Articolo 1 della Legge 19 febbraio 1928, n. 510
Versione
29 marzo 1928
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club Italiano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi - Rocco - Giuriati -
Belluzzo - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Entrata in vigore il 29 marzo 1928