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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/05/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.4399.2019 R.G. TRA
" Parte_1 Parte_2
(D.A. Reg. Sic. n.665 del 12.11.1987), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Mons. con sede in Messina, via Catania n. 41, c.f. CP_1
rappresentata e difesa, giusta delibera del C.d.A. n. 25 del 10.04.2014, P.IVA_1 dall'avv. Carlo Vermiglio (C.F.: ) giusta procura in atti, C.F._1 parte attrice, contro il , in persona del Sindaco p.t. C.F. domiciliato per Controparte_2 P.IVA_2 la carica presso la Casa Comunale ed elettivamente in viale Boccetta n. 43, Messina, presso e nello Studio dell'Avv. SA IÒ (C. F. , tel. fax CodiceFiscale_2
090.9431498, pec che lo rappresenta e difende per Email_1 procura apposta in foglio separato, ma materialmente congiunto alla memoria di costituzione, giusta delibera di G.C. n. 488 del 01.10.2020 di conferimento incarico, parte convenuta e nei confronti di
, C.F. Partita I.V.A. in Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, C.F. presso i cui Uffici in Via dei C.F._3
Mille n. 65, is. 211 elegge domicilio, terza chiamata in causa, e
, C.F. in Controparte_4 P.IVA_5 persona del Direttore Generale p.t., autorizzato a stare in giudizio con deliberazione n.1112 del 21 aprile 2020, rappresentato e difeso dall'Avv. NI NF (C.F.
) giusta procura in atti, C.F._4 terza chiamata in causa Avente ad oggetto: contratto atipico Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 22.5.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 5.08.2019 l
[...]
in persona del Presidente del Consiglio di Parte_3
Amministrazione Mons. con sede in Messina, via Catania n. 41, c.f. CP_1
rappresentata e difesa, giusta delibera del C.d.A. n. 25 del 10.04.2014, P.IVA_1
1 dall'Avv. Carlo Vermiglio, conveniva in giudizio il , in persona del Controparte_2
Sindaco p.t., affinché il Tribunale di Messina dichiarasse il convenuto obbligato al CP_2 versamento dell'integrazione sanitaria delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti per il quadriennio 2011-2017 e per l'effetto condannasse il al pagamento in Controparte_2 favore della attrice della complessiva somma di € 714.399,21 o di quella maggior o minor somma che sarebbe stata accertata in giudizio anche con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, secondo i criteri sanciti dalla citata normativa di riferimento, oltre interessi legali sino al soddisfo;
chiedeva l'ammissione della prova per testi sui capitolati indicati e consulenza tecnica d'ufficio sugli anziani ospiti dell' al fine di accertare l'inabilità ed il Pt_4 grado di autosufficienza degli stessi per il riconoscimento della retta integrativa. In ordine a tali domande l premetteva che Pt_4
- nel corso degli anni dal 2011 al 2017 aveva prestato servizio in favore di alcuni ospiti con grado di non autosufficienza uguale o superiore al 74%, così come accertato dalla competente Autorità Sanitaria;
- con la L. n. 87 del 06.05.1981, la Regione Sicilia aveva fornito una chiara definizione alla materia dei servizi a favore degli anziani, stabilendo, all'art. 5, che la gestione di quelli assistenziali fosse affidata alle Amministrazioni comunali;
- con l'art. 17 il Legislatore Siciliano, al primo comma, aveva stabilito la misura delle rette di ricovero, facendo riferimento ad altra legge regionale (art. 18 L. R. 3/1981); al secondo comma dello stesso articolo aveva stabilito che, in presenza di particolari esigenze assistenziali di singoli anziani, che necessitano di un trattamento differenziato in relazione alla condizione di non autosufficienza, potessero essere concesse integrazioni alle rette di ricovero, proporzionali al grado di invalidità e fino ad un massimo del 100% della retta stessa;
- successivamente, con L.R. 22 del 09.05.1986, sempre la Regione Sicilia aveva proceduto al riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali ribadendo, all'art. 16, che i Comuni erano titolari delle funzioni di assistenza agli anziani non autosufficienti (art. 17), a domicilio o mediante ricovero in strutture protette, mentre le Unità Sanitarie Locali (USL, oggi ASP) assicuravano i servizi di carattere sanitario, ad integrazione dei servizi di competenza dei Comuni;
- tale ultima norma, sulla cui interpretazione il aveva fatto leva per ritenersi CP_2 sollevato dall'obbligo di corrispondere la retta integrativa, era stata, però, autenticamente interpretata dal Legislatore siciliano con l'art. 59 della L.R. 33/1996, il quale aveva chiarito come tale integrazione della retta dovesse essere assunta a carico del Controparte_5
pur rimanendo l'erogazione precipuo onere dei Comuni;
[...]
- con l'art.59 della L. R. 33/1996 era stato chiarito che “L'integrazione della retta giornaliera corrisposta, in rapporto al grado di invalidità, dai Comuni dell'isola ai sensi dell'art. 17, secondo comma, legge regionale 6 maggio 1981 n. 87, agli enti gestori di strutture residenziali di ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo Sanitario regionale preordinato al rimborso degli oneri dell'attività socioassistenziale di rilievo sanitario";
- sempre in tema di obblighi relativi alla materia suddetta, il DPR Sicilia n. 158 del 04.06.1996, nell'approvare gli schemi di convenzione tra comuni e strutture di assistenza, aveva specificato che “L'Amministrazione comunale corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di lire 60.000 per strutture sino a 50 posti” e che "per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall' Autorità sanitaria,
2 l'Amministrazione comunale deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera come prima determinata dall'art. 14 entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art. 17 L.R. 87/1981. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'Amministrazione Comunale provvederà ad esercitare azione di rivalsa”. Dopo aver premesso quanto sopra la parte attrice argomentava, quindi, che i Comuni siciliani erano obbligati al pagamento delle rette di ricovero degli anziani non autosufficienti, ivi compresa la quota integrativa;
deduceva, ancora, che, con nota del 18.05.2004, l'Ausl 5 di Messina, aveva richiesto al di non anticipare alcuna quota degli importi Controparte_2
e sollevato il “ in ordine all'anticipazione di detta integrazione"; che, per effetto di CP_2 tale nota, il si era ritenuto libero dall'obbligo di corrispondere la retta Controparte_2 integrativa e aveva proceduto alla decurtazione degli importi;
che aveva invitato l'ente convenuto al ripristino delle rette in conformità alla legge;
che analogo invito aveva formulato all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali, con note prot. ai nn. 23 del 19.01.2005, 797 del 30.06.2005 e 3693 del 15.10.2007; nonché di aver diffidato il Controparte_2 all'adempimento dell'obbligo, minacciando addirittura il possibile intervento sostitutivo dell'Organo Regionale;
deduceva, inoltre, che nel periodo 2011-2017 il Controparte_2 era rimasto debitore nei confronti dell di complessivi € 714.399,21, e chiedeva che il Pt_4
Tribunale condannasse l'ente convenuto al pagamento del suddetto importo. Con memoria del 6.12.2019 si costituiva in giudizio il , in Controparte_2 persona del Sindaco pro-tempore, dott. C.F. elettivamente Persona_1 P.IVA_2 domiciliato in Messina, Via Camiciotti 104 presso lo studio dell'Avv. Francesco Gallo, C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, il quale, CodiceFiscale_5 preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa i terzi
[...]
; nel merito eccepiva la Controparte_6 carenza di legittimazione passiva del convenuto, chiedeva il rigetto delle domande CP_2 attrici con la dichiarazione dell'assenza di qualsivoglia obbligo di pagamento da parte del nei confronti dell'attrice e nel caso di accoglimento delle domande dell' CP_2 Pt_4 chiedeva che il Giudice dichiarasse l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e/o l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia tenuto, comunque, a manlevare il CP_2 di tutte le somme che eventualmente dovessero essere riconosciute a favore di parte
[...] attrice;
argomentava sull'assenza di una convenzione tra l'attrice e il da cui sarebbe CP_2 dipesa la carenza di legittimazione passiva dell'ente convenuto e che, comunque, nessuna somma poteva essere richiesta allo stesso in assenza di contratto. Alla prima udienza del 7.01.2020, il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi
Regione Sicilia e Controparte_6 rinviava il processo all'udienza del 16.06.2020. Con comparsa depositata in data 19.05.2020 si costituiva in giudizio l , C.F. Partita I.V.A. Controparte_3 P.IVA_3
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, C.F. presso i cui C.F._3
Uffici in Via dei Mille n. 65, is. 211, eleggeva domicilio, il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell deducendo che il avrebbe dovuto Controparte_3 CP_2 chiamare in causa solo l' perché solo quest'ultima aveva chiesto all'Ente Controparte_4 locale di non anticipare alcuna quota integrativa con nota del 18.5.2004; rappresentava che
3 l'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. n°33/96, provvede ogni anno, entro il limite di £ 500 milioni (€ 258.228,45), a ripartire le somme a tutte le Controparte_7
, in proporzione alla popolazione con età superiore a 65 anni residente nelle varie
[...] province. Con comparsa del 20.05.2020 si costituiva in giudizio anche l'
[...]
, C.F. in persona del Direttore Controparte_4 P.IVA_5
Generale pro-tempore dr. , autorizzato a stare in giudizio con deliberazione Controparte_8
n.1112 del 21 aprile 2020, rappresentato e difeso dall'Avv. NI NF (C.F.
), la quale chiedeva che il Tribunale adito dichiarasse C.F._4
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in ordine alle domande proposte nei confronti dell CP_4
- il difetto di legittimazione dell e rigettasse Pt_4
- tutte le domande proposte nei confronti dell' e tutte le domande di carattere CP_4 istruttorio proposte dall'attrice; chiedeva, comunque e in via subordinata, che a parte attrice venisse ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di depositare in giudizio copia delle cartelle cliniche dei singoli ricoverati ai quali sarebbero state erogate presunte prestazioni sanitarie integrative e differenziate;
il tutto con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi. All'udienza del 16.06.2020 il Giudice concedeva termini ex art.183 c.6 c.p.c. per il deposito di memorie e rinviava il processo all'udienza del 15.12.2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Depositate le memorie ex art.183 c.6 c.p.c., con una delle quali il CP_2 CP_2 si costituiva per mezzo di nuovo procuratore, all'udienza del 15.12.2020, il Giudice rimetteva la causa davanti al Presidente di Sezione. Con ordinanza del 4.12.2021 e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.11.2021 il Giudice ammetteva la prova per testi, ordinando contestualmente all' di Pt_4 depositare tutte le certificazioni dell'ASP di Messina dalle quali poter evincere il grado di autosufficienza degli anziani per i quali erano state richieste le rette integrative di ricovero, nonché tutte le relative cartelle cliniche e/o le prescrizioni mediche dalle quali poter ricavare le prestazioni sanitarie aggiuntive di cui avevano avuto necessità gli anziani ricoverati presso la struttura dal 2011 al 2017; tutte le comunicazioni inviate dall' al aventi ad Pt_4 CP_2 oggetto i ricoveri dei suoi ospiti e le prestazione sanitarie aggiuntive ricevute da ognuno di essi;
rinviava la causa per prosecuzione e per eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.12.2022. Espletata la prova testimoniale così come ammessa, la causa era rinviata all'udienza del 25.01.2024 per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 12.12.2024 le parti precisavano le conclusioni;
all'udienza del 22.5.2025 le parti discutevano oralmente e il Presidente istruttore formulava riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni con il modulo di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
La preliminare questione di giurisdizione
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità – da ultimo Cass. Civile, sez. III sentenza n. 2577 del 2024 - che le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi" nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le e le case di cura, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. Controparte_7
133, co. 1, lett. c), codice del processo amministrativo, sono sostanzialmente quelle
4 contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra l'Amministrazione concedente e il concessionario del servizio pubblico, in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo/pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla pubblica amministrazione per la tutela d'interessi generali;
mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra l'Amministrazione e il concessionario si configura secondo il binomio "potere/interesse" e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (tra le numerose anche Cass., Sez. Unite, n. 26200/2019). Nell fattispecie in esame si controverte di situazioni che non coinvolgono provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, o discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione nel caso concreto;
infatti, con riferimento alla controversia patrimoniale posta all'attenzione di questo Tribunale (tra Comune ed ente erogatore di prestazioni assistenziali relative al ricovero di soggetti deboli) deve negarsi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo posto che essa non afferisce a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico del comune sono stabilite direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovano in stato di bisogno.
Il merito
Ciò posto, la domanda avanzata si inscrive nella controversa materia della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate, in particolare, in favore di soggetti anziani e disabili. L'art. 17 comma 2 L.R. 87/1981 dispone che, “in relazione a particolari esigenze assistenziali di singoli anziani che siano bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza, possono essere concesse integrazioni agli importi fissati dal succitato art. 18 (L.R. 3/1981) proporzionalmente al grado di invalidità e fino ad un massimo del 100 per cento, previa attestazione dell'unità sanitaria locale”. Il successivo art. 59 L.R. 18.5.1996 n. 33, avente natura interpretativa dell'art. 17 L.R. 22/1986 (concernente il riordino delle attività assistenziali in ambito regionale), in tema di erogazione della retta giornaliera corrisposta in relazione al grado di invalidità agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti ed ai fini del rimborso degli oneri dell'attività socioassistenziale di rilievo, sanitario in applicazione del D.P.C.M. 8 agosto 1985, prevede la trasmissione all'Azienda unità sanitaria locale da parte del servizio sociale del Comune di copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza. La mancata opposizione da parte dell'ente competente (si cfr. il comma 2) nei successivi venti giorni comporta “l'obbligo per il comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione”. Il successivo comma 3 stabilisce che è facoltà dell'Azienda unità sanitaria locale verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, “avuto anche
5 riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'Ente in rapporto ai bisogni degli ospiti …”. Il tenore letterale delle disposizioni normative poc'anzi richiamate induce a ritenere che la sola condizione di grave invalidità e, quindi, di non autosufficienza degli ospiti ricoverati presso la struttura assistenziale non giustifichi di per sé l'erogazione della quota integrativa per prestazioni di rilievo sanitario, occorrendo a tal fine l'attestazione della competente unità sanitaria locale (e, all'attualità, della sussistenza di “particolari esigenze assistenziali di singoli anziani che siano bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza” (art. 17 co. 2 L.R. 87/81), ed essendo altresì prevista una interlocuzione con l'azienda sanitaria, nonché la facoltà di quest'ultima di verificare il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, “avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'Ente in rapporto ai bisogni degli ospiti”. Tali previsioni sarebbero del tutto pleonastiche se non implicassero, ai fini del diritto al rimborso della quota per prestazioni di rilievo sanitario, la necessità di un requisito ulteriore rispetto alla mera condizione di non autosufficienza derivante dalla grave invalidità dell'assistito. In piena coerenza con tale ricostruzione della normativa in materia, la Suprema Corte con sentenza della Sez. III n. 7787 del 29.3.2018 - che richiama a sua volta un proprio consolidato orientamento (v. in particolare Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15350 del 06/07/2006) - ha affermato:
“che … con la L. 6 maggio 1981, n. 87, la Regione Sicilia ha definito gli interventi e i servizi a favore degli anziani, tra i quali quelli assistenziali, la cui gestione è affidata ai comuni (vedi art. 5), e, all'art. 17, ha disposto che le rette così erogate dai comuni siano adeguate agli importi previsti da altra legge regionale;
che il medesimo art. 17 dispone, al comma 2, che possano essere concesse integrazioni ai predetti importi in relazione a particolari esigenze assistenziali di singoli anziani, previa attestazione della unità sanitaria locale;
che, con la L.R. 9 maggio 1986, n. 22, la ha proceduto al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio di sua competenza, stabilendo, all'art. 16, che i comuni, singoli o associati, sono titolari delle funzioni attinenti alla predetta materia, tra le quali, a norma del successivo art. 17, l'assistenza agli anziani non autosufficienti, a domicilio
o mediante ricovero in strutture protette, mentre le unità sanitarie locali assicurano i servizi di carattere sanitario, integrativi dei servizi di competenza dei comuni;
che, con la medesima legge, all'art. 44, è stato istituito nel bilancio regionale il Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi socioassistenziali, variamente finanziato dallo Stato e dalla Regione, destinatario delle spese anticipate dai comuni per i servizi loro demandati;
che, infine la L.R. 18 maggio 1996, n. 33, art. 59, avente espressamente natura interpretativa della L.R. 9 maggio 1986, art. 17, dispone che l'integrazione della retta giornaliera corrisposta dai Comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti sia assunta a carico del Fondo sanitario regionale;
che, secondo volontà di legge, risulta quindi che le rette e le eventuali integrazioni dovute agli enti gestori debbano essere corrisposte dai comuni, i quali poi avranno titolo per ottenerne il rimborso dal CP_5
che, nel quadro di siffatta sistemazione normativa, deve ritenersi che la L.R. 6 maggio 1981, n. 87, art. 17, comma 2, impone di considerare l'integrazione della retta in esame quale
6 funzione esclusiva della sussistenza delle particolari esigenze assistenziali attestate dalla competente unità sanitaria locale (cfr. sul punto, in termini, Sez. 3, Sentenza n. 15350 del 06/07/2006), con la conseguenza che il Comune è tenuto a corrispondere l'integrazione all'ente gestore solo (ed esclusivamente) qualora sussistano tali esigenze, l'attestazione del cui ricorso è rimesso, senza eccezioni, alla valutazione della ridetta unità sanitaria locale competente;
che, pertanto, dovendo ritenersi, secondo la più corretta interpretazione della legislazione regionale in esame, che la "previa" autorizzazione dell'autorità sanitaria locale competente vale a condizionare la legittimità stessa dell'integrazione della retta da parte del Comune interessato, del tutto correttamente il giudice a quo (sulla scia delle valutazioni già operate dal giudice di primo grado) ha escluso la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal avendo quest'ultimo trascurato di acquisire, in relazione alla prevista CP_2 integrazione delle rette de quibus, la necessaria autorizzazione dell'autorità sanitaria locale competente” (così anche Cass. n. 9565 del 2017; n. 26289 del 2017; n. 28014 del 2017; n. 28325 del 2017; n. 3108 del 2018). Alla stregua della normativa vigente e del citato orientamento giurisprudenziale, può, dunque, condividersi l'assunto secondo il quale le quote di rimborso per prestazioni di rilievo sanitario, ivi comprese le quote integrative, debbano essere attribuite e debbano gravare, ricorrendo le condizioni appena indicate (la condizione di grave invalidità dell'assistito e delle esigenze assistenziali attestate dalla competente unità sanitaria locale e la prova delle speciali prestazioni erogate e del piano assistenziale individualizzato che giustifica, appunto, il riconoscimento della retta integrativa sanitaria, in presenza di una condizione di grave disabilità.), sull'ente locale territoriale e, quindi, sul ciò che esclude la Controparte_2 fondatezza nel merito dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva genericamente formulata dal al momento della costituzione in giudizio per tesi del quale la CP_2 medesima domanda parte attrice avrebbe dovuto proporre in danno dell' e Controparte_4 dell'Assessorato regionale competente. La medesima normativa, a parere di questo Tribunale, rende irrilevante la sussistenza di una convenzione scritta (da intendersi quale accordo in cui la Pubblica Amministrazione si muove e agisce iure privatorum nl perseguimento di interessi pubblici) tra l'ente territoriale e l'attrice; infatti, l'odierna attrice opera sul territorio del Comune di Messina in ragione di decreto assessoriale regionale del 1987 n. 665; l'attività assistenziale è svolta in forza delle su descritte disposizioni di legge;
il sistema di sostegno economico si articola in rette socio- assistenziali di base destinate a coprire il mantenimento ordinario degli anziani indigenti, nonché in rette "socio-assistenziali integrative" (quelle per cui è contesa), destinate ai soggetti anziani che versano in condizioni di non autosufficienza non inferiore al 74%, ovvero soggetti che vertono in condizioni psico-fisiche gravi e che, pertanto, necessitano di particolare cura ed assistenza in ragione di esigenze assistenziali attestate dalla competente unità sanitaria locale;
le due rette sono corrisposte in forza del D.P.R.S. n. 158 del 4 giugno 1996, attuativo della legge regionale su citata n. 22 del 1986 e dovranno essere versate materialmente agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti operanti sul territorio in forza di autorizzazione della Regione dai Comuni, i quali, però, avranno titolo per ottenerne il rimborso dal Fondo Sanitario per la gestione dei servizi e degli interventi socioassistenziali, finanziato dallo Stato e dalla Regione e di cui sopra si è riferito. Un sistema, quello appena descritto, che prescinde evidentemente dall'esistenza di un contratto scritto – inteso quale accordo al quale l'Amministrazione partecipa iure privatorum
7 - tra l'ente gestore di strutture residenziali per il ricovero degli anziani non autosufficienti e l'ente territoriale di riferimento sul quale – giova ribadirlo - non grava il costo delle prestazioni erogate dal gestore al quale vanno corrisposte le rette in ragione del diritto al rimborso – previsto per legge - con l'utilizzo delle risorse confluite nel Fondo (Sanitario Regionale); un meccanismo che si fonda, peraltro, anche su provvedimenti amministrativi e tra questi la disposizione di ricovero ascrivibile all'ente territoriale e le certificazioni e attestazioni dell' anche sulla sussistenza delle particolari esigenze Controparte_4 assistenziali e la cui efficacia e operatività, quindi, prescinde dall'esistenza di un contratto tra l'ente territoriale e l'Istituto autorizzato ad operare nel territorio di riferimento e ciò nonostante sia espressamente previsto uno schema di convenzione il cui contenuto è tipizzato dal legislatore (allegato F “Schema di convenzione per gestione di casa di riposo, casa protetta/comunità alloggio per anziani” del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 1996 n.158) perché concepito – quale accordo di diritto pubblico e non di diritto privato - in funzione di una omogenea gestione del servizio pubblico sanitario, socio assistenziale erogato dal per il tramite dei gestori autorizzati con i quali va, CP_2 evidentemente, privilegiato un rapporto fiduciario perché involgente l'esecuzione prestazioni sensibili che il Comune potrebbe non poter erogare direttamente. Né siffatta determinazione/valutazione è preclusa dal passaggio in giudicato (quindi esterno) della Sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 2541.2024 prodotta dal CP_2
e definitoria di un giudizio tra le stesse parti, peraltro avente ad oggetto pretese avanzate dall'odierna attrice in danno dell'odierna convenuta in forza di prestazioni socioassistenziali erogate in annualità più risalenti nel tempo. Ed ancora il costituendosi in giudizio non ha contestato, nella laconica CP_2 memoria depositata, l'effettiva esecuzione di tutte le prestazioni legittimanti la richiesta di pagamento formulata dall'attrice; tardiva va, poi, dichiarata siffatta contestazione sollevata dal convenuto solo con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma CP_2
6 n. 2 c.p.c. e, quindi, a preclusioni assertive ormai mature. Parte attrice ha, infine, prodotto numerosi documenti, al momento della costituzione e con la nota del 31.1.2022, in ossequio all'ordine di esibizione emesso dal Giudice, dai quali si ricava a) che il ha disposto nell'anno 2006, previo anche formale Controparte_2 impegno di spesa per euro 1.320.000,00, il ricovero dei pazienti (non autosufficienti con percentuale uguale o superiore al 75%) indicati dall'attrice proprio presso l'Istituto , gli stessi la cui permanenza presso l'istituto si è variamente Parte_2 protratta nell'arco temporale 2011 – 2017; ciò che evidentemente presuppone la preesistenza di una specifica convenzione (funzionale al corretto esercizio però dei potere autoritativo e, quindi, delle funzioni amministrative) tra il e l'ente CP_2 di assistenza;
circostanza che si ricava anche dal carteggio triangolare intercorso tra , e odierna parte attrice;
né, proprio in Controparte_4 Controparte_2 ragione della particolarità della struttura procedimentale su tratteggiata, può gravare sull'ente di assistenza l'onere della prova dell'impegno di spesa dell'ente territoriale per detto servizio pubblico per gli anni successivi (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017); b) che il trattamento sanitario è stato effettivamente prestato dall'attrice su puntuale richiesta dell'Istituto dei Servizi Sociali del convenuto;
né – giova ribadirlo CP_2
- è sorta nei termini di rito, contestazione specifica alcuna del Comune
8 sull'effettività delle prestazioni erogate dall'attrice in favore dei soggetti deboli indicati in atti, come confermato anche dai testi escussi nel corso del giudizio. Va, quindi, affermato il diritto della parte attrice al pagamento delle integrazioni delle rette dovute sulla base della normativa citata. Logiche conseguenze: la condanna del al pagamento in favore Controparte_2 dell'attrice della somma di euro 714.399,20 oltre gli interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, nonché la condanna – v'è, giova ribadirlo, prova, ricavabile dalla produzione documentale come integrata su ordine del giudice, della preventiva informazione dell'avvenuta ospitalità, delle prescrizioni delle prestazioni sanitarie e della prova dell'avvenuta prestazione - dell'Azienda terza chiamata – e non anche dell'Assessorato perché sostanzialmente estraneo alla contesa - al rimborso in favore del di detta CP_2 somma, fermi i limiti del Fondo stanziato per ciascuna annualità (anni dal 2011 al 2017); a tal ultimo riguardo deve, infatti disattendersi il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata al momento della costituzione dall' ; invero, anche la Controparte_4 controversia (con la chiamata del terzo e, quindi, con la domanda di manleva/garanzia) promossa da un Comune nei confronti della per ottenere il rimborso della Controparte_4 quota di retta giornaliera corrisposta, a titolo di integrazione, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, ai sensi dell'art. 59 della l.r. Sicilia n. 33 del 1996, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge (si cfr. anche Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 12/04/2024, n. 9952).
La regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, valore della controversia pari al credito accertato, quattro fasi di giudizio, seguono la soccombenza, con la conseguenza che il convenuto deve essere CP_2 condannato al pagamento di esse in favore di parte attrice. Stante la soccombenza del terzo chiamato nel rapporto con il convenuto chiamante, l terza chiamata va condannata al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_4 del liquidate anch'esse in dispositivo secondo gli stessi criteri appena Controparte_2 indicati. La sostanziale estraneità alla contesa dell'Assessorato terzo chiamato impone la condanna del chiamante al pagamento in favore dell'Assessorato terzo Controparte_2 chiamato delle spese di lite liquidate secondo lo stesso criterio appena indicato
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 4399.2019 R.G. promossa da " (D.A. Parte_3
Reg. Sic. n.665 del 12.11.1987), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Mons. con sede in Messina, via Catania n. 41, c.f. rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa, giusta delibera del C.d.A. n. 25 del 10.04.2014, dall'avv. Carlo Vermiglio (C.F.:
) giusta procura in atti, parte attrice, contro , in C.F._1 Controparte_2 persona del Sindaco p.t. C.F. domiciliato per la carica presso la Casa Comunale P.IVA_2
9 ed elettivamente in viale Boccetta n. 43, Messina, presso e nello Studio dell'Avv. SA IÒ (C. F. , tel. fax 090.9431498, pec CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende per procura apposta in Email_1 foglio separato, ma materialmente congiunto alla memoria di costituzione, giusta delibera di G.C. n. 488 del 01.10.2020 di conferimento incarico, parte convenuta, e nei confronti di l C.F. Partita I.V.A. in Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, C.F. presso i cui Uffici in Via dei C.F._3
Mille n. 65, is. 211 elegge domicilio, terza chiamata in causa,
[...]
, C.F. in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_4 P.IVA_5 autorizzato a stare in giudizio con deliberazione n.1112 del 21 aprile 2020, rappresentato e difeso dall'Avv. NI NF (C.F. ) giusta procura in atti, C.F._4 terza chiamata in causa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. condanna il a pagare in favore di parte attrice la somma di € Controparte_2
714.399,20 oltre gli interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo;
2. condanna l' , in persona del Direttore Controparte_4
Generale p.t., al rimborso della su indicata somma di euro 714.399,20 in favore del fermi i limiti del Fondo stanziato per ciascuna annualità dal 2011 al 2017; CP_2
3. condanna il al pagamento a favore dell'attrice delle spese Controparte_2 processuali che si liquidano in complessivi € 14.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
4. condanna l' , in persona del Direttore Controparte_4
Generale p.t., al pagamento in favore del delle spese di lite Controparte_2 liquidate in complessivi euro 14.500,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
5. condanna il al pagamento in favore dell' Controparte_2 Controparte_3
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 14.500,00 oltre s.g. al
[...]
15%, iva e cassa. Così deciso in Messina, il 26.5.2025 Il Presidente di Sezione (Ugo Scavuzzo)
10
" Parte_1 Parte_2
(D.A. Reg. Sic. n.665 del 12.11.1987), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Mons. con sede in Messina, via Catania n. 41, c.f. CP_1
rappresentata e difesa, giusta delibera del C.d.A. n. 25 del 10.04.2014, P.IVA_1 dall'avv. Carlo Vermiglio (C.F.: ) giusta procura in atti, C.F._1 parte attrice, contro il , in persona del Sindaco p.t. C.F. domiciliato per Controparte_2 P.IVA_2 la carica presso la Casa Comunale ed elettivamente in viale Boccetta n. 43, Messina, presso e nello Studio dell'Avv. SA IÒ (C. F. , tel. fax CodiceFiscale_2
090.9431498, pec che lo rappresenta e difende per Email_1 procura apposta in foglio separato, ma materialmente congiunto alla memoria di costituzione, giusta delibera di G.C. n. 488 del 01.10.2020 di conferimento incarico, parte convenuta e nei confronti di
, C.F. Partita I.V.A. in Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, C.F. presso i cui Uffici in Via dei C.F._3
Mille n. 65, is. 211 elegge domicilio, terza chiamata in causa, e
, C.F. in Controparte_4 P.IVA_5 persona del Direttore Generale p.t., autorizzato a stare in giudizio con deliberazione n.1112 del 21 aprile 2020, rappresentato e difeso dall'Avv. NI NF (C.F.
) giusta procura in atti, C.F._4 terza chiamata in causa Avente ad oggetto: contratto atipico Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 22.5.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 5.08.2019 l
[...]
in persona del Presidente del Consiglio di Parte_3
Amministrazione Mons. con sede in Messina, via Catania n. 41, c.f. CP_1
rappresentata e difesa, giusta delibera del C.d.A. n. 25 del 10.04.2014, P.IVA_1
1 dall'Avv. Carlo Vermiglio, conveniva in giudizio il , in persona del Controparte_2
Sindaco p.t., affinché il Tribunale di Messina dichiarasse il convenuto obbligato al CP_2 versamento dell'integrazione sanitaria delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti per il quadriennio 2011-2017 e per l'effetto condannasse il al pagamento in Controparte_2 favore della attrice della complessiva somma di € 714.399,21 o di quella maggior o minor somma che sarebbe stata accertata in giudizio anche con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, secondo i criteri sanciti dalla citata normativa di riferimento, oltre interessi legali sino al soddisfo;
chiedeva l'ammissione della prova per testi sui capitolati indicati e consulenza tecnica d'ufficio sugli anziani ospiti dell' al fine di accertare l'inabilità ed il Pt_4 grado di autosufficienza degli stessi per il riconoscimento della retta integrativa. In ordine a tali domande l premetteva che Pt_4
- nel corso degli anni dal 2011 al 2017 aveva prestato servizio in favore di alcuni ospiti con grado di non autosufficienza uguale o superiore al 74%, così come accertato dalla competente Autorità Sanitaria;
- con la L. n. 87 del 06.05.1981, la Regione Sicilia aveva fornito una chiara definizione alla materia dei servizi a favore degli anziani, stabilendo, all'art. 5, che la gestione di quelli assistenziali fosse affidata alle Amministrazioni comunali;
- con l'art. 17 il Legislatore Siciliano, al primo comma, aveva stabilito la misura delle rette di ricovero, facendo riferimento ad altra legge regionale (art. 18 L. R. 3/1981); al secondo comma dello stesso articolo aveva stabilito che, in presenza di particolari esigenze assistenziali di singoli anziani, che necessitano di un trattamento differenziato in relazione alla condizione di non autosufficienza, potessero essere concesse integrazioni alle rette di ricovero, proporzionali al grado di invalidità e fino ad un massimo del 100% della retta stessa;
- successivamente, con L.R. 22 del 09.05.1986, sempre la Regione Sicilia aveva proceduto al riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali ribadendo, all'art. 16, che i Comuni erano titolari delle funzioni di assistenza agli anziani non autosufficienti (art. 17), a domicilio o mediante ricovero in strutture protette, mentre le Unità Sanitarie Locali (USL, oggi ASP) assicuravano i servizi di carattere sanitario, ad integrazione dei servizi di competenza dei Comuni;
- tale ultima norma, sulla cui interpretazione il aveva fatto leva per ritenersi CP_2 sollevato dall'obbligo di corrispondere la retta integrativa, era stata, però, autenticamente interpretata dal Legislatore siciliano con l'art. 59 della L.R. 33/1996, il quale aveva chiarito come tale integrazione della retta dovesse essere assunta a carico del Controparte_5
pur rimanendo l'erogazione precipuo onere dei Comuni;
[...]
- con l'art.59 della L. R. 33/1996 era stato chiarito che “L'integrazione della retta giornaliera corrisposta, in rapporto al grado di invalidità, dai Comuni dell'isola ai sensi dell'art. 17, secondo comma, legge regionale 6 maggio 1981 n. 87, agli enti gestori di strutture residenziali di ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo Sanitario regionale preordinato al rimborso degli oneri dell'attività socioassistenziale di rilievo sanitario";
- sempre in tema di obblighi relativi alla materia suddetta, il DPR Sicilia n. 158 del 04.06.1996, nell'approvare gli schemi di convenzione tra comuni e strutture di assistenza, aveva specificato che “L'Amministrazione comunale corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di lire 60.000 per strutture sino a 50 posti” e che "per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall' Autorità sanitaria,
2 l'Amministrazione comunale deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera come prima determinata dall'art. 14 entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art. 17 L.R. 87/1981. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'Amministrazione Comunale provvederà ad esercitare azione di rivalsa”. Dopo aver premesso quanto sopra la parte attrice argomentava, quindi, che i Comuni siciliani erano obbligati al pagamento delle rette di ricovero degli anziani non autosufficienti, ivi compresa la quota integrativa;
deduceva, ancora, che, con nota del 18.05.2004, l'Ausl 5 di Messina, aveva richiesto al di non anticipare alcuna quota degli importi Controparte_2
e sollevato il “ in ordine all'anticipazione di detta integrazione"; che, per effetto di CP_2 tale nota, il si era ritenuto libero dall'obbligo di corrispondere la retta Controparte_2 integrativa e aveva proceduto alla decurtazione degli importi;
che aveva invitato l'ente convenuto al ripristino delle rette in conformità alla legge;
che analogo invito aveva formulato all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali, con note prot. ai nn. 23 del 19.01.2005, 797 del 30.06.2005 e 3693 del 15.10.2007; nonché di aver diffidato il Controparte_2 all'adempimento dell'obbligo, minacciando addirittura il possibile intervento sostitutivo dell'Organo Regionale;
deduceva, inoltre, che nel periodo 2011-2017 il Controparte_2 era rimasto debitore nei confronti dell di complessivi € 714.399,21, e chiedeva che il Pt_4
Tribunale condannasse l'ente convenuto al pagamento del suddetto importo. Con memoria del 6.12.2019 si costituiva in giudizio il , in Controparte_2 persona del Sindaco pro-tempore, dott. C.F. elettivamente Persona_1 P.IVA_2 domiciliato in Messina, Via Camiciotti 104 presso lo studio dell'Avv. Francesco Gallo, C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, il quale, CodiceFiscale_5 preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa i terzi
[...]
; nel merito eccepiva la Controparte_6 carenza di legittimazione passiva del convenuto, chiedeva il rigetto delle domande CP_2 attrici con la dichiarazione dell'assenza di qualsivoglia obbligo di pagamento da parte del nei confronti dell'attrice e nel caso di accoglimento delle domande dell' CP_2 Pt_4 chiedeva che il Giudice dichiarasse l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e/o l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia tenuto, comunque, a manlevare il CP_2 di tutte le somme che eventualmente dovessero essere riconosciute a favore di parte
[...] attrice;
argomentava sull'assenza di una convenzione tra l'attrice e il da cui sarebbe CP_2 dipesa la carenza di legittimazione passiva dell'ente convenuto e che, comunque, nessuna somma poteva essere richiesta allo stesso in assenza di contratto. Alla prima udienza del 7.01.2020, il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi
Regione Sicilia e Controparte_6 rinviava il processo all'udienza del 16.06.2020. Con comparsa depositata in data 19.05.2020 si costituiva in giudizio l , C.F. Partita I.V.A. Controparte_3 P.IVA_3
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, C.F. presso i cui C.F._3
Uffici in Via dei Mille n. 65, is. 211, eleggeva domicilio, il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell deducendo che il avrebbe dovuto Controparte_3 CP_2 chiamare in causa solo l' perché solo quest'ultima aveva chiesto all'Ente Controparte_4 locale di non anticipare alcuna quota integrativa con nota del 18.5.2004; rappresentava che
3 l'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. n°33/96, provvede ogni anno, entro il limite di £ 500 milioni (€ 258.228,45), a ripartire le somme a tutte le Controparte_7
, in proporzione alla popolazione con età superiore a 65 anni residente nelle varie
[...] province. Con comparsa del 20.05.2020 si costituiva in giudizio anche l'
[...]
, C.F. in persona del Direttore Controparte_4 P.IVA_5
Generale pro-tempore dr. , autorizzato a stare in giudizio con deliberazione Controparte_8
n.1112 del 21 aprile 2020, rappresentato e difeso dall'Avv. NI NF (C.F.
), la quale chiedeva che il Tribunale adito dichiarasse C.F._4
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in ordine alle domande proposte nei confronti dell CP_4
- il difetto di legittimazione dell e rigettasse Pt_4
- tutte le domande proposte nei confronti dell' e tutte le domande di carattere CP_4 istruttorio proposte dall'attrice; chiedeva, comunque e in via subordinata, che a parte attrice venisse ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di depositare in giudizio copia delle cartelle cliniche dei singoli ricoverati ai quali sarebbero state erogate presunte prestazioni sanitarie integrative e differenziate;
il tutto con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi. All'udienza del 16.06.2020 il Giudice concedeva termini ex art.183 c.6 c.p.c. per il deposito di memorie e rinviava il processo all'udienza del 15.12.2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Depositate le memorie ex art.183 c.6 c.p.c., con una delle quali il CP_2 CP_2 si costituiva per mezzo di nuovo procuratore, all'udienza del 15.12.2020, il Giudice rimetteva la causa davanti al Presidente di Sezione. Con ordinanza del 4.12.2021 e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.11.2021 il Giudice ammetteva la prova per testi, ordinando contestualmente all' di Pt_4 depositare tutte le certificazioni dell'ASP di Messina dalle quali poter evincere il grado di autosufficienza degli anziani per i quali erano state richieste le rette integrative di ricovero, nonché tutte le relative cartelle cliniche e/o le prescrizioni mediche dalle quali poter ricavare le prestazioni sanitarie aggiuntive di cui avevano avuto necessità gli anziani ricoverati presso la struttura dal 2011 al 2017; tutte le comunicazioni inviate dall' al aventi ad Pt_4 CP_2 oggetto i ricoveri dei suoi ospiti e le prestazione sanitarie aggiuntive ricevute da ognuno di essi;
rinviava la causa per prosecuzione e per eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.12.2022. Espletata la prova testimoniale così come ammessa, la causa era rinviata all'udienza del 25.01.2024 per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 12.12.2024 le parti precisavano le conclusioni;
all'udienza del 22.5.2025 le parti discutevano oralmente e il Presidente istruttore formulava riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni con il modulo di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
La preliminare questione di giurisdizione
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità – da ultimo Cass. Civile, sez. III sentenza n. 2577 del 2024 - che le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi" nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le e le case di cura, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. Controparte_7
133, co. 1, lett. c), codice del processo amministrativo, sono sostanzialmente quelle
4 contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra l'Amministrazione concedente e il concessionario del servizio pubblico, in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo/pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla pubblica amministrazione per la tutela d'interessi generali;
mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra l'Amministrazione e il concessionario si configura secondo il binomio "potere/interesse" e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (tra le numerose anche Cass., Sez. Unite, n. 26200/2019). Nell fattispecie in esame si controverte di situazioni che non coinvolgono provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, o discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione nel caso concreto;
infatti, con riferimento alla controversia patrimoniale posta all'attenzione di questo Tribunale (tra Comune ed ente erogatore di prestazioni assistenziali relative al ricovero di soggetti deboli) deve negarsi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo posto che essa non afferisce a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico del comune sono stabilite direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovano in stato di bisogno.
Il merito
Ciò posto, la domanda avanzata si inscrive nella controversa materia della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate, in particolare, in favore di soggetti anziani e disabili. L'art. 17 comma 2 L.R. 87/1981 dispone che, “in relazione a particolari esigenze assistenziali di singoli anziani che siano bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza, possono essere concesse integrazioni agli importi fissati dal succitato art. 18 (L.R. 3/1981) proporzionalmente al grado di invalidità e fino ad un massimo del 100 per cento, previa attestazione dell'unità sanitaria locale”. Il successivo art. 59 L.R. 18.5.1996 n. 33, avente natura interpretativa dell'art. 17 L.R. 22/1986 (concernente il riordino delle attività assistenziali in ambito regionale), in tema di erogazione della retta giornaliera corrisposta in relazione al grado di invalidità agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti ed ai fini del rimborso degli oneri dell'attività socioassistenziale di rilievo, sanitario in applicazione del D.P.C.M. 8 agosto 1985, prevede la trasmissione all'Azienda unità sanitaria locale da parte del servizio sociale del Comune di copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza. La mancata opposizione da parte dell'ente competente (si cfr. il comma 2) nei successivi venti giorni comporta “l'obbligo per il comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione”. Il successivo comma 3 stabilisce che è facoltà dell'Azienda unità sanitaria locale verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, “avuto anche
5 riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'Ente in rapporto ai bisogni degli ospiti …”. Il tenore letterale delle disposizioni normative poc'anzi richiamate induce a ritenere che la sola condizione di grave invalidità e, quindi, di non autosufficienza degli ospiti ricoverati presso la struttura assistenziale non giustifichi di per sé l'erogazione della quota integrativa per prestazioni di rilievo sanitario, occorrendo a tal fine l'attestazione della competente unità sanitaria locale (e, all'attualità, della sussistenza di “particolari esigenze assistenziali di singoli anziani che siano bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza” (art. 17 co. 2 L.R. 87/81), ed essendo altresì prevista una interlocuzione con l'azienda sanitaria, nonché la facoltà di quest'ultima di verificare il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, “avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'Ente in rapporto ai bisogni degli ospiti”. Tali previsioni sarebbero del tutto pleonastiche se non implicassero, ai fini del diritto al rimborso della quota per prestazioni di rilievo sanitario, la necessità di un requisito ulteriore rispetto alla mera condizione di non autosufficienza derivante dalla grave invalidità dell'assistito. In piena coerenza con tale ricostruzione della normativa in materia, la Suprema Corte con sentenza della Sez. III n. 7787 del 29.3.2018 - che richiama a sua volta un proprio consolidato orientamento (v. in particolare Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15350 del 06/07/2006) - ha affermato:
“che … con la L. 6 maggio 1981, n. 87, la Regione Sicilia ha definito gli interventi e i servizi a favore degli anziani, tra i quali quelli assistenziali, la cui gestione è affidata ai comuni (vedi art. 5), e, all'art. 17, ha disposto che le rette così erogate dai comuni siano adeguate agli importi previsti da altra legge regionale;
che il medesimo art. 17 dispone, al comma 2, che possano essere concesse integrazioni ai predetti importi in relazione a particolari esigenze assistenziali di singoli anziani, previa attestazione della unità sanitaria locale;
che, con la L.R. 9 maggio 1986, n. 22, la ha proceduto al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio di sua competenza, stabilendo, all'art. 16, che i comuni, singoli o associati, sono titolari delle funzioni attinenti alla predetta materia, tra le quali, a norma del successivo art. 17, l'assistenza agli anziani non autosufficienti, a domicilio
o mediante ricovero in strutture protette, mentre le unità sanitarie locali assicurano i servizi di carattere sanitario, integrativi dei servizi di competenza dei comuni;
che, con la medesima legge, all'art. 44, è stato istituito nel bilancio regionale il Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi socioassistenziali, variamente finanziato dallo Stato e dalla Regione, destinatario delle spese anticipate dai comuni per i servizi loro demandati;
che, infine la L.R. 18 maggio 1996, n. 33, art. 59, avente espressamente natura interpretativa della L.R. 9 maggio 1986, art. 17, dispone che l'integrazione della retta giornaliera corrisposta dai Comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti sia assunta a carico del Fondo sanitario regionale;
che, secondo volontà di legge, risulta quindi che le rette e le eventuali integrazioni dovute agli enti gestori debbano essere corrisposte dai comuni, i quali poi avranno titolo per ottenerne il rimborso dal CP_5
che, nel quadro di siffatta sistemazione normativa, deve ritenersi che la L.R. 6 maggio 1981, n. 87, art. 17, comma 2, impone di considerare l'integrazione della retta in esame quale
6 funzione esclusiva della sussistenza delle particolari esigenze assistenziali attestate dalla competente unità sanitaria locale (cfr. sul punto, in termini, Sez. 3, Sentenza n. 15350 del 06/07/2006), con la conseguenza che il Comune è tenuto a corrispondere l'integrazione all'ente gestore solo (ed esclusivamente) qualora sussistano tali esigenze, l'attestazione del cui ricorso è rimesso, senza eccezioni, alla valutazione della ridetta unità sanitaria locale competente;
che, pertanto, dovendo ritenersi, secondo la più corretta interpretazione della legislazione regionale in esame, che la "previa" autorizzazione dell'autorità sanitaria locale competente vale a condizionare la legittimità stessa dell'integrazione della retta da parte del Comune interessato, del tutto correttamente il giudice a quo (sulla scia delle valutazioni già operate dal giudice di primo grado) ha escluso la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal avendo quest'ultimo trascurato di acquisire, in relazione alla prevista CP_2 integrazione delle rette de quibus, la necessaria autorizzazione dell'autorità sanitaria locale competente” (così anche Cass. n. 9565 del 2017; n. 26289 del 2017; n. 28014 del 2017; n. 28325 del 2017; n. 3108 del 2018). Alla stregua della normativa vigente e del citato orientamento giurisprudenziale, può, dunque, condividersi l'assunto secondo il quale le quote di rimborso per prestazioni di rilievo sanitario, ivi comprese le quote integrative, debbano essere attribuite e debbano gravare, ricorrendo le condizioni appena indicate (la condizione di grave invalidità dell'assistito e delle esigenze assistenziali attestate dalla competente unità sanitaria locale e la prova delle speciali prestazioni erogate e del piano assistenziale individualizzato che giustifica, appunto, il riconoscimento della retta integrativa sanitaria, in presenza di una condizione di grave disabilità.), sull'ente locale territoriale e, quindi, sul ciò che esclude la Controparte_2 fondatezza nel merito dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva genericamente formulata dal al momento della costituzione in giudizio per tesi del quale la CP_2 medesima domanda parte attrice avrebbe dovuto proporre in danno dell' e Controparte_4 dell'Assessorato regionale competente. La medesima normativa, a parere di questo Tribunale, rende irrilevante la sussistenza di una convenzione scritta (da intendersi quale accordo in cui la Pubblica Amministrazione si muove e agisce iure privatorum nl perseguimento di interessi pubblici) tra l'ente territoriale e l'attrice; infatti, l'odierna attrice opera sul territorio del Comune di Messina in ragione di decreto assessoriale regionale del 1987 n. 665; l'attività assistenziale è svolta in forza delle su descritte disposizioni di legge;
il sistema di sostegno economico si articola in rette socio- assistenziali di base destinate a coprire il mantenimento ordinario degli anziani indigenti, nonché in rette "socio-assistenziali integrative" (quelle per cui è contesa), destinate ai soggetti anziani che versano in condizioni di non autosufficienza non inferiore al 74%, ovvero soggetti che vertono in condizioni psico-fisiche gravi e che, pertanto, necessitano di particolare cura ed assistenza in ragione di esigenze assistenziali attestate dalla competente unità sanitaria locale;
le due rette sono corrisposte in forza del D.P.R.S. n. 158 del 4 giugno 1996, attuativo della legge regionale su citata n. 22 del 1986 e dovranno essere versate materialmente agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti operanti sul territorio in forza di autorizzazione della Regione dai Comuni, i quali, però, avranno titolo per ottenerne il rimborso dal Fondo Sanitario per la gestione dei servizi e degli interventi socioassistenziali, finanziato dallo Stato e dalla Regione e di cui sopra si è riferito. Un sistema, quello appena descritto, che prescinde evidentemente dall'esistenza di un contratto scritto – inteso quale accordo al quale l'Amministrazione partecipa iure privatorum
7 - tra l'ente gestore di strutture residenziali per il ricovero degli anziani non autosufficienti e l'ente territoriale di riferimento sul quale – giova ribadirlo - non grava il costo delle prestazioni erogate dal gestore al quale vanno corrisposte le rette in ragione del diritto al rimborso – previsto per legge - con l'utilizzo delle risorse confluite nel Fondo (Sanitario Regionale); un meccanismo che si fonda, peraltro, anche su provvedimenti amministrativi e tra questi la disposizione di ricovero ascrivibile all'ente territoriale e le certificazioni e attestazioni dell' anche sulla sussistenza delle particolari esigenze Controparte_4 assistenziali e la cui efficacia e operatività, quindi, prescinde dall'esistenza di un contratto tra l'ente territoriale e l'Istituto autorizzato ad operare nel territorio di riferimento e ciò nonostante sia espressamente previsto uno schema di convenzione il cui contenuto è tipizzato dal legislatore (allegato F “Schema di convenzione per gestione di casa di riposo, casa protetta/comunità alloggio per anziani” del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 1996 n.158) perché concepito – quale accordo di diritto pubblico e non di diritto privato - in funzione di una omogenea gestione del servizio pubblico sanitario, socio assistenziale erogato dal per il tramite dei gestori autorizzati con i quali va, CP_2 evidentemente, privilegiato un rapporto fiduciario perché involgente l'esecuzione prestazioni sensibili che il Comune potrebbe non poter erogare direttamente. Né siffatta determinazione/valutazione è preclusa dal passaggio in giudicato (quindi esterno) della Sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 2541.2024 prodotta dal CP_2
e definitoria di un giudizio tra le stesse parti, peraltro avente ad oggetto pretese avanzate dall'odierna attrice in danno dell'odierna convenuta in forza di prestazioni socioassistenziali erogate in annualità più risalenti nel tempo. Ed ancora il costituendosi in giudizio non ha contestato, nella laconica CP_2 memoria depositata, l'effettiva esecuzione di tutte le prestazioni legittimanti la richiesta di pagamento formulata dall'attrice; tardiva va, poi, dichiarata siffatta contestazione sollevata dal convenuto solo con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma CP_2
6 n. 2 c.p.c. e, quindi, a preclusioni assertive ormai mature. Parte attrice ha, infine, prodotto numerosi documenti, al momento della costituzione e con la nota del 31.1.2022, in ossequio all'ordine di esibizione emesso dal Giudice, dai quali si ricava a) che il ha disposto nell'anno 2006, previo anche formale Controparte_2 impegno di spesa per euro 1.320.000,00, il ricovero dei pazienti (non autosufficienti con percentuale uguale o superiore al 75%) indicati dall'attrice proprio presso l'Istituto , gli stessi la cui permanenza presso l'istituto si è variamente Parte_2 protratta nell'arco temporale 2011 – 2017; ciò che evidentemente presuppone la preesistenza di una specifica convenzione (funzionale al corretto esercizio però dei potere autoritativo e, quindi, delle funzioni amministrative) tra il e l'ente CP_2 di assistenza;
circostanza che si ricava anche dal carteggio triangolare intercorso tra , e odierna parte attrice;
né, proprio in Controparte_4 Controparte_2 ragione della particolarità della struttura procedimentale su tratteggiata, può gravare sull'ente di assistenza l'onere della prova dell'impegno di spesa dell'ente territoriale per detto servizio pubblico per gli anni successivi (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017); b) che il trattamento sanitario è stato effettivamente prestato dall'attrice su puntuale richiesta dell'Istituto dei Servizi Sociali del convenuto;
né – giova ribadirlo CP_2
- è sorta nei termini di rito, contestazione specifica alcuna del Comune
8 sull'effettività delle prestazioni erogate dall'attrice in favore dei soggetti deboli indicati in atti, come confermato anche dai testi escussi nel corso del giudizio. Va, quindi, affermato il diritto della parte attrice al pagamento delle integrazioni delle rette dovute sulla base della normativa citata. Logiche conseguenze: la condanna del al pagamento in favore Controparte_2 dell'attrice della somma di euro 714.399,20 oltre gli interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, nonché la condanna – v'è, giova ribadirlo, prova, ricavabile dalla produzione documentale come integrata su ordine del giudice, della preventiva informazione dell'avvenuta ospitalità, delle prescrizioni delle prestazioni sanitarie e della prova dell'avvenuta prestazione - dell'Azienda terza chiamata – e non anche dell'Assessorato perché sostanzialmente estraneo alla contesa - al rimborso in favore del di detta CP_2 somma, fermi i limiti del Fondo stanziato per ciascuna annualità (anni dal 2011 al 2017); a tal ultimo riguardo deve, infatti disattendersi il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata al momento della costituzione dall' ; invero, anche la Controparte_4 controversia (con la chiamata del terzo e, quindi, con la domanda di manleva/garanzia) promossa da un Comune nei confronti della per ottenere il rimborso della Controparte_4 quota di retta giornaliera corrisposta, a titolo di integrazione, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, ai sensi dell'art. 59 della l.r. Sicilia n. 33 del 1996, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge (si cfr. anche Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 12/04/2024, n. 9952).
La regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, valore della controversia pari al credito accertato, quattro fasi di giudizio, seguono la soccombenza, con la conseguenza che il convenuto deve essere CP_2 condannato al pagamento di esse in favore di parte attrice. Stante la soccombenza del terzo chiamato nel rapporto con il convenuto chiamante, l terza chiamata va condannata al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_4 del liquidate anch'esse in dispositivo secondo gli stessi criteri appena Controparte_2 indicati. La sostanziale estraneità alla contesa dell'Assessorato terzo chiamato impone la condanna del chiamante al pagamento in favore dell'Assessorato terzo Controparte_2 chiamato delle spese di lite liquidate secondo lo stesso criterio appena indicato
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 4399.2019 R.G. promossa da " (D.A. Parte_3
Reg. Sic. n.665 del 12.11.1987), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Mons. con sede in Messina, via Catania n. 41, c.f. rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa, giusta delibera del C.d.A. n. 25 del 10.04.2014, dall'avv. Carlo Vermiglio (C.F.:
) giusta procura in atti, parte attrice, contro , in C.F._1 Controparte_2 persona del Sindaco p.t. C.F. domiciliato per la carica presso la Casa Comunale P.IVA_2
9 ed elettivamente in viale Boccetta n. 43, Messina, presso e nello Studio dell'Avv. SA IÒ (C. F. , tel. fax 090.9431498, pec CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende per procura apposta in Email_1 foglio separato, ma materialmente congiunto alla memoria di costituzione, giusta delibera di G.C. n. 488 del 01.10.2020 di conferimento incarico, parte convenuta, e nei confronti di l C.F. Partita I.V.A. in Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, C.F. presso i cui Uffici in Via dei C.F._3
Mille n. 65, is. 211 elegge domicilio, terza chiamata in causa,
[...]
, C.F. in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_4 P.IVA_5 autorizzato a stare in giudizio con deliberazione n.1112 del 21 aprile 2020, rappresentato e difeso dall'Avv. NI NF (C.F. ) giusta procura in atti, C.F._4 terza chiamata in causa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. condanna il a pagare in favore di parte attrice la somma di € Controparte_2
714.399,20 oltre gli interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo;
2. condanna l' , in persona del Direttore Controparte_4
Generale p.t., al rimborso della su indicata somma di euro 714.399,20 in favore del fermi i limiti del Fondo stanziato per ciascuna annualità dal 2011 al 2017; CP_2
3. condanna il al pagamento a favore dell'attrice delle spese Controparte_2 processuali che si liquidano in complessivi € 14.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
4. condanna l' , in persona del Direttore Controparte_4
Generale p.t., al pagamento in favore del delle spese di lite Controparte_2 liquidate in complessivi euro 14.500,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
5. condanna il al pagamento in favore dell' Controparte_2 Controparte_3
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 14.500,00 oltre s.g. al
[...]
15%, iva e cassa. Così deciso in Messina, il 26.5.2025 Il Presidente di Sezione (Ugo Scavuzzo)
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