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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/11/2024, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 22/11/2024 nel procedimento portante il n.
684 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Pozza e Gaja Afra Pozza parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
In persona del suo legale rappresentante pro-tempore parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato evocava in giudizio la deducendo di essere stato assunto dalla società convenuta Controparte_2 con decorrenza dal 03/12/2021 e di aver lavorato alle sue dipendenze come manovale edile con inquadramento nel I livello del C.C.N.L. edilizia artigiani, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Esponeva di aver sempre lavorato per 5 giorni la settimana, dalle 8:00 alle 18:00 con un'ora di pausa pranzo, sino al 28/02/2022, allorquando aveva ricevuto istruzioni di non presentarsi sul posto di lavoro sino a successiva comunicazione di parte datoriale.
Aggiungeva che il datore di lavoro aveva continuato a rifiutare la prestazione lavorativa offerta e che, in assenza di una formale interruzione del rapporto obbligatorio, non aveva potuto neppure fruire della Naspi, precisando di aver reperito una nuova occupazione in data 15/3/2023.
1 Evidenziava che, dall'esame della documentazione richiesta al Centro per l'Impiego di
Torino in data 23/2/2024, aveva appreso che la aveva risolto il Controparte_2 rapporto di lavoro il 31/03/2022 per giustificato motivo oggettivo.
Tanto premesso in fatto, eccepiva la nullità del licenziamento perché intimato in forma orale, invocando la tutela reale di cui all'art. 2 del D.lgs. 23/2015, salva la facoltà di opzione di cui al comma 3 della citata norma, nonché la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria dalla data del licenziamento al 15/03/2023, data di reperimento della nuova occupazione.
Lamentava, infine, di non aver percepito la retribuzione ordinaria dei mesi di gennaio e febbraio 2022 e il TFR e di vantare pertanto un credito pari a complessivi € 6.577,26, oltre accessori di legge.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la ditta convenuta non si costituiva in giudizio, benché regolarmente vocata in ius.
Senza alcuna istruttoria, all'udienza del 22/11/2024 la difesa attorea insisteva nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
* * * * *
1. L'istante chiede in primo luogo accertarsi l'inefficacia del licenziamento orale intimatogli, con conseguente condanna del datore di lavoro alla propria reintegrazione e al risarcimento del danno.
1.1. Al riguardo vale osservare che l'onere di provare l'esistenza di un licenziamento scritto o di un fatto estintivo diverso dal licenziamento grava sul datore di lavoro come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nell'ipotesi di controversia in ordine al "quomodo" della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni) si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Sicché, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del
2 rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro ex art. 2697 cod. civ” (ex plurimis Cass. civ. n. 18087/2007).
1.2. La Suprema Corte ha precisato che “la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sè sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di
"licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale” (Cass. civ. n. 13195/2019; in termini Cass. civ. n. 149/2021).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta non può limitarsi a dimostrare che il rapporto si è interrotto, ma deve fornire altresì la prova che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti (Cass. civ. n. 3822/2019).
2. Tanto in limine precisato, giova in primo luogo evidenziare come l'esistenza e la natura del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'azienda convenuta siano adeguatamente provate alla luce della documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla scheda anagrafica dell'AL (cfr. doc. 2 in atti di parte ricorrente), da cui si evince che è stato dipendente della dal Parte_1 Controparte_2
03/12/2021 in forza di contratto a tempo indeterminato full time, con inquadramento nel I livello del C.C.N.L. di riferimento e qualifica di manovale edile.
2.1. Il ricorrente ha inoltre dimostrato la cessazione del rapporto di lavoro alla data del
31/03/2022, risultante dallo storico movimenti (cfr. doc. 3) e che il rapporto lavorativo si è risolto per volontà del datore di lavoro, come si evince dalla comunicazione del
3 Centro per l'Impiego prodotta dal medesimo (cfr. doc. 4), che attesta peraltro che
[...] ha esercitato il recesso per un asserito giustificato motivo oggettivo. CP_2
Giova peraltro chiarire che, poiché a norma dell'art. 2 della L. n. 604/1966 il licenziamento deve essere intimato per iscritto e la forma scritta del licenziamento è richiesta ad substantiam, è stata considerata irrilevante dalla giurisprudenza di legittimità la circostanza che il lavoratore destinatario del provvedimento abbia avuto conoscenza del provvedimento estintivo con mezzi diversi (Cass. civ. n. 10547/2016), come nella vicenda in esame.
2.2. A fronte di tale indiscutibile elemento fattuale, parte convenuta, rimasta contumace, non ha assolto all'onere di provare le dimissioni dell'istante né tantomeno l'esistenza di un licenziamento scritto, di talché deve ritenersi che l'interruzione della prestazione lavorativa sia effettivamente ascrivibile ad una iniziativa di parte convenuta.
Il difetto di forma scritta con cui è stata manifestata la volontà di risoluzione del rapporto ne determina per legge la completa inefficacia e la sua conseguente inidoneità
a far cessare il rapporto di lavoro tra le parti, che pertanto deve intendersi tuttora in corso.
3. Quanto, invece, alle conseguenze risarcitorie, trattandosi di licenziamento comminato il 31/3/2022 nell'ambito di un rapporto di lavoro sorto in data 3/12/2021, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 23/2015 (indipendentemente dal requisito dimensionale, ciò argomentando dall'art. 9 D.Lgs. cit), il cui comma 2 prevede che con la pronuncia con la quale viene dichiara la nullità del licenziamento “il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
3.1. Va, inoltre, rammentato che ai sensi del comma 3 del richiamato art. 2 “Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è
4 data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”.
3.2. Parte datoriale va dunque condannata alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro con condanna al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento al 15/3/2023, data di reperimento di altra occupazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
3.3. Ai fini della valorizzazione della retribuzione utile ai fini del TFR si tratterà di prendere in considerazione la retribuzione di base del lavoratore all'atto del licenziamento (includendo gli elementi che la compongono secondo le previsioni legali e/o contrattuali). Parte ricorrente sviluppa un calcolo che appare corretto e che quantifica il tallone mensile di riferimento in € 1.883, così pervenendo alla somma complessiva di € 21.654, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
4. Salvo quanto coperto dalla suddetta pronuncia e rilevato che parte ricorrente e rilevato che parte ricorrente lamenta, infine, l'omesso versamento delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio e di febbraio 2022, giova osservare che costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della
5 prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677). Nel contratto di lavoro ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
4.1. Ciò posto, a società resistente, scegliendo di rimanere contumace, non ha allegato, né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte al ricorrente le spettanze maturate, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., di talché la domanda è sul punto meritevole di accoglimento sulla scorta del conteggio versato in atti, che appare conforme alla normativa di settore applicabile, nonché correttamente redatto in relazione all'inquadramento riconosciuto da parte convenuta.
4.2. Ne consegue che parte convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente per gli anzidetti titoli la somma lorda di € 6.036,97, a cui, dal giorno di maturazione del diritto devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
5. Non va presa in esame, infine, la domanda di pagamento del TFR, in quanto è stata accolta quella principale di declaratoria di inefficacia del licenziamento orale.
6. Alla soccombenza segue, infine, la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo alla stregua dei minimi previsti dal
D.M. n. 55/14 per le controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, stante la moderata complessità della vicenda, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Udito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte convenuta, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, dichiara inefficace il licenziamento verbale intimato a Parte_1 in data 31/03/2022 e, per l'effetto, condanna in persona del
[...] Controparte_2 suo legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il predetto nel posto di lavoro.
6 Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_2 corrispondere al ricorrente una somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento al
15/3/2023, che si determina in complessivi € 21.654, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun saldo all'effettivo soddisfo.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore del ricorrente in relazione al suddetto periodo.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_2 corrispondere al ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 6.036,97, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun saldo all'effettivo soddisfo.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_2 rifondere al ricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.700, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Asti, 22/11/2024
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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