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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/09/2024, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Maria Acagnino giudice est.
dott.ssa Lidia Freco giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13433/2023 promossa da
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliata, in Catania, via Centuripe n. 2/A presso lo studio dell'Avv. Roberta
Castorina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] Controparte_1
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25
giugno 2024.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2023, , chiedeva a questo Tribunale, Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con a Catania Controparte_1
in data 28.02.2009 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania atto n. 24 parte 2
serie A - anno 2009.
Dal matrimonio erano nati i figli a Catania il 25.05.1996 e a Persona_1 Persona_2
Catania il 03.10.2005.
Esponeva la ricorrente di non essersi più riconciliata con il marito a far data dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, definito da questo Tribunale con Sentenza n. 1217/2022 del
11.03.2022, emessa nel proc. n. 7645/2021 R.G.
Chiedeva, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il resistente e disporre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne, Persona_2
ma non economicamente autosufficiente, attraverso la corresponsione di un assegno di € 200,00, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio , nonostante la regolarità della notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo .
All'udienza del 25.06.2024, la ricorrente precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti;
quindi, il
Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio in decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio, sebbene Controparte_1
regolarmente citato.
pagina 2 di 4 Nel merito, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 1217/2022 del 11.03.2022, emessa nel proc. n. 7645/2021 R.G.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In ordine alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio : il ragazzo è Persona_2
divenuto maggiorenne poco prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, quindi,
anche se non è stato dedotto nulla in proposito , deve presumersi che egli non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, come dedotto dalla madre con cui vive.
Pertanto, si pone a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Controparte_1
attraverso il versamento di un assegno mensile dell'importo di € 200,00 da rivalutare secondo indici
ISTAT e da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In considerazione della contumacia di parte resistente e della prevalenza della pronuncia sullo status rispetto alle altre decisioni, vanno dichiarate irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto a Catania in data 28.02.2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Catania atto n. 24 parte 2 serie A - anno 2009.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente pagina 3 di 4 sentenza.
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_2
attraverso la corresponsione a di un assegno mensile dell'importo di €
[...] Parte_1
200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12.7.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Acagnino dr. Massimo Escher
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Maria Acagnino giudice est.
dott.ssa Lidia Freco giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13433/2023 promossa da
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliata, in Catania, via Centuripe n. 2/A presso lo studio dell'Avv. Roberta
Castorina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] Controparte_1
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25
giugno 2024.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2023, , chiedeva a questo Tribunale, Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con a Catania Controparte_1
in data 28.02.2009 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania atto n. 24 parte 2
serie A - anno 2009.
Dal matrimonio erano nati i figli a Catania il 25.05.1996 e a Persona_1 Persona_2
Catania il 03.10.2005.
Esponeva la ricorrente di non essersi più riconciliata con il marito a far data dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, definito da questo Tribunale con Sentenza n. 1217/2022 del
11.03.2022, emessa nel proc. n. 7645/2021 R.G.
Chiedeva, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il resistente e disporre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne, Persona_2
ma non economicamente autosufficiente, attraverso la corresponsione di un assegno di € 200,00, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio , nonostante la regolarità della notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo .
All'udienza del 25.06.2024, la ricorrente precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti;
quindi, il
Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio in decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio, sebbene Controparte_1
regolarmente citato.
pagina 2 di 4 Nel merito, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 1217/2022 del 11.03.2022, emessa nel proc. n. 7645/2021 R.G.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In ordine alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio : il ragazzo è Persona_2
divenuto maggiorenne poco prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, quindi,
anche se non è stato dedotto nulla in proposito , deve presumersi che egli non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, come dedotto dalla madre con cui vive.
Pertanto, si pone a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Controparte_1
attraverso il versamento di un assegno mensile dell'importo di € 200,00 da rivalutare secondo indici
ISTAT e da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In considerazione della contumacia di parte resistente e della prevalenza della pronuncia sullo status rispetto alle altre decisioni, vanno dichiarate irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto a Catania in data 28.02.2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Catania atto n. 24 parte 2 serie A - anno 2009.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente pagina 3 di 4 sentenza.
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_2
attraverso la corresponsione a di un assegno mensile dell'importo di €
[...] Parte_1
200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12.7.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Acagnino dr. Massimo Escher
pagina 4 di 4