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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 119/2025 RGA promossa da: con il patrocinio dell'avv. Danilo MONTEVECCHI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio degli avvocati Ilaria CASADIO e Giampiero RICCI Controparte_1 appellata
Oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso domandava: “1. Dichiarare illegittimo e ingiustificato il licenziamento e Parte_1 quindi , annullare il licenziamento per giusta causa oggettiva comunicato dalla ditta
Convenuta al ricorrente con raccomandata del 24 aprile 2024, e impugnata con lettera racc.a.r. del 4 giugno 2024; per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970,
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra Controparte_1 dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ovvero con altre mansioni possibili all'interno della organizzazione aziendale ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
2. Condannare la società
pag. 1 di 5 convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti
i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento illegittimo sino a CP_ quella dell'effettiva reintegrazione.
3. Voglia condannare la convenuta a pagare una indennità risarcitoria nella misura massima di legge in applicazione del secondo periodo comma 7 art 18 Statuto dei Lavoratori “applica la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la .. insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
e ritenuta anche la violazione della procedura di cui all'art. 7 Legge n 604/1966
; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese e compensi di lite 4. In via subordinata, in caso di rigetto della domanda di reintegrazione del posto di lavoro, voglia condannare la convenuta al pagamento al ricorrente di una indennità risarcitoria nella misura massima di legge”. resisteva al ricorso. Controparte_1
La causa veniva trattenuta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi, in quanto (quelli richiesti da parte datoriale) non necessari al fine della decisione (mentre il lavoratore non ha mezzi di prova in senso stretto, se non una richiesta di C.T.U. sul repêchage)”
Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, dal
8 aprile 2019 al 26 aprile 2024 , assunto come dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica operaio, mansione autista livello b3 sede del lavoro stabilita in EN via della Battana 31.
Il 6 Febbraio 2024 era stato notificato al ricorrente verbale di notifica e sottoposizione ed esecuzione della misura cautelare in ottemperanza alla ordinanza numero 537-2023 RG
GIP e numero 83 2023 RGPM emesse in data 5 febbraio 2024 dal Gip del Tribunale di
EN ; l'ordinanza ha per oggetto gli arresti domiciliari presso la sua abitazione in con la prescrizione di non allontanarsi dalla stessa.
Con lettera raccomandata del 26 aprile 2024 comunicava al ricorrente il Controparte_1 licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 6 legge 604 del 1966
e dall'articolo 1464 c.c. con la seguente motivazione: “la sua sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari del 7 febbraio 2024 ha determinato tuttora determina la parte sua l'impossibilità sopravvenuta ad adempiere la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro di essere. Stante la durata dell'impedimento , stante altresì la impossibilità di prevedere per quanto tale condizione ostativa lo svolgimento della prestazione andrà ulteriormente a protrarsi, in considerazione la verità svolta dallo scrivente società e della mansione di autista al quale lei è addetto, con la presente la si informa del sopravvenuto venir meno dell'interesse da parte dello scrivente al ricevimento della sua prestazione lavorativa e pertanto le Si comunica la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal ricevimento della presente”. Il Tribunale ha precisato il perimetro normativo (d.lgs. 23/2015) e che trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “collegato ad un'assenza protratta nel tempo che, pur indipendente dalla volontà del lavoratore, non consente
pag. 2 di 5 l'esecuzione delle reciproche prestazioni di lavoro (dal che l'irrilevanza assoluta della richiesta odierna di rinvio in attesa della sentenza penale, che in relazione al motivo di licenziamento intimato non può spiegare alcun effetto di alcun tipo)” e ha ritenuto la legittimità del recesso datoriale, valutate la durata dell'assenza (posto che il Tribunale non aveva concesso la possibilità di svolgere attività lavorativa) e la mancanza di previsioni di tutela nel CCNL, nonché l'impossibilità di adibizione del lavoratore a mansioni diverse (suscettibili di essere svolte da remoto). Il primo giudice ha dunque respinto il ricorso del lavoratore, con aggravio di spese.
2. Ha proposto appello il sulla scorta dei quattro motivi di cui si dirà Pt_1 appresso, in uno con le ragioni di decisione. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società appellata, che ha ripercorso i fatti di causa, confutato le ragioni di appello e chiesto il suo rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 102 bis disp. Att. C.p.p., a tenore del quale Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione. Il motivo, astrattamente fondato a suo tempo e virtualmente legittimante il rinvio della decisione a data successiva a quella del processo penale, è oggi contraddetto dal sopravvento dalla pronuncia penale di condanna (a due anni di reclusione senza condizionale), la quale ha fatto venir meno il presupposto applicativo della norma.
4. Il secondo motivo lamenta la necessità di integrare il CCNL, che non prevede forme di tutela di casi quali quello di specie, secondo i principi generali;
nel caso di specie deduce il lavoratore appellante che si sarebbe potuto e dovuto attendere un periodo congruo (superiore ai due mesi), in considerazione della natura di extrema ratio del licenziamento. L'argomento va esaminato unitamente a quello del terzo motivo, relativo alla dedotta erroneità della mancata interpretazione estensiva dell'art. 54 CCNL di settore (nel testo prodotto dalla stessa società datrice di lavoro), che prevede la sospensione delle prestazioni con diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 12 mesi per il caso di tossicodipendenza, il che - in tesi di parte appellante - darebbe la misura del lasso di tempo in cui deve ritenersi che la sospensione sia tollerabile. I motivi sono infondati. Da un lato, proprio la sopravvenuta condanna in sede penale legittima – ora per allora – la prognosi sfavorevole fatta dal datore di lavoro, che non ha adottato misure per così dire “analogiche” di sospensione del rapporto. Quanto invece alla previsione positiva del CCNL invocata dal ricorrente/appellante, trattasi di ipotesi del tutto diversa da quella qui in esame, concernente lo stato di
pag. 3 di 5 tossicodipendenza del lavoratore: non solo è profondamente diversa la matrice soggettiva, per così dire, delle due ipotesi (una assimilabile alla malattia e in gran parte sottratta alla volontà dell'interessato; l'altra intimamente connessa alla condotta volontaria e contra legem del dipendente), ma diversi sono anche gli elementi oggettivi della fattispecie, poiché il caso disciplinato dall'art. 54 CCNL 18/5/2021 cit. contempla un percorso riabilitativo sotto la gestione e vigilanza delle strutture pubbliche1, elementi qui del tutto necessariamente assenti (posto che il momento riabilitativo sarebbe conseguente, se mai, proprio alla condanna ed alla esecuzione della pena). 5. Anche il quarto motivo attiene alla contestata rilevanza dell'iter cautelare: in tesi di parte ricorrente non sarebbe possibile legittimare il licenziamento con circostanze di fatto verificatesi successivamente al recesso. Più specificamente, nel caso di specie, se è vero che dopo l'applicazione degli arresti domiciliari il lavoratore è stato detenuto in carcere, successivamente il medesimo è stato collocato nuovamente ai domiciliari, sicchè il licenziamento – intervenuto nell'aprile 2024 – non avrebbe avuto le stesse ragioni di giustificazione che avrebbe potuto avere otto mesi dopo. Ebbene, anche in questo caso va osservato che il datore di lavoro si è accollato il rischio, per così dire, di recedere senza attendere l'esito del processo penale (e di questo si è detto con riferimento al primo motivo di gravame), ma ciò non vale a delegittimare il recesso in quanto tale. Le norme regolano infatti le conseguenze della condotta datoriale, se intempestiva (con la reintegra nel posto di lavoro), ma in questo caso si è già verificata la sussistenza della condizione legittimante il recesso con l'intervenuto accertamento della responsabilità penale (non essendo necessario che la decisione sia passata in giudicato). In altre parole, il datore di lavoro non deve oggi rispondere di nulla, essendo receduto in un caso in cui è risultato provato che non vi erano le condizioni di prosecuzione del rapporto. Ulteriormente irrilevante è l'indicata assunzione del lavoratore a tempo determinato con mansioni di autista nel giugno 2025, quando già era intervenuta la condanna: a prescindere dalla mancanza di prova di concreta esecuzione di detto rapporto, vi è che a suo tempo risultano essere stati negati permessi per lo svolgimento di attività lavorativa (evidentemente indispensabili per consentire l'allontanamento dal luogo di detenzione cautelare).
pag. 4 di 5 6. L'appello deve dunque essere integralmente respinto e le spese del grado – da liquidarsi tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese tutte – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 40/2025 del Tribunale di Parte_1
EN resa e pubblicata il giorno 30/1/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna L'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 10-7-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1. I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 119/2025 RGA promossa da: con il patrocinio dell'avv. Danilo MONTEVECCHI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio degli avvocati Ilaria CASADIO e Giampiero RICCI Controparte_1 appellata
Oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso domandava: “1. Dichiarare illegittimo e ingiustificato il licenziamento e Parte_1 quindi , annullare il licenziamento per giusta causa oggettiva comunicato dalla ditta
Convenuta al ricorrente con raccomandata del 24 aprile 2024, e impugnata con lettera racc.a.r. del 4 giugno 2024; per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970,
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra Controparte_1 dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ovvero con altre mansioni possibili all'interno della organizzazione aziendale ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
2. Condannare la società
pag. 1 di 5 convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti
i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento illegittimo sino a CP_ quella dell'effettiva reintegrazione.
3. Voglia condannare la convenuta a pagare una indennità risarcitoria nella misura massima di legge in applicazione del secondo periodo comma 7 art 18 Statuto dei Lavoratori “applica la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la .. insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
e ritenuta anche la violazione della procedura di cui all'art. 7 Legge n 604/1966
; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese e compensi di lite 4. In via subordinata, in caso di rigetto della domanda di reintegrazione del posto di lavoro, voglia condannare la convenuta al pagamento al ricorrente di una indennità risarcitoria nella misura massima di legge”. resisteva al ricorso. Controparte_1
La causa veniva trattenuta in decisione senza assumere mezzi di prova costituendi, in quanto (quelli richiesti da parte datoriale) non necessari al fine della decisione (mentre il lavoratore non ha mezzi di prova in senso stretto, se non una richiesta di C.T.U. sul repêchage)”
Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, dal
8 aprile 2019 al 26 aprile 2024 , assunto come dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica operaio, mansione autista livello b3 sede del lavoro stabilita in EN via della Battana 31.
Il 6 Febbraio 2024 era stato notificato al ricorrente verbale di notifica e sottoposizione ed esecuzione della misura cautelare in ottemperanza alla ordinanza numero 537-2023 RG
GIP e numero 83 2023 RGPM emesse in data 5 febbraio 2024 dal Gip del Tribunale di
EN ; l'ordinanza ha per oggetto gli arresti domiciliari presso la sua abitazione in con la prescrizione di non allontanarsi dalla stessa.
Con lettera raccomandata del 26 aprile 2024 comunicava al ricorrente il Controparte_1 licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 6 legge 604 del 1966
e dall'articolo 1464 c.c. con la seguente motivazione: “la sua sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari del 7 febbraio 2024 ha determinato tuttora determina la parte sua l'impossibilità sopravvenuta ad adempiere la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro di essere. Stante la durata dell'impedimento , stante altresì la impossibilità di prevedere per quanto tale condizione ostativa lo svolgimento della prestazione andrà ulteriormente a protrarsi, in considerazione la verità svolta dallo scrivente società e della mansione di autista al quale lei è addetto, con la presente la si informa del sopravvenuto venir meno dell'interesse da parte dello scrivente al ricevimento della sua prestazione lavorativa e pertanto le Si comunica la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal ricevimento della presente”. Il Tribunale ha precisato il perimetro normativo (d.lgs. 23/2015) e che trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “collegato ad un'assenza protratta nel tempo che, pur indipendente dalla volontà del lavoratore, non consente
pag. 2 di 5 l'esecuzione delle reciproche prestazioni di lavoro (dal che l'irrilevanza assoluta della richiesta odierna di rinvio in attesa della sentenza penale, che in relazione al motivo di licenziamento intimato non può spiegare alcun effetto di alcun tipo)” e ha ritenuto la legittimità del recesso datoriale, valutate la durata dell'assenza (posto che il Tribunale non aveva concesso la possibilità di svolgere attività lavorativa) e la mancanza di previsioni di tutela nel CCNL, nonché l'impossibilità di adibizione del lavoratore a mansioni diverse (suscettibili di essere svolte da remoto). Il primo giudice ha dunque respinto il ricorso del lavoratore, con aggravio di spese.
2. Ha proposto appello il sulla scorta dei quattro motivi di cui si dirà Pt_1 appresso, in uno con le ragioni di decisione. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società appellata, che ha ripercorso i fatti di causa, confutato le ragioni di appello e chiesto il suo rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 102 bis disp. Att. C.p.p., a tenore del quale Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione. Il motivo, astrattamente fondato a suo tempo e virtualmente legittimante il rinvio della decisione a data successiva a quella del processo penale, è oggi contraddetto dal sopravvento dalla pronuncia penale di condanna (a due anni di reclusione senza condizionale), la quale ha fatto venir meno il presupposto applicativo della norma.
4. Il secondo motivo lamenta la necessità di integrare il CCNL, che non prevede forme di tutela di casi quali quello di specie, secondo i principi generali;
nel caso di specie deduce il lavoratore appellante che si sarebbe potuto e dovuto attendere un periodo congruo (superiore ai due mesi), in considerazione della natura di extrema ratio del licenziamento. L'argomento va esaminato unitamente a quello del terzo motivo, relativo alla dedotta erroneità della mancata interpretazione estensiva dell'art. 54 CCNL di settore (nel testo prodotto dalla stessa società datrice di lavoro), che prevede la sospensione delle prestazioni con diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 12 mesi per il caso di tossicodipendenza, il che - in tesi di parte appellante - darebbe la misura del lasso di tempo in cui deve ritenersi che la sospensione sia tollerabile. I motivi sono infondati. Da un lato, proprio la sopravvenuta condanna in sede penale legittima – ora per allora – la prognosi sfavorevole fatta dal datore di lavoro, che non ha adottato misure per così dire “analogiche” di sospensione del rapporto. Quanto invece alla previsione positiva del CCNL invocata dal ricorrente/appellante, trattasi di ipotesi del tutto diversa da quella qui in esame, concernente lo stato di
pag. 3 di 5 tossicodipendenza del lavoratore: non solo è profondamente diversa la matrice soggettiva, per così dire, delle due ipotesi (una assimilabile alla malattia e in gran parte sottratta alla volontà dell'interessato; l'altra intimamente connessa alla condotta volontaria e contra legem del dipendente), ma diversi sono anche gli elementi oggettivi della fattispecie, poiché il caso disciplinato dall'art. 54 CCNL 18/5/2021 cit. contempla un percorso riabilitativo sotto la gestione e vigilanza delle strutture pubbliche1, elementi qui del tutto necessariamente assenti (posto che il momento riabilitativo sarebbe conseguente, se mai, proprio alla condanna ed alla esecuzione della pena). 5. Anche il quarto motivo attiene alla contestata rilevanza dell'iter cautelare: in tesi di parte ricorrente non sarebbe possibile legittimare il licenziamento con circostanze di fatto verificatesi successivamente al recesso. Più specificamente, nel caso di specie, se è vero che dopo l'applicazione degli arresti domiciliari il lavoratore è stato detenuto in carcere, successivamente il medesimo è stato collocato nuovamente ai domiciliari, sicchè il licenziamento – intervenuto nell'aprile 2024 – non avrebbe avuto le stesse ragioni di giustificazione che avrebbe potuto avere otto mesi dopo. Ebbene, anche in questo caso va osservato che il datore di lavoro si è accollato il rischio, per così dire, di recedere senza attendere l'esito del processo penale (e di questo si è detto con riferimento al primo motivo di gravame), ma ciò non vale a delegittimare il recesso in quanto tale. Le norme regolano infatti le conseguenze della condotta datoriale, se intempestiva (con la reintegra nel posto di lavoro), ma in questo caso si è già verificata la sussistenza della condizione legittimante il recesso con l'intervenuto accertamento della responsabilità penale (non essendo necessario che la decisione sia passata in giudicato). In altre parole, il datore di lavoro non deve oggi rispondere di nulla, essendo receduto in un caso in cui è risultato provato che non vi erano le condizioni di prosecuzione del rapporto. Ulteriormente irrilevante è l'indicata assunzione del lavoratore a tempo determinato con mansioni di autista nel giugno 2025, quando già era intervenuta la condanna: a prescindere dalla mancanza di prova di concreta esecuzione di detto rapporto, vi è che a suo tempo risultano essere stati negati permessi per lo svolgimento di attività lavorativa (evidentemente indispensabili per consentire l'allontanamento dal luogo di detenzione cautelare).
pag. 4 di 5 6. L'appello deve dunque essere integralmente respinto e le spese del grado – da liquidarsi tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese tutte – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 40/2025 del Tribunale di Parte_1
EN resa e pubblicata il giorno 30/1/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna L'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 10-7-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1. I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.