Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8500 / 2024 R.G. vertente tra:
C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Vimodrone (MI), Via Sacco e Vanzetti n.5/D;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Vimodrone (MI), Viale Martesana n.119, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca
Mosciatti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Corso di Porta
Romana n.120, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratti dalle parti alle seguenti condizioni:
1) i figli e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati Per_1 Per_2 paritariamente presso gli stessi, mantenendo la residenza anagrafica nella casa di esclusiva proprietà del sig. sita in Vimodrone (MI), Via Sacco e Vanzetti n.5, che resta allo stesso Parte_1 definitivamente assegnata;
2) i genitori concordano tempi e modalità di permanenza presso ciascuno di essi secondo un principio paritario come di seguito indicato:
- durante la settimana, la madre terrà con sè i figli dal lunedì al mercoledì mattina, riaccompagnandoli a scuola, e il padre li preleverà da scuola alla fine delle lezioni il mercoledì pomeriggio tenendoli con sé sino al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola,
- nei fine settimana alternativamente con il padre e la madre dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina accompagnandoli a scuola;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente con il padre e la madre, il periodo che va dal 24 al
30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 7 gennaio;
- due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, in un periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente
- le vacanze di Pasqua e quelle di Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore;
- alternativamente i ponti e le altre festività religiose e civili;
Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi fra i genitori che si impegnano a garantire la massima collaborazione nell'interesse preminente dei figli;
3) i coniugi convengono che, atteso il collocamento paritario dei figli, ciascuno dei genitori provvederà alle spese ordinarie dei minori in via diretta assolvendo così paritariamente l'obbligo di mantenimento;
4) le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e la quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata interamente, previa esibizione di fattura o ricevuta. Per le spese straordinarie devono intendersi: spese mediche che non necessitano di preventivo accordo:
. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
. trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
. ticket sanitari;
spese mediche che necessitano di preventivo accordo:
. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
. cure termali e fisioterapiche;
. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
. farmaci particolari: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
. tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
. libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno e mensa scolastica;
. gite scolastiche senza pernottamento;
. trasporto pubblico;
spese scolastiche che prevedono il preventivo accordo:
. tasse scolastiche imposte da istituti privati;
. gite scolastiche con pernottamento;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
. tempo prolungato pre-scuola e post-scuola;
. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
. spese di custodia (baby sitter);
. viaggi e vacanze.
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver definito ogni questione economica e quindi di non aver più null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione;
6) i coniugi si danno reciprocamente l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 10.11.2017 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 16.11.2017.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 20.12.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
22 luglio 2006 (atto n. 624 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Genova, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi