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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1333/2020 R.G. promossa da
, in proprio e in qualità di amministratore unico della Parte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio La Badessa, Mara Russo,
[...]
Giacomo Bertelli e Piero Pompameo
-RICORRENTE-
contro in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dottori Giuseppe Gallo e Rossella Scalercio
-RESISTENTE -
Con oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dall' .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 28.10.2020, , in proprio e in qualità di Parte_1 amministratore unico della conveniva in giudizio l' Controparte_1 CP_2 proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 39/2020/00 del 23 settembre 2020, notificata il 28 settembre 2020, con cui parte opposta ingiungeva il pagamento della somma di € 502,00, di cui € 467,00 per sanzione pecuniaria ed € 35,00 per spese di notificazione, così suddivisa: a) € 300,00 per violazione dell'art. 39, commi
1, 2 e 7, Decreto Legge n. 112 del 25/06/200, convertito con modificazioni in Legge n.
133/2008, come sostituito dall'art. 22, comma 5, Decreto Legislativo 14/9/2015. Omesse registrazioni – Ipotesi base – Il datore di lavoro ha omesso di registrare sul LUL del lavoratore le ore di lavoro effettivamente svolte dal mese di giugno Parte_2
1 al mese di agosto 2018, pari a otto ore giornaliere;
b) € 167,00 per violazione dell'art. 4 bis, comma 5, D.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 6, comma 1, del
D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, come integrato dall'art. 1, comma 1183, della legge
27/12/2006, n. 296, come modificato dall'art. 5, comma 4, Legge 183/2010.
Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro: il datore di lavoro non ha preventivamente comunicato al Centro per l'Impiego l'assunzione a tempo pieno del sig.
. Ne chiedeva, variamente argomentando, l'annullamento. Parte_2
Con Si costituiva la in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso del quale deduceva variamente l'infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1. Sotto il profilo processuale, occorre evidenziare che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass.
Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Il giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione non configura, dunque, impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento (analogo al giudizio instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo) nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente all'Amministrazione e all'opponente.
Pertanto, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava sull' opposto la prova dei presupposti sostanziali alla base della sanzione CP_2
irrogata.
2 2.2. Tanto premesso, il giudicante ritiene che, alla luce del compendio probatorio versato in atti, parte opposta non ha assolto al proprio onus probandi.
Pacifico che la è una società che si occupa di somministrazione di Controparte_1
manodopera a tempo determinato e indeterminato e che in data 23 maggio 2018 sottoscriveva con un contratto di lavoro a termine in regime di Parte_2
somministrazione per il periodo decorrente dal 4 giugno 2018, destinandolo, in base a
Part precedente accordo intercorso con la presso la società utilizzatrice, sita in Via Fiume
Lao in Scalea, con mansioni di addetto alle vendite.
Pacifico che il contratto stipulato con il lavoratore prevedeva un orario di lavoro di 20 ore settimanali.
Tanto precisato, volgendo lo sguardo alle singole sanzioni irrogate, valga quanto segue.
Quanto alla sanzione di cui al punto 1) “[…] Il datore di lavoro ha omesso di registrare sul LUL del lavoratore le ore di lavoro effettivamente svolte dal mese Parte_2
Con di giugno al mese di agosto 2018, pari a otto ore giornaliere […]”, l' non ha fornito alcuna documentazione volta a dimostrare che il lavoratore abbia svolto attività lavorativa oltre l'orario regolarmente contrattualizzato, né ha articolato capitoli di prova testimoniale volti a dimostrare che nel periodo oggetto di contestazione il lavoratore in questione aveva svolto attività lavorativa a tempo pieno, lavorando otto ore al giorno, in luogo di quella a tempo parziale regolarmente contrattualizzata.
In particolare, dalle sole dichiarazioni rilasciate dal lavoratore agli Ispettori del lavoro in
Con data 19.09.2018 - unico elemento di un certo rilievo probatorio offerto dall' - non può di certo dirsi raggiunta la prova che il abbia lavorato per otto ore al giorno da Pt_2
giugno ad agosto 2018, laddove il lavoratore, ha dichiarato che, di regola, nei mesi di giugno e luglio del 2018 ha lavorato dalle 8 alle 12, dunque quattro ore al giorno, e che ad agosto ha osservato un orario lavorativo maggiore ma non certo quello posto a fondamento della sanzione irrogata con l'ordinanza di ingiunzione opposta (cfr. verbale
Con dichiarazioni rilasciate dal , ovvero, all. 5 memoria ). Né, in limite, parte Pt_2
opposta ha dimostrato che parte opponente era a conoscenza, ovvero era stata avvisata dalla società utilizzatrice, di un utilizzo a tempo pieno e non part-time del lavoratore in questione.
Con Quanto, poi, alla seconda contestazione mossa dall “[…] il datore di lavoro non ha preventivamente comunicato al Centro per l'Impiego l'assunzione a tempo pieno del sig.
3 […]”, dalla documentazione versata in atti dalla parte opponente Parte_2
risulta la correttezza del suo operato, considerato che tale comunicazione è avvenuta regolarmente entro il giorno 20 del mese successivo al verificarsi dell'evento (cfr. in particolare all. 7 ricorso).
Alla luce di tali premesse, pertanto, l'ordinanza di ingiunzione opposta deve essere annullata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro) e del valore della controversia (scaglione fino a 1.100,00).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 39/2020 emessa dall' in data Controparte_2
23/09/2020 e notificata in data 28/09/2020;
2) condanna l' a Controparte_2 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 21,50 per esborsi,
€ 332,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
Si comunichi.
Paola, 05.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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