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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1412/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
( ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] c/o Casa di Accoglienza alla Vita
Padre Angelo, cittadina italiana, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Alessio Bonetti ( ) del Foro di Trento ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, via Calepina n. 65, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del
COA di Trento dd. 20.05.2024
Parte ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il 22.01. 1981, (C.F. Controparte_1
), residente a [...] C.F._3 Parte resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “1) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato (cd super esclusivo) alla madre del minore Persona_1
nato a [...] il [...]; 2) disporre che i contatti padre figlio
[...]
avvengano solo alla presenza della figura materna e/o con il supporto di personale educativo qualificato e con la mediazione del SST;
3) disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
ordinario del figlio versando alla madre l'importo mensile di € 500,00 o la diversa somma di giustizia che emergerà nel corso del procedimento, con adeguamento annuale ISTAT ed a decorrere quantomeno dal mese di giugno
2024 (data della domanda) o dal mese di nascita del bambino (febbraio 2024) considerato che ad oggi egli nulla ha versato a tale titolo;
4) disporre espressamente che la signora possa richiedere, percepire e trattenere Pt_1
integralmente ogni contributo pubblico erogato a favore del nucleo famigliare;
5) disporre che le spese straordinarie per il figlio siano a carico dei genitori al
50% secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
Salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale idonea in copia: i genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail: il rimborso all'altro genitore dovrà essere effettuato entro e non oltre la fine del mese successivo all'invio della documentazione;
6) con vittoria di compenso professionale, oltre ad accessori di legge, in caso di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 La ricorrente con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., premettendo Parte_1
di avere intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente e che, da tale unione, era nato il figlio a Rovereto in data 20.02.2024, Persona_1
chiedeva una regolamentazione della responsabilità genitoriale nei riguardi di tale figlio nonché delle questioni di carattere economico allo stesso relative, alle condizioni di cui al ricorso come in epigrafe riportate.
La predetta ha, in particolare, rappresentato di avere conosciuto il resistente a
Pantelleria, ove la stessa aveva reperito un lavoro stagionale come barista dal mese di maggio a quello di ottobre 2023; che, venuti a conoscenza dello stato di gravidanza della stessa, le parti avevano intrapreso un rapporto di convivenza durato, tuttavia, soli tre mesi, per incomprensioni caratteriali;
che ella, rientrata dunque presso l'abitazione dei di lei genitori, si trovava, tuttavia, a dovere vivere in un contesto difficile, dovendosi, in particolare, scontrare con la religione musulmana di quest'ultimi e con il loro essere tradizionalisti e, dunque, non totalmente propensi ad accettare il suo stato di gravidanza;
che, in seguito, ricoverata di urgenza per una gravidanza anticipata, ella entrava in contatto con il servizio sociale, in persona della AS Bonasea del Comune di Rovereto, ed accettava, su consiglio degli stessi Servizi Sociali oltre che dei sanitari, il suo inserimento presso la Casa di Accoglienza alla Vita Padre Angelo di Trento, ove poi poneva anche la sua residenza formale e quella del figlio;
che, per quanto afferiva alla di lei situazione economica, la stessa era allo stato disoccupata, mentre, in precedenza, aveva sempre lavorato nell'ambito del turismo, in Italia ed all'estero, spesso con contratti a tempo determinato e stagionale;
che, invece, il resistente aveva sempre lavorato in vari ambiti, avendo anche un'altra figlia quasi maggiorenne, che da sempre viveva con la madre e che frequentava sporadicamente. Tanto premesso, la ricorrente precisava, altresì, che la richiesta di affidamento super esclusivo era determinata, da un lato, dal totale disinteresse paterno manifestato sia nel corso della gravidanza che successivamente al parto
Pag. 3 di 11 e, dall'altro lato, dall'oggettiva distanza dei luoghi di residenza abituale dei genitori, che rendeva del tutto sconsigliabile una modalità condivisa di esercizio della responsabilità genitoriale. Per quanto, poi, attiene alle modalità di visita del padre, stante la tenera età del figlio, le stesse avrebbero dovuto avere luogo alla presenza della madre e/o con il supporto di personale educativo qualificato, anche al fine di un adeguato monitoraggio sull'andamento degli incontri.
Nella prima udienza di comparizione, la ricorrente dichiarava che “allo stato lavora in part-time presso un'azienda sita in Viale Verona, quale segretaria nel settore amministrativo, percependo circa 700 euro al mese” e rappresentava di vivere “in una struttura, Casa Padre Angelo, in attesa di poter vivere in autonomia”.
Con ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 473 bis.22 c.p.c., veniva dichiarata la contumacia del resistente e quest'ultimo veniva, altresì, Controparte_1
onerato di contribuire al mantenimento del figlio minore, Persona_1
attraverso la corresponsione di un assegno mensile pari alla somma di euro
[...]
350,00, sottoposta alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI, e da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Per quanto, invece, attiene alla determinazione del regime di affidamento del minore, venivano, in via preliminare, espletati accertamenti, a mezzo dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, afferenti alle “dinamiche personali intercorrenti tra i genitori;
alle dinamiche intercorrenti tra i singoli genitori ed il minore sopra generalizzato, evidenziando eventuali condizioni di disagio in cui quest'ultimo versi e le possibili cause di esse;
ad ogni elemento di fatto rilevante ai fini delle statuizioni di quest'ufficio in ordine all'affidamento del minore”. Il
Giudice delegato disponeva, inoltre, in ordine ai redditi del resistente e alla di lui posizione lavorativa, ulteriori accertamenti a mezzo dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza.
Pag. 4 di 11 All'udienza del 22.01.2025, all'esito degli accertamenti espletati, il procuratore di parte ricorrente, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., concludeva riportandosi al contenuto del ricorso. La causa veniva rimessa in decisione.
……………………………
Orbene, ciò posto in punto di fatto, occorre, nel merito, anzitutto, osservare che l'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, definitivamente sancita dalla legge n. 219/2012, impone di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio le stesse garanzie e gli stessi diritti che l'ordinamento riconosce ai figli di genitori coniugati.
In ipotesi di crisi della coppia e/o di separazione dei genitori, dunque, il minore conserva il diritto alla bigenitorialità ed il diritto al mantenimento, operando, anche nei confronti dei figli naturali, la regola delineata dall'art. 155 c.c.. D'altra parte, e ad ulteriore conferma della centralità dei diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dalla sussistenza o meno tra questi ultimi di un rapporto di coniugio, sembra esprimersi la lettera dell'art. 315 bis c.c., come introdotto dalla L. 219/12, secondo cui “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Per ciò che in particolare attiene all'affidamento della prole, è noto che l'art. 155
c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a
Pag. 5 di 11 Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre
2010 n. 24841. V. anche Cass. 24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009). Si evidenzia, ancora, che l'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, fondato sul contenuto dell'art. 337 - quater c.c, introdotto con il D. Lgs. n. 154/2013, e che tra i classici istituti dell'affidamento condiviso e dell'affidamento esclusivo, si colloca al gradino più elevato di tutela ed insieme di residualità. La norma citata, infatti, stabilisce che, “salvo che sia diversamente stabilito”, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. La clausola di salvaguardia ha aperto la strada, dunque, alla derogabilità giudiziaria. In tal guisa, il Tribunale, in alternativa all'affidamento a uno o entrambi i genitori, può assegnare ad uno di essi un potere decisionale con annessa responsabilità, permettendo così all'affidatario rafforzato di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, sia quelle di ordinaria sia quelle di straordinaria amministrazione, senza la consultazione e senza il consenso dell'altro genitore. La giurisprudenza di riferimento ha, inoltre, chiarito anche i presupposti per l'adozione di una misura così estrema, consistenti, in particolare, in una situazione di totale disinteressamento della prole, di abbandono generalizzato e aggravato da episodi di violenza fisica e morale, sia verso il minore che verso l'altro coniuge, ovvero qualora il padre mostri un contegno ostativo all'avvio di progetti di aiuto familiare (Tribunale di
Roma 15 luglio 2018) o se, per ostruzionismo, provochi delle paralisi decisionali deleterie per il minore (Tribunale di Roma, 19886/2018);
Pag. 6 di 11 Ordunque tanto premesso, si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime di affidamento super esclusivo del minore alla madre, come da richiesta della ricorrente.
A riguardo, in particolare, osserva il Collegio che, dalla relazione redatta dai
Servizi Sociali del comune di Rovereto, da un lato, nonostante la condizione di fragilità manifestata dalla ricorrente, quest'ultima è comunque stata ritenuta adeguata rispetto al suo ruolo genitoriale (“Nel suo ruolo genitoriale sono presenti riscontri positivi sia da parte della struttura che del nido ed anche del confronto con la scrivente. La sig.ra ura l'igiene ed il vestiario del figlio Pt_1
prestando attenzione alla pulizia ed è attenta a fornirgli abbigliamento consono alla stagione. La stessa è parsa in grado di fornire una adeguata routine del sonno, interagisce in modo affettuoso con il bambino e gli dedica necessari momenti di affetto e calore, comunicando con lui e mostrando orgoglio di fronte alle sue piccole conquiste”) ed anche il minore è stato descritto come un bambino sereno e ben curato nell'aspetto (“Dall'incontro effettuato il 1/10/2024 presso il nido “Il Trenino” di Trento è emerso che: è un bambino che esprime i Per_1
suoi bisogni, si dimostra solare, con uno sviluppo adeguato, curioso, attivo, ben inserito all'interno del gruppo, prova a fare piccole esperienze. Rispetto alla mamma le referenti fanno presente che la stessa si relaziona in modo adeguato con le educatrici del nido. Quando lo accompagna è rispettosa dei tempi del figlio, sia il distacco che il riavvicinamento risultano positivi e la stessa si dimostra attenta e presente alle esigenze e stati d'animo del bambino. Infine,
, si presenta sempre curato e con tutto il necessario), mentre, dall'altro Per_1
lato, non appare essere ancora certa la presenza del padre nella vita del predetto minore, il quale, nonostante abbia riferito di volersi attivare con il Servizio sociale di Pantelleria al fine di potere incontrare il figlio, non risulta che, poi, si sia effettivamente attivato in tal senso.
Pag. 7 di 11 Tal che si ritiene - tenuto conto della impossibilità di valutare la relazione padre/figlio attualmente inesistente, oltre che in considerazione della scarsa comunicazione intercorrente tra le parti che potrebbe essere, di fatto, fonte di una paralisi decisionale pregiudizievole per il minore - che il regime di affidamento, allo stato, più rispondente alla salvaguardia dell'interesse di quest'ultimo, sia quello rafforzato a favore della madre, con collocazione di tale minore presso la stessa.
Si ritiene, ancora, che, in conformità a quanto suggerito dagli stessi Servizi
Sociali, vada mantenuto il monitoraggio sul nucleo familiare, finalizzato all'accompagnamento della ricorrente verso una sua maggiore autonomia, dal momento che la situazione non può ancora considerarsi come definita, risultando piuttosto importante osservare la relazione madre/figlio e la capacità relazionale di quest'ultima anche in un contesto non comunitario.
Riguardo, poi, all'evoluzione del possibile rapporto tra il minore e il padre, si ritiene di dovere demandare agli stessi Servizi incaricati, nell'ipotesi di manifestazione, da parte di quest'ultimo, di una volontà positiva alla instaurazione di una relazione affettiva con il minore, di stabilire le modalità di incontro, anche in ambiente protetto e in via graduale, tra il resistente ed il figlio, con l'adozione, dunque, di tutte le misure necessarie a salvaguardare il prevalente interesse di quest'ultimo.
Per quanto, ancora, attiene alla durata dell'incarico di monitoraggio conferito ai
Servizi Sociali, si ritiene che lo stesso debba avere una durata non inferiore a due anni, con incarico, altresì, agli stessi Servizi, di relazionare, ogni sei mesi, al
Giudice Tutelare, in merito all'esito di tale monitoraggio.
Venendo, adesso, alle questioni di carattere economico, si rammenta che la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che,
Pag. 8 di 11 imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è, poi, tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Orbene, tenuto conto dei criteri sopra previsti, nonché del fatto che il minore allo stato risulta essere collocato solo presso la madre, dei redditi minimi della ricorrente (pari ad euro 2.396,59 annui, come indicati nella certificazione unica
2024, ad euro 1.839,18, come indicati nella certificazione unica 2023, nonché tenuto conto delle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
16.10.2024, la quale ha, in particolare, dichiarato di essere percettrice di un reddito pari a circa euro 700,00 mensili), e di quelli altrettanto esigui del resistente (pari ad euro 5.856,53 per l'anno di imposta 2023), nonché della ancora tenera età del minore e delle presumibili esigenze dello stesso, si ritiene di dovere confermare l'importo pari ad euro 350,00 mensili già previsto con l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c..
Pag. 9 di 11 Tale somma, inoltre, sarà sottoposta alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT-FOI e dovrà essere versata alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Si prevede, poi, l'obbligo del resistente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%, le quali dovranno essere regolamentate come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense del
29.11.2017 e con previa concertazione delle stesse qualora superiori all'importo di euro 150,00. Si dispone, da ultimo, che la ricorrente possa richiedere, percepire e trattenere integralmente ogni contributo pubblico erogato a favore del nucleo famigliare.
Nulla sulle spese di lite tenuto conto della mancata costituzione del resistente e, dunque, della sua non opposizione all'accoglimento delle richieste avanzate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
- DISPONE l'affidamento super esclusivo del minore Persona_1
nato a [...] il [...] alla madre, con collocazione presso la
[...]
stessa e regolamentazione del regime di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
- DISPONE il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali incaricati per una durata non inferiore a due anni, con onere di tale Servizi di relazionare, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare;
- ONERA il resistente di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio minore sopra generalizzato, la somma di euro 350,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT-
FOI;
Pag. 10 di 11 - ONERA il resistente di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore, da individuarsi sulla base del protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 e con previa concertazione delle stesse qualora superiori all'importo di euro 150,00;
- AUTORIZZA la ricorrente alla percezione integrale dell'assegno unico universale e di tutti gli emolumenti economici previsti a favore della prole;
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 05.02.2025
Si comunichi alle parti costituite e ai Servizi Sociali incaricati.
Il Giudice est. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1412/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
( ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] c/o Casa di Accoglienza alla Vita
Padre Angelo, cittadina italiana, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Alessio Bonetti ( ) del Foro di Trento ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, via Calepina n. 65, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del
COA di Trento dd. 20.05.2024
Parte ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il 22.01. 1981, (C.F. Controparte_1
), residente a [...] C.F._3 Parte resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “1) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato (cd super esclusivo) alla madre del minore Persona_1
nato a [...] il [...]; 2) disporre che i contatti padre figlio
[...]
avvengano solo alla presenza della figura materna e/o con il supporto di personale educativo qualificato e con la mediazione del SST;
3) disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
ordinario del figlio versando alla madre l'importo mensile di € 500,00 o la diversa somma di giustizia che emergerà nel corso del procedimento, con adeguamento annuale ISTAT ed a decorrere quantomeno dal mese di giugno
2024 (data della domanda) o dal mese di nascita del bambino (febbraio 2024) considerato che ad oggi egli nulla ha versato a tale titolo;
4) disporre espressamente che la signora possa richiedere, percepire e trattenere Pt_1
integralmente ogni contributo pubblico erogato a favore del nucleo famigliare;
5) disporre che le spese straordinarie per il figlio siano a carico dei genitori al
50% secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
Salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale idonea in copia: i genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail: il rimborso all'altro genitore dovrà essere effettuato entro e non oltre la fine del mese successivo all'invio della documentazione;
6) con vittoria di compenso professionale, oltre ad accessori di legge, in caso di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 La ricorrente con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., premettendo Parte_1
di avere intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente e che, da tale unione, era nato il figlio a Rovereto in data 20.02.2024, Persona_1
chiedeva una regolamentazione della responsabilità genitoriale nei riguardi di tale figlio nonché delle questioni di carattere economico allo stesso relative, alle condizioni di cui al ricorso come in epigrafe riportate.
La predetta ha, in particolare, rappresentato di avere conosciuto il resistente a
Pantelleria, ove la stessa aveva reperito un lavoro stagionale come barista dal mese di maggio a quello di ottobre 2023; che, venuti a conoscenza dello stato di gravidanza della stessa, le parti avevano intrapreso un rapporto di convivenza durato, tuttavia, soli tre mesi, per incomprensioni caratteriali;
che ella, rientrata dunque presso l'abitazione dei di lei genitori, si trovava, tuttavia, a dovere vivere in un contesto difficile, dovendosi, in particolare, scontrare con la religione musulmana di quest'ultimi e con il loro essere tradizionalisti e, dunque, non totalmente propensi ad accettare il suo stato di gravidanza;
che, in seguito, ricoverata di urgenza per una gravidanza anticipata, ella entrava in contatto con il servizio sociale, in persona della AS Bonasea del Comune di Rovereto, ed accettava, su consiglio degli stessi Servizi Sociali oltre che dei sanitari, il suo inserimento presso la Casa di Accoglienza alla Vita Padre Angelo di Trento, ove poi poneva anche la sua residenza formale e quella del figlio;
che, per quanto afferiva alla di lei situazione economica, la stessa era allo stato disoccupata, mentre, in precedenza, aveva sempre lavorato nell'ambito del turismo, in Italia ed all'estero, spesso con contratti a tempo determinato e stagionale;
che, invece, il resistente aveva sempre lavorato in vari ambiti, avendo anche un'altra figlia quasi maggiorenne, che da sempre viveva con la madre e che frequentava sporadicamente. Tanto premesso, la ricorrente precisava, altresì, che la richiesta di affidamento super esclusivo era determinata, da un lato, dal totale disinteresse paterno manifestato sia nel corso della gravidanza che successivamente al parto
Pag. 3 di 11 e, dall'altro lato, dall'oggettiva distanza dei luoghi di residenza abituale dei genitori, che rendeva del tutto sconsigliabile una modalità condivisa di esercizio della responsabilità genitoriale. Per quanto, poi, attiene alle modalità di visita del padre, stante la tenera età del figlio, le stesse avrebbero dovuto avere luogo alla presenza della madre e/o con il supporto di personale educativo qualificato, anche al fine di un adeguato monitoraggio sull'andamento degli incontri.
Nella prima udienza di comparizione, la ricorrente dichiarava che “allo stato lavora in part-time presso un'azienda sita in Viale Verona, quale segretaria nel settore amministrativo, percependo circa 700 euro al mese” e rappresentava di vivere “in una struttura, Casa Padre Angelo, in attesa di poter vivere in autonomia”.
Con ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 473 bis.22 c.p.c., veniva dichiarata la contumacia del resistente e quest'ultimo veniva, altresì, Controparte_1
onerato di contribuire al mantenimento del figlio minore, Persona_1
attraverso la corresponsione di un assegno mensile pari alla somma di euro
[...]
350,00, sottoposta alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI, e da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Per quanto, invece, attiene alla determinazione del regime di affidamento del minore, venivano, in via preliminare, espletati accertamenti, a mezzo dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, afferenti alle “dinamiche personali intercorrenti tra i genitori;
alle dinamiche intercorrenti tra i singoli genitori ed il minore sopra generalizzato, evidenziando eventuali condizioni di disagio in cui quest'ultimo versi e le possibili cause di esse;
ad ogni elemento di fatto rilevante ai fini delle statuizioni di quest'ufficio in ordine all'affidamento del minore”. Il
Giudice delegato disponeva, inoltre, in ordine ai redditi del resistente e alla di lui posizione lavorativa, ulteriori accertamenti a mezzo dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza.
Pag. 4 di 11 All'udienza del 22.01.2025, all'esito degli accertamenti espletati, il procuratore di parte ricorrente, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., concludeva riportandosi al contenuto del ricorso. La causa veniva rimessa in decisione.
……………………………
Orbene, ciò posto in punto di fatto, occorre, nel merito, anzitutto, osservare che l'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, definitivamente sancita dalla legge n. 219/2012, impone di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio le stesse garanzie e gli stessi diritti che l'ordinamento riconosce ai figli di genitori coniugati.
In ipotesi di crisi della coppia e/o di separazione dei genitori, dunque, il minore conserva il diritto alla bigenitorialità ed il diritto al mantenimento, operando, anche nei confronti dei figli naturali, la regola delineata dall'art. 155 c.c.. D'altra parte, e ad ulteriore conferma della centralità dei diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dalla sussistenza o meno tra questi ultimi di un rapporto di coniugio, sembra esprimersi la lettera dell'art. 315 bis c.c., come introdotto dalla L. 219/12, secondo cui “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Per ciò che in particolare attiene all'affidamento della prole, è noto che l'art. 155
c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a
Pag. 5 di 11 Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre
2010 n. 24841. V. anche Cass. 24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009). Si evidenzia, ancora, che l'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, fondato sul contenuto dell'art. 337 - quater c.c, introdotto con il D. Lgs. n. 154/2013, e che tra i classici istituti dell'affidamento condiviso e dell'affidamento esclusivo, si colloca al gradino più elevato di tutela ed insieme di residualità. La norma citata, infatti, stabilisce che, “salvo che sia diversamente stabilito”, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. La clausola di salvaguardia ha aperto la strada, dunque, alla derogabilità giudiziaria. In tal guisa, il Tribunale, in alternativa all'affidamento a uno o entrambi i genitori, può assegnare ad uno di essi un potere decisionale con annessa responsabilità, permettendo così all'affidatario rafforzato di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, sia quelle di ordinaria sia quelle di straordinaria amministrazione, senza la consultazione e senza il consenso dell'altro genitore. La giurisprudenza di riferimento ha, inoltre, chiarito anche i presupposti per l'adozione di una misura così estrema, consistenti, in particolare, in una situazione di totale disinteressamento della prole, di abbandono generalizzato e aggravato da episodi di violenza fisica e morale, sia verso il minore che verso l'altro coniuge, ovvero qualora il padre mostri un contegno ostativo all'avvio di progetti di aiuto familiare (Tribunale di
Roma 15 luglio 2018) o se, per ostruzionismo, provochi delle paralisi decisionali deleterie per il minore (Tribunale di Roma, 19886/2018);
Pag. 6 di 11 Ordunque tanto premesso, si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime di affidamento super esclusivo del minore alla madre, come da richiesta della ricorrente.
A riguardo, in particolare, osserva il Collegio che, dalla relazione redatta dai
Servizi Sociali del comune di Rovereto, da un lato, nonostante la condizione di fragilità manifestata dalla ricorrente, quest'ultima è comunque stata ritenuta adeguata rispetto al suo ruolo genitoriale (“Nel suo ruolo genitoriale sono presenti riscontri positivi sia da parte della struttura che del nido ed anche del confronto con la scrivente. La sig.ra ura l'igiene ed il vestiario del figlio Pt_1
prestando attenzione alla pulizia ed è attenta a fornirgli abbigliamento consono alla stagione. La stessa è parsa in grado di fornire una adeguata routine del sonno, interagisce in modo affettuoso con il bambino e gli dedica necessari momenti di affetto e calore, comunicando con lui e mostrando orgoglio di fronte alle sue piccole conquiste”) ed anche il minore è stato descritto come un bambino sereno e ben curato nell'aspetto (“Dall'incontro effettuato il 1/10/2024 presso il nido “Il Trenino” di Trento è emerso che: è un bambino che esprime i Per_1
suoi bisogni, si dimostra solare, con uno sviluppo adeguato, curioso, attivo, ben inserito all'interno del gruppo, prova a fare piccole esperienze. Rispetto alla mamma le referenti fanno presente che la stessa si relaziona in modo adeguato con le educatrici del nido. Quando lo accompagna è rispettosa dei tempi del figlio, sia il distacco che il riavvicinamento risultano positivi e la stessa si dimostra attenta e presente alle esigenze e stati d'animo del bambino. Infine,
, si presenta sempre curato e con tutto il necessario), mentre, dall'altro Per_1
lato, non appare essere ancora certa la presenza del padre nella vita del predetto minore, il quale, nonostante abbia riferito di volersi attivare con il Servizio sociale di Pantelleria al fine di potere incontrare il figlio, non risulta che, poi, si sia effettivamente attivato in tal senso.
Pag. 7 di 11 Tal che si ritiene - tenuto conto della impossibilità di valutare la relazione padre/figlio attualmente inesistente, oltre che in considerazione della scarsa comunicazione intercorrente tra le parti che potrebbe essere, di fatto, fonte di una paralisi decisionale pregiudizievole per il minore - che il regime di affidamento, allo stato, più rispondente alla salvaguardia dell'interesse di quest'ultimo, sia quello rafforzato a favore della madre, con collocazione di tale minore presso la stessa.
Si ritiene, ancora, che, in conformità a quanto suggerito dagli stessi Servizi
Sociali, vada mantenuto il monitoraggio sul nucleo familiare, finalizzato all'accompagnamento della ricorrente verso una sua maggiore autonomia, dal momento che la situazione non può ancora considerarsi come definita, risultando piuttosto importante osservare la relazione madre/figlio e la capacità relazionale di quest'ultima anche in un contesto non comunitario.
Riguardo, poi, all'evoluzione del possibile rapporto tra il minore e il padre, si ritiene di dovere demandare agli stessi Servizi incaricati, nell'ipotesi di manifestazione, da parte di quest'ultimo, di una volontà positiva alla instaurazione di una relazione affettiva con il minore, di stabilire le modalità di incontro, anche in ambiente protetto e in via graduale, tra il resistente ed il figlio, con l'adozione, dunque, di tutte le misure necessarie a salvaguardare il prevalente interesse di quest'ultimo.
Per quanto, ancora, attiene alla durata dell'incarico di monitoraggio conferito ai
Servizi Sociali, si ritiene che lo stesso debba avere una durata non inferiore a due anni, con incarico, altresì, agli stessi Servizi, di relazionare, ogni sei mesi, al
Giudice Tutelare, in merito all'esito di tale monitoraggio.
Venendo, adesso, alle questioni di carattere economico, si rammenta che la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che,
Pag. 8 di 11 imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è, poi, tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Orbene, tenuto conto dei criteri sopra previsti, nonché del fatto che il minore allo stato risulta essere collocato solo presso la madre, dei redditi minimi della ricorrente (pari ad euro 2.396,59 annui, come indicati nella certificazione unica
2024, ad euro 1.839,18, come indicati nella certificazione unica 2023, nonché tenuto conto delle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
16.10.2024, la quale ha, in particolare, dichiarato di essere percettrice di un reddito pari a circa euro 700,00 mensili), e di quelli altrettanto esigui del resistente (pari ad euro 5.856,53 per l'anno di imposta 2023), nonché della ancora tenera età del minore e delle presumibili esigenze dello stesso, si ritiene di dovere confermare l'importo pari ad euro 350,00 mensili già previsto con l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c..
Pag. 9 di 11 Tale somma, inoltre, sarà sottoposta alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT-FOI e dovrà essere versata alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Si prevede, poi, l'obbligo del resistente di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%, le quali dovranno essere regolamentate come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense del
29.11.2017 e con previa concertazione delle stesse qualora superiori all'importo di euro 150,00. Si dispone, da ultimo, che la ricorrente possa richiedere, percepire e trattenere integralmente ogni contributo pubblico erogato a favore del nucleo famigliare.
Nulla sulle spese di lite tenuto conto della mancata costituzione del resistente e, dunque, della sua non opposizione all'accoglimento delle richieste avanzate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
- DISPONE l'affidamento super esclusivo del minore Persona_1
nato a [...] il [...] alla madre, con collocazione presso la
[...]
stessa e regolamentazione del regime di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
- DISPONE il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali incaricati per una durata non inferiore a due anni, con onere di tale Servizi di relazionare, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare;
- ONERA il resistente di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio minore sopra generalizzato, la somma di euro 350,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT-
FOI;
Pag. 10 di 11 - ONERA il resistente di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore, da individuarsi sulla base del protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 e con previa concertazione delle stesse qualora superiori all'importo di euro 150,00;
- AUTORIZZA la ricorrente alla percezione integrale dell'assegno unico universale e di tutti gli emolumenti economici previsti a favore della prole;
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 05.02.2025
Si comunichi alle parti costituite e ai Servizi Sociali incaricati.
Il Giudice est. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
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