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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4782 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Casalone, Parte_1
con studio in Bari, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale ATTORE
in persona di suo procuratore speciale, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pappalepore, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale dell'udienza del 9.9.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024,
sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato fra il 16 e il 22.10.2020, il ha quivi convenuto in giudizio Pt_1
la e la deducendo che: il giorno CP_2 CP_1
31.12.2018, intorno alle ore 14, in abitato di Andria, procedeva a piedi per la via Orsini;
giunto all'altezza del civico 61,
attraversava la strada in corrispondenza delle apposite strisce pedonali ivi tracciate;
in tale frangente, veniva investito dall'autovettura FIAT MULTIPLA targata CX873SE, di proprietà della e nell'occasione condotta dal figlio CP_2 Parte_2
assicurata dalla per la responsabilità civile CP_1
derivante dalla circolazione;
riportava di conseguenza <
scapola dx>>, per tale diagnosticatagli nell'immediatezza del fatto presso il Pronto Soccorso del locale ospedale, che ha comportato un periodo di invalidità temporanea e, all'esito,
invalidità permanente, con la connessa necessità di esborsi per spese mediche;
nessun esito hanno avuto le richieste di risarcimento previamente avanzate dall'attore in via stragiudiziale, da ultimo con missiva del 21.5.2020, inviata alla mediante raccomandata a.r. e alla sua compagnia CP_2
assicurativa mediante posta elettronica certificata, di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Il chiedeva pertanto condannarsi in solido la proprietaria Pt_1
del veicolo investitore e l che ne garantisce la CP_1
2 circolazione a pagare in proprio favore, per risarcimento del suddetto danno biologico e delle connesse spese mediche, la complessiva somma di € 39.971,47 o la diversa somma a ritenersi di giustizia, <
sinistro>>.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione nei confronti di entrambi i convenuti, la ha omesso di CP_2
costituirsi in giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 7.4.2021, emessa all'esito dell'udienza a cui la causa è stata in pari data chiamata per la prima comparizione delle parti, figurativamente tenutasi ex art. 221, co. 2 e 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020; la
Compagnia si è invece costituita in giudizio con comparsa di risposta tardivamente depositata, a mente dell'art. 166 c.p.c.,
l'8.3.2021, in termine addirittura successivo alla data della prima udienza fissata nell'atto di citazione al 14.2.2021, con la quale, per un verso, è contestata la domanda attorea, per l'an e per il quantum, e, per altro verso, è proposta domanda riconvenzionale, in via trasversale nei confronti della coevocata
, verso la quale l'Assicurazione chiede dichiararsi: < CP_2
decadenza dell'assicurat[a] dalla garanzia a termini di contratto,
ex artt. 1913 – 1915 [e] il diritto dell'assicuratore di rivalersi nei [suoi] confronti … di quanto sarà tenuto a corrispondere a titolo di indennità nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda>> attorea.
L'inammissibilità di tali domande, per effetto della tardiva costituzione in giudizio della Compagnia, non ha richiesto che ne fosse disposta la notifica alla contumace ex art. 292, co. 1,
3 c.p.c.
L'Assicurazione contesta la fondatezza dell'avversa domanda di risarcimento in punto di an, negando <
"genuinità">> del sinistro oggetto di causa, per ciò che: non ne ha ricevuto denuncia dall'assicurata né dal conducente, che regolarmente utilizzava l'autovettura, i quali neppure si sono prestati a dare alcuna collaborazione all'accertatore incaricato dalla Compagnia di istruire la pratica aperta a seguito della richiesta di risarcimento avanzata dal;
la dinamica Pt_1
dell'incidente da questi allegata si presenta incongrua in relazione alla <
conseguenzialità tra le modalità del riferito evento e le rappresentate conseguenze>>; l'attore si è astenuto dall'agire anche nei confronti del conducente, ciò che, ad avviso dell'Assicurazione, costituirebbe un fatto <
"anomalo">>.
Oltre a trarre dalla mancata evocazione in giudizio del conducente argomento di conforto, in fatto, alla tesi come innanzi opposta,
della falsità, in sostanza, dell'evento di danno posto a fondamento della domanda attorea, in sede della comparsa conclusionale la Compagnia sembra adombrare che la stessa costituisca in diritto causa di nullità dell'intero procedimento e della presente sentenza, per essersi il giudizio svolto in difetto di integrità del contraddittorio.
Il rilievo è privo di ogni pregio: nel solco della ben risalente
Cass., SS.UU., 11.7.1984 n. 4055, infatti, ancora di recente, ex plurimis, Cass. 13.11.2018 n. 29038 ha ribadito la regola che,
<
4 "responsabile del danno", che a norma della L. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 23 ed ora del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 144, comma 3, [di cui qui si tratta] deve essere chiamato in causa, come litisconsorte necessario - in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali - nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta contro l'assicuratore RCA, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, se diverso da quello>> (di tale regola Cass. 20.9.2017 n. 21896 aveva nel frattempo statuito doversi fare applicazione anche in materia di azione ex art. 144 cod.ass.; nello stesso senso Cass.
5.2.2018 n.
2670).
Né, anche in fatto, pare invero potersi ragionevolmente individuare anomalia di sorta nella condotta di chi, potendo agire per il risarcimento del danno nei confronti di un soggetto sicuramente solvibile qual è la compagnia assicuratrice del proprietario del veicolo danneggiante, non si dia pena di estendere l'iniziativa anche ad altri soggetti che non sia indispensabile coinvolgere: e così, per l'appunto, anche al conducente, oltre che al proprietario.
È d'altro canto inconferente, ai fini della decisione sulla domanda attorea, l'atteggiamento di disinteresse che in effetti la Compagnia lamenta da parte della propria assicurata - ed anche,
immotivatamente, da parte del conducente, dal quale nulla essa ha titolo di esigere, siccome estraneo al rapporto assicurativo –
che, con la tardiva costituzione in giudizio, si è l CP_1
posta in condizione di non poter far quivi valere nei confronti della unica passivamente legittimata al riguardo. CP_2
5 E tanto (l'inconferenza di detto disinteresse ai fini della domanda attorea) anche quale elemento sintomatico della dedotta falsità dei fatti prospettati dal al quale maggiore gioco Pt_1
avrebbe al contrario fatto che la denunciasse CP_2
l'incidente secondo l'Assicurazione non avvenuto, così come che il conducente se ne addossasse la colpa nei confronti dell'accertatore da essa incaricato.
Idonea smentita dei dubbi affacciati dalla Compagnia in ordine alla <> e <> del sinistro si ricava poi sia dalle deposizioni rese dai due testi escussi, e Testimone_1
sia, particolarmente in riferimento alla Controparte_3
sussistenza del nesso eziologico, dalla consulenza medica d'ufficio espletata sulla persona del . Pt_1
I testi, che hanno entrambi dichiarato di avere personalmente assistito all'incidente, trovandosi casualmente a distanza di pochi metri dal punto in cui esso è accaduto, prima dell'occorso ignari l'uno dell'altro e dell'attore, ne hanno univocamente e coerentemente confermato il verificarsi nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità come sopra prospettate nell'atto di citazione, precisando di avere visto che la della CP_4
investiva il pedone aggirando un'altra vettura, che si CP_2
era invece fermata per lasciargli attraversare la strada, e che il cadeva al suolo, battendo per terra la spalla destra, Pt_1
dopo essere stato colpito dall'altro lato, <
all'altezza del bacino>> ), dalla dall'impatto CP_3 CP_4
con la quale l'attore provava istintivamente a proteggersi protendendo il braccio sinistro verso l'auto (ancora . CP_3
La c.t.u. espletata, le cui conclusioni questo giudicante
6 condivide e fa proprie, risulta d'altra parte adeguatamente motivata anche in relazione alla piena compatibilità della frattura alla scapola destra riportata dall'attore con la dinamica del sinistro quale come sopra confermata dai testimoni, pur in assenza di qualsivoglia trauma agli arti inferiori, che secondo la Compagnia il avrebbe dovuto necessariamente subire, ma Pt_1
che i testi, e particolarmente come sopra l , hanno escluso CP_3
che possa essersi prodotto.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartiene per l'appunto il danno biologico, espressamente contemplato dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n. 209/2005 proprio nella materia di cui qui si tratta, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, con previsione a cui deve poi attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, per cui il danno biologico è costituito dalla
<
della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità
di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2,
cit.), a risarcirsi nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può
essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una speciale incidenza della
7 menomazione, particolarmente rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima.
Nel caso del presente giudizio, la c.t.u. espletata, sulla base dell'esame dell'attore e della certificazione medica da questi prodotta, ha confermato che, in conseguenza della caduta causata dall'investimento della della , il ha CP_4 CP_2 Pt_1
effettivamente riportato la lamentata frattura della scapola destra, la quale ha comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea di complessivi 80 giorni, di cui 20 al 75%,
20 al 50% e 40 al 25%, e da invalidità permanente nella misura di
7 punti percentuali.
Poiché si tratta di lesione c.d. micropermanente, cioè comportante postumi permanenti di entità non eccedente i 9 punti percentuali,
causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la liquidazione del danno biologico, necessariamente equitativa, ex art. 1226 c.c., espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, co. 1, c.c., va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139
d.l.vo n. 209/2005 (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), nella sua più
recente formulazione, giacché in subiecta materia <
non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso>> (Cass.
16.11.2005 n. 23225).
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore, adottata con d.m. 16.10.2023 (in G.U. n. 247 del 21.10.2023), in favore del , che all'epoca dell'incidente aveva 61 anni, va ad oggi Pt_1
riconosciuto per risarcimento del danno biologico, la complessiva
8 somma di € 11.229,81, di cui € 1.918,00 per invalidità temporanea ed € 9.311,81 per invalidità permanente, senza personalizzazione alcuna, in mancanza anche soltanto della allegazione di speciali riflessi dei postumi permanenti sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato.
Sempre sul piano dei danni non patrimoniali, non può essere riconosciuto in favore dell'attore risarcimento di danno morale,
che il tardivamente ha richiesto per la prima volta con la Pt_1
comparsa conclusionale.
Sul piano patrimoniale, per contro, l'attore ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche documentate, che la c.t.u. ha riconosciuto congrue nella misura richiesta di € 284,47.
Ammonta dunque alla complessiva somma di € 11.514,28 il risarcimento complessivamente spettante al , di cui € Pt_1
11.229,81 per danno non patrimoniale ed € 284,47 per danno non patrimoniale.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
< il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
9 Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006
n. 5234).
Nella specie, la somma di € 11.229,81 riconosciuta per risarcimento del danno non patrimoniale è liquidata all'attualità
e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria;
la somma di € 284,47 riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento del danno non patrimoniale e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come innanzi rivalutato, va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c.
fino alla data della presente sentenza: quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data dell'incidente, sulla media fra la somma liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data dell'incidente medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; quanto al danno patrimoniale, su ciascuno degli importi che concorre a formare la somma di € 284,47,
anno per anno rivalutato, a decorrere dalla data dell'esborso.
Ad istanza dell'attore infine, a norma dell'art. 1224 c.c.,
l'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per
10 risarcimento del danno non patrimoniale e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato va ulteriormente maggiorato degli interessi moratori e quindi degli interessi a maturare dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo, al tasso di cui all'art. 1284 c.c.
Tali somme l va dunque condannata a pagare in favore CP_1
del in solido con la . Pt_1 CP_2
Le spese della c.t.u. espletata vanno definitivamente poste ad intero carico dei convenuti.
Questi vanno infine condannati a pagare in favore dell'attore le altre spese di causa, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo, definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così
[...]
provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 11.514,28, oltre a rivalutazione ed interessi come in motivazione;
- pone a definitivo carico dei convenuti la spesa di c.t.u., per il suo intero ammontare;
- condanna i convenuti a pagare in favore dell'attore le altre spese di causa, che si liquidano nella complessiva somma di €
6.086,64, di cui € 568,64 per gli esborsi documentati ed € 5.518,00
per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
11 Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 29.3.2025
12
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4782 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Casalone, Parte_1
con studio in Bari, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale ATTORE
in persona di suo procuratore speciale, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pappalepore, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale dell'udienza del 9.9.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024,
sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato fra il 16 e il 22.10.2020, il ha quivi convenuto in giudizio Pt_1
la e la deducendo che: il giorno CP_2 CP_1
31.12.2018, intorno alle ore 14, in abitato di Andria, procedeva a piedi per la via Orsini;
giunto all'altezza del civico 61,
attraversava la strada in corrispondenza delle apposite strisce pedonali ivi tracciate;
in tale frangente, veniva investito dall'autovettura FIAT MULTIPLA targata CX873SE, di proprietà della e nell'occasione condotta dal figlio CP_2 Parte_2
assicurata dalla per la responsabilità civile CP_1
derivante dalla circolazione;
riportava di conseguenza <
scapola dx>>, per tale diagnosticatagli nell'immediatezza del fatto presso il Pronto Soccorso del locale ospedale, che ha comportato un periodo di invalidità temporanea e, all'esito,
invalidità permanente, con la connessa necessità di esborsi per spese mediche;
nessun esito hanno avuto le richieste di risarcimento previamente avanzate dall'attore in via stragiudiziale, da ultimo con missiva del 21.5.2020, inviata alla mediante raccomandata a.r. e alla sua compagnia CP_2
assicurativa mediante posta elettronica certificata, di invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Il chiedeva pertanto condannarsi in solido la proprietaria Pt_1
del veicolo investitore e l che ne garantisce la CP_1
2 circolazione a pagare in proprio favore, per risarcimento del suddetto danno biologico e delle connesse spese mediche, la complessiva somma di € 39.971,47 o la diversa somma a ritenersi di giustizia, <
sinistro>>.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione nei confronti di entrambi i convenuti, la ha omesso di CP_2
costituirsi in giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 7.4.2021, emessa all'esito dell'udienza a cui la causa è stata in pari data chiamata per la prima comparizione delle parti, figurativamente tenutasi ex art. 221, co. 2 e 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020; la
Compagnia si è invece costituita in giudizio con comparsa di risposta tardivamente depositata, a mente dell'art. 166 c.p.c.,
l'8.3.2021, in termine addirittura successivo alla data della prima udienza fissata nell'atto di citazione al 14.2.2021, con la quale, per un verso, è contestata la domanda attorea, per l'an e per il quantum, e, per altro verso, è proposta domanda riconvenzionale, in via trasversale nei confronti della coevocata
, verso la quale l'Assicurazione chiede dichiararsi: < CP_2
decadenza dell'assicurat[a] dalla garanzia a termini di contratto,
ex artt. 1913 – 1915 [e] il diritto dell'assicuratore di rivalersi nei [suoi] confronti … di quanto sarà tenuto a corrispondere a titolo di indennità nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda>> attorea.
L'inammissibilità di tali domande, per effetto della tardiva costituzione in giudizio della Compagnia, non ha richiesto che ne fosse disposta la notifica alla contumace ex art. 292, co. 1,
3 c.p.c.
L'Assicurazione contesta la fondatezza dell'avversa domanda di risarcimento in punto di an, negando <
"genuinità">> del sinistro oggetto di causa, per ciò che: non ne ha ricevuto denuncia dall'assicurata né dal conducente, che regolarmente utilizzava l'autovettura, i quali neppure si sono prestati a dare alcuna collaborazione all'accertatore incaricato dalla Compagnia di istruire la pratica aperta a seguito della richiesta di risarcimento avanzata dal;
la dinamica Pt_1
dell'incidente da questi allegata si presenta incongrua in relazione alla <
conseguenzialità tra le modalità del riferito evento e le rappresentate conseguenze>>; l'attore si è astenuto dall'agire anche nei confronti del conducente, ciò che, ad avviso dell'Assicurazione, costituirebbe un fatto <
"anomalo">>.
Oltre a trarre dalla mancata evocazione in giudizio del conducente argomento di conforto, in fatto, alla tesi come innanzi opposta,
della falsità, in sostanza, dell'evento di danno posto a fondamento della domanda attorea, in sede della comparsa conclusionale la Compagnia sembra adombrare che la stessa costituisca in diritto causa di nullità dell'intero procedimento e della presente sentenza, per essersi il giudizio svolto in difetto di integrità del contraddittorio.
Il rilievo è privo di ogni pregio: nel solco della ben risalente
Cass., SS.UU., 11.7.1984 n. 4055, infatti, ancora di recente, ex plurimis, Cass. 13.11.2018 n. 29038 ha ribadito la regola che,
<
4 "responsabile del danno", che a norma della L. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 23 ed ora del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 144, comma 3, [di cui qui si tratta] deve essere chiamato in causa, come litisconsorte necessario - in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali - nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta contro l'assicuratore RCA, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, se diverso da quello>> (di tale regola Cass. 20.9.2017 n. 21896 aveva nel frattempo statuito doversi fare applicazione anche in materia di azione ex art. 144 cod.ass.; nello stesso senso Cass.
5.2.2018 n.
2670).
Né, anche in fatto, pare invero potersi ragionevolmente individuare anomalia di sorta nella condotta di chi, potendo agire per il risarcimento del danno nei confronti di un soggetto sicuramente solvibile qual è la compagnia assicuratrice del proprietario del veicolo danneggiante, non si dia pena di estendere l'iniziativa anche ad altri soggetti che non sia indispensabile coinvolgere: e così, per l'appunto, anche al conducente, oltre che al proprietario.
È d'altro canto inconferente, ai fini della decisione sulla domanda attorea, l'atteggiamento di disinteresse che in effetti la Compagnia lamenta da parte della propria assicurata - ed anche,
immotivatamente, da parte del conducente, dal quale nulla essa ha titolo di esigere, siccome estraneo al rapporto assicurativo –
che, con la tardiva costituzione in giudizio, si è l CP_1
posta in condizione di non poter far quivi valere nei confronti della unica passivamente legittimata al riguardo. CP_2
5 E tanto (l'inconferenza di detto disinteresse ai fini della domanda attorea) anche quale elemento sintomatico della dedotta falsità dei fatti prospettati dal al quale maggiore gioco Pt_1
avrebbe al contrario fatto che la denunciasse CP_2
l'incidente secondo l'Assicurazione non avvenuto, così come che il conducente se ne addossasse la colpa nei confronti dell'accertatore da essa incaricato.
Idonea smentita dei dubbi affacciati dalla Compagnia in ordine alla <> e <> del sinistro si ricava poi sia dalle deposizioni rese dai due testi escussi, e Testimone_1
sia, particolarmente in riferimento alla Controparte_3
sussistenza del nesso eziologico, dalla consulenza medica d'ufficio espletata sulla persona del . Pt_1
I testi, che hanno entrambi dichiarato di avere personalmente assistito all'incidente, trovandosi casualmente a distanza di pochi metri dal punto in cui esso è accaduto, prima dell'occorso ignari l'uno dell'altro e dell'attore, ne hanno univocamente e coerentemente confermato il verificarsi nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità come sopra prospettate nell'atto di citazione, precisando di avere visto che la della CP_4
investiva il pedone aggirando un'altra vettura, che si CP_2
era invece fermata per lasciargli attraversare la strada, e che il cadeva al suolo, battendo per terra la spalla destra, Pt_1
dopo essere stato colpito dall'altro lato, <
all'altezza del bacino>> ), dalla dall'impatto CP_3 CP_4
con la quale l'attore provava istintivamente a proteggersi protendendo il braccio sinistro verso l'auto (ancora . CP_3
La c.t.u. espletata, le cui conclusioni questo giudicante
6 condivide e fa proprie, risulta d'altra parte adeguatamente motivata anche in relazione alla piena compatibilità della frattura alla scapola destra riportata dall'attore con la dinamica del sinistro quale come sopra confermata dai testimoni, pur in assenza di qualsivoglia trauma agli arti inferiori, che secondo la Compagnia il avrebbe dovuto necessariamente subire, ma Pt_1
che i testi, e particolarmente come sopra l , hanno escluso CP_3
che possa essersi prodotto.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartiene per l'appunto il danno biologico, espressamente contemplato dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n. 209/2005 proprio nella materia di cui qui si tratta, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, con previsione a cui deve poi attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, per cui il danno biologico è costituito dalla
<
della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità
di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2,
cit.), a risarcirsi nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può
essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una speciale incidenza della
7 menomazione, particolarmente rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima.
Nel caso del presente giudizio, la c.t.u. espletata, sulla base dell'esame dell'attore e della certificazione medica da questi prodotta, ha confermato che, in conseguenza della caduta causata dall'investimento della della , il ha CP_4 CP_2 Pt_1
effettivamente riportato la lamentata frattura della scapola destra, la quale ha comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea di complessivi 80 giorni, di cui 20 al 75%,
20 al 50% e 40 al 25%, e da invalidità permanente nella misura di
7 punti percentuali.
Poiché si tratta di lesione c.d. micropermanente, cioè comportante postumi permanenti di entità non eccedente i 9 punti percentuali,
causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la liquidazione del danno biologico, necessariamente equitativa, ex art. 1226 c.c., espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, co. 1, c.c., va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139
d.l.vo n. 209/2005 (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), nella sua più
recente formulazione, giacché in subiecta materia <
non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso>> (Cass.
16.11.2005 n. 23225).
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore, adottata con d.m. 16.10.2023 (in G.U. n. 247 del 21.10.2023), in favore del , che all'epoca dell'incidente aveva 61 anni, va ad oggi Pt_1
riconosciuto per risarcimento del danno biologico, la complessiva
8 somma di € 11.229,81, di cui € 1.918,00 per invalidità temporanea ed € 9.311,81 per invalidità permanente, senza personalizzazione alcuna, in mancanza anche soltanto della allegazione di speciali riflessi dei postumi permanenti sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato.
Sempre sul piano dei danni non patrimoniali, non può essere riconosciuto in favore dell'attore risarcimento di danno morale,
che il tardivamente ha richiesto per la prima volta con la Pt_1
comparsa conclusionale.
Sul piano patrimoniale, per contro, l'attore ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche documentate, che la c.t.u. ha riconosciuto congrue nella misura richiesta di € 284,47.
Ammonta dunque alla complessiva somma di € 11.514,28 il risarcimento complessivamente spettante al , di cui € Pt_1
11.229,81 per danno non patrimoniale ed € 284,47 per danno non patrimoniale.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
< il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
9 Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006
n. 5234).
Nella specie, la somma di € 11.229,81 riconosciuta per risarcimento del danno non patrimoniale è liquidata all'attualità
e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria;
la somma di € 284,47 riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento del danno non patrimoniale e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come innanzi rivalutato, va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c.
fino alla data della presente sentenza: quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data dell'incidente, sulla media fra la somma liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data dell'incidente medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; quanto al danno patrimoniale, su ciascuno degli importi che concorre a formare la somma di € 284,47,
anno per anno rivalutato, a decorrere dalla data dell'esborso.
Ad istanza dell'attore infine, a norma dell'art. 1224 c.c.,
l'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per
10 risarcimento del danno non patrimoniale e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato va ulteriormente maggiorato degli interessi moratori e quindi degli interessi a maturare dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo, al tasso di cui all'art. 1284 c.c.
Tali somme l va dunque condannata a pagare in favore CP_1
del in solido con la . Pt_1 CP_2
Le spese della c.t.u. espletata vanno definitivamente poste ad intero carico dei convenuti.
Questi vanno infine condannati a pagare in favore dell'attore le altre spese di causa, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo, definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così
[...]
provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 11.514,28, oltre a rivalutazione ed interessi come in motivazione;
- pone a definitivo carico dei convenuti la spesa di c.t.u., per il suo intero ammontare;
- condanna i convenuti a pagare in favore dell'attore le altre spese di causa, che si liquidano nella complessiva somma di €
6.086,64, di cui € 568,64 per gli esborsi documentati ed € 5.518,00
per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
11 Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 29.3.2025
12
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo