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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5707/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5707/2025 promossa
DA
, C.F. , con studio in Sorrento (NA), via Parte_1 C.F._1 degli Aranci n. 37, ivi elettivamente domiciliato in via Talagnano n. 5 presso lo studio dell'Avv.
ST De MA che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , residente in [...] C.F._2
NA BR n. 3, scala A, interno 1, nella qualità di amministratrice del Condominio “Rinascita
1/3”, C.F. , sito in SE BA, viale Rinascita n. 1/3; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Condanna alla consegna nominativi condomini morosi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 20.11.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la sola parte ricorrente, ritualmente costituitasi, ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso proposto
1) Condannare la sig.ra ), res.te in SE BA Controparte_1 C.F._2
(MI) alla via NA BR 3, quale amm.re p.t. del condominio Rinascita 1/3 di viale Rinascita n.
1/3 – SE BA (MI), c.f. , a consegnare alla parte istante i nominativi dei P.IVA_1 condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione del titolo di cui in premessa, nonché il valore millesimale riconducibile a ciascuno di essi secondo la tabella di ripartizione in uso per tali spese;
pagina 1 di 4 2) Fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 – bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per
l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna, pari a non meno di € 100,00 – o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna;
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi al sottoscritto avvocato”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 5.11.2025, il geom. , premettendo di essere creditore del Parte_1
Condominio “Rinascita 1/3” sito in SE BA, viale Rinascita n. 1/3 dell'importo capitale di €
598,48, oltre agli interessi legali di mora di cui al s. lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture emesse sino al saldo effettivo, nonché alle spese del procedimento monitorio n. 776/2025 emesso dal Giudice di Pace di Monza in data 4.2.2025, regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge, e deducendo di avere ripetutamente richiesto all'amministratrice del Condominio, Controparte_1 senza però ottenere alcun riscontro, l'indicazione specifica del nominativo e delle quote millesimali di ciascun singolo condomino nonché di quelli effettivamente morosi al fine di poterli aggredire esecutivamente, nei ovviamente limiti delle rispettive quote e nel rispetto del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza emanata in data 8.4.2008 n. 9148, ne ha chiesto la condanna a consegnargli “i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione del titolo di cui in premessa, nonché il valore millesimale riconducibile a ciascuno di essi secondo la tabella di ripartizione in uso”.
All'udienza del 5.11.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, stante la regolarità della notifica e la mancata costituzione della resistente, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte, anche conclusive, acquisite le quali può essere decisa in conformità alla domanda proposta dalla parte istante.
Come noto, per effetto di quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. in tal senso Cass.
Civ., SS.UU.
8.4.2008 n. 9148), con riferimento specifico alle obbligazioni assunte dall'amministratore o, comunque, da quest'ultimo nell'interesse del Condominio nei confronti di terzi, in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà per cui le relative obbligazioni si imputano ai singoli pagina 2 di 4 “comproprietari” soltanto in proporzione alle rispettive quote millesimali, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c.. per le obbligazioni ereditarie.
Ciò presuppone, quindi, che, nell'ipotesi di mancato spontaneo adempimento dell'obbligazione ad opera del Condominio, il creditore non potrà certamente agire, indifferentemente e per l'intero, nei confronti dell'uno o dell'altro dei condomini, dovendo eventualmente instaurare plurime procedure esecutive nei confronti soltanto di quelli effettivamente morosi e nei limiti della somma dovuta da ciascuno di essi in funzione della quota millesimale di partecipazione alle spese comuni.
Ciò presuppone, però, l'obbligo dell'amministratore del Condominio di fornire al creditore, a semplice richiesta di quest'ultimo, il nominativo e la quota millesimale di riferimento dei condomini debitori, non potendosi neppure invocare sul punto alcuna violazione della normativa in materia di tutela della privacy, così come specificamente confermato in materia dal Garante della Privacy (cfr. in tal senso nota del 26 settembre 2008), secondo cui siffatta comunicazione “può essere effettuata in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorché di regola per il tramite dell'amministratore (art.
24, comma 1, lett. b), del Codice), ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice). Le informazioni comunicate devono essere comunque pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condomini obbligati al pagamento di corrispettivi dei contratti, le rispettive quote millesimali ed eventuali ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute)”.
La sussistenza del diritto del geom. di ottenere siffatte informazioni non è in Parte_1 minimamente discussione, derivando dal credito portato dal decreto ingiuntivo n. 776/2025 emesso dal
Giudice di Pace di Monza in data 4.2.2025, regolarmente notificato al Condominio e non impugnato nei termini di legge con conseguente passaggio in cosa giudicata, che la resistente, non costituendosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto emesso in data
1.9.2025, non ha documentato essere stato totalmente e/o parzialmente estinto dall'ente gestito.
Pertanto, conformemente alla richiesta avanzata, va ordinato a quale CP_1 CP_1 amministratrice del Condominio “Rinascita 1/3” sito in SE BA, viale Rinascita n. 1/3, di consegnare immediatamente al ricorrente copia dei nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di essi in ragione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 776/2025 emesso dal Giudice di Pace di Monza in data
4.2.2025, nonché del valore (o quota) millesimale riconducibile a ciascuno di essi secondo la tabella di ripartizione attualmente in uso.
pagina 3 di 4 Trattandosi, peraltro, di obbligo infungibile di facere che, in quanto tale, è rimesso alla necessaria collaborazione del debitore, è parimenti accoglibile la richiesta di condanna della resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., alla corresponsione in favore della controparte della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell'esecuzione della prestazione sopra indicata.
E' evidente, infatti, che l'ingiustificata inerzia dell'amministratrice rischia di aggravare la posizione del creditore il quale, quantomeno sino a quando non avrà la possibilità di consultare la documentazione in oggetto, sarà sostanzialmente impossibilitato a tutelare le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva.
Le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base (del valore dichiarato e) dei compensi medi previsti dal D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi espletate di esame e studio e introduttiva del giudizio e di quelli minimi previsti per la fase decisoria stante il deposito di una nota risicata meramente riepilogativa delle richieste avanzate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda proposta, condanna nella qualità di Controparte_1 amministratrice p.t. del Condominio “Rinascita 1/3” sito in SE BA, viale Rinascita n. 1/3, a consegnare in favore del geom. , entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica Parte_1 della presente decisione, copia dei nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di essi in ragione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 776/2025 emesso dal Giudice di Pace di Monza in data 4.2.2025, nonché del valore millesimale riconducibile a ciascuno di essi secondo la tabella di ripartizione attualmente in uso;
2. visto l'art. 614 bis c.p.c., condanna a corrispondere in favore del geom. Controparte_1
la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell'esecuzione della Parte_1 prestazione di cui al superiore punto 1;
3. condanna a rifondere al geom. le spese di lite sostenute Controparte_1 Parte_1 per l'instaurazione del presente giudizio che, liquidate in complessivi € 1.352,00, di cui 76,00 per spese esenti e 1.276,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge, vanno distratte in favore dell'Avv.
ST De MA, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Monza in data 20 novembre 2025 Il Giudice
dott. Carlo Albanese pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5707/2025 promossa
DA
, C.F. , con studio in Sorrento (NA), via Parte_1 C.F._1 degli Aranci n. 37, ivi elettivamente domiciliato in via Talagnano n. 5 presso lo studio dell'Avv.
ST De MA che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , residente in [...] C.F._2
NA BR n. 3, scala A, interno 1, nella qualità di amministratrice del Condominio “Rinascita
1/3”, C.F. , sito in SE BA, viale Rinascita n. 1/3; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Condanna alla consegna nominativi condomini morosi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 20.11.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la sola parte ricorrente, ritualmente costituitasi, ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso proposto
1) Condannare la sig.ra ), res.te in SE BA Controparte_1 C.F._2
(MI) alla via NA BR 3, quale amm.re p.t. del condominio Rinascita 1/3 di viale Rinascita n.
1/3 – SE BA (MI), c.f. , a consegnare alla parte istante i nominativi dei P.IVA_1 condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione del titolo di cui in premessa, nonché il valore millesimale riconducibile a ciascuno di essi secondo la tabella di ripartizione in uso per tali spese;
pagina 1 di 4 2) Fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 – bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per
l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna, pari a non meno di € 100,00 – o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna;
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi al sottoscritto avvocato”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 5.11.2025, il geom. , premettendo di essere creditore del Parte_1
Condominio “Rinascita 1/3” sito in SE BA, viale Rinascita n. 1/3 dell'importo capitale di €
598,48, oltre agli interessi legali di mora di cui al s. lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture emesse sino al saldo effettivo, nonché alle spese del procedimento monitorio n. 776/2025 emesso dal Giudice di Pace di Monza in data 4.2.2025, regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge, e deducendo di avere ripetutamente richiesto all'amministratrice del Condominio, Controparte_1 senza però ottenere alcun riscontro, l'indicazione specifica del nominativo e delle quote millesimali di ciascun singolo condomino nonché di quelli effettivamente morosi al fine di poterli aggredire esecutivamente, nei ovviamente limiti delle rispettive quote e nel rispetto del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza emanata in data 8.4.2008 n. 9148, ne ha chiesto la condanna a consegnargli “i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione del titolo di cui in premessa, nonché il valore millesimale riconducibile a ciascuno di essi secondo la tabella di ripartizione in uso”.
All'udienza del 5.11.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, stante la regolarità della notifica e la mancata costituzione della resistente, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte, anche conclusive, acquisite le quali può essere decisa in conformità alla domanda proposta dalla parte istante.
Come noto, per effetto di quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. in tal senso Cass.
Civ., SS.UU.
8.4.2008 n. 9148), con riferimento specifico alle obbligazioni assunte dall'amministratore o, comunque, da quest'ultimo nell'interesse del Condominio nei confronti di terzi, in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà per cui le relative obbligazioni si imputano ai singoli pagina 2 di 4 “comproprietari” soltanto in proporzione alle rispettive quote millesimali, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c.. per le obbligazioni ereditarie.
Ciò presuppone, quindi, che, nell'ipotesi di mancato spontaneo adempimento dell'obbligazione ad opera del Condominio, il creditore non potrà certamente agire, indifferentemente e per l'intero, nei confronti dell'uno o dell'altro dei condomini, dovendo eventualmente instaurare plurime procedure esecutive nei confronti soltanto di quelli effettivamente morosi e nei limiti della somma dovuta da ciascuno di essi in funzione della quota millesimale di partecipazione alle spese comuni.
Ciò presuppone, però, l'obbligo dell'amministratore del Condominio di fornire al creditore, a semplice richiesta di quest'ultimo, il nominativo e la quota millesimale di riferimento dei condomini debitori, non potendosi neppure invocare sul punto alcuna violazione della normativa in materia di tutela della privacy, così come specificamente confermato in materia dal Garante della Privacy (cfr. in tal senso nota del 26 settembre 2008), secondo cui siffatta comunicazione “può essere effettuata in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorché di regola per il tramite dell'amministratore (art.
24, comma 1, lett. b), del Codice), ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice). Le informazioni comunicate devono essere comunque pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condomini obbligati al pagamento di corrispettivi dei contratti, le rispettive quote millesimali ed eventuali ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute)”.
La sussistenza del diritto del geom. di ottenere siffatte informazioni non è in Parte_1 minimamente discussione, derivando dal credito portato dal decreto ingiuntivo n. 776/2025 emesso dal
Giudice di Pace di Monza in data 4.2.2025, regolarmente notificato al Condominio e non impugnato nei termini di legge con conseguente passaggio in cosa giudicata, che la resistente, non costituendosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto emesso in data
1.9.2025, non ha documentato essere stato totalmente e/o parzialmente estinto dall'ente gestito.
Pertanto, conformemente alla richiesta avanzata, va ordinato a quale CP_1 CP_1 amministratrice del Condominio “Rinascita 1/3” sito in SE BA, viale Rinascita n. 1/3, di consegnare immediatamente al ricorrente copia dei nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di essi in ragione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 776/2025 emesso dal Giudice di Pace di Monza in data
4.2.2025, nonché del valore (o quota) millesimale riconducibile a ciascuno di essi secondo la tabella di ripartizione attualmente in uso.
pagina 3 di 4 Trattandosi, peraltro, di obbligo infungibile di facere che, in quanto tale, è rimesso alla necessaria collaborazione del debitore, è parimenti accoglibile la richiesta di condanna della resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., alla corresponsione in favore della controparte della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell'esecuzione della prestazione sopra indicata.
E' evidente, infatti, che l'ingiustificata inerzia dell'amministratrice rischia di aggravare la posizione del creditore il quale, quantomeno sino a quando non avrà la possibilità di consultare la documentazione in oggetto, sarà sostanzialmente impossibilitato a tutelare le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva.
Le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base (del valore dichiarato e) dei compensi medi previsti dal D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi espletate di esame e studio e introduttiva del giudizio e di quelli minimi previsti per la fase decisoria stante il deposito di una nota risicata meramente riepilogativa delle richieste avanzate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda proposta, condanna nella qualità di Controparte_1 amministratrice p.t. del Condominio “Rinascita 1/3” sito in SE BA, viale Rinascita n. 1/3, a consegnare in favore del geom. , entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica Parte_1 della presente decisione, copia dei nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di essi in ragione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 776/2025 emesso dal Giudice di Pace di Monza in data 4.2.2025, nonché del valore millesimale riconducibile a ciascuno di essi secondo la tabella di ripartizione attualmente in uso;
2. visto l'art. 614 bis c.p.c., condanna a corrispondere in favore del geom. Controparte_1
la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell'esecuzione della Parte_1 prestazione di cui al superiore punto 1;
3. condanna a rifondere al geom. le spese di lite sostenute Controparte_1 Parte_1 per l'instaurazione del presente giudizio che, liquidate in complessivi € 1.352,00, di cui 76,00 per spese esenti e 1.276,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge, vanno distratte in favore dell'Avv.
ST De MA, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Monza in data 20 novembre 2025 Il Giudice
dott. Carlo Albanese pagina 4 di 4