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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/07/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 840 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale “voglia regolare le modalità dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore secondo la volontà congiunta di genitori nelle modalità di seguito indicate:
1. Condizioni relative alla casa familiare
1.1. La casa familiare, sita in Valdagno (VI), Contrada Boscati n. 11, di proprietà del OR CP_2
, viene assegnata, con gli arredi e i corredi ivi esistenti allo stesso che continuerà ad abitarvi
[...] con il figlio La ORa preleverà i mobili di sua proprietà secondo gli Per_1 CP_1 accordi già intercorsi tra le parti.
2. Condizioni relative alla prole
2.1. Il figlio minorenne e non autonomo economicamente, viene affidato ad entrambi i Per_1
1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in riguardo alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua salute, nel rispetto, in ogni caso, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2.2. I genitori concordano che l'affidamento condiviso del figlio venga esercitato mediante Per_1 tempi di permanenza paritetici del figlio presso ciascun genitore.
La residenza anagrafica del minore verrà mantenuta presso il padre.
quindi, trascorrerà con la madre: Per_1
Prima settimana: dal lunedì all'uscita di scuola sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagna a scuola, e dal venerdì sera sino al lunedì successivo quando lo riaccompagna a scuola,
Seconda settimana: dal mercoledì all'uscita di scuola sino al venerdì sera quando lo riaccompagna dal padre.
2.3. trascorrerà con ciascun genitore: Per_1
a) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con anticipo tra i genitori;
b) sette giorni, anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, includendo, ad anni alterni, i giorni della Vigilia e Natale con un genitore e quelli di ultimo dell'anno e Capodanno con l'altro genitore;
c) tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, includendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore.
I costi di eventuali vacanze e/o soggiorni saranno a carico del genitore che li organizza.
2.4. In ogni caso i genitori potranno concordare tempi e modi di visita anche diversi a seconda delle esigenze e delle volontà filiali.
2.5. Tenuto conto dell'affidamento condiviso del figlio minore e dei paritari tempi di permanenza del medesimo presso ciascun genitore, tenuto conto altresì delle capacità reddituali dei genitori, e degli accordi già intercorsi tra i le parti, la ORa verserà al OR , a CP_1 CP_2 decorrere dal mese di marzo 2025, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di Per_1
€ 200,00 (duecento/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese di competenza, sino a quanto il figlio non sarà maggiorenne, autonomo economicamente ed autosufficiente.
Il padre provvederà alle spese ordinarie di così come individuate nel Protocollo del Per_1
Tribunale di Vicenza, ad eccezione della mensa scolastica, che verrà suddivisa a metà tra i genitori.
Quanto al vitto e alloggio, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei
2 rispettivi tempi di permanenza.
2.6. Le spese straordinarie riferibili al figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
2.7. L'assegno unico universale così come le detrazioni fiscali competeranno in ragione della giusta metà a ciascun genitore.
3. Disposizioni Patrimoniali
3.1. Le parti dichiarano altresì di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver altra ragione di credito da vantare l'uno dall'altra e viceversa. In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che dalla cessazione della convivenza, entrambe hanno provveduto al mantenimento e all'accudimento di e quindi nulla, per tale titolo, è dovuto. Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/03/2025 e CP_1 CP_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del loro figlio minore
(nato il [...]). Per_1
All'esito dell'udienza del 13/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore secondo tempi di permanenza paritetici organizzati a settimane Per_1 alterne presso entrambi i genitori e con residenza anagrafica presso il padre, nella casa familiare.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Valdagno (VI), Contrada Boscati n. 11, va assegnata al padre, CP_2
, in quanto convivente con il figlio minore.
[...]
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma
3 congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 15/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 840 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CASTAGNA VALENTINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale “voglia regolare le modalità dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore secondo la volontà congiunta di genitori nelle modalità di seguito indicate:
1. Condizioni relative alla casa familiare
1.1. La casa familiare, sita in Valdagno (VI), Contrada Boscati n. 11, di proprietà del OR CP_2
, viene assegnata, con gli arredi e i corredi ivi esistenti allo stesso che continuerà ad abitarvi
[...] con il figlio La ORa preleverà i mobili di sua proprietà secondo gli Per_1 CP_1 accordi già intercorsi tra le parti.
2. Condizioni relative alla prole
2.1. Il figlio minorenne e non autonomo economicamente, viene affidato ad entrambi i Per_1
1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in riguardo alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua salute, nel rispetto, in ogni caso, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2.2. I genitori concordano che l'affidamento condiviso del figlio venga esercitato mediante Per_1 tempi di permanenza paritetici del figlio presso ciascun genitore.
La residenza anagrafica del minore verrà mantenuta presso il padre.
quindi, trascorrerà con la madre: Per_1
Prima settimana: dal lunedì all'uscita di scuola sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagna a scuola, e dal venerdì sera sino al lunedì successivo quando lo riaccompagna a scuola,
Seconda settimana: dal mercoledì all'uscita di scuola sino al venerdì sera quando lo riaccompagna dal padre.
2.3. trascorrerà con ciascun genitore: Per_1
a) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con anticipo tra i genitori;
b) sette giorni, anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, includendo, ad anni alterni, i giorni della Vigilia e Natale con un genitore e quelli di ultimo dell'anno e Capodanno con l'altro genitore;
c) tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, includendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore.
I costi di eventuali vacanze e/o soggiorni saranno a carico del genitore che li organizza.
2.4. In ogni caso i genitori potranno concordare tempi e modi di visita anche diversi a seconda delle esigenze e delle volontà filiali.
2.5. Tenuto conto dell'affidamento condiviso del figlio minore e dei paritari tempi di permanenza del medesimo presso ciascun genitore, tenuto conto altresì delle capacità reddituali dei genitori, e degli accordi già intercorsi tra i le parti, la ORa verserà al OR , a CP_1 CP_2 decorrere dal mese di marzo 2025, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di Per_1
€ 200,00 (duecento/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese di competenza, sino a quanto il figlio non sarà maggiorenne, autonomo economicamente ed autosufficiente.
Il padre provvederà alle spese ordinarie di così come individuate nel Protocollo del Per_1
Tribunale di Vicenza, ad eccezione della mensa scolastica, che verrà suddivisa a metà tra i genitori.
Quanto al vitto e alloggio, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei
2 rispettivi tempi di permanenza.
2.6. Le spese straordinarie riferibili al figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
2.7. L'assegno unico universale così come le detrazioni fiscali competeranno in ragione della giusta metà a ciascun genitore.
3. Disposizioni Patrimoniali
3.1. Le parti dichiarano altresì di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver altra ragione di credito da vantare l'uno dall'altra e viceversa. In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che dalla cessazione della convivenza, entrambe hanno provveduto al mantenimento e all'accudimento di e quindi nulla, per tale titolo, è dovuto. Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/03/2025 e CP_1 CP_2 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del loro figlio minore
(nato il [...]). Per_1
All'esito dell'udienza del 13/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore secondo tempi di permanenza paritetici organizzati a settimane Per_1 alterne presso entrambi i genitori e con residenza anagrafica presso il padre, nella casa familiare.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Valdagno (VI), Contrada Boscati n. 11, va assegnata al padre, CP_2
, in quanto convivente con il figlio minore.
[...]
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma
3 congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, alla camera di consiglio del 15/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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