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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5379/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso ex art.281 decies c.p.c. in opposizione al decreto di liquidazione del Tribunale di Ancona RG.923/2024 RGNR 4275/2024 comunicato via pec in data 11/10/2024
(ex art 170 DPR 115/2002 e ss. modifiche) depositato il 18/10/2024 “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, riformare il decreto impugnato e conseguentemente assegnare in favore di questo difensore di ufficio il compenso relativo alla Fase
Decisionale come indicato nella già depositata istanza e determinato in € 709,00 e quindi liquidare: - Fase Di Studio € 237 - Fase Decisoria per € 709 Per totali € 946,00, importo da ridursi di 1/3 ex art.106 bis DPR 115/2002 e così la complessiva somma di € 630,67 oltre rimborso forfettario al 15% C.P.A. come per legge o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte. Con vittoria di spese e competenze di legge del presente procedimento come per legge”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. in opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore, depositato il 18/10/2024, l'Avv. ha impugnato il decreto di Parte_1
liquidazione del compenso professionale del 19/09/2024, depositato in cancelleria il 23/09/2024 e comunicato il 11/10/2024, del Tribunale di Ancona, Sezione Penale, emesso in suo favore, quale difensore d'ufficio di imputata nel procedimento penale N. 4275/21 Persona_1
R.G.N.R. – N. 923/24 R.G. che si è concluso con sentenza emessa il 03/05/2024 ai sensi degli artt.152 c.p. e 531 c.p.p., “nel quale il Giudice erroneamente ha liquidato la Fase Introduttiva anziché la Fase Decisoria”.
Lamenta la ricorrente la errata individuazione delle fasi processuali: “In realtà, come correttamente richiesto nella propria istanza, questa difesa ha svolto la fase di Studio e la Fase Decisoria e non la
Fase Introduttiva come dimostrato dal verbale dell'udienza del 03/05/2024”.
Argomenta la ricorrente di aver richiesto la liquidazione dei propri compensi di € 237,00 per la fase di studio del procedimento e di € 709,00 per la fase decisionale, considerati i valori minimi della tariffa ex D.M. n. 55 del 2014, al Giudice del dibattimento, dimostrando la sussistenza della condizione di irreperibilità della sua assistita, già dichiarata irreperibile con decreto emesso dal
Pubblico Ministero in data 11/08/2022 (agli atti di causa), che le ha impedito di effettuare alcuna procedura per il recupero del credito professionale.
All'udienza del 08/01/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, solamente la ricorrente ha depositato le note mentre il convenuto, sebbene regolarmente CP_1
citato, è rimasto contumace.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che “il difensore d'ufficio che proponga opposizione avverso il decreto di mancata liquidazione del compenso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale cosicché il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.): v. Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247” (V. Cass. Civ. 14 ottobre 2014 n. 21691).
Nel merito la ricorrente ha dimostrato di aver partecipato all'udienza dibattimentale del 03/05/2024 ed ha pertanto diritto alla liquidazione del compenso per la fase decisionale ai sensi dell'art. 12
D.M. n. 55 del 2014 che comprende “le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”, attività
2 difensiva svolta appunto all'udienza del 03/05/2024, come risulta dal verbale d'udienza agli atti di causa.
Diversamente, non risulta che la ricorrente abbia esperito attività riconducibile alla fase introduttiva del giudizio, liquidata invece dal Giudice del dibattimento.
Conseguentemente andrà liquidato il compenso per la fase di studio di € 237,00 e per la fase decisionale di € 709,00 del procedimento penale N. 4275/21 R.G.N.R. – N. 923/24 R.G., considerati i valori minimi della tariffa ex D.M. n. 55 del 2014, e così l'importo complessivo di € 946,00, ridotto di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5379/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in riforma del decreto impugnato, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività defensionale svolta a favore Parte_1 dell'imputata nel procedimento penale N. 4275/21 – N. Persona_1 CP_2
923/24 R.G. del Tribunale di Ancona, Sezione Penale, l'importo di € 630,67, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge.
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il CP_1 presente procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 2 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5379/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso ex art.281 decies c.p.c. in opposizione al decreto di liquidazione del Tribunale di Ancona RG.923/2024 RGNR 4275/2024 comunicato via pec in data 11/10/2024
(ex art 170 DPR 115/2002 e ss. modifiche) depositato il 18/10/2024 “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, riformare il decreto impugnato e conseguentemente assegnare in favore di questo difensore di ufficio il compenso relativo alla Fase
Decisionale come indicato nella già depositata istanza e determinato in € 709,00 e quindi liquidare: - Fase Di Studio € 237 - Fase Decisoria per € 709 Per totali € 946,00, importo da ridursi di 1/3 ex art.106 bis DPR 115/2002 e così la complessiva somma di € 630,67 oltre rimborso forfettario al 15% C.P.A. come per legge o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte. Con vittoria di spese e competenze di legge del presente procedimento come per legge”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. in opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore, depositato il 18/10/2024, l'Avv. ha impugnato il decreto di Parte_1
liquidazione del compenso professionale del 19/09/2024, depositato in cancelleria il 23/09/2024 e comunicato il 11/10/2024, del Tribunale di Ancona, Sezione Penale, emesso in suo favore, quale difensore d'ufficio di imputata nel procedimento penale N. 4275/21 Persona_1
R.G.N.R. – N. 923/24 R.G. che si è concluso con sentenza emessa il 03/05/2024 ai sensi degli artt.152 c.p. e 531 c.p.p., “nel quale il Giudice erroneamente ha liquidato la Fase Introduttiva anziché la Fase Decisoria”.
Lamenta la ricorrente la errata individuazione delle fasi processuali: “In realtà, come correttamente richiesto nella propria istanza, questa difesa ha svolto la fase di Studio e la Fase Decisoria e non la
Fase Introduttiva come dimostrato dal verbale dell'udienza del 03/05/2024”.
Argomenta la ricorrente di aver richiesto la liquidazione dei propri compensi di € 237,00 per la fase di studio del procedimento e di € 709,00 per la fase decisionale, considerati i valori minimi della tariffa ex D.M. n. 55 del 2014, al Giudice del dibattimento, dimostrando la sussistenza della condizione di irreperibilità della sua assistita, già dichiarata irreperibile con decreto emesso dal
Pubblico Ministero in data 11/08/2022 (agli atti di causa), che le ha impedito di effettuare alcuna procedura per il recupero del credito professionale.
All'udienza del 08/01/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, solamente la ricorrente ha depositato le note mentre il convenuto, sebbene regolarmente CP_1
citato, è rimasto contumace.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che “il difensore d'ufficio che proponga opposizione avverso il decreto di mancata liquidazione del compenso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale cosicché il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.): v. Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247” (V. Cass. Civ. 14 ottobre 2014 n. 21691).
Nel merito la ricorrente ha dimostrato di aver partecipato all'udienza dibattimentale del 03/05/2024 ed ha pertanto diritto alla liquidazione del compenso per la fase decisionale ai sensi dell'art. 12
D.M. n. 55 del 2014 che comprende “le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”, attività
2 difensiva svolta appunto all'udienza del 03/05/2024, come risulta dal verbale d'udienza agli atti di causa.
Diversamente, non risulta che la ricorrente abbia esperito attività riconducibile alla fase introduttiva del giudizio, liquidata invece dal Giudice del dibattimento.
Conseguentemente andrà liquidato il compenso per la fase di studio di € 237,00 e per la fase decisionale di € 709,00 del procedimento penale N. 4275/21 R.G.N.R. – N. 923/24 R.G., considerati i valori minimi della tariffa ex D.M. n. 55 del 2014, e così l'importo complessivo di € 946,00, ridotto di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5379/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in riforma del decreto impugnato, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività defensionale svolta a favore Parte_1 dell'imputata nel procedimento penale N. 4275/21 – N. Persona_1 CP_2
923/24 R.G. del Tribunale di Ancona, Sezione Penale, l'importo di € 630,67, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge.
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il CP_1 presente procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 2 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
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