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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2544/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA RI CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
[...]
TA RI GL, presso la quale elettivamente domicilia, e
[...]
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Pt_2
RI LU TA, presso la quale elettivamente domicilia.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27/10/2025, le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla cui unione è nato un figlio ( , nato il Per_1
30/01/2020), hanno chiesto di regolamentare i rapporti e i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Assegnazione della casa familiare. L'immobile sito in Maddaloni alla Via Giacomo Sani n.
37, adibito a casa familiare, resta assegnato alla sig.ra compresi i beni mobili Parte_2 ivi presenti;
il tutto giusta subentro ipso iure nel contratto di locazione ad oggi in essere e con scadenza il 05/06/2026. All'occorrenza la sig.ra provvederà a volturare tutte le Pt_2 utenze, ad oggi intestate al sig. , entro 30 giorni dall'iscrizione a ruolo del presente Pt_1 ricorso. Sin d'ora si precisa che nel caso in cui, a scadenza naturale del contratto, la sig.ra decidesse di non procedere al rinnovo del contratto di locazione e trasferire la Pt_2 propria residenza presso altro immobile, il sig. provvederà al ritiro dei beni mobili Pt_1
1 antichi di famiglia presenti in casa, oltre ad eventuali arredi non necessari alla quotidianità familiare. Nel merito ed in ordine ai canoni di locazione arretrati ed a pagarsi, si conviene che il sig. provvederà al saldo dei canoni di locazione arretrati e sino alla mensilità Pt_1 di settembre 2025; di contro, la sig.ra provvederà al canone di locazione per il Pt_2 corrente mese di ottobre e quelli a seguire sino alla scadenza del contratto;
2. Collocamento del minore. Il minore viene collocato in via prevalente presso la Per_1 madre, restando inteso che in ottemperanza al decreto legislativo 28.12.2013 n.154 e ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile, entrambi i genitori si obbligano a comunicare, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio.
3. Affidamento del minore. Il minore sarò affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio.
Tale scelta testimonia la congiunta volontà di non voler escludere nessuno dei genitori dalla normale continuazione dei rapporti con il figlio, custodendo il diritto del minore a mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed assicurando, nonostante la crisi della coppia, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza dei suoi membri, ma sulla capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo, nonostante la fine della relazione.
4. Diritto di visita e festività. Il diritto di visita del padre con il figlio minore sarà pressochè libero e non contenuto in rigorosi e precisi limiti di tempo. Resta inteso che al fine di provvedere, comunque, ad una regolamentazione del diritto di visita che assicuri una continuità dei rapporti genitoriali, modificabile dalle parti alla luce degli interessi e delle richieste del minore, nonché nel caso di disaccordo tra i genitori, si riconosce un diritto di visita del padre come di seguito specificato. Infrasettimanale: due pomeriggi infrasettimanali e precisamente il lunedì ed il giovedì (nulla osta ad una diversa regolamentazione circa i giorni dedicati) dalle ore 15.00 alle ore 19.30; Fine settimana: a week-end alternati il venerdì dalle ore 15.00 e sino alle ore 15.00 della domenica. Il padre quando terrà con sé il minore, si occuperà anche di tutte le incombenze relative ad eventuali attività sportive, scolastiche ed extrascolastiche;
Vacanze Estive: il minore trascorrerà con il papà 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra luglio ed agosto, previo accordo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno al fine di determinare il proprio piano ferie;
Festività natalizie e pasquali: durante il periodo natalizio, alternativamente di anno in anno, il 24 dicembre con un genitore comprensivo del pernottamento ed il 25 e 26 dicembre con l'altro sempre con pernottamento, il 31 dicembre con un genitore sempre con pernottamento
2 ed il 1° gennaio con l'altro; il giorno 6 gennaio verrà trascorso dal minore con il genitore con cui ha trascorso il 24 dicembre;
in alternativa, e sempre per le festività natalizie, il papà potrà tenere con sé il minore, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio, il tutto da concordarsi entro il giorno 10 dicembre di ogni anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre o la domenica di Pasqua ovvero l'intero lunedì in Albis;
Altre festività: il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, i genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e/o personali, si impegnano a trascorrere almeno un paio di ore insieme al figlio minore;
se ciò non fosse possibile, le suddette festività saranno trascorse alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore, benchè entrambi si impegnano a permettere all'altro genitore, nel giorno del compleanno ed onomastico del minore, di trascorrere almeno qualche ora con il minore;
il sig. terrà con sé il minore tutti gli anni il giorno della Per_1 Pt_1 festa del papà e del proprio compleanno, così come la signora terrà con sé il minore Pt_2 tutti gli anni il giorno del proprio compleanno e della festa della mamma;
per tutte le altre festività, quali a titolo esemplificativo il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre e l'8 dicembre, verrà osservato dai genitori il criterio dell'alternanza annuale.
5. Mantenimento ordinario del minore. Il sig. provvederà a versare alla sig.ra Pt_1 Pt_2 quale assegno di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00). Il suddetto assegno, nella misura complessiva sopra indicata, dovrà essere versato mensilmente dall'obbligato nel domicilio della sig.ra mediante Pt_2 idoneo mezzo di pagamento (bonifico e/o contanti previo rilascio di ricevuta scritta), entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese e dovrà essere rivalutato annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di valutazione della moneta elaborati dall'ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Le spese che devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono quelle relative a: vitto e contributo per spese dell'abitazione (spese condominiali, utenze, canone di locazione, oneri condominiali ecc..), abbigliamento ordinario (ad eccezione dei capi di abbigliamento particolarmente costosi, per la partecipazione a eventi, cerimonie) tasse scolastiche di istituti pubblici o privati -se le parti hanno concordato l'iscrizione alla scuola privata - parrucchiere/barbiere/estetista, ricarica telefonica, materiale scolastico di cancelleria
(occorrente durante l'anno scolastico) spese di trasporto pubblico urbano, spese per attività ricreative abituali (cinema, bar, ristorante ecc.), uscite didattiche o gite scolastiche senza pernottamento di durata giornaliera e che si svolgano all'interno dell'orario scolastico, spese per regali in occasione di feste di amici e compagni di scuola, spese per farmaci da banco,
3 antipiretici, antibiotici, per la cura di patologie stagionali. Il tutto come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Spese straordinarie/accessorie. Per quanto concerne le spese straordinarie, dettate da esigenze specifiche non quantificabili ex ante, cosiddette non solo perché oggettivamente imprevedibile nell'an, ma altresì perché non determinabili nel quantum, proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita, sono determinate nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come da Protocollo d'Intesa in uso presso l'intestato Tribunale, siglato in data 28/03/2024, che di seguito si riporta per celere consultazione.
Spese extra-assegno che NON richiedono il preventivo accordo dei genitori. In ambito sanitario: le spese comunque connotate dai caratteri di necessità o urgenza per le quali il lasso temporale necessario ad acquisire l'accordo può pregiudicare il buon esito del trattamento, trattamenti sanitari, esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, per esempio, le spese ortopediche, acustiche, oculistiche (compresi occhiali da visita e lenti a contatto), e spese per impianti di ausilio sanitario;
sono sempre da dividere, altresì, i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali;
In ambito scolastico: fermo l'accordo sulla scelta della scuola, ai sensi del novellato art. 316 c.c., l'iscrizione e la retta dell'asilo nido infantile, tasse e assicurazioni scolastiche per scuole o istituti pubblici o privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e personal computer per uso scolastico (non ludico) In altro ambito: spese sportive e per il relativo abbigliamento e accessori, pagamento della retta, etc., se l'attività sportiva è già praticata dal minore o se i genitori hanno concordato l'attività; spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - per meccanica, carrozzeria, bollo o assicurazione - del mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (se è stata concordata la decisione dell'acquisto), spese di trasporto extraurbano.
Spese extra-mantenimento che richiedono il previo accordo dei genitori. In ambito sanitario: visite mediche, esami diagnostici e prestazioni sanitarie in generale erogate da strutture private;
prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari ortodontici, apparecchio mobile o fisso); In ambito scolastico: lezioni private (ripetizioni post-scuola); stages, corsi di preparazione e selezione per l'accesso a facoltà universitarie;
spese per la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro;
spese per l'università all'estero o alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post universitari (Master); corsi di lingua, gite scolastiche con pernottamento;
viaggio di studio all'estero, istituti scolastici privati se non già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
4 In altro ambito: spese per attività sportiva e relative attrezzature, baby sitter, solo se non già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
viaggi e vacanze trascorsi in autonomia dal figlio;
attività sportiva a livello agonistico, comprensiva dell'attrezzatura specifica e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative non ricorrenti (centri estivi); spese di acquisto del cellulare, spesa di acquisto dei mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (compreso il casco); attività artistiche, culturali e ricreative (ad esempio, acquisto strumento musicale, corsi di informatica ecc..) spese per comunione, cresime o matrimoni, comprensive di intrattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino.
Onere di documentazione delle spese extra-assegno: tutte le spese extra-assegno indicate nel presente protocollo, dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Spese extra assegno da concordare: al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. Il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso ovvero una proposta alternativa per iscritto nell'immediatezza della richiesta.
Trascorso un lasso temporale di 15 giorni dalla richiesta il silenzio sarà inteso come consenso. Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza sulla somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Modalità di rimborso: Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Altre regolamentazioni. I ricorrenti, seppur consapevoli della necessità del consenso espresso presso le rispettive Autorità, sin da ora si impegnano a prestare il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché al rilascio del passaporto individuale e/o carta di identità valida per l'espatrio per il figlio minore . Per_1
5 All'udienza del 25/11/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA RI CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
[...]
TA RI GL, presso la quale elettivamente domicilia, e
[...]
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Pt_2
RI LU TA, presso la quale elettivamente domicilia.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27/10/2025, le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla cui unione è nato un figlio ( , nato il Per_1
30/01/2020), hanno chiesto di regolamentare i rapporti e i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Assegnazione della casa familiare. L'immobile sito in Maddaloni alla Via Giacomo Sani n.
37, adibito a casa familiare, resta assegnato alla sig.ra compresi i beni mobili Parte_2 ivi presenti;
il tutto giusta subentro ipso iure nel contratto di locazione ad oggi in essere e con scadenza il 05/06/2026. All'occorrenza la sig.ra provvederà a volturare tutte le Pt_2 utenze, ad oggi intestate al sig. , entro 30 giorni dall'iscrizione a ruolo del presente Pt_1 ricorso. Sin d'ora si precisa che nel caso in cui, a scadenza naturale del contratto, la sig.ra decidesse di non procedere al rinnovo del contratto di locazione e trasferire la Pt_2 propria residenza presso altro immobile, il sig. provvederà al ritiro dei beni mobili Pt_1
1 antichi di famiglia presenti in casa, oltre ad eventuali arredi non necessari alla quotidianità familiare. Nel merito ed in ordine ai canoni di locazione arretrati ed a pagarsi, si conviene che il sig. provvederà al saldo dei canoni di locazione arretrati e sino alla mensilità Pt_1 di settembre 2025; di contro, la sig.ra provvederà al canone di locazione per il Pt_2 corrente mese di ottobre e quelli a seguire sino alla scadenza del contratto;
2. Collocamento del minore. Il minore viene collocato in via prevalente presso la Per_1 madre, restando inteso che in ottemperanza al decreto legislativo 28.12.2013 n.154 e ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile, entrambi i genitori si obbligano a comunicare, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio.
3. Affidamento del minore. Il minore sarò affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio.
Tale scelta testimonia la congiunta volontà di non voler escludere nessuno dei genitori dalla normale continuazione dei rapporti con il figlio, custodendo il diritto del minore a mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed assicurando, nonostante la crisi della coppia, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza dei suoi membri, ma sulla capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo, nonostante la fine della relazione.
4. Diritto di visita e festività. Il diritto di visita del padre con il figlio minore sarà pressochè libero e non contenuto in rigorosi e precisi limiti di tempo. Resta inteso che al fine di provvedere, comunque, ad una regolamentazione del diritto di visita che assicuri una continuità dei rapporti genitoriali, modificabile dalle parti alla luce degli interessi e delle richieste del minore, nonché nel caso di disaccordo tra i genitori, si riconosce un diritto di visita del padre come di seguito specificato. Infrasettimanale: due pomeriggi infrasettimanali e precisamente il lunedì ed il giovedì (nulla osta ad una diversa regolamentazione circa i giorni dedicati) dalle ore 15.00 alle ore 19.30; Fine settimana: a week-end alternati il venerdì dalle ore 15.00 e sino alle ore 15.00 della domenica. Il padre quando terrà con sé il minore, si occuperà anche di tutte le incombenze relative ad eventuali attività sportive, scolastiche ed extrascolastiche;
Vacanze Estive: il minore trascorrerà con il papà 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra luglio ed agosto, previo accordo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno al fine di determinare il proprio piano ferie;
Festività natalizie e pasquali: durante il periodo natalizio, alternativamente di anno in anno, il 24 dicembre con un genitore comprensivo del pernottamento ed il 25 e 26 dicembre con l'altro sempre con pernottamento, il 31 dicembre con un genitore sempre con pernottamento
2 ed il 1° gennaio con l'altro; il giorno 6 gennaio verrà trascorso dal minore con il genitore con cui ha trascorso il 24 dicembre;
in alternativa, e sempre per le festività natalizie, il papà potrà tenere con sé il minore, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio, il tutto da concordarsi entro il giorno 10 dicembre di ogni anno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre o la domenica di Pasqua ovvero l'intero lunedì in Albis;
Altre festività: il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore, i genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e/o personali, si impegnano a trascorrere almeno un paio di ore insieme al figlio minore;
se ciò non fosse possibile, le suddette festività saranno trascorse alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore, benchè entrambi si impegnano a permettere all'altro genitore, nel giorno del compleanno ed onomastico del minore, di trascorrere almeno qualche ora con il minore;
il sig. terrà con sé il minore tutti gli anni il giorno della Per_1 Pt_1 festa del papà e del proprio compleanno, così come la signora terrà con sé il minore Pt_2 tutti gli anni il giorno del proprio compleanno e della festa della mamma;
per tutte le altre festività, quali a titolo esemplificativo il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre e l'8 dicembre, verrà osservato dai genitori il criterio dell'alternanza annuale.
5. Mantenimento ordinario del minore. Il sig. provvederà a versare alla sig.ra Pt_1 Pt_2 quale assegno di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00). Il suddetto assegno, nella misura complessiva sopra indicata, dovrà essere versato mensilmente dall'obbligato nel domicilio della sig.ra mediante Pt_2 idoneo mezzo di pagamento (bonifico e/o contanti previo rilascio di ricevuta scritta), entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese e dovrà essere rivalutato annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di valutazione della moneta elaborati dall'ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Le spese che devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono quelle relative a: vitto e contributo per spese dell'abitazione (spese condominiali, utenze, canone di locazione, oneri condominiali ecc..), abbigliamento ordinario (ad eccezione dei capi di abbigliamento particolarmente costosi, per la partecipazione a eventi, cerimonie) tasse scolastiche di istituti pubblici o privati -se le parti hanno concordato l'iscrizione alla scuola privata - parrucchiere/barbiere/estetista, ricarica telefonica, materiale scolastico di cancelleria
(occorrente durante l'anno scolastico) spese di trasporto pubblico urbano, spese per attività ricreative abituali (cinema, bar, ristorante ecc.), uscite didattiche o gite scolastiche senza pernottamento di durata giornaliera e che si svolgano all'interno dell'orario scolastico, spese per regali in occasione di feste di amici e compagni di scuola, spese per farmaci da banco,
3 antipiretici, antibiotici, per la cura di patologie stagionali. Il tutto come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Spese straordinarie/accessorie. Per quanto concerne le spese straordinarie, dettate da esigenze specifiche non quantificabili ex ante, cosiddette non solo perché oggettivamente imprevedibile nell'an, ma altresì perché non determinabili nel quantum, proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita, sono determinate nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come da Protocollo d'Intesa in uso presso l'intestato Tribunale, siglato in data 28/03/2024, che di seguito si riporta per celere consultazione.
Spese extra-assegno che NON richiedono il preventivo accordo dei genitori. In ambito sanitario: le spese comunque connotate dai caratteri di necessità o urgenza per le quali il lasso temporale necessario ad acquisire l'accordo può pregiudicare il buon esito del trattamento, trattamenti sanitari, esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, per esempio, le spese ortopediche, acustiche, oculistiche (compresi occhiali da visita e lenti a contatto), e spese per impianti di ausilio sanitario;
sono sempre da dividere, altresì, i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali;
In ambito scolastico: fermo l'accordo sulla scelta della scuola, ai sensi del novellato art. 316 c.c., l'iscrizione e la retta dell'asilo nido infantile, tasse e assicurazioni scolastiche per scuole o istituti pubblici o privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e personal computer per uso scolastico (non ludico) In altro ambito: spese sportive e per il relativo abbigliamento e accessori, pagamento della retta, etc., se l'attività sportiva è già praticata dal minore o se i genitori hanno concordato l'attività; spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - per meccanica, carrozzeria, bollo o assicurazione - del mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (se è stata concordata la decisione dell'acquisto), spese di trasporto extraurbano.
Spese extra-mantenimento che richiedono il previo accordo dei genitori. In ambito sanitario: visite mediche, esami diagnostici e prestazioni sanitarie in generale erogate da strutture private;
prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari ortodontici, apparecchio mobile o fisso); In ambito scolastico: lezioni private (ripetizioni post-scuola); stages, corsi di preparazione e selezione per l'accesso a facoltà universitarie;
spese per la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro;
spese per l'università all'estero o alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post universitari (Master); corsi di lingua, gite scolastiche con pernottamento;
viaggio di studio all'estero, istituti scolastici privati se non già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
4 In altro ambito: spese per attività sportiva e relative attrezzature, baby sitter, solo se non già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
viaggi e vacanze trascorsi in autonomia dal figlio;
attività sportiva a livello agonistico, comprensiva dell'attrezzatura specifica e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative non ricorrenti (centri estivi); spese di acquisto del cellulare, spesa di acquisto dei mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (compreso il casco); attività artistiche, culturali e ricreative (ad esempio, acquisto strumento musicale, corsi di informatica ecc..) spese per comunione, cresime o matrimoni, comprensive di intrattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino.
Onere di documentazione delle spese extra-assegno: tutte le spese extra-assegno indicate nel presente protocollo, dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Spese extra assegno da concordare: al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. Il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso ovvero una proposta alternativa per iscritto nell'immediatezza della richiesta.
Trascorso un lasso temporale di 15 giorni dalla richiesta il silenzio sarà inteso come consenso. Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza sulla somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Modalità di rimborso: Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Altre regolamentazioni. I ricorrenti, seppur consapevoli della necessità del consenso espresso presso le rispettive Autorità, sin da ora si impegnano a prestare il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché al rilascio del passaporto individuale e/o carta di identità valida per l'espatrio per il figlio minore . Per_1
5 All'udienza del 25/11/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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