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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11184/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11184 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 25.03.25.
TRA
, nata il [...], in [...] e residente in [...]Parte_1
(Sa), alla via S. Pertini n. 4, (C.F.: ), rappresentata e difesa per CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. Elena Del Vecchio, (C.F. ) unitamente C.F._2
alla quale elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultima in Salerno, Via A.
Diaz, Trav. Guglielmi, 6; pec: Email_1
ATTRICE
pagina 1 di 9 E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Guercio, n.387, (C.F. , rappresentato e difeso, per procura ad C.F._3
litem allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Elisa Ventriglia
(C.F. ) presso il cui studio in Battipaglia (SA), Via Umbria, 8, è C.F._4
elettivamente domiciliato, PEC: Email_2
Avv. , nato a [...] il [...] codice fiscale CP_2 [...]
, procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato in Salerno, Corso C.F._5
Garibaldi, 142/d, Pec: .salerno.it. Email_3 CP_3
AIELLO GIANFRANCO, , contumaci. CP_4
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Azione in materia di successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2019, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi all'intestato tribunale i germani , , e CP_1 CP_2 CP_5
rassegnando le seguenti conclusioni: “- a) previa dichiarazione dell'avvenuta CP_4
revoca del primo testamento sottoscritto dalla sig.ra in data Persona_1
16.03.2014 e pubblicato il 05.10.2016 - la validità ed autenticità del testamento olografo scritto in data 12.06.2016 e pubblicato in data 25.01.2017, con conseguente ordine al Conservatore di cancellazione dell'erronea annotazione del testamento del pagina 2 di 9 16.03.2014 effettuata in data 3.04.2017; - per l'effetto dichiarare aperta la successione in forza del testamento olografo redatto in data 16.06.2016 e pubblicato in data
25.01.2017, con ogni effetto di legge;
b) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accertamento della validità del primo testamento olografo, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, ai sensi degli artt. 784 c.p.c., con la predisposizione, laddove possibile di un comodo progetto di divisione e nel caso di indivisibilità con
l'assegnazione dell'immobile all'attrice, previa determinazione dei conguagli di somme da versare agli altri coeredi;
c) con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. L'attrice deduceva che: - in data
05.10.2016 il sig. aveva fatto pubblicare dal Notaio il CP_2 Persona_2
primo testamento (Rep. 73677- Racc.26225), nonostante il ritrovamento delle disposizioni testamentarie del 12.06.2016, poi pubblicate il 25.01.2017; - in data
06/02/2017, veniva protocollata la dichiarazione di successione n. 272, volume 9990 presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno sulla base delle ultime disposizioni testamentarie;
- successivamente, in data 03/04/2017, il fratello dell'attrice, sig. CP_2
, presentava con riferimento al primo testamento olografo redatto il 16 marzo
[...]
2014, una nuova denuncia di successione presso il servizio P.I. di Potenza, iscritta al registro particolare n. 4916 e registro generale n. 5893; - quest'ultima denuncia di successione era stata illegittimamente ricevuta dall'Ufficio P.I. di Potenza, sia perché
Ufficio territorialmente incompetente, sia perché la stessa non rappresentava una rettifica, così come annotata, bensì una nuova autonoma denuncia sulla base di un altro testamento;
-infatti, la seconda trascrizione effettuata veniva trasmessa di ufficio all'Agenzia di Salerno e veniva qualificata erroneamente come integrazione della precedente successione. pagina 3 di 9 Con comparsa depositata telematicamente il 1°.02.2020 si è costituito l'avv. CP_2
, il quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per non
[...]
avere la parte attrice preso personalmente parte al procedimento di mediazione e Pt_1
per non avere convocato il coerede , la diversità dell'oggetto del procedimento CP_1
di mediazione con la domanda avanzata in giudizio, laddove nel primo si faceva riferimento alla impugnazione del primo testamento olografo, mentre nel presente giudizio l'oggetto era l'accertamento della validità del secondo olografo;
nel merito, il convenuto allegava che la seconda scheda testamentaria rappresentava una integrazione delle ultime volontà già validamente espresse e non certo una revoca;
nel caso di accoglimento della domanda di scioglimento della comunione, il convenuto chiedeva disporsi l'assegnazione in proprio favore, così concludendo:
1. In via preliminare dichiarare la domanda improcedibile per le motivazioni di cui in narrativa. In subordine 2. Nel merito rigettare la domanda principale di controparte.
3. in via riconvenzionale a. Dichiarare l'apertura della successione testamentaria della sig.ra
nata a [...] il [...] e deceduta in Oliveto Citra Persona_1
il 21 luglio 2016 e, per l'effetto ordinare al competente “Ufficio della Conservatoria dei
Pubblici Registri Immobiliari” nonché al “Ufficio Catastale di competenza ” di provvedere alle consequenziali trascrizioni e volturazioni dei beni oggetto del testamento olografo del 16 marzo 2014, pubblicato in data 5 ottobre 2016 in uno alle integrazioni rilevanti come argomentate in narrativa di cui alla scrittura del 12 giugno
2016 a firma della de cuius già oggetto di pubblicazione in data 25 gennaio 2017 in favore ed in parti uguali dei quattro coeredi , , Parte_2 CP_2 CP_4
e . b. Accertare, riconoscere e dichiarare l'immobile oggetto della
[...] Parte_1
divisione soggetto a servitù di accesso incondizionato in favore del coerede CP_2
pagina 4 di 9 . c. Accertare, riconoscere e dichiarare la servitù di uso esclusivo in favore del CP_2
coerede " per destinazione del padre di famiglia " ovvero della de cuius, CP_2
in subordine per usucapione in quanto il coerede ha esercitato la servitù CP_2
in modo pacifico, ininterrotta e pubblica da oltre venti anni sul deposito di proprietà della de cuius posto nella parte seminterrata del fabbricato in contenzioso immediatamente sottostante alla proprietà esclusiva del comparente (nella trascrizione in favore della sig.ra esibita dall'attrice viene descritto come Persona_1
"sottoscala a confine oltre che con via pubblica, con e Parte_3 Persona_3
"). d. Attribuire l'immobile al coerede previo scioglimento
[...] CP_2
della comunione in caso di impossibilità di un progetto comodo e in caso di indivisibilità col versamento da determinarsi del valore delle quote a conguaglio in favore degli altri coeredi. e. Ordinare alla Conservatoria dei RR.II. la trascrizione della sentenza a spese della sig.ra ”. Parte_1
Con comparsa depositata telematicamente il 17.02.2020 si è costituito , il CP_1
quale dichiarava di aderire a tutte le domande contenute nell'atto di citazione.
I convenuti e rimanevano contumaci. CP_5 CP_4
Veniva assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
trattenuto il giudizio in decisione, veniva rimesso sul ruolo con ordine di notifica delle domande riconvenzionali avanzata dal convenuto avv. nei confronti delle due CP_2
parti rimaste contumaci.
Con decreto emesso all'esito dell'udienza cartolare del 25.03.2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 CPC per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che la condizione di procedibilità si è verificata, sicché il giudizio può essere trattato nel merito.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del convenuto , pacificamente escluso dalla successione testamentaria della CP_1
madre.
Con riguardo alla domanda come proposta dall'attrice, si osserva brevemente quanto segue.
La parte attrice assume che la de cuius – con le disposizioni di ultima volontà datate
12.06.16 – abbia avuto l'intenzione di revocare e/o parzialmente modificare il precedente testamento olografo del 16.03.14.
In tale scheda testamentaria, la de cuius aveva espresso, abbastanza chiaramente, la volontà di attribuire l'immobile sito in Moliterno, di cui era proprietaria, a quattro dei cinque figli, e cioè a e : il figlio veniva CP_4 Pt_1 CP_2 CP_5 CP_1
espressamente escluso dalla “divisione” in quanto beneficiario di altre attribuzioni.
Nelle successive volontà testamentarie la stessa testatrice non sembra avere voluto revocare la precedente disposizione, ma solo esprimere alcuni desiderata, in particolare così scriveva la de cuius: “Oggi 12 giugno 2016 mi sono venuti pensieri che devo mettere per iscritto anche se la mia casa di Moliterno e rimasta indivisa vorrei puntualizzare alcune cose: 1° accesso alla casa e solo riservato a per le CP_2
necessità che si presenteranno: per tutti i nipoti che già sanno in possesso di case loro a
Moliterno devono stare a casa loro tutti. chi invece non è proprietario di casa a
Moliterno può venire a casa mia per essere ospitato come se io ci fossi. questo vale per le figlie , e e i figli e nipoti di la casa mia è sacra per loro, Pt_1 CP_4 CP_4
pagina 6 di 9 perché tutto deve rimanere come io lo fatta e io solo so i sacrifici che ho fatto non mi è caduto dal cielo niente ogni cosa deve rimanere al suo posto sempre, tutto deve essere vissuto come io l'o pensata e vissuta. penso di non togliere niente a nessuno ma ritengo giusto che sarà così. Questo scritto fatto il 12 giugno 2016. e Controparte_6
quello ultimo e sono solo queste le mie volontà e certezze tutto quello che ho scritto prima va rivisto e corretto se me ho il tempo lo farò altrimenti vale questo ad esprimere il mio punto di vista. La cosa più importante è che quando capiterà di trovarvi tutti insieme a Moliterno deve essere vissuto con normalità affetto e gentilezza: siete 1 sola famiglia e come tale va e vissuta non vedo quale legge mi può convincere che si debba fare diversamente. La vita prima di tutto è 1 sola e irrepetibile e poiché io non sono
d'accordo con le leggi ho la la mia e questa per me vale in assoluto. Dopo di me vorrei che chiunque vado Moliterno lo viva con contenzza e con gioia come io l'ho sempre passato tutto il tempo che potevamo passare con tutte le difficolta che c'erano e sempre stato bello per me e per voi. tutte le volte che deciderete di andare a Moliterno chiamerete MA che ve la farà trovare in ordine e pulita in tutto. quando la lasciate darete ancora l'incarico di mettere in ordine. … per quello che scritto non guardate gli errori e le correzzioni di meglio non ho saputo fare ma penso che con un po' di impegno
e calma capirete tutto. senza trovare cavilli che non desidero e che tutto si può risolvere col buon senso”.
Deve rilevarsi che lo scritto appare firmato solo fino a circa la metà, mentre dopo la locuzione “questo scritto …” in poi non viene più apposta alcuna sottoscrizione, sicché appare anche dubbia la regolarità formale delle ulteriori disposizioni.
Appare al tribunale che nello scritto sopra testualmente riportato non appaia – a dispetto, forse, di alcune espressioni utilizzate – alcuna volontà della de cuius di modificare le pagina 7 di 9 precedenti volontà testamentarie (precisamente espresse dalla testatrice): quello che si evince – e dalla interpretazione letterale, e da quella sistematica – è il chiaro auspicio della de cuius che la casa (precedentemente attribuita a quattro dei cinque figli) rimanga nella disponibilità della famiglia tutta, e che i nipoti (non indicati espressamente) sprovvisti di casa a Moliterno vi venissero ospitati. La non esprime alcuna Per_1
intenzione di nominare eredi le sole figlie e escludendo gli altri: CP_4 Pt_1
quando questo aveva voluto fare (con l'olografo del 16 marzo 2014) la testatrice aveva chiaramente indicato i quattro figli che avrebbero partecipato alla “divisione” dell'immobile e finanche motivato l'esclusione del figlio . CP_1
Nel caso dello scritto in esame – a parte la volontà espressa con riguardo al solo figlio
, sulla quale infra si dirà – non si rinviene alcuna chiara determinazione di CP_2
istituire eredi le sole e in quanto alcuna espressione viene utilizzata in CP_4 Pt_1
tal senso: “chi invece non è proprietario di casa a Moliterno può venire a casa mia per essere ospitato come se io ci fossi. questo vale per le figlie , e e i figli e Pt_1 CP_4
nipoti di la casa mia è sacra per lor” così scriveva la sig. ra in quel CP_4 Per_1
che sembra più, appunto, un auspicio (che tutto dovesse rimanere com'era, che la famiglia rimanesse unita, che chi non avesse avuto disponibilità di abitazioni in quel di
Moliterno venisse ospitato nella casa che era evidentemente stata una casa di famiglia, dove probabilmente la madre e la nonna continuava ad accogliere figli e nipoti) che non la volontà di dettare le ultime volontà nel senso di disporre delle proprie sostanze dopo avere cessato di vivere.
In definitiva, si ritiene che la non esprima alcuna intenzione di nominare eredi Per_1
le sole figlie e escludendo gli altri: quando questo aveva voluto fare CP_4 Pt_1
(con l'olografo del 16 marzo 2014) la testatrice aveva chiaramente indicato i quattro pagina 8 di 9 figli che avrebbero partecipato alla “divisione” dell'immobile e finanche motivato l'esclusione del figlio , deve rimarcarsi che la de cuius parla di ospitalità anche CP_1
con riferimento alle figlie e se avesse voluto istituire eredi sole le CP_4 Pt_1
stesse non avrebbe di certo dovuto fare alcun riferimento al concetto di “ospitalità”.
Tanto premesso, il giudizio deve essere rimesso sul ruolo per procedere all'istruttoria delle altre domande come proposte.
Le spese vengono compensate nei confronti di e rimesse al definitivo nei CP_1
confronti delle restanti parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, così decide:
- Rigetta la domanda come proposta dall'attrice . Parte_4
- Dichiara aperta la successione testamentaria di sulla base del Persona_1
testamento olografo datato 16.03.14, pubblicato in data 5.10.16 dal notaio Per_2
(rep. 73677- racc. 26225).
[...]
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto . CP_1
- Dispone con separata ordinanza la rimessione del giudizio sul ruolo.
- Compensa le spese di lite nei confronti del convenuto , rimette al CP_1
definitivo la regolazione delle spese nei confronti delle restanti parti.
Così deciso in Salerno, lì 11 settembre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11184 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 25.03.25.
TRA
, nata il [...], in [...] e residente in [...]Parte_1
(Sa), alla via S. Pertini n. 4, (C.F.: ), rappresentata e difesa per CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. Elena Del Vecchio, (C.F. ) unitamente C.F._2
alla quale elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultima in Salerno, Via A.
Diaz, Trav. Guglielmi, 6; pec: Email_1
ATTRICE
pagina 1 di 9 E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Guercio, n.387, (C.F. , rappresentato e difeso, per procura ad C.F._3
litem allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Elisa Ventriglia
(C.F. ) presso il cui studio in Battipaglia (SA), Via Umbria, 8, è C.F._4
elettivamente domiciliato, PEC: Email_2
Avv. , nato a [...] il [...] codice fiscale CP_2 [...]
, procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato in Salerno, Corso C.F._5
Garibaldi, 142/d, Pec: .salerno.it. Email_3 CP_3
AIELLO GIANFRANCO, , contumaci. CP_4
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Azione in materia di successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2019, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi all'intestato tribunale i germani , , e CP_1 CP_2 CP_5
rassegnando le seguenti conclusioni: “- a) previa dichiarazione dell'avvenuta CP_4
revoca del primo testamento sottoscritto dalla sig.ra in data Persona_1
16.03.2014 e pubblicato il 05.10.2016 - la validità ed autenticità del testamento olografo scritto in data 12.06.2016 e pubblicato in data 25.01.2017, con conseguente ordine al Conservatore di cancellazione dell'erronea annotazione del testamento del pagina 2 di 9 16.03.2014 effettuata in data 3.04.2017; - per l'effetto dichiarare aperta la successione in forza del testamento olografo redatto in data 16.06.2016 e pubblicato in data
25.01.2017, con ogni effetto di legge;
b) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accertamento della validità del primo testamento olografo, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, ai sensi degli artt. 784 c.p.c., con la predisposizione, laddove possibile di un comodo progetto di divisione e nel caso di indivisibilità con
l'assegnazione dell'immobile all'attrice, previa determinazione dei conguagli di somme da versare agli altri coeredi;
c) con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. L'attrice deduceva che: - in data
05.10.2016 il sig. aveva fatto pubblicare dal Notaio il CP_2 Persona_2
primo testamento (Rep. 73677- Racc.26225), nonostante il ritrovamento delle disposizioni testamentarie del 12.06.2016, poi pubblicate il 25.01.2017; - in data
06/02/2017, veniva protocollata la dichiarazione di successione n. 272, volume 9990 presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno sulla base delle ultime disposizioni testamentarie;
- successivamente, in data 03/04/2017, il fratello dell'attrice, sig. CP_2
, presentava con riferimento al primo testamento olografo redatto il 16 marzo
[...]
2014, una nuova denuncia di successione presso il servizio P.I. di Potenza, iscritta al registro particolare n. 4916 e registro generale n. 5893; - quest'ultima denuncia di successione era stata illegittimamente ricevuta dall'Ufficio P.I. di Potenza, sia perché
Ufficio territorialmente incompetente, sia perché la stessa non rappresentava una rettifica, così come annotata, bensì una nuova autonoma denuncia sulla base di un altro testamento;
-infatti, la seconda trascrizione effettuata veniva trasmessa di ufficio all'Agenzia di Salerno e veniva qualificata erroneamente come integrazione della precedente successione. pagina 3 di 9 Con comparsa depositata telematicamente il 1°.02.2020 si è costituito l'avv. CP_2
, il quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per non
[...]
avere la parte attrice preso personalmente parte al procedimento di mediazione e Pt_1
per non avere convocato il coerede , la diversità dell'oggetto del procedimento CP_1
di mediazione con la domanda avanzata in giudizio, laddove nel primo si faceva riferimento alla impugnazione del primo testamento olografo, mentre nel presente giudizio l'oggetto era l'accertamento della validità del secondo olografo;
nel merito, il convenuto allegava che la seconda scheda testamentaria rappresentava una integrazione delle ultime volontà già validamente espresse e non certo una revoca;
nel caso di accoglimento della domanda di scioglimento della comunione, il convenuto chiedeva disporsi l'assegnazione in proprio favore, così concludendo:
1. In via preliminare dichiarare la domanda improcedibile per le motivazioni di cui in narrativa. In subordine 2. Nel merito rigettare la domanda principale di controparte.
3. in via riconvenzionale a. Dichiarare l'apertura della successione testamentaria della sig.ra
nata a [...] il [...] e deceduta in Oliveto Citra Persona_1
il 21 luglio 2016 e, per l'effetto ordinare al competente “Ufficio della Conservatoria dei
Pubblici Registri Immobiliari” nonché al “Ufficio Catastale di competenza ” di provvedere alle consequenziali trascrizioni e volturazioni dei beni oggetto del testamento olografo del 16 marzo 2014, pubblicato in data 5 ottobre 2016 in uno alle integrazioni rilevanti come argomentate in narrativa di cui alla scrittura del 12 giugno
2016 a firma della de cuius già oggetto di pubblicazione in data 25 gennaio 2017 in favore ed in parti uguali dei quattro coeredi , , Parte_2 CP_2 CP_4
e . b. Accertare, riconoscere e dichiarare l'immobile oggetto della
[...] Parte_1
divisione soggetto a servitù di accesso incondizionato in favore del coerede CP_2
pagina 4 di 9 . c. Accertare, riconoscere e dichiarare la servitù di uso esclusivo in favore del CP_2
coerede " per destinazione del padre di famiglia " ovvero della de cuius, CP_2
in subordine per usucapione in quanto il coerede ha esercitato la servitù CP_2
in modo pacifico, ininterrotta e pubblica da oltre venti anni sul deposito di proprietà della de cuius posto nella parte seminterrata del fabbricato in contenzioso immediatamente sottostante alla proprietà esclusiva del comparente (nella trascrizione in favore della sig.ra esibita dall'attrice viene descritto come Persona_1
"sottoscala a confine oltre che con via pubblica, con e Parte_3 Persona_3
"). d. Attribuire l'immobile al coerede previo scioglimento
[...] CP_2
della comunione in caso di impossibilità di un progetto comodo e in caso di indivisibilità col versamento da determinarsi del valore delle quote a conguaglio in favore degli altri coeredi. e. Ordinare alla Conservatoria dei RR.II. la trascrizione della sentenza a spese della sig.ra ”. Parte_1
Con comparsa depositata telematicamente il 17.02.2020 si è costituito , il CP_1
quale dichiarava di aderire a tutte le domande contenute nell'atto di citazione.
I convenuti e rimanevano contumaci. CP_5 CP_4
Veniva assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
trattenuto il giudizio in decisione, veniva rimesso sul ruolo con ordine di notifica delle domande riconvenzionali avanzata dal convenuto avv. nei confronti delle due CP_2
parti rimaste contumaci.
Con decreto emesso all'esito dell'udienza cartolare del 25.03.2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 CPC per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che la condizione di procedibilità si è verificata, sicché il giudizio può essere trattato nel merito.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del convenuto , pacificamente escluso dalla successione testamentaria della CP_1
madre.
Con riguardo alla domanda come proposta dall'attrice, si osserva brevemente quanto segue.
La parte attrice assume che la de cuius – con le disposizioni di ultima volontà datate
12.06.16 – abbia avuto l'intenzione di revocare e/o parzialmente modificare il precedente testamento olografo del 16.03.14.
In tale scheda testamentaria, la de cuius aveva espresso, abbastanza chiaramente, la volontà di attribuire l'immobile sito in Moliterno, di cui era proprietaria, a quattro dei cinque figli, e cioè a e : il figlio veniva CP_4 Pt_1 CP_2 CP_5 CP_1
espressamente escluso dalla “divisione” in quanto beneficiario di altre attribuzioni.
Nelle successive volontà testamentarie la stessa testatrice non sembra avere voluto revocare la precedente disposizione, ma solo esprimere alcuni desiderata, in particolare così scriveva la de cuius: “Oggi 12 giugno 2016 mi sono venuti pensieri che devo mettere per iscritto anche se la mia casa di Moliterno e rimasta indivisa vorrei puntualizzare alcune cose: 1° accesso alla casa e solo riservato a per le CP_2
necessità che si presenteranno: per tutti i nipoti che già sanno in possesso di case loro a
Moliterno devono stare a casa loro tutti. chi invece non è proprietario di casa a
Moliterno può venire a casa mia per essere ospitato come se io ci fossi. questo vale per le figlie , e e i figli e nipoti di la casa mia è sacra per loro, Pt_1 CP_4 CP_4
pagina 6 di 9 perché tutto deve rimanere come io lo fatta e io solo so i sacrifici che ho fatto non mi è caduto dal cielo niente ogni cosa deve rimanere al suo posto sempre, tutto deve essere vissuto come io l'o pensata e vissuta. penso di non togliere niente a nessuno ma ritengo giusto che sarà così. Questo scritto fatto il 12 giugno 2016. e Controparte_6
quello ultimo e sono solo queste le mie volontà e certezze tutto quello che ho scritto prima va rivisto e corretto se me ho il tempo lo farò altrimenti vale questo ad esprimere il mio punto di vista. La cosa più importante è che quando capiterà di trovarvi tutti insieme a Moliterno deve essere vissuto con normalità affetto e gentilezza: siete 1 sola famiglia e come tale va e vissuta non vedo quale legge mi può convincere che si debba fare diversamente. La vita prima di tutto è 1 sola e irrepetibile e poiché io non sono
d'accordo con le leggi ho la la mia e questa per me vale in assoluto. Dopo di me vorrei che chiunque vado Moliterno lo viva con contenzza e con gioia come io l'ho sempre passato tutto il tempo che potevamo passare con tutte le difficolta che c'erano e sempre stato bello per me e per voi. tutte le volte che deciderete di andare a Moliterno chiamerete MA che ve la farà trovare in ordine e pulita in tutto. quando la lasciate darete ancora l'incarico di mettere in ordine. … per quello che scritto non guardate gli errori e le correzzioni di meglio non ho saputo fare ma penso che con un po' di impegno
e calma capirete tutto. senza trovare cavilli che non desidero e che tutto si può risolvere col buon senso”.
Deve rilevarsi che lo scritto appare firmato solo fino a circa la metà, mentre dopo la locuzione “questo scritto …” in poi non viene più apposta alcuna sottoscrizione, sicché appare anche dubbia la regolarità formale delle ulteriori disposizioni.
Appare al tribunale che nello scritto sopra testualmente riportato non appaia – a dispetto, forse, di alcune espressioni utilizzate – alcuna volontà della de cuius di modificare le pagina 7 di 9 precedenti volontà testamentarie (precisamente espresse dalla testatrice): quello che si evince – e dalla interpretazione letterale, e da quella sistematica – è il chiaro auspicio della de cuius che la casa (precedentemente attribuita a quattro dei cinque figli) rimanga nella disponibilità della famiglia tutta, e che i nipoti (non indicati espressamente) sprovvisti di casa a Moliterno vi venissero ospitati. La non esprime alcuna Per_1
intenzione di nominare eredi le sole figlie e escludendo gli altri: CP_4 Pt_1
quando questo aveva voluto fare (con l'olografo del 16 marzo 2014) la testatrice aveva chiaramente indicato i quattro figli che avrebbero partecipato alla “divisione” dell'immobile e finanche motivato l'esclusione del figlio . CP_1
Nel caso dello scritto in esame – a parte la volontà espressa con riguardo al solo figlio
, sulla quale infra si dirà – non si rinviene alcuna chiara determinazione di CP_2
istituire eredi le sole e in quanto alcuna espressione viene utilizzata in CP_4 Pt_1
tal senso: “chi invece non è proprietario di casa a Moliterno può venire a casa mia per essere ospitato come se io ci fossi. questo vale per le figlie , e e i figli e Pt_1 CP_4
nipoti di la casa mia è sacra per lor” così scriveva la sig. ra in quel CP_4 Per_1
che sembra più, appunto, un auspicio (che tutto dovesse rimanere com'era, che la famiglia rimanesse unita, che chi non avesse avuto disponibilità di abitazioni in quel di
Moliterno venisse ospitato nella casa che era evidentemente stata una casa di famiglia, dove probabilmente la madre e la nonna continuava ad accogliere figli e nipoti) che non la volontà di dettare le ultime volontà nel senso di disporre delle proprie sostanze dopo avere cessato di vivere.
In definitiva, si ritiene che la non esprima alcuna intenzione di nominare eredi Per_1
le sole figlie e escludendo gli altri: quando questo aveva voluto fare CP_4 Pt_1
(con l'olografo del 16 marzo 2014) la testatrice aveva chiaramente indicato i quattro pagina 8 di 9 figli che avrebbero partecipato alla “divisione” dell'immobile e finanche motivato l'esclusione del figlio , deve rimarcarsi che la de cuius parla di ospitalità anche CP_1
con riferimento alle figlie e se avesse voluto istituire eredi sole le CP_4 Pt_1
stesse non avrebbe di certo dovuto fare alcun riferimento al concetto di “ospitalità”.
Tanto premesso, il giudizio deve essere rimesso sul ruolo per procedere all'istruttoria delle altre domande come proposte.
Le spese vengono compensate nei confronti di e rimesse al definitivo nei CP_1
confronti delle restanti parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, così decide:
- Rigetta la domanda come proposta dall'attrice . Parte_4
- Dichiara aperta la successione testamentaria di sulla base del Persona_1
testamento olografo datato 16.03.14, pubblicato in data 5.10.16 dal notaio Per_2
(rep. 73677- racc. 26225).
[...]
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto . CP_1
- Dispone con separata ordinanza la rimessione del giudizio sul ruolo.
- Compensa le spese di lite nei confronti del convenuto , rimette al CP_1
definitivo la regolazione delle spese nei confronti delle restanti parti.
Così deciso in Salerno, lì 11 settembre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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