1 preleverà e da scuola il mercoledì pomeriggio al termine delle lezioni;
i ragazzi Per_1 Per_2 pernotteranno con il padre il quale si incaricherà di accompagnarli a scuola la mattina del giovedì e b) il venerdì: il sig. preleverà e da scuola al pomeriggio al termine delle lezioni e li Pt_1 Per_1 Per_2 accompagnerà a casa della mamma dopocena.
Al sig. sarà comunque sempre consentito tenere con sé i figli quando questi lo desiderano, Pt_1 previo accordo con l'altro genitore.
- e trascorreranno poi con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi Per_1 Per_2 entro il 31/05 di ciascun anno, in occasione delle vacanze estive;
e 7 giorni, anche non consecutivi, in occasione delle vacanze di Natale, da concordarsi entro il 30/11 di ciascun anno, alternando tra i due genitori, ove possibile e ad anni alterni, le giornate festive (la Vigilia, il giorno di Natale, Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania); infine, i bambini trascorreranno con il padre la metà delle festività ASli, alternando con l'altro genitore, sempre ove possibile e ad anni alterni, la S. AS (dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla sera della S. AS) con il giorno di TT (dalla sera della S. AS sino al termine delle vacanze scolastiche), nonché i ponti del 25 aprile e del 1 maggio e gli altri ponti e festività, anche questi ad anni alternati.
Il tutto salvo diversi accordi.
3. Mantenimento dei Per_1 Per_2
Sempre che siano stabilmente domiciliati presso la residenza materna e siano economicamente non autosufficienti, il Sig. provvederà al mantenimento dei figli in via indiretta mediante versamento Pt_1 pagina 2 di 5 alla sig.ra di un contributo al mantenimento di e pari alla somma mensile CP_1 Per_1 Per_2 anticipata di euro 900,00 (pari a euro 450,00 per ciascun figlio) da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico su conto corrente bancario intestato alla sig.ra , a decorrere dal mese di CP_1 luglio 2025. Tutte le somme sono soggette a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di luglio 2026.
I genitori si faranno carico ciascuno in misura pari al 50% delle spese straordinarie di Per_1 Per_2 tali intendendosi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico curante/specialista erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritte dal medico curante /specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante / specialista anche se non coperti da SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (salvo l'urgenza): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica, f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che dovranno essere previamente concordate (salvo l'urgenza): a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati);
- spese extrascolastiche (da documentare) che dovranno essere previamente concordate: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento di patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (compreso bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per ricorrenze particolari quali comunione e cresima o altri eventi per i bambini.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte della richiesta scritta – anche via sms, e-mail o similare - dell'altro dovrà manifestare il suo motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 3 di 5 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (tramite e-mail) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 gg;
il rimborso dovrà avvenire entro i 10gg successivi alla richiesta.
4. NO CO e SA
L'NO CO e SA in favore dei figli verrà percepito dalla Sig.ra in qualità di CP_1 genitore collocatario dei minori.
Ai fini fiscali, i bambini saranno a carico dei coniugi proporzionalmente alle spese sostenute da ciascun genitore che quindi in egual misura usufruiranno delle relative detrazioni fiscali, prestazioni e/o agevolazioni previste dalla legge.
5. Mantenimento del coniuge
Essendo i coniugi economicamente indipendenti e avendo adeguati redditi propri, nulla disporre in merito al mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
La sig.ra rinuncia espressamente all'assegno divorzile e/o a qualsivoglia altra provvigione CP_1 provvidenza di natura alimentare.
6. Rapporti patrimoniali
In ragione degli accordi raggiunti:
a) Il sig. riconosce a favore della sig.ra che accetta l'importo di euro8.000,00.= (ottomila) Pt_1 CP_1
a saldo stralcio e totale definizione di ogni rapporto di carattere patrimoniale;
detto importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario nei seguenti termini:
- quanto a euro 3.000,00.= (tremila) alla firma e contestuale deposito del presente accordo tra gli atti del procedimento in epigrafe;
- quanto a euro 5.000,00.= (cinquemila) entro giorni dieci dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Salva la perfetta e puntuale esecuzione di quanto sopra, la sig.ra e il sig. non avranno più CP_1 Pt_1 nulla a che pretendere reciprocamente l'una/o nei confronti dell'altro/a a nessun titolo e neppure a titolo di rimborso, restituzione e conguaglio.
7. Rilascio passaporto
Disporsi a carico di ciascun genitore l'obbligo di rilascio di reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti anche per e validi per l'espatrio, in Per_1 Per_2 conformità alla normativa vigente.
Eventuali trasferte all'estero dei minori dovranno essere sempre previamente concordate tra i genitori.
8. Spese legali
Le spese legali della presente procedura si intendono compensate tra le parti;
con rinuncia dei rispettivi legali al beneficio della solidarietà ex art. 13 comma 8 L.P.
D) RINUNCIANO all'impugnazione della emananda sentenza.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal tribunale di Milano in data 30.6.2021. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 Pt_1
in RHO il 15.6.2008 (trascritto al nr. 17 parte II serie C del registro atti di
[...] matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RHO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7792/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Barbara Deborah Salmeri del Foro di Milano (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pero (MI) Via C. Pisacane 12 giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 3^ comma c.p.c. in calce al ricorso RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA MARTINO Controparte_1 C.F._3 BASSI N. 8 20831 SEREGNO presso lo studio dell'avv. BAZZI NICOLETTA che la rappresenta e difende come da procura RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) DICHIARANO di non volersi riconciliare;
B) CONFERMANO la volontà di divorziare alle condizioni di seguito trascritte;
e per l'effetto C) CONGIUNTAMENTE CHIEDONO che l'Ecc.mo Tribunale adito, previa trasformazione del procedimento contenzioso in congiunto, inaudita altera parte ove occorra, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Rho (MI) il 15.06.2008, Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 atto n.17 parte II serie C, ordinando al competente ufficio di stato civile di procedere alle annotazioni della emananda sentenza, e per l'effetto disporre secondo le seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso e collocazione dei figli
I figli minori e sono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli. e Per_1 Per_2 manterranno collocamento prevalente con la mamma nell'abitazione di proprietà della sig.ra in CP_1 Solaro (MI), Via Roma 202.
2. Modalità di visita
In merito ai diritti di visita, salvi diversi accordi tra i genitori da stabilirsi di volta in volta e con congruo preavviso, in base alle reciproche esigenze e tenendo prioritariamente in considerazione gli interessi, gli impegni sportivi, scolastici e/o ludici e i desiderata dei minori, il padre terrà con sé i figli con i seguenti tempi e con le seguenti modalità:
- compatibilmente con i loro impegni, desideri e volontà, trascorreranno con il padre Per_1 Per_2 almeno due fine settimana al mese alternati con l'altro genitore, dal giovedì alla domenica: il sig. preleverà i minori da scuola al termine delle lezioni e li riaccompagnerà presso l'abitazione Pt_1 materna la domenica sera dopo cena.
- quando è previsto che i bambini trascorrano il fine settimana con la mamma il padre terrà con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni, desideri e volontà, a) dal mercoledì al giovedì il sig. Pt_1 preleverà e da scuola il mercoledì pomeriggio al termine delle lezioni;
i ragazzi Per_1 Per_2 pernotteranno con il padre il quale si incaricherà di accompagnarli a scuola la mattina del giovedì e b) il venerdì: il sig. preleverà e da scuola al pomeriggio al termine delle lezioni e li Pt_1 Per_1 Per_2 accompagnerà a casa della mamma dopocena.
Al sig. sarà comunque sempre consentito tenere con sé i figli quando questi lo desiderano, Pt_1 previo accordo con l'altro genitore.
- e trascorreranno poi con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi Per_1 Per_2 entro il 31/05 di ciascun anno, in occasione delle vacanze estive;
e 7 giorni, anche non consecutivi, in occasione delle vacanze di Natale, da concordarsi entro il 30/11 di ciascun anno, alternando tra i due genitori, ove possibile e ad anni alterni, le giornate festive (la Vigilia, il giorno di Natale, Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania); infine, i bambini trascorreranno con il padre la metà delle festività ASli, alternando con l'altro genitore, sempre ove possibile e ad anni alterni, la S. AS (dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla sera della S. AS) con il giorno di TT (dalla sera della S. AS sino al termine delle vacanze scolastiche), nonché i ponti del 25 aprile e del 1 maggio e gli altri ponti e festività, anche questi ad anni alternati.
Il tutto salvo diversi accordi.
3. Mantenimento dei Per_1 Per_2
Sempre che siano stabilmente domiciliati presso la residenza materna e siano economicamente non autosufficienti, il Sig. provvederà al mantenimento dei figli in via indiretta mediante versamento Pt_1 pagina 2 di 5 alla sig.ra di un contributo al mantenimento di e pari alla somma mensile CP_1 Per_1 Per_2 anticipata di euro 900,00 (pari a euro 450,00 per ciascun figlio) da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico su conto corrente bancario intestato alla sig.ra , a decorrere dal mese di CP_1 luglio 2025. Tutte le somme sono soggette a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di luglio 2026.
I genitori si faranno carico ciascuno in misura pari al 50% delle spese straordinarie di Per_1 Per_2 tali intendendosi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico curante/specialista erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritte dal medico curante /specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante / specialista anche se non coperti da SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (salvo l'urgenza): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica, f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che dovranno essere previamente concordate (salvo l'urgenza): a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati);
- spese extrascolastiche (da documentare) che dovranno essere previamente concordate: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento di patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (compreso bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per ricorrenze particolari quali comunione e cresima o altri eventi per i bambini.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte della richiesta scritta – anche via sms, e-mail o similare - dell'altro dovrà manifestare il suo motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 3 di 5 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (tramite e-mail) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 gg;
il rimborso dovrà avvenire entro i 10gg successivi alla richiesta.
4. NO CO e SA
L'NO CO e SA in favore dei figli verrà percepito dalla Sig.ra in qualità di CP_1 genitore collocatario dei minori.
Ai fini fiscali, i bambini saranno a carico dei coniugi proporzionalmente alle spese sostenute da ciascun genitore che quindi in egual misura usufruiranno delle relative detrazioni fiscali, prestazioni e/o agevolazioni previste dalla legge.
5. Mantenimento del coniuge
Essendo i coniugi economicamente indipendenti e avendo adeguati redditi propri, nulla disporre in merito al mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
La sig.ra rinuncia espressamente all'assegno divorzile e/o a qualsivoglia altra provvigione CP_1 provvidenza di natura alimentare.
6. Rapporti patrimoniali
In ragione degli accordi raggiunti:
a) Il sig. riconosce a favore della sig.ra che accetta l'importo di euro8.000,00.= (ottomila) Pt_1 CP_1
a saldo stralcio e totale definizione di ogni rapporto di carattere patrimoniale;
detto importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario nei seguenti termini:
- quanto a euro 3.000,00.= (tremila) alla firma e contestuale deposito del presente accordo tra gli atti del procedimento in epigrafe;
- quanto a euro 5.000,00.= (cinquemila) entro giorni dieci dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Salva la perfetta e puntuale esecuzione di quanto sopra, la sig.ra e il sig. non avranno più CP_1 Pt_1 nulla a che pretendere reciprocamente l'una/o nei confronti dell'altro/a a nessun titolo e neppure a titolo di rimborso, restituzione e conguaglio.
7. Rilascio passaporto
Disporsi a carico di ciascun genitore l'obbligo di rilascio di reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti anche per e validi per l'espatrio, in Per_1 Per_2 conformità alla normativa vigente.
Eventuali trasferte all'estero dei minori dovranno essere sempre previamente concordate tra i genitori.
8. Spese legali
Le spese legali della presente procedura si intendono compensate tra le parti;
con rinuncia dei rispettivi legali al beneficio della solidarietà ex art. 13 comma 8 L.P.
D) RINUNCIANO all'impugnazione della emananda sentenza.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal tribunale di Milano in data 30.6.2021. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 Pt_1
in RHO il 15.6.2008 (trascritto al nr. 17 parte II serie C del registro atti di
[...] matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RHO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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