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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 18-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.1455-24 RGAC, vertente
TRA
(avv. Giuseppe Mastrobattista) Parte_1
parte appellante
E
e (avv.ti Ottavio Di Girolamo Controparte_1 Controparte_2
e Samantha Procaccioli)
1 parte appellata
E
in persona del Controparte_3 legale rappresentante pt (avv. Sabrina Pancari)
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante a rimborsare a ed a Controparte_1
Co
le spese del presente grado, che si liquidano Controparte_2 in euro 2.800, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa;
dichiara compensate le spese del presente grado nei confronti dell'
; CP_3 dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 30-5-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Cassino pubblicata in data 5-2-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memorie di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 21.3.2019, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze di Parte_1
e dal 2.11.2016 al 29.8.2018 Controparte_1 Controparte_2 come baby-sitter delle loro figlie minori, e , Per_1 R_ senza regolarizzazione del rapporto presso i competenti enti previdenziali;
di avere lavorato dal lunedì al sabato nel periodo dal novembre 2016 al gennaio 2017 e dal lunedì al venerdì nel periodo dal febbraio 2017 all'agosto 2018, con gli orari analiticamente indicati in ricorso e variabili in base alle esigenze dei datori di lavoro, e cioè:
-nel mese di novembre 2016: lunedì dalle ore 08:00 alle 14:00; martedì e giovedì dalle 14:00 alle 20:00; mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle 9:00 e dalle ore 13:00 alle 14:00; il sabato dalle ore 08:00 alle 14:00, per un totale di 28 ore settimanali;
-nel mese di dicembre 2016 e gennaio 2017: lunedì, mercoledì, venerdì
e sabato dalle ore 08:00 alle 14:00; martedì e giovedì dalle 14:00 alle 20:00 per un totale di 36 ore settimanali;
-dal mese di febbraio 2017 a agosto 2017: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle 14:00; martedì e giovedì dalle ore 08.00 alle
14:00 e dalle 15:00 alle 19:00 per un totale di 38 ore settimanali;
-nel mese di settembre 2017: lunedì e mercoledì dalle ore 08:00 alle
09:00 e dalle ore 12:00 alle 14:00; il martedì e il giovedì dalle ore 08:00 alle 09:00 dalle ore 12:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle
19:00 e il venerdì dalle ore 08:00 alle 14:00 per un totale di 26 ore settimanali;
-nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2017: lunedì, mercoledì e venerdì ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 13:00 alle 14:00;
3 martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per un totale di 20 ore settimanali;
-nel mese di gennaio e febbraio 2018: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con due rientri settimanali pomeridiani il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per un totale di 38 ore settimanali;
-nel mese di marzo 2018: lunedì e mercoledì dalle ore 08:00 alle ore
09:00 dalle ore 13:00 alle ore 14:00; il martedì e giovedì dalle ore
08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; venerdì dalle ore 08:00 alle ore 09:00 per un totale di 15 ore settimanali;
-nel mese di aprile, maggio e giugno 2018: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 12:00 alle 14:00; martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:00, dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per un totale di 23 ore settimanali;
;
-nel mese di luglio e agosto 2018: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00; martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore
14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per un totale di 38 ore settimanali.
Ha aggiunto di essere stata pagata in contati per l'intero periodo del rapporto di lavoro con una somma pari ad euro 550,00 (euro 600,00 nei mesi di luglio e agosto 2017 e 2018), senza percepire tredicesima mensilità e beneficiando di due settimane di ferie a luglio e agosto
2017 e 2018 e di una ulteriore settimana di ferie a settembre 2017.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto: che ricorrevano nella specie tutti gli elementi della subordinazione; che le mansioni svolte per i resistenti erano inquadrabili nel livello BS del CCNL
Lavoro domestico;
di avere conseguentemente maturato crediti per differenze retributive come da conteggi allegati al ricorso. Alla luce di quanto esposto, dedotto e argomentato, la ricorrente ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.;
- accertare e dichiarare che tale rapporto si è protratto ininterrottamente dal 02.11.2016 al 29.08.2018;
4 - accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente corrispondono a quelle riportate in narrativa e sono correttamente inquadrabili nel livello BS CCNL per il lavoro domestico;
- accertare e dichiarare che la prestazione lavorativa si è svolta secondo le modalità riportate in narrativa con conseguente diritto della lavoratrice a percepire differenze retributive che garantiscano alla stessa una paga proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato e, per l'effetto, condannare i resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla lavoratrice la somma di euro 9.083,00 o la diversa maggiore o minor somma che risulterà provata in corso di causa, e comunque nei limiti di euro 26.000,00, oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 comma 3 c.p.c., somma spettante alla lavoratrice a titolo di differenze retributive, 13a mensilità, festività godute, ferie non godute, lavoro straordinario, cassa colf, indennità sostitutiva preavviso, TFR;
- condannare i Sigg.ri e al Controparte_1 Controparte_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di spettanza della ricorrente;
- condannare i Sigg.ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto
[...] infondato in fatto e in diritto.
I resistenti hanno eccepito che: la ricorrente non aveva mai lavorato alle proprie dipendenze ma, essendo un'amica di vecchia data, aveva, solo occasionalmente e per spirito di cortesia e amicizia, accudito e accompagnato a scuola le figlie minori, le quali, normalmente, venivano accompagnate a scuola e riprese dal padre, o venivano portate dalla madre nell'ufficio in cui la stessa lavorava, o comunque restavano in compagnia di parenti e amici di famiglia;
gli orari di lavoro dedotti dalla ricorrente erano incompatibili con la documentazione attestante le ore e i giorni di assenza dal lavoro della sig.ra e le ore di assenza da scuola delle figlie, CP_2
5 in quanto in tali ore e giorni la resistente si occupava personalmente delle figlie.
All'udienza del 9.5.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , in considerazione della CP_3 domanda di regolarizzazione contributiva proposta dalla ricorrente.
L' , costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti CP_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ove venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro ovvero l'omissione contributiva dei resistenti nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità del ricorrente, condannare i datori di lavoro CP_3 al pagamento, in favore dell' , dei contributi, sanzioni ed CP_3 interessi ex lege, che saranno quantificati dall' Con CP_3 vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio nei confronti della parte di cui sarà accertata la soccombenza”.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.388,00 a favore di e ed in euro 1.299,50 a Controparte_1 Controparte_2 favore dell' , oltre rimborso forfettario delle spese generali CP_3 nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello la lavoratrice.
-4 La parte appellante ha preliminarmente chiesto di acquisire agli atti due documenti zippati che racchiudono le chat whatsapp tra l'appellante e, rispettivamente, e Controparte_1 CP_2
nell' arco temporale marzo-settembre 2018, dalla cui
[...] lettura emergerebbe che quello intercorso tra la ed i Parte_1 resistenti, oggi appellati, era un vero e proprio rapporto di lavoro, configurandosi tutti gli estremi della subordinazione;
acquisizione
6 da effettuare sia perché indispensabile sia perché il recupero della documentazione sarebbe stato possibile soltanto attraverso il ripristino dei dati dalla memoria del precedente smartphone della
. Parte_1
Lamenta poi la parte appellante che il primo giudice ha erroneamente valutato le deposizioni testimoniali: a) premurandosi di infirmare la validità, l'efficacia e la pregnanza delle dichiarazioni rese dai testi , , e , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 asseritamente rese “de relato actoris” e perciò ritenute prive di valenza probatoria, laddove la bontà e pertinenza di quelle deposizioni emergono sia dall'esame e dalla lettura dei prodotti messaggi whatsapp che dal documento prodotto sub.4 dalla controparte, che attesta che, sino a settembre 2017, la piccola non frequentava la scuola dell'infanzia per essere per R_ così dire sotto età; b) attribuendo un'assorbente pregnanza le deposizioni rese dalle testi di parte resistente ( Testimone_5
e , i quali, anch' essi, hanno Testimone_6 Testimone_7 riferito per lo più situazioni, per così dire, “de relato”, e le cui deposizioni sono risultate incoerenti con la documentazione in atti circa le presenze della sul luogo di lavoro e con le CP_2 assenze da scuola della figlia minore per seguire apposite Per_1 terapie.
-5 Si sono costituiti e , che Controparte_1 Controparte_2 si sono opposti all' acquisizione della nuova documentazione ed hanno resistito al gravame. Si è costituito l' , che ha così concluso: CP_3
“ove in accoglimento dell'appello venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro ovvero l'omissione contributiva dei resistenti nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità del ricorrente, condannare i datori di lavoro
CP_3 al pagamento, in favore dell' , dei contributi, sanzioni ed
CP_3 interessi ex lege, che saranno quantificati dall' Con
CP_3 condanna della parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio a favore dell' ”.
CP_3
7 -6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 L' art. 2094 cc stabilisce che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell' impresa
(o anche con il datore di lavoro non imprenditore: art.2239 cc) prestando il proprio lavoro manuale od intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell' imprenditore (o comunque del datore di lavoro)”.
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anzichè autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non
è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura
8 personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve manifestarsi essenzialmente nell' emanazione di ordini specifici inerenti alle intrinseche modalità della prestazione lavorativa e non solo al risultato, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell' autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell' organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell' incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
In particolare, il potere direttivo del datore di lavoro affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale – le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale
(Cass.29646-18). In questa prospettiva, la collocazione temporale e la consistenza quantitativa delle prestazioni secondo le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro costituiscono elementi fondamentali della subordinazione (v. Cass.25204-13).
Quando il requisito dell' assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l' attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione), è necessario fare riferimento, nell' ambito di una valutazione globale della vicenda, a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nella collaborazione, nella continuità delle prestazioni, nell'osservanza di un orario determinato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, nel coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, nell'assenza in capo al
9 lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale
(Cass.5436-19).
La situazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell' attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri del datore di lavoro, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato
(anch' esso di natura autonoma) (v., da ultimo, Cass.1-18).
In tema di lavoro domestico va esclusa l'esistenza di subordinazione se l' attività è espletata dal lavoratore in assenza di ordini specifici e di un costante controllo datoriale
(Cass.16681-07).
La prova della subordinazione deve essere fornita in maniera rigorosa ed esaustiva. Qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l' onere della prova a carico della parte ricorrente non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (v. Cass.1-2018,
Cass.28025-13, Cass.21028-96, Cass.12926-99).
-8 Il rapporto di lavoro non risulta documentato.
-9 Il giudice di primo grado ha ammesso la prova per testi nei termini di cui all' ordinanza in atti;
prova che ha fornito, ai fini che qui interessano, le seguenti risultanze.
Il teste indicato dalla lavoratrice, ha dichiarato: Testimone_1
“Sono il fidanzato convivente della ricorrente … Confermo che la ricorrente ha lavorato per i resistenti come babysitter delle figlie.
Ha iniziato a lavorare alla fine del 2016, credo. Non so dire fino a quando, presumibilmente fino al 2018. Lo so perché sono fidanzato
10 dal 2015 con la ricorrente e in quanto me lo ha riferito la ricorrente. Non mi risulta che la ricorrente abbia svolto in detto periodo altra attività lavorativa, ha lavorato esclusivamente per i resistenti. La ricorrente doveva osservare degli orari di lavoro in base alle esigenze dei resistenti. Lo so perché ero a conoscenza degli spostamenti e degli impegni con le bambine della ricorrente, ho dedotto quindi che avesse tali orari da rispettare. La ricorrente, quando si assentava dal lavoro, doveva comunicarlo preventivamente ai resistenti per consentire loro di organizzarsi. Personalmente non ho mai assistito a tali comunicazioni. In un primo periodo, dall'inizio fino alla metà del rapporto di lavoro, la ricorrente andava dal lunedì al sabato, il martedì ed il giovedì solamente di pomeriggio. Successivamente, fino al termine, dal lunedì al venerdì; il martedì ed il giovedì andava l'intera giornata. Iniziava a lavorare la mattina presto a seconda se doveva accompagnare le bambine a scuola, lavorava fino ad ora di pranzo. Sostanzialmente gli orari erano questi. Sono a conoscenza di tali orari in quanto io e la ricorrente ne parlavamo. Non l'ho mai accompagnata a lavoro.
L'ho accompagnata solo una volta presso un centro a Gaeta dove la ricorrente doveva accompagnare una delle due figlie dei resistenti, in quanto aveva da poco preso l'auto e ancora non sapeva orientarsi bene. La ricorrente accompagnava a scuola le figlie dei resistenti, alternandosi al padre delle stesse, quando quest'ultimo non poteva.
Oppure le andava a riprendere, quando non poteva il padre. Confermo che la ricorrente accompagnava una delle figlie dei resistenti presso il centro La Valle di Gaeta, che è il centro di cui ho riferito prima, quando non poteva accompagnarla il padre. Oppure la andava a prendere quando non poteva il padre. Questo è avvenuto per un lungo periodo che non saprei collocare temporalmente. Ricordo che le terapie presso tale centro si sono prolungate molto, penso per tre quarti della durata del rapporto di lavoro. Poi tale centro è stato sostituito da un diverso centro presso Fondi. Anche presso quest'ultimo centro, la ricorrente accompagnava la figlia dei resistenti quando il padre non poteva. Spesso andava a riprenderla la madre, che lavorava a Fondi, a volte poi era la madre ad
11 accompagnarla. Nella prima parte del rapporto il sabato la ricorrente lavorava, me lo ricordo bene perché il suo impegno lavorativo coincideva con il mio impegno nella frequentazione del master. Nella seconda parte del rapporto la ricorrente non ha più lavorato il giorno di sabato. ADR: il master di cui ho riferito si svolgeva on line, un corso di preparazione al concorso in magistratura e ricordo che mentre io ero impegnato a seguire questo master, la ricorrente andava a lavorare. ADR: io non ho mai accompagnato la ricorrente, eccetto la prima volta, presso il centro di Gaeta. Non l'ho mai accompagnata presso il centro di Fondi. Una sola volta è accaduto che la ricorrente portasse a casa la figlia più piccola dei resistenti e che questa dormisse a casa, perché i genitori erano impegnati con la figlia più grande fuori Itri”.
Il teste indicato dai datori di lavoro, ha Testimone_5 dichiarato: “Io ho sempre e solo visto, quando andavo ad accompagnare mio figlio a scuola, il padre o la madre di e . Per_1 R_
Non ho mai visto la ricorrente portare o andare a prendere a scuola le bambine. So che la madre della ricorrente prendeva dei permessi per accudire le figlie, ciò è successo specialmente quando R_ era piccola e si ammalava spesso. So che ne occupava anche una zia, che chiamavano zia . Non mi risulta che le bambine siano CP_4 mai state con la ricorrente. So che erano i genitori ad accompagnare presso il centro La Valle di Gaeta. Non ho mai visto la Per_1 ricorrente accompagnare la bambina presso tale centro. Ho invece visto i genitori, in quanto per un periodo ho lavorato in qualità di terapista presso questo centro, dal giugno 2013 fino a settembre ottobre 2013, lo ricordo perché mio figlio aveva un anno e mezzo e la gestione familiare era difficile. So che d'estate la piccola ha partecipato presso tale centro ad un programma di Per_1 idrokinesiterapia, la accompagnavano i genitori, mentre in alcuni casi la sorella stava con me. So che è stata poi R_ Per_1 portata presso un centro di riabilitazione in Fondi, so che ancora adesso va in questo centro, sono parecchi anni che lo frequenta. Che io sappia sono sempre i genitori ad accompagnarla, qualche volta sono
12 andata anche io perché conosco una delle terapiste che la segue. È capitato diverse volte che la resistente portasse con sé la figlia in ufficio. So che la resistente, quando non lavorava, si Per_1 occupava delle figlie. ADR: durante il primo anno di scuola primaria
(settembre 2017), accompagnavo mio figlio a scuola molto frequentemente, perché ho avuto tre aborti e sono dovuta restare a casa per un po' di tempo. La mattina riuscivo ad accompagnare mio figlio a scuola entro le otto. Negli anni successivi è accaduto più raramente. Tra mio figlio e vi era un anno di differenza, Per_1 nel senso che mio figlio è più piccolo ( frequentava l'ultimo Per_1 anno della scuola dell'infanzia); mio figlio è più grande di di tre anni. Il centro riabilitativo di Fondi si trova, R_ entrando a Fondi, girando sulla destra al primo semaforo, al piano superiore di una galleria con una serie di negozi. Il centro si chiama “In movimento”. Non ho mai frequentato gli uffici del comune di Fondi ma so che talvolta la madre portava con sé in Per_1 quanto in alcuni casi ho dovuto tenere . Mi è capitato R_ spesso di tenere con me più volte quando ha R_ Per_1 frequentato il corso di idrokinesiterapia, un po' di meno l'inverno, circa due o tre volte al mese. Preciso che accudivo la bambina a titolo di cortesia ed amicizia”.
All' udienza del 9-5-2022, il giudice ha ordinato a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ed ha CP_3 dichiarato la nullità della escussione dei suddetti testi. Tuttavia, all' udienza del 4-7-2022, i due testi hanno confermato integralmente le dichiarazioni rese.
Il teste , individuato dalla lavoratrice, ha dichiarato: Tes_2
“Conosco la ricorrente in quanto mia conoscente, la vedevo qualche volta accompagnare a scuola . Non so dire se la ricorrente Per_1 abbia lavorato come baby sitter delle figlie dei resistenti. Conosco
i resistenti, sono i genitori di . Non sono a conoscenza Per_1 della circostanza di cui al capitolo 2. Confermo di aver visto la ricorrente accompagnare a scuola La scuola era l'Istituto Per_1
13 Comprensivo di Itri. Non ricordo il periodo. Alcune volte mi è capitato di vedere la ricorrente venire a riprendere a scuola le volte in cui usciva prima. Io sono insegnante di Per_1 sostegno e seguivo nel turno antimeridiano. Alle 13.00 Per_1 andavo via … Preciso che nel corso degli anni , che io ho Per_1 seguito per quattro cinque anni, veniva accompagnata presso l'istituto e poi riaccompagnata da diverse persone. Il padre la accompagnava quasi sempre a scuola. Non sono in grado di dire se la venisse anche a prendere perché terminavo alle 13.00 il mio orario di lavoro”.
Il teste individuato dai datori di lavoro, ha Testimone_6 dichiarato: “I miei figli sono coetanei dei figli dei resistenti.
Quasi tutte le mattine, nel periodo dal novembre 2016 all'agosto
2018, mi capitava di incontrare nell'atrio della scuola materna ed elementare di Itri, in via della Repubblica, i resistenti. Li incontravo la mattina. Li vedevo con le figlie e Per_1 R_
Raramente ho visto venire a riprendere le figlie dei resistenti tale
, la cognata del sig. Normalmente però, non so CP_4 CP_1 riferire chi venisse a riprendere le figlie dei resistenti perché io andavo a riprendere sempre mio figlio alle 15.30. In quell'orario non mi capitava di vedere chi veniva a riprendere le figlie dei resistenti. Alcuni pomeriggi la resistente mi chiamava per mantenere
, perché doveva portare in terapia. Non so dire a R_ Per_1 chi si rivolgessero i resistenti per mantenere le bambine quando io non ero disponibile. Come detto prima, quando i resistenti mi lasciavano , accompagnavano presso la Cooperativa R_ Per_1
La Valle di Gaeta. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al capitolo 4 della memoria di costituzione. veniva Per_1 accompagnata dalla madre presso il Centro di Psicoterapia e
Riabilitazione InMovimento di Fondi dal febbraio 2017. Lo so perché mi capitava di sentirla per telefono, essendo noi amiche, e la resistente mi diceva che era a Fondi perché aveva accompagnato la figlia presso il suddetto centro. Mi sembra, ma non ne sono sicura, che andasse due o tre volte a settimana presso tale centro, Per_1
14 era sempre la madre ad accompagnarla. Spesso la rimproveravo perché portava con sé entrambe le figlie, mentre avrebbe potuto lasciarmi
, dato che il pomeriggio sono a casa. Una mia amica, tale R_
che era una collega di lavoro della resistente, mi Per_3 riferiva che le capitava di vedere la resistente a lavoro con le figlie. Non so dire se, quando la resistente non lavorava e restava a casa, si occupasse lei delle figlie, suppongo di sì. So che andava verso le 14.00 per la terapia presso il Centro di Per_1
Gaeta. Mio figlio ha 14 anni e mia figlia a 9 anni”.
Il teste , indicato dalla lavoratrice, ha dichiarato: Testimone_3
“Confermo che la ricorrente ha lavorato come baby sitter delle figlie dei resistenti. Questo circa sei o sette anni fa, forse per un annetto, non ricordo con precisione. Lo so perché io all'epoca lavoravo in un centro di riabilitazione, il centro La Valle in Gaeta.
Nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato come baby sitter non mi occupavo presso il centro di . Me ne sono occupata in Per_1 precedenza. Io mi sono occupata di probabilmente quando la Per_1 bambina aveva tre anni, però non ricordo con precisione. Sicuramente me ne sono occupata per un anno, i progetti erano semestrali. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al capitolo 3 del ricorso.
Posso dire che vi erano orari precisi per le terapie. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al capitolo 4. Durante i cambi d'ora, in sala d'attesa, mi è capitato di vedere la ricorrente. Dei giorni vedevo la ricorrente, altri giorni vedevo i resistenti. Non sono a conoscenza dei capitoli 6, 7. Non saprei dire con certezza in quali giorni della settimana mi capitava di vedere la ricorrente in sala d'attesa. Non sono a conoscenza del capitolo 13. Non saprei dire in che giorni la ricorrente si occupava dei figli dei resistenti. Ho dedotto io che la ricorrente ha lavorato come babysitter delle figlie dei resistenti in quanto vedevo la ricorrente nel centro, so che doveva esserci sempre una referente della bambina, non saprei spiegarmi meglio. E' capitato che i resistenti menzionassero la ricorrente. Ribadisco che vedevo anche i resistenti al centro, non saprei se con maggiore o minore frequenza rispetto alla ricorrente.
15 Non mi sembra di aver visto persone diverse dai resistenti e dalla ricorrente nel centro, per lo meno nel periodo in cui era la ricorrente ad occuparsi della bambina. Mi sembra di aver visto la ricorrente al centro più spesso in orario antimeridiano, però non ho un ricordo chiaro”.
Il teste , indicata dalla lavoratrice, ha dichiarato: Testimone_4
“Confermo che la ricorrente ha lavorato per i resistenti come babysitter delle due figlie, ricordo il periodo, dalla fine del 2016 fino al 2018, lo ricordo perché mi incontravo con la ricorrente alla
Villa Comunale di Itri e la vedevo con le bambine, e R_ dell'altra non ricordo il nome;
confermo che il nome dell'altra è quello che mi si legge, Sono amica da diversi anni della Per_1 ricorrente. Escludo che nel periodo in questione la ricorrente lavorasse per altri soggetti, era impegnata con i resistenti. Lo deduco perché era impegnata con loro. Non mi è mai capitato di vedere i resistenti dare ordini alla ricorrente. Non mi è capitato di vederli nel medesimo contesto in cui vi era la ricorrente. So che la ricorrente andava a lavorare dai resistenti la mattina e poi quando c'era la necessità il pomeriggio. So che questi orari erano vincolanti, lo so perché, parlando con la ricorrente, mi raccontava degli orari che svolgeva. Io ho iniziato a mandare mio figlio all'asilo nel 2017 e quando l'accompagnavo all'asilo e al parco incontravo la ricorrente. L'asilo apriva alle 8.00. Non so riferire orari più specifici. Mi sembra che l'estate la ricorrente andasse più spesso, anche il pomeriggio, quando le scuole erano chiuse. Mi
è capitato di vedere la ricorrente sia accompagnare a scuola le figlie dei resistenti sia di andarle a prendere. Questo non succedeva sempre, in alcuni casi ho visto i genitori, ma la maggior parte delle volte ho visto la ricorrente. Preciso che conosco i resistenti, mi
è capitato di vederli andare a prendere le bambine a scuola. Io accompagnavo mio figlio a scuola verso le 8.30 e lo andavo a prendere verso le 15.30/16.00. Confermo che la ricorrente accompagnava presso il centro La Valle di Gaeta. Lo so perché me lo Per_1 riferiva la ricorrente. Confermo che successivamente la ricorrente
16 accompagnava presso il centro di psicoterapia Valerio di Per_1
Fondi. Lo so perché me lo riferiva la stessa ricorrente. Non saprei dire in quali giorni la ricorrente lavorasse il pomeriggio. Preciso che io non sono mai stata in questi due centri. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al capitolo 6 della memoria. ADR: posso dire che la ricorrente si recava con la propria auto presso il centro
La Valle di Gaeta e quello Valerio di Fondi, lo so perché la ricorrente mi ha riferito di avere difficoltà con l'auto e l'ho vista fare delle guide. Durante la mattinata, dopo aver accompagnato a scuola la bambina più grande, la ricorrente portava al Per_1 parco o a casa sua la bambina più piccola, Mi è capitato R_ di vederla con al parco. Non mi è capitato di andare a R_ casa sua. So che portava la bambina a casa propria (della ricorrente) perché me lo raccontava. Mi capitava di vederla al parco quasi tutti i giorni, quando il tempo permetteva. All'epoca dei fatti di causa ero disoccupata”.
Va evidenziato sul punto che la figlia negli anni 2016/17 Per_1
e 2017/18, ha frequentato un istituto scolastico. La figlia
, nell' anno scolastico 2017/18, ha parimenti frequentato R_ un istituto scolastico (v. certificazioni scolastiche in atti).
Dunque, le sue visite al parco, che la teste colloca nella mattinata, possono essersi verificate, per questo periodo, solo nei casi di assenza da scuola.
Il teste individuato dai datori di lavoro, ha Testimone_7 dichiarato: “Confermo che la sig.ra portava a scuola e CP_2 poi andava a prendere le figlie nel periodo dal novembre 2016 al
2018. Io lavoro con la sig.ra sono impiegata presso il CP_2
Comune di Fondi. La mattina la sig.ra veniva tardi a CP_2 lavoro, mai prima delle 9 meno dieci, perché accompagnava le figlie a scuola. Il martedì e il giovedì, quando abbiamo il rientro pomeridiano, la sig.ra andava via un po' prima, a volte CP_2 anche alle 16.30, per accompagnare la figlia a fare terapia. Per_1
Co Preciso che da gennaio 2017, data a partire dalla quale la sig.ra
17 ha iniziato a lavorare al Comune di Fondi, quasi tutti i CP_2 giorni la stessa veniva un po' in ritardo per accompagnare, come detto, le figlie a scuola. So che la sig.ra accompagnava CP_2 la figlia presso il centro ubicato in Via Andrea Doria in Per_1
Fondi e in quello Valerio, vicino alla sede del Comune di Fondi, sede che si vede dalla finestra dell'ufficio. So, perché me lo riferiva la stessa che accompagnava la figlia anche CP_2 Per_1 presso un centro in Gaeta. Mi è capitato un paio di volte di accompagnare la sig.ra con la figlia presso il centro CP_2
Valerio. Non mi è mai capitato di vedere la ricorrente accompagnare presso il centro Valerio. E' capitato che la sig.ra Per_1 [...]
portasse le figlie anche in ufficio. E' capitato più di CP_2 qualche volta. So che le bambine, quando non c'erano i genitori, stavano con una zia. Lo so perché me lo riferiva la sig.ra
[...]
. Confermo che la sig.ra si è assentata dal CP_2 CP_2 lavoro in diverse occasioni per stare con le figlie. Non conosco la sig.ra . Non l'ho mai vista, non la conosco. Fino al Parte_1 gennaio 2017 io e la sig.ra siamo state insieme presso CP_2 il comando di polizia locale, stesso ufficio, ed è capitato che la portasse presso il comando le due bambine. Fino ad aprile CP_2
2017 io sono rimasta al comando, poi dal 10 aprile 2017 sono stata assegnata all'ufficio commercio del Comune. La sig.ra CP_2 lavorava dal gennaio 2017 all'ufficio personale, che era vicino al mio. Poi la sig.ra è stata traferita all'anagrafe, non CP_2 so dire quando. Ora lavoriamo nello stesso ufficio. Non so dire da quando, da prima del lockdown. Qualche volta la sig.ra CP_2 quando era all'anagrafe, lavorava allo sportello. La sig.ra
[...]
è stata poco tempo all'ufficio personale. Io vedevo le CP_2 figlie della sig.ra quando le portava in ufficio, ciò CP_2 accadeva soprattutto di pomeriggio, arrivavano verso le 14.30 e restavano con la madre fino a quando non andava via”.
-10 Una volta escluse, in quanto prive di valenza probatoria, le circostanze riferite “de relato ex parte” (Cass.569-15, Cass.7746-
20) e quelle frutto di “deduzioni” operate dai testi sulla base di
18 circostanze diverse da quelle ammesse dal giudice, è residuato, per conoscenza diretta dei testi, il seguente quadro istruttorio: le figlie degli odierni appellati erano accompagnate a scuola dai genitori o da tale “zia Antonietta”, ma, qualche volta, anche dalla
, che, parimenti qualche volta, le andava anche a Parte_1 riprendere;
la ha accompagnato, talvolta, le bambine nella Parte_1 villa comunale di Itri;
la ha altresì accompagnato una Parte_1 delle figlie degli odierni appellati, a nome presso un Per_1 centro medico di Gaeta, trattenendosi ivi nella sala di attesa, così come altre volte l' ha accompagnata uno dei genitori, parimenti trattenendosi ivi per il tempo necessario;
uno dei genitori accompagnava , in epoca successiva, presso un centro di Per_1 riabilitazione sito in Fondi;
una delle figlie ( ) restava R_ talvolta presso la teste o presso la teste Tes_5 Tes_4 mentre la sorella era in cura presso detti centri;
diverse volte la ha portato figlia in ufficio, specie di CP_2 Per_1 pomeriggio;
la si è assentata dal lavoro in diverse CP_2 occasioni per stare con le figlie.
Dunque, è emerso che i coniugi si sono serviti varie volte CP_1 dell' ausilio della . Parte_1
Quest' attività è consistita nell' accompagnare e riprendere talvolta le bambine a scuola o presso un centro di riabilitazione, ma tale attività è stata svolta anche da uno dei genitori - come confermato da alcuni testi, ivi compreso il teste fidanzato convivente Tes_1 della , con riferimento al padre – o, quanto alla scuola, CP_1 da parenti. Inoltre, la si è occupata di portare talvolta Parte_1 al parco le stesse bambine. Una di loro, peraltro, era anche talvolta affidata a conoscenti;
l' altra restava talvolta in ufficio con la madre. Quest' ultima, inoltre, si assentava in diverse occasioni dal lavoro per stare con le figlie.
Se ne desume che si è trattato di attività limitata ed esercitata, nella sostanza, per incombenti che erano adempiuti da genitori, parenti o conoscenti e con orari la cui consistenza non è stata
19 dimostrata. Tantomeno si è trattato di orari “rigidamente individuati”, come allegato nel ricorso introduttivo del primo grado
(pag.4) a fondamento della domanda. Nello stesso ricorso introduttivo del primo grado, si fa riferimento ad orari di lavoro che cambiano continuamente, talvolta anche con cadenza mensile.
Si può, dunque, ragionevolmente ritenere che l' attività lavorativa in questione, più che il frutto di un unico accordo, fosse concordata volta per volta.
Tale essendo il complessivo quadro probatorio, le risultanze delle certificazioni e delle schede prodotte dai coniugi su CP_1 assenze al lavoro della ed assenze a scuola delle figlie CP_2
- documentazione addotta a fondamento dell' appello - non assumono di certo rilievo determinante, anche perché non riguardano l' attività della attività ad oggetto dell' onere probatorio Parte_1
a suo carico.
-11 La situazione complessiva descritta non depone nel senso che vi fosse sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Sussiste una totale carenza probatoria su modalità lavorative tali da concretare la subordinazione, anche con riferimento agli specifici caratteri della fattispecie concreta del lavoro domestico. In particolare, tale carenza attiene: alla somministrazione di ordini specifici e reiterati inerenti alle intrinseche modalità della prestazione lavorativa;
all' esercizio di un' assidua attività di vigilanza e-o controllo (Cass.16681-07); all' esistenza e la consistenza di un orario predeterminato, fisso e continuativo imposto dagli odierni appellati;
al versamento a cadenze fisse di una retribuzione di entità predeterminata;
all' obbligo di giustificare assenze e-o ritardi;
alla disponibilità delle chiavi dell' abitazione datoriale (v. Cass.8883-17).
-12 Per completezza si evidenzia che la parte ricorrente ha chiesto la condanna “specifica” della controparte alla corresponsione delle
20 differenze retributive (v. conclusioni del ricorso introduttivo). La domanda di declaratoria della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è chiaramente strumentale a quella di condanna specifica, atteso che non si evidenzia, né tantomeno si prova, alcuno specifico, ulteriore interesse alla suddetta declaratoria (art.100 cpc). La domanda di condanna al versamento della contribuzione dipende univocamente dalla suddetta domanda di condanna specifica, atteso che detto versamento presuppone l' accertamento dell' esistenza e dell' entità delle differenze retributive dovute.
E dunque sarebbe stato onere della parte ricorrente, ai sensi dell' art.2697 cc, fornire la prova non solo della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ma anche dell' esistenza e dell' entità delle differenze retributive.
In questa prospettiva sono elementi indispensabili – e dunque costituiscono oggetto dell' onere probatorio a carico del lavoratore
– la precisa durata del rapporto di lavoro e, soprattutto, l' orario di lavoro osservato, oltre alla natura ed al contenuto delle mansioni continuativamente e prevalentemente svolte.
In mancanza, la domanda è infondata anche sotto questo ulteriore profilo.
-13 Quanto alla produzione, per la prima volta in appello, di documenti zippati che racchiudono le chat whatsapp tra l'appellante e, rispettivamente, e nell' Controparte_1 Controparte_2 arco temporale marzo-settembre 2018, osserva la Corte che, nel rito del lavoro: occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità; pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori,
21 intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado
(Cass.11845-18). In particolare, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass.16358-24).
Nella specie, non è ravvisabile alcuna incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata né dai mezzi istruttori sono emerse piste probatorie significative. E' semplicemente emersa, all' esito dell' audizione di ben 7 testimoni, una situazione di totale carenza probatoria in ordine alle modalità di attuazione della prestazione nel senso della subordinazione.
-14 Ferma la natura assorbente delle considerazioni che precedono, osserva la Corte, per mera esigenza di completezza, che le conversazioni sono intercorse tra la e la nel CP_2 Parte_1 solo periodo dal 6-3-2018 al 7-8-2018 e tra lo e la CP_1
nel solo periodo dal 12-9-2018 al 24-9-2018. Parte_1
Valutando in maniera unitaria tali risultanze e quelle delle prove testimoniali va ribadito che non è emerso un unico accordo lavorativo tra le parti per l' intero periodo controverso, laddove gli elementi raccolti depongono nel senso di singoli accordi, che maturavano volta per volta, in ordine all' attività di custodia e cura delle bambine.
Le suddette conversazioni hanno, inoltre, un tono altamente amichevole e confidenziale, non improntato ad una gerarchia, come si evince dagli esempi che seguono, accompagnati da molteplici
“emoticon” (e cioè, come noto, espressioni figurative simboliche con le quali gli utenti esprimono il proprio stato d'animo negli sms,
22 nei messaggi di posta elettronica o mentre dialogano in rete con un altro utente):
“14/03/18, 09:44 – ( ): Ciao! Voglio ricordarti che Pt_1 Parte_1 oggi devi passare a prendere .; 14/03/18, 10:36 – Per_1 CP_2
(Di Girolamo): Si si, grazie porella qualche giorno la lascio abbandonata a scuola;
17/03/18, 15:15 - : Si è stata bravissima prima l'ho fatto CP_2 io a me poi a lei e me lo ha fatto fare tranquillamente, poi l'ho dato a lei e lo ha fatto tutta da sola... 17/03/18, 15:25 - : Pt_1
Che brava, inizia a fare le cose per imitazione;
18/03/18, 19:23 - : Buona sera cara ti volevo dire che domani CP_2
deve andare a Roma se potresti venire anche dieci minuti CP_1 prima delle otto così non faccio troppo;
26/03/18, 17:21 - : Mi dispiace per te, e come mai è CP_2 influenza? Riguardati...;
28/04/18, 13:36 - : Nuova ricetta da ripetere;
28/04/18, CP_2
13:41 - : Che belloooo;
Pt_1
02/05/18, 07:54 : Buongiorno cara, vedete se stamattina è il CP_2 caso di mandare le bimbe a scuola stanotte non hanno dormito per niente soprattutto la piccola valutate;
17/05/18, 09:49 - : E poi ha le terapie;
17/05/18, 09:50 - Pt_1 Per_4
Poi valutiamo le varie iniziative, le terapie le avrà fino CP_2
a luglio ad agosto si ferma;
17/05/18, 09:50 - : Si credo CP_2
che a la mandiamo;
17/05/18, 09:51 - ; 17/05/18, R_ Pt_1
09:51 - : Poi decidiamo insieme il periodo così può fare CP_2 anche qualche altra cosa;
20/05/18, 22:40 - : Ciao scusa l'ora ti volevo chiedere CP_2 Pt_1 se ti creerebbe problema portare dalla pediatra. R_
20/05/18, 22:49 - Ciao, scusami ma domani non me la sento di Pt_1 guidare per lunghe distanze: a causa degli antibiotici che sto assumendo nel Week end sono stata molto male, quindi non me la sento di assumermi questa responsabilità...;
23 In questo contesto, l' accenno fatto dalla al “periodo di Parte_1 ferie” dell' anno prima, con relativo ringraziamento della
[...]
, non assume particolare rilevanza, in quanto ben può essere CP_2 inteso, in senso atecnico, semplicemente come periodo in cui la prima non aveva prestato la propria collaborazione, non necessariamente subordinata.
Parimenti il riferimento fatto dallo ai conteggi, resi su CP_1 richiesta della semplicemente implica che quest' ultima Parte_1 pretendeva la corresponsione di un compenso per la collaborazione prestata, anche in questo caso non necessariamente subordinata.
E, d' altro canto, l' essersi occupate le parti delle due questioni, nel primo caso in epoca di poco antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro e nel secondo in epoca di poco successiva, lasciano pensare che il tutto sia avvenuto in un' ottica meramente conciliativa, dunque al solo fine di evitare la controversia.
Resta l' assenza di prova sulla subordinazione e sull' esistenza ed entità delle differenze retributive secondo quanto sopra osservato.
-15 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l' appello deve essere rigettato.
-16 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del valore della causa, seguono la soccombenza della
. Parte_1
Attesa la posizione di sostanziale terzietà assunta dall' , CP_3 peraltro chiamato dal giudice, le spese del grado vanno dichiarate compensate nei suoi confronti.
24
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
25
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 18-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.1455-24 RGAC, vertente
TRA
(avv. Giuseppe Mastrobattista) Parte_1
parte appellante
E
e (avv.ti Ottavio Di Girolamo Controparte_1 Controparte_2
e Samantha Procaccioli)
1 parte appellata
E
in persona del Controparte_3 legale rappresentante pt (avv. Sabrina Pancari)
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante a rimborsare a ed a Controparte_1
Co
le spese del presente grado, che si liquidano Controparte_2 in euro 2.800, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa;
dichiara compensate le spese del presente grado nei confronti dell'
; CP_3 dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 30-5-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Cassino pubblicata in data 5-2-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memorie di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 21.3.2019, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze di Parte_1
e dal 2.11.2016 al 29.8.2018 Controparte_1 Controparte_2 come baby-sitter delle loro figlie minori, e , Per_1 R_ senza regolarizzazione del rapporto presso i competenti enti previdenziali;
di avere lavorato dal lunedì al sabato nel periodo dal novembre 2016 al gennaio 2017 e dal lunedì al venerdì nel periodo dal febbraio 2017 all'agosto 2018, con gli orari analiticamente indicati in ricorso e variabili in base alle esigenze dei datori di lavoro, e cioè:
-nel mese di novembre 2016: lunedì dalle ore 08:00 alle 14:00; martedì e giovedì dalle 14:00 alle 20:00; mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle 9:00 e dalle ore 13:00 alle 14:00; il sabato dalle ore 08:00 alle 14:00, per un totale di 28 ore settimanali;
-nel mese di dicembre 2016 e gennaio 2017: lunedì, mercoledì, venerdì
e sabato dalle ore 08:00 alle 14:00; martedì e giovedì dalle 14:00 alle 20:00 per un totale di 36 ore settimanali;
-dal mese di febbraio 2017 a agosto 2017: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle 14:00; martedì e giovedì dalle ore 08.00 alle
14:00 e dalle 15:00 alle 19:00 per un totale di 38 ore settimanali;
-nel mese di settembre 2017: lunedì e mercoledì dalle ore 08:00 alle
09:00 e dalle ore 12:00 alle 14:00; il martedì e il giovedì dalle ore 08:00 alle 09:00 dalle ore 12:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle
19:00 e il venerdì dalle ore 08:00 alle 14:00 per un totale di 26 ore settimanali;
-nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2017: lunedì, mercoledì e venerdì ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 13:00 alle 14:00;
3 martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per un totale di 20 ore settimanali;
-nel mese di gennaio e febbraio 2018: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con due rientri settimanali pomeridiani il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per un totale di 38 ore settimanali;
-nel mese di marzo 2018: lunedì e mercoledì dalle ore 08:00 alle ore
09:00 dalle ore 13:00 alle ore 14:00; il martedì e giovedì dalle ore
08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; venerdì dalle ore 08:00 alle ore 09:00 per un totale di 15 ore settimanali;
-nel mese di aprile, maggio e giugno 2018: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 12:00 alle 14:00; martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 09:00, dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per un totale di 23 ore settimanali;
;
-nel mese di luglio e agosto 2018: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00; martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore
14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per un totale di 38 ore settimanali.
Ha aggiunto di essere stata pagata in contati per l'intero periodo del rapporto di lavoro con una somma pari ad euro 550,00 (euro 600,00 nei mesi di luglio e agosto 2017 e 2018), senza percepire tredicesima mensilità e beneficiando di due settimane di ferie a luglio e agosto
2017 e 2018 e di una ulteriore settimana di ferie a settembre 2017.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto: che ricorrevano nella specie tutti gli elementi della subordinazione; che le mansioni svolte per i resistenti erano inquadrabili nel livello BS del CCNL
Lavoro domestico;
di avere conseguentemente maturato crediti per differenze retributive come da conteggi allegati al ricorso. Alla luce di quanto esposto, dedotto e argomentato, la ricorrente ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.;
- accertare e dichiarare che tale rapporto si è protratto ininterrottamente dal 02.11.2016 al 29.08.2018;
4 - accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente corrispondono a quelle riportate in narrativa e sono correttamente inquadrabili nel livello BS CCNL per il lavoro domestico;
- accertare e dichiarare che la prestazione lavorativa si è svolta secondo le modalità riportate in narrativa con conseguente diritto della lavoratrice a percepire differenze retributive che garantiscano alla stessa una paga proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato e, per l'effetto, condannare i resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla lavoratrice la somma di euro 9.083,00 o la diversa maggiore o minor somma che risulterà provata in corso di causa, e comunque nei limiti di euro 26.000,00, oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 comma 3 c.p.c., somma spettante alla lavoratrice a titolo di differenze retributive, 13a mensilità, festività godute, ferie non godute, lavoro straordinario, cassa colf, indennità sostitutiva preavviso, TFR;
- condannare i Sigg.ri e al Controparte_1 Controparte_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di spettanza della ricorrente;
- condannare i Sigg.ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto
[...] infondato in fatto e in diritto.
I resistenti hanno eccepito che: la ricorrente non aveva mai lavorato alle proprie dipendenze ma, essendo un'amica di vecchia data, aveva, solo occasionalmente e per spirito di cortesia e amicizia, accudito e accompagnato a scuola le figlie minori, le quali, normalmente, venivano accompagnate a scuola e riprese dal padre, o venivano portate dalla madre nell'ufficio in cui la stessa lavorava, o comunque restavano in compagnia di parenti e amici di famiglia;
gli orari di lavoro dedotti dalla ricorrente erano incompatibili con la documentazione attestante le ore e i giorni di assenza dal lavoro della sig.ra e le ore di assenza da scuola delle figlie, CP_2
5 in quanto in tali ore e giorni la resistente si occupava personalmente delle figlie.
All'udienza del 9.5.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , in considerazione della CP_3 domanda di regolarizzazione contributiva proposta dalla ricorrente.
L' , costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti CP_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ove venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro ovvero l'omissione contributiva dei resistenti nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità del ricorrente, condannare i datori di lavoro CP_3 al pagamento, in favore dell' , dei contributi, sanzioni ed CP_3 interessi ex lege, che saranno quantificati dall' Con CP_3 vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio nei confronti della parte di cui sarà accertata la soccombenza”.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.388,00 a favore di e ed in euro 1.299,50 a Controparte_1 Controparte_2 favore dell' , oltre rimborso forfettario delle spese generali CP_3 nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello la lavoratrice.
-4 La parte appellante ha preliminarmente chiesto di acquisire agli atti due documenti zippati che racchiudono le chat whatsapp tra l'appellante e, rispettivamente, e Controparte_1 CP_2
nell' arco temporale marzo-settembre 2018, dalla cui
[...] lettura emergerebbe che quello intercorso tra la ed i Parte_1 resistenti, oggi appellati, era un vero e proprio rapporto di lavoro, configurandosi tutti gli estremi della subordinazione;
acquisizione
6 da effettuare sia perché indispensabile sia perché il recupero della documentazione sarebbe stato possibile soltanto attraverso il ripristino dei dati dalla memoria del precedente smartphone della
. Parte_1
Lamenta poi la parte appellante che il primo giudice ha erroneamente valutato le deposizioni testimoniali: a) premurandosi di infirmare la validità, l'efficacia e la pregnanza delle dichiarazioni rese dai testi , , e , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 asseritamente rese “de relato actoris” e perciò ritenute prive di valenza probatoria, laddove la bontà e pertinenza di quelle deposizioni emergono sia dall'esame e dalla lettura dei prodotti messaggi whatsapp che dal documento prodotto sub.4 dalla controparte, che attesta che, sino a settembre 2017, la piccola non frequentava la scuola dell'infanzia per essere per R_ così dire sotto età; b) attribuendo un'assorbente pregnanza le deposizioni rese dalle testi di parte resistente ( Testimone_5
e , i quali, anch' essi, hanno Testimone_6 Testimone_7 riferito per lo più situazioni, per così dire, “de relato”, e le cui deposizioni sono risultate incoerenti con la documentazione in atti circa le presenze della sul luogo di lavoro e con le CP_2 assenze da scuola della figlia minore per seguire apposite Per_1 terapie.
-5 Si sono costituiti e , che Controparte_1 Controparte_2 si sono opposti all' acquisizione della nuova documentazione ed hanno resistito al gravame. Si è costituito l' , che ha così concluso: CP_3
“ove in accoglimento dell'appello venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro ovvero l'omissione contributiva dei resistenti nel caso in cui ricorrano i requisiti per l'assicurabilità del ricorrente, condannare i datori di lavoro
CP_3 al pagamento, in favore dell' , dei contributi, sanzioni ed
CP_3 interessi ex lege, che saranno quantificati dall' Con
CP_3 condanna della parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio a favore dell' ”.
CP_3
7 -6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 L' art. 2094 cc stabilisce che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell' impresa
(o anche con il datore di lavoro non imprenditore: art.2239 cc) prestando il proprio lavoro manuale od intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell' imprenditore (o comunque del datore di lavoro)”.
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anzichè autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non
è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura
8 personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve manifestarsi essenzialmente nell' emanazione di ordini specifici inerenti alle intrinseche modalità della prestazione lavorativa e non solo al risultato, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell' autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell' organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell' incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
In particolare, il potere direttivo del datore di lavoro affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale – le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale
(Cass.29646-18). In questa prospettiva, la collocazione temporale e la consistenza quantitativa delle prestazioni secondo le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro costituiscono elementi fondamentali della subordinazione (v. Cass.25204-13).
Quando il requisito dell' assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l' attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione), è necessario fare riferimento, nell' ambito di una valutazione globale della vicenda, a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nella collaborazione, nella continuità delle prestazioni, nell'osservanza di un orario determinato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, nel coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, nell'assenza in capo al
9 lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale
(Cass.5436-19).
La situazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell' attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri del datore di lavoro, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato
(anch' esso di natura autonoma) (v., da ultimo, Cass.1-18).
In tema di lavoro domestico va esclusa l'esistenza di subordinazione se l' attività è espletata dal lavoratore in assenza di ordini specifici e di un costante controllo datoriale
(Cass.16681-07).
La prova della subordinazione deve essere fornita in maniera rigorosa ed esaustiva. Qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l' onere della prova a carico della parte ricorrente non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (v. Cass.1-2018,
Cass.28025-13, Cass.21028-96, Cass.12926-99).
-8 Il rapporto di lavoro non risulta documentato.
-9 Il giudice di primo grado ha ammesso la prova per testi nei termini di cui all' ordinanza in atti;
prova che ha fornito, ai fini che qui interessano, le seguenti risultanze.
Il teste indicato dalla lavoratrice, ha dichiarato: Testimone_1
“Sono il fidanzato convivente della ricorrente … Confermo che la ricorrente ha lavorato per i resistenti come babysitter delle figlie.
Ha iniziato a lavorare alla fine del 2016, credo. Non so dire fino a quando, presumibilmente fino al 2018. Lo so perché sono fidanzato
10 dal 2015 con la ricorrente e in quanto me lo ha riferito la ricorrente. Non mi risulta che la ricorrente abbia svolto in detto periodo altra attività lavorativa, ha lavorato esclusivamente per i resistenti. La ricorrente doveva osservare degli orari di lavoro in base alle esigenze dei resistenti. Lo so perché ero a conoscenza degli spostamenti e degli impegni con le bambine della ricorrente, ho dedotto quindi che avesse tali orari da rispettare. La ricorrente, quando si assentava dal lavoro, doveva comunicarlo preventivamente ai resistenti per consentire loro di organizzarsi. Personalmente non ho mai assistito a tali comunicazioni. In un primo periodo, dall'inizio fino alla metà del rapporto di lavoro, la ricorrente andava dal lunedì al sabato, il martedì ed il giovedì solamente di pomeriggio. Successivamente, fino al termine, dal lunedì al venerdì; il martedì ed il giovedì andava l'intera giornata. Iniziava a lavorare la mattina presto a seconda se doveva accompagnare le bambine a scuola, lavorava fino ad ora di pranzo. Sostanzialmente gli orari erano questi. Sono a conoscenza di tali orari in quanto io e la ricorrente ne parlavamo. Non l'ho mai accompagnata a lavoro.
L'ho accompagnata solo una volta presso un centro a Gaeta dove la ricorrente doveva accompagnare una delle due figlie dei resistenti, in quanto aveva da poco preso l'auto e ancora non sapeva orientarsi bene. La ricorrente accompagnava a scuola le figlie dei resistenti, alternandosi al padre delle stesse, quando quest'ultimo non poteva.
Oppure le andava a riprendere, quando non poteva il padre. Confermo che la ricorrente accompagnava una delle figlie dei resistenti presso il centro La Valle di Gaeta, che è il centro di cui ho riferito prima, quando non poteva accompagnarla il padre. Oppure la andava a prendere quando non poteva il padre. Questo è avvenuto per un lungo periodo che non saprei collocare temporalmente. Ricordo che le terapie presso tale centro si sono prolungate molto, penso per tre quarti della durata del rapporto di lavoro. Poi tale centro è stato sostituito da un diverso centro presso Fondi. Anche presso quest'ultimo centro, la ricorrente accompagnava la figlia dei resistenti quando il padre non poteva. Spesso andava a riprenderla la madre, che lavorava a Fondi, a volte poi era la madre ad
11 accompagnarla. Nella prima parte del rapporto il sabato la ricorrente lavorava, me lo ricordo bene perché il suo impegno lavorativo coincideva con il mio impegno nella frequentazione del master. Nella seconda parte del rapporto la ricorrente non ha più lavorato il giorno di sabato. ADR: il master di cui ho riferito si svolgeva on line, un corso di preparazione al concorso in magistratura e ricordo che mentre io ero impegnato a seguire questo master, la ricorrente andava a lavorare. ADR: io non ho mai accompagnato la ricorrente, eccetto la prima volta, presso il centro di Gaeta. Non l'ho mai accompagnata presso il centro di Fondi. Una sola volta è accaduto che la ricorrente portasse a casa la figlia più piccola dei resistenti e che questa dormisse a casa, perché i genitori erano impegnati con la figlia più grande fuori Itri”.
Il teste indicato dai datori di lavoro, ha Testimone_5 dichiarato: “Io ho sempre e solo visto, quando andavo ad accompagnare mio figlio a scuola, il padre o la madre di e . Per_1 R_
Non ho mai visto la ricorrente portare o andare a prendere a scuola le bambine. So che la madre della ricorrente prendeva dei permessi per accudire le figlie, ciò è successo specialmente quando R_ era piccola e si ammalava spesso. So che ne occupava anche una zia, che chiamavano zia . Non mi risulta che le bambine siano CP_4 mai state con la ricorrente. So che erano i genitori ad accompagnare presso il centro La Valle di Gaeta. Non ho mai visto la Per_1 ricorrente accompagnare la bambina presso tale centro. Ho invece visto i genitori, in quanto per un periodo ho lavorato in qualità di terapista presso questo centro, dal giugno 2013 fino a settembre ottobre 2013, lo ricordo perché mio figlio aveva un anno e mezzo e la gestione familiare era difficile. So che d'estate la piccola ha partecipato presso tale centro ad un programma di Per_1 idrokinesiterapia, la accompagnavano i genitori, mentre in alcuni casi la sorella stava con me. So che è stata poi R_ Per_1 portata presso un centro di riabilitazione in Fondi, so che ancora adesso va in questo centro, sono parecchi anni che lo frequenta. Che io sappia sono sempre i genitori ad accompagnarla, qualche volta sono
12 andata anche io perché conosco una delle terapiste che la segue. È capitato diverse volte che la resistente portasse con sé la figlia in ufficio. So che la resistente, quando non lavorava, si Per_1 occupava delle figlie. ADR: durante il primo anno di scuola primaria
(settembre 2017), accompagnavo mio figlio a scuola molto frequentemente, perché ho avuto tre aborti e sono dovuta restare a casa per un po' di tempo. La mattina riuscivo ad accompagnare mio figlio a scuola entro le otto. Negli anni successivi è accaduto più raramente. Tra mio figlio e vi era un anno di differenza, Per_1 nel senso che mio figlio è più piccolo ( frequentava l'ultimo Per_1 anno della scuola dell'infanzia); mio figlio è più grande di di tre anni. Il centro riabilitativo di Fondi si trova, R_ entrando a Fondi, girando sulla destra al primo semaforo, al piano superiore di una galleria con una serie di negozi. Il centro si chiama “In movimento”. Non ho mai frequentato gli uffici del comune di Fondi ma so che talvolta la madre portava con sé in Per_1 quanto in alcuni casi ho dovuto tenere . Mi è capitato R_ spesso di tenere con me più volte quando ha R_ Per_1 frequentato il corso di idrokinesiterapia, un po' di meno l'inverno, circa due o tre volte al mese. Preciso che accudivo la bambina a titolo di cortesia ed amicizia”.
All' udienza del 9-5-2022, il giudice ha ordinato a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ed ha CP_3 dichiarato la nullità della escussione dei suddetti testi. Tuttavia, all' udienza del 4-7-2022, i due testi hanno confermato integralmente le dichiarazioni rese.
Il teste , individuato dalla lavoratrice, ha dichiarato: Tes_2
“Conosco la ricorrente in quanto mia conoscente, la vedevo qualche volta accompagnare a scuola . Non so dire se la ricorrente Per_1 abbia lavorato come baby sitter delle figlie dei resistenti. Conosco
i resistenti, sono i genitori di . Non sono a conoscenza Per_1 della circostanza di cui al capitolo 2. Confermo di aver visto la ricorrente accompagnare a scuola La scuola era l'Istituto Per_1
13 Comprensivo di Itri. Non ricordo il periodo. Alcune volte mi è capitato di vedere la ricorrente venire a riprendere a scuola le volte in cui usciva prima. Io sono insegnante di Per_1 sostegno e seguivo nel turno antimeridiano. Alle 13.00 Per_1 andavo via … Preciso che nel corso degli anni , che io ho Per_1 seguito per quattro cinque anni, veniva accompagnata presso l'istituto e poi riaccompagnata da diverse persone. Il padre la accompagnava quasi sempre a scuola. Non sono in grado di dire se la venisse anche a prendere perché terminavo alle 13.00 il mio orario di lavoro”.
Il teste individuato dai datori di lavoro, ha Testimone_6 dichiarato: “I miei figli sono coetanei dei figli dei resistenti.
Quasi tutte le mattine, nel periodo dal novembre 2016 all'agosto
2018, mi capitava di incontrare nell'atrio della scuola materna ed elementare di Itri, in via della Repubblica, i resistenti. Li incontravo la mattina. Li vedevo con le figlie e Per_1 R_
Raramente ho visto venire a riprendere le figlie dei resistenti tale
, la cognata del sig. Normalmente però, non so CP_4 CP_1 riferire chi venisse a riprendere le figlie dei resistenti perché io andavo a riprendere sempre mio figlio alle 15.30. In quell'orario non mi capitava di vedere chi veniva a riprendere le figlie dei resistenti. Alcuni pomeriggi la resistente mi chiamava per mantenere
, perché doveva portare in terapia. Non so dire a R_ Per_1 chi si rivolgessero i resistenti per mantenere le bambine quando io non ero disponibile. Come detto prima, quando i resistenti mi lasciavano , accompagnavano presso la Cooperativa R_ Per_1
La Valle di Gaeta. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al capitolo 4 della memoria di costituzione. veniva Per_1 accompagnata dalla madre presso il Centro di Psicoterapia e
Riabilitazione InMovimento di Fondi dal febbraio 2017. Lo so perché mi capitava di sentirla per telefono, essendo noi amiche, e la resistente mi diceva che era a Fondi perché aveva accompagnato la figlia presso il suddetto centro. Mi sembra, ma non ne sono sicura, che andasse due o tre volte a settimana presso tale centro, Per_1
14 era sempre la madre ad accompagnarla. Spesso la rimproveravo perché portava con sé entrambe le figlie, mentre avrebbe potuto lasciarmi
, dato che il pomeriggio sono a casa. Una mia amica, tale R_
che era una collega di lavoro della resistente, mi Per_3 riferiva che le capitava di vedere la resistente a lavoro con le figlie. Non so dire se, quando la resistente non lavorava e restava a casa, si occupasse lei delle figlie, suppongo di sì. So che andava verso le 14.00 per la terapia presso il Centro di Per_1
Gaeta. Mio figlio ha 14 anni e mia figlia a 9 anni”.
Il teste , indicato dalla lavoratrice, ha dichiarato: Testimone_3
“Confermo che la ricorrente ha lavorato come baby sitter delle figlie dei resistenti. Questo circa sei o sette anni fa, forse per un annetto, non ricordo con precisione. Lo so perché io all'epoca lavoravo in un centro di riabilitazione, il centro La Valle in Gaeta.
Nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato come baby sitter non mi occupavo presso il centro di . Me ne sono occupata in Per_1 precedenza. Io mi sono occupata di probabilmente quando la Per_1 bambina aveva tre anni, però non ricordo con precisione. Sicuramente me ne sono occupata per un anno, i progetti erano semestrali. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al capitolo 3 del ricorso.
Posso dire che vi erano orari precisi per le terapie. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al capitolo 4. Durante i cambi d'ora, in sala d'attesa, mi è capitato di vedere la ricorrente. Dei giorni vedevo la ricorrente, altri giorni vedevo i resistenti. Non sono a conoscenza dei capitoli 6, 7. Non saprei dire con certezza in quali giorni della settimana mi capitava di vedere la ricorrente in sala d'attesa. Non sono a conoscenza del capitolo 13. Non saprei dire in che giorni la ricorrente si occupava dei figli dei resistenti. Ho dedotto io che la ricorrente ha lavorato come babysitter delle figlie dei resistenti in quanto vedevo la ricorrente nel centro, so che doveva esserci sempre una referente della bambina, non saprei spiegarmi meglio. E' capitato che i resistenti menzionassero la ricorrente. Ribadisco che vedevo anche i resistenti al centro, non saprei se con maggiore o minore frequenza rispetto alla ricorrente.
15 Non mi sembra di aver visto persone diverse dai resistenti e dalla ricorrente nel centro, per lo meno nel periodo in cui era la ricorrente ad occuparsi della bambina. Mi sembra di aver visto la ricorrente al centro più spesso in orario antimeridiano, però non ho un ricordo chiaro”.
Il teste , indicata dalla lavoratrice, ha dichiarato: Testimone_4
“Confermo che la ricorrente ha lavorato per i resistenti come babysitter delle due figlie, ricordo il periodo, dalla fine del 2016 fino al 2018, lo ricordo perché mi incontravo con la ricorrente alla
Villa Comunale di Itri e la vedevo con le bambine, e R_ dell'altra non ricordo il nome;
confermo che il nome dell'altra è quello che mi si legge, Sono amica da diversi anni della Per_1 ricorrente. Escludo che nel periodo in questione la ricorrente lavorasse per altri soggetti, era impegnata con i resistenti. Lo deduco perché era impegnata con loro. Non mi è mai capitato di vedere i resistenti dare ordini alla ricorrente. Non mi è capitato di vederli nel medesimo contesto in cui vi era la ricorrente. So che la ricorrente andava a lavorare dai resistenti la mattina e poi quando c'era la necessità il pomeriggio. So che questi orari erano vincolanti, lo so perché, parlando con la ricorrente, mi raccontava degli orari che svolgeva. Io ho iniziato a mandare mio figlio all'asilo nel 2017 e quando l'accompagnavo all'asilo e al parco incontravo la ricorrente. L'asilo apriva alle 8.00. Non so riferire orari più specifici. Mi sembra che l'estate la ricorrente andasse più spesso, anche il pomeriggio, quando le scuole erano chiuse. Mi
è capitato di vedere la ricorrente sia accompagnare a scuola le figlie dei resistenti sia di andarle a prendere. Questo non succedeva sempre, in alcuni casi ho visto i genitori, ma la maggior parte delle volte ho visto la ricorrente. Preciso che conosco i resistenti, mi
è capitato di vederli andare a prendere le bambine a scuola. Io accompagnavo mio figlio a scuola verso le 8.30 e lo andavo a prendere verso le 15.30/16.00. Confermo che la ricorrente accompagnava presso il centro La Valle di Gaeta. Lo so perché me lo Per_1 riferiva la ricorrente. Confermo che successivamente la ricorrente
16 accompagnava presso il centro di psicoterapia Valerio di Per_1
Fondi. Lo so perché me lo riferiva la stessa ricorrente. Non saprei dire in quali giorni la ricorrente lavorasse il pomeriggio. Preciso che io non sono mai stata in questi due centri. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al capitolo 6 della memoria. ADR: posso dire che la ricorrente si recava con la propria auto presso il centro
La Valle di Gaeta e quello Valerio di Fondi, lo so perché la ricorrente mi ha riferito di avere difficoltà con l'auto e l'ho vista fare delle guide. Durante la mattinata, dopo aver accompagnato a scuola la bambina più grande, la ricorrente portava al Per_1 parco o a casa sua la bambina più piccola, Mi è capitato R_ di vederla con al parco. Non mi è capitato di andare a R_ casa sua. So che portava la bambina a casa propria (della ricorrente) perché me lo raccontava. Mi capitava di vederla al parco quasi tutti i giorni, quando il tempo permetteva. All'epoca dei fatti di causa ero disoccupata”.
Va evidenziato sul punto che la figlia negli anni 2016/17 Per_1
e 2017/18, ha frequentato un istituto scolastico. La figlia
, nell' anno scolastico 2017/18, ha parimenti frequentato R_ un istituto scolastico (v. certificazioni scolastiche in atti).
Dunque, le sue visite al parco, che la teste colloca nella mattinata, possono essersi verificate, per questo periodo, solo nei casi di assenza da scuola.
Il teste individuato dai datori di lavoro, ha Testimone_7 dichiarato: “Confermo che la sig.ra portava a scuola e CP_2 poi andava a prendere le figlie nel periodo dal novembre 2016 al
2018. Io lavoro con la sig.ra sono impiegata presso il CP_2
Comune di Fondi. La mattina la sig.ra veniva tardi a CP_2 lavoro, mai prima delle 9 meno dieci, perché accompagnava le figlie a scuola. Il martedì e il giovedì, quando abbiamo il rientro pomeridiano, la sig.ra andava via un po' prima, a volte CP_2 anche alle 16.30, per accompagnare la figlia a fare terapia. Per_1
Co Preciso che da gennaio 2017, data a partire dalla quale la sig.ra
17 ha iniziato a lavorare al Comune di Fondi, quasi tutti i CP_2 giorni la stessa veniva un po' in ritardo per accompagnare, come detto, le figlie a scuola. So che la sig.ra accompagnava CP_2 la figlia presso il centro ubicato in Via Andrea Doria in Per_1
Fondi e in quello Valerio, vicino alla sede del Comune di Fondi, sede che si vede dalla finestra dell'ufficio. So, perché me lo riferiva la stessa che accompagnava la figlia anche CP_2 Per_1 presso un centro in Gaeta. Mi è capitato un paio di volte di accompagnare la sig.ra con la figlia presso il centro CP_2
Valerio. Non mi è mai capitato di vedere la ricorrente accompagnare presso il centro Valerio. E' capitato che la sig.ra Per_1 [...]
portasse le figlie anche in ufficio. E' capitato più di CP_2 qualche volta. So che le bambine, quando non c'erano i genitori, stavano con una zia. Lo so perché me lo riferiva la sig.ra
[...]
. Confermo che la sig.ra si è assentata dal CP_2 CP_2 lavoro in diverse occasioni per stare con le figlie. Non conosco la sig.ra . Non l'ho mai vista, non la conosco. Fino al Parte_1 gennaio 2017 io e la sig.ra siamo state insieme presso CP_2 il comando di polizia locale, stesso ufficio, ed è capitato che la portasse presso il comando le due bambine. Fino ad aprile CP_2
2017 io sono rimasta al comando, poi dal 10 aprile 2017 sono stata assegnata all'ufficio commercio del Comune. La sig.ra CP_2 lavorava dal gennaio 2017 all'ufficio personale, che era vicino al mio. Poi la sig.ra è stata traferita all'anagrafe, non CP_2 so dire quando. Ora lavoriamo nello stesso ufficio. Non so dire da quando, da prima del lockdown. Qualche volta la sig.ra CP_2 quando era all'anagrafe, lavorava allo sportello. La sig.ra
[...]
è stata poco tempo all'ufficio personale. Io vedevo le CP_2 figlie della sig.ra quando le portava in ufficio, ciò CP_2 accadeva soprattutto di pomeriggio, arrivavano verso le 14.30 e restavano con la madre fino a quando non andava via”.
-10 Una volta escluse, in quanto prive di valenza probatoria, le circostanze riferite “de relato ex parte” (Cass.569-15, Cass.7746-
20) e quelle frutto di “deduzioni” operate dai testi sulla base di
18 circostanze diverse da quelle ammesse dal giudice, è residuato, per conoscenza diretta dei testi, il seguente quadro istruttorio: le figlie degli odierni appellati erano accompagnate a scuola dai genitori o da tale “zia Antonietta”, ma, qualche volta, anche dalla
, che, parimenti qualche volta, le andava anche a Parte_1 riprendere;
la ha accompagnato, talvolta, le bambine nella Parte_1 villa comunale di Itri;
la ha altresì accompagnato una Parte_1 delle figlie degli odierni appellati, a nome presso un Per_1 centro medico di Gaeta, trattenendosi ivi nella sala di attesa, così come altre volte l' ha accompagnata uno dei genitori, parimenti trattenendosi ivi per il tempo necessario;
uno dei genitori accompagnava , in epoca successiva, presso un centro di Per_1 riabilitazione sito in Fondi;
una delle figlie ( ) restava R_ talvolta presso la teste o presso la teste Tes_5 Tes_4 mentre la sorella era in cura presso detti centri;
diverse volte la ha portato figlia in ufficio, specie di CP_2 Per_1 pomeriggio;
la si è assentata dal lavoro in diverse CP_2 occasioni per stare con le figlie.
Dunque, è emerso che i coniugi si sono serviti varie volte CP_1 dell' ausilio della . Parte_1
Quest' attività è consistita nell' accompagnare e riprendere talvolta le bambine a scuola o presso un centro di riabilitazione, ma tale attività è stata svolta anche da uno dei genitori - come confermato da alcuni testi, ivi compreso il teste fidanzato convivente Tes_1 della , con riferimento al padre – o, quanto alla scuola, CP_1 da parenti. Inoltre, la si è occupata di portare talvolta Parte_1 al parco le stesse bambine. Una di loro, peraltro, era anche talvolta affidata a conoscenti;
l' altra restava talvolta in ufficio con la madre. Quest' ultima, inoltre, si assentava in diverse occasioni dal lavoro per stare con le figlie.
Se ne desume che si è trattato di attività limitata ed esercitata, nella sostanza, per incombenti che erano adempiuti da genitori, parenti o conoscenti e con orari la cui consistenza non è stata
19 dimostrata. Tantomeno si è trattato di orari “rigidamente individuati”, come allegato nel ricorso introduttivo del primo grado
(pag.4) a fondamento della domanda. Nello stesso ricorso introduttivo del primo grado, si fa riferimento ad orari di lavoro che cambiano continuamente, talvolta anche con cadenza mensile.
Si può, dunque, ragionevolmente ritenere che l' attività lavorativa in questione, più che il frutto di un unico accordo, fosse concordata volta per volta.
Tale essendo il complessivo quadro probatorio, le risultanze delle certificazioni e delle schede prodotte dai coniugi su CP_1 assenze al lavoro della ed assenze a scuola delle figlie CP_2
- documentazione addotta a fondamento dell' appello - non assumono di certo rilievo determinante, anche perché non riguardano l' attività della attività ad oggetto dell' onere probatorio Parte_1
a suo carico.
-11 La situazione complessiva descritta non depone nel senso che vi fosse sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Sussiste una totale carenza probatoria su modalità lavorative tali da concretare la subordinazione, anche con riferimento agli specifici caratteri della fattispecie concreta del lavoro domestico. In particolare, tale carenza attiene: alla somministrazione di ordini specifici e reiterati inerenti alle intrinseche modalità della prestazione lavorativa;
all' esercizio di un' assidua attività di vigilanza e-o controllo (Cass.16681-07); all' esistenza e la consistenza di un orario predeterminato, fisso e continuativo imposto dagli odierni appellati;
al versamento a cadenze fisse di una retribuzione di entità predeterminata;
all' obbligo di giustificare assenze e-o ritardi;
alla disponibilità delle chiavi dell' abitazione datoriale (v. Cass.8883-17).
-12 Per completezza si evidenzia che la parte ricorrente ha chiesto la condanna “specifica” della controparte alla corresponsione delle
20 differenze retributive (v. conclusioni del ricorso introduttivo). La domanda di declaratoria della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è chiaramente strumentale a quella di condanna specifica, atteso che non si evidenzia, né tantomeno si prova, alcuno specifico, ulteriore interesse alla suddetta declaratoria (art.100 cpc). La domanda di condanna al versamento della contribuzione dipende univocamente dalla suddetta domanda di condanna specifica, atteso che detto versamento presuppone l' accertamento dell' esistenza e dell' entità delle differenze retributive dovute.
E dunque sarebbe stato onere della parte ricorrente, ai sensi dell' art.2697 cc, fornire la prova non solo della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ma anche dell' esistenza e dell' entità delle differenze retributive.
In questa prospettiva sono elementi indispensabili – e dunque costituiscono oggetto dell' onere probatorio a carico del lavoratore
– la precisa durata del rapporto di lavoro e, soprattutto, l' orario di lavoro osservato, oltre alla natura ed al contenuto delle mansioni continuativamente e prevalentemente svolte.
In mancanza, la domanda è infondata anche sotto questo ulteriore profilo.
-13 Quanto alla produzione, per la prima volta in appello, di documenti zippati che racchiudono le chat whatsapp tra l'appellante e, rispettivamente, e nell' Controparte_1 Controparte_2 arco temporale marzo-settembre 2018, osserva la Corte che, nel rito del lavoro: occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità; pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori,
21 intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado
(Cass.11845-18). In particolare, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass.16358-24).
Nella specie, non è ravvisabile alcuna incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata né dai mezzi istruttori sono emerse piste probatorie significative. E' semplicemente emersa, all' esito dell' audizione di ben 7 testimoni, una situazione di totale carenza probatoria in ordine alle modalità di attuazione della prestazione nel senso della subordinazione.
-14 Ferma la natura assorbente delle considerazioni che precedono, osserva la Corte, per mera esigenza di completezza, che le conversazioni sono intercorse tra la e la nel CP_2 Parte_1 solo periodo dal 6-3-2018 al 7-8-2018 e tra lo e la CP_1
nel solo periodo dal 12-9-2018 al 24-9-2018. Parte_1
Valutando in maniera unitaria tali risultanze e quelle delle prove testimoniali va ribadito che non è emerso un unico accordo lavorativo tra le parti per l' intero periodo controverso, laddove gli elementi raccolti depongono nel senso di singoli accordi, che maturavano volta per volta, in ordine all' attività di custodia e cura delle bambine.
Le suddette conversazioni hanno, inoltre, un tono altamente amichevole e confidenziale, non improntato ad una gerarchia, come si evince dagli esempi che seguono, accompagnati da molteplici
“emoticon” (e cioè, come noto, espressioni figurative simboliche con le quali gli utenti esprimono il proprio stato d'animo negli sms,
22 nei messaggi di posta elettronica o mentre dialogano in rete con un altro utente):
“14/03/18, 09:44 – ( ): Ciao! Voglio ricordarti che Pt_1 Parte_1 oggi devi passare a prendere .; 14/03/18, 10:36 – Per_1 CP_2
(Di Girolamo): Si si, grazie porella qualche giorno la lascio abbandonata a scuola;
17/03/18, 15:15 - : Si è stata bravissima prima l'ho fatto CP_2 io a me poi a lei e me lo ha fatto fare tranquillamente, poi l'ho dato a lei e lo ha fatto tutta da sola... 17/03/18, 15:25 - : Pt_1
Che brava, inizia a fare le cose per imitazione;
18/03/18, 19:23 - : Buona sera cara ti volevo dire che domani CP_2
deve andare a Roma se potresti venire anche dieci minuti CP_1 prima delle otto così non faccio troppo;
26/03/18, 17:21 - : Mi dispiace per te, e come mai è CP_2 influenza? Riguardati...;
28/04/18, 13:36 - : Nuova ricetta da ripetere;
28/04/18, CP_2
13:41 - : Che belloooo;
Pt_1
02/05/18, 07:54 : Buongiorno cara, vedete se stamattina è il CP_2 caso di mandare le bimbe a scuola stanotte non hanno dormito per niente soprattutto la piccola valutate;
17/05/18, 09:49 - : E poi ha le terapie;
17/05/18, 09:50 - Pt_1 Per_4
Poi valutiamo le varie iniziative, le terapie le avrà fino CP_2
a luglio ad agosto si ferma;
17/05/18, 09:50 - : Si credo CP_2
che a la mandiamo;
17/05/18, 09:51 - ; 17/05/18, R_ Pt_1
09:51 - : Poi decidiamo insieme il periodo così può fare CP_2 anche qualche altra cosa;
20/05/18, 22:40 - : Ciao scusa l'ora ti volevo chiedere CP_2 Pt_1 se ti creerebbe problema portare dalla pediatra. R_
20/05/18, 22:49 - Ciao, scusami ma domani non me la sento di Pt_1 guidare per lunghe distanze: a causa degli antibiotici che sto assumendo nel Week end sono stata molto male, quindi non me la sento di assumermi questa responsabilità...;
23 In questo contesto, l' accenno fatto dalla al “periodo di Parte_1 ferie” dell' anno prima, con relativo ringraziamento della
[...]
, non assume particolare rilevanza, in quanto ben può essere CP_2 inteso, in senso atecnico, semplicemente come periodo in cui la prima non aveva prestato la propria collaborazione, non necessariamente subordinata.
Parimenti il riferimento fatto dallo ai conteggi, resi su CP_1 richiesta della semplicemente implica che quest' ultima Parte_1 pretendeva la corresponsione di un compenso per la collaborazione prestata, anche in questo caso non necessariamente subordinata.
E, d' altro canto, l' essersi occupate le parti delle due questioni, nel primo caso in epoca di poco antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro e nel secondo in epoca di poco successiva, lasciano pensare che il tutto sia avvenuto in un' ottica meramente conciliativa, dunque al solo fine di evitare la controversia.
Resta l' assenza di prova sulla subordinazione e sull' esistenza ed entità delle differenze retributive secondo quanto sopra osservato.
-15 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l' appello deve essere rigettato.
-16 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del valore della causa, seguono la soccombenza della
. Parte_1
Attesa la posizione di sostanziale terzietà assunta dall' , CP_3 peraltro chiamato dal giudice, le spese del grado vanno dichiarate compensate nei suoi confronti.
24
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
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