Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21079 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12835/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12835 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Reti Televisive Italiane - R.T.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Molino, Giuseppe Rossi e Daniele Franzini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo:
- della delibera n. 312/22/CONS del 7 settembre 2022, recante “ Ordine alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (“Tg4”, “Studio Aperto”, “Tg5” e “Tgcom24”) ”;
- della delibera n. 332/22/CONS del 21 settembre 2022, recante “ Ordine alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. a garantire il rispetto dell'equilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (“Tg4”, “Studio Aperto”, “Tg5” e “Tgcom24”) ”;
nonché di ogni atto preordinato, consequenziale o connesso, ivi incluse, in particolare:
- della delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante “ Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022 ”;
- della delibera n. 300/22/CONS del 10 agosto 2022, recante “ Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la prima fase della campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 ”;
- della delibera n. 302/22/CONS del 24 agosto 2022, recante “ Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la prima fase della campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 ”;
- della nota a mezzo PEC indirizzata alla ricorrente dalla Direzione Servizi Media – Ufficio servizio pubblico radiotelevisivo, radiofonico e multimediale dell'Autorità, in data 12 settembre 2022, avente ad oggetto: “ Ottemperanza alla delibera n. 312/22/CONS ”;
- della delibera n. 321/22/CONS del 14 settembre 2022, ad oggetto “ Ottemperanza all'ordine impartito alla società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A. con la delibera n. 312/22/CONS all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (“Tg4”, “Studio Aperto”, “Tg5” e “Tgcom24”) ”;
- della nota a mezzo PEC, indirizzata alla ricorrente dalla Direzione Servizi Media – Ufficio servizio pubblico radiotelevisivo, radiofonico e multimediale dell'Autorità, in data 14 settembre 2022, ad oggetto “ Proroga dei termini per l'ottemperanza alla delibera n. 312/22/CONS ”;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della delibera n. 216/23/CONS del 26-27 luglio 2023, recante “ Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 31, della l. 31 luglio 1997, n. 249 per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 312/22/CONS ”;
- della delibera n. 217/23/CONS del 26-27 luglio 2023, recante “ Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 31, della l. 31 luglio 1997, n. 249 per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 332/22/CONS ”;
- nonché degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IN SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 28 ottobre 2022 e depositato il 2 novembre successivo, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni meglio descritti in epigrafe.
2. La vicenda per cui è causa si inscrive nel quadro degli adempimenti che le emittenti radiotelevisive nazionali devono porre in essere al fine di assicurare la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali, a norma della legge 22 febbraio 2000 n. 28. Segnatamente nella fattispecie era contestato il mancato rispetto delle norme dettate per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tenutesi il 25 settembre 2022 (delibera AGCOM n. 299/22/CONS).
Con la delibera n. 312/22/CONS, primariamente impugnata davanti a questo Tribunale, AGCOM, considerato che dall’esame dei dati di monitoraggio relativi ai notiziari diffusi dalla RTI ossia “Tg4”, “Studio Aperto”, “Tg5” e “Tgcom24” oggetto di monitoraggio nel periodo 21 agosto 2022 – 3 settembre 2022, pubblicati sul sito web dell’Autorità, emergevano taluni elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione di alcuni soggetti politici (specificamente indicati nella stessa delibera), che postulavano l’esigenza di una immediata inversione di tendenza da parte della predetta testata e considerata altresì la necessità di dover concedere spazi alle nuove liste presentate ha ordinato « alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. di provvedere all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari Tg4, Tg5, Studio Aperto e Tgcom24 nei sensi di cui in premessa, entro il 10 settembre 2022 ».
Con la delibera n. 321/22/CONS AGCOM è stato poi prorogato al 17 settembre 2022 il termine per la verifica di ottemperanza all’ordine impartito con la citata delibera n. 312/22/CONS.
3. A sostegno dell’impugnativa avverso le delibere in discorso (e avverso gli atti ad esse presupposti e prima richiamati) parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
“I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, l. 28/00. Violazione dell’art. 8, comma 1, regolamento di cui alla delibera 299/22/CONS;
II. Con riferimento alla delibera 312/22/CONS. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, l. 28/00. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e contraddittorietà di motivazione. Perplessità e difetto dei presupposti (ineseguibilità degli ordini impartiti);
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, l. 28/00 in relazione agli artt. 21 e 41, Cost., nonché all’art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE ed all’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione;
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10, l. 28/00, nonché degli artt. 8, comma 1 e 27, delibera 299/22/CONS (retroattività degli ordini di cui alla delibera 312/22/CONS);
V. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10, l. 28/00. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
VI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10, l. 28/00. Violazione dell’art. 8, commi 3, 4 e 8, delibera 299/22/CONS Eccesso di potere per difetto di accertamento dei presupposti, perplessità, assenza di motivazione”.
4. In data 09.11.2022 si è costituita con memoria di stile l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 18 ottobre 2023 e depositato il 25 ottobre successivo, parte ricorrente ha impugnato anche le delibere n. 216/23/CONS e n. 217/23/CONS, adottate in data 26-27 luglio 2023 e notificate il 2 agosto successivo, con cui la resistente Amministrazione ha ingiunto alla ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 31, della l. 31 luglio 1997, n. 249, il pagamento della somma di euro 41.316,56 per ciascuna, a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti alla inottemperanza agli ordini impartiti con i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
4.1. Il ricorso per motivi aggiunti è affidato ad una prima censura di illegittimità derivata, con cui si sostiene che i provvedimenti sanzionatori sarebbero affetti, appunto, in via derivata, dai vizi denunciati con il ricorso introduttivo e che affliggerebbero gli atti presupposti e da altre tre doglianze, articolate in via autonoma e così rubricate:
“II. In via autonoma. Violazione dell’art. 6, regolamento all. A alla delibera 410/14/CONS (Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni), in relazione all’art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241.
III. In via autonoma. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, l. 22 febbraio 2000, n. 28, in relazione agli artt. 21 e 41, Cost., nonché all’art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE ed all’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione.
IV. In via autonoma, rispetto alla delibera 216/23/CONS. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10, l. 22 febbraio 2000, n. 28. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione”.
5. In vista della discussione, con memoria del 28 ottobre 2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento vinte le spese.
Con memoria pure versata in atti il 28 ottobre 2025, la resistente Amministrazione ha dapprima chiesto un rinvio della trattazione, evidenziando che la delibera n. 314/22/CONS, con cui l’Autorità aveva adottato provvedimenti analoghi a quelli per cui è causa nei confronti di Sky Italia S.r.l, è stata annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 9726/2024 e che le delibere impugnate sono attualmente oggetto di riesame da parte dell’AGCOM.
Successivamente, in data 11 novembre 2025, la resistente Amministrazione ha comunicato l’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati e, in data 12.11.2025, le parti con nota congiuntamente sottoscritta hanno chiesto che il Collegio provvedesse a dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025.
6. Tanto premesso, il Collegio non può che prendere atto di quanto dichiarato e documentato dalle parti in ordine all’intervenuto annullamento in autotutela, con delibera n. 264/25/CONS del 6 novembre 2025, dei provvedimenti in questa sede impugnati e dichiarare conseguentemente cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, risultando le pretese della ricorrente interamente soddisfatte.
7. Avuto riguardo alla concorde richiesta rivolta al Collegio dalle parti, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CA NG, Presidente FF
IN SC, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SC | CA NG |
IL SEGRETARIO