Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 1
In materia di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, il danno, se non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso. Al riguardo, ai fini di tale attualizzazione del valore del danno, il giudice può fare ricorso anche al riconoscimento degli interessi compensativi, da calcolarsi non già sulla somma integralmente rivalutata e con decorrenza dalla data dell'illecito, bensì al tasso legale e su somme progressivamente rivalutate, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale, salva, ancora, la facoltà di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, dando conto del metodo in concreto utilizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/2005, n. 23225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23225 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO ETno - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR LU, OR NS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato CORONAS UMBERTO, che li difende unitamente all'avvocato SALVATORE CORONAS, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- controricorrente -
e contro
ASSITALIA SPA, AE RG, SARA ASSIC. SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 32428/02 proposto da:
ASSITALIA le ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del Procuratore Speciale Avv. Simone Chini, legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OR LU, OR NS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CORONAS, che li difende unitamente all'avvocato UMBERTO CORONAS, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e contro
SARA ASSIC. SPA, AE RG, MIN. DIFESA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 32897/02 proposto da:
AE RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA LUGARI, rappresentato e difeso dall'avvocato FLAVIO DE ZORZI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OR LU, BO NS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CORONAS, che li difende unitamente all'avvocato UMBERTO CORONAS, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e contro
SARA ASSIC. SPA, ASSITALIA SPA, MIN. DIFESA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1171/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione 4^ civile emessa il 9/052001, depositata il 19/09/01; RG. 1654/1997;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/10/05 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato SALVATORE CORONAS;
udito l'Avvocato DANIELA PICCIONI (per delega Avv. Francesco Tricanico);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto dei primi quattro motivi accoglimento p.q.r. del 5^ motivo del ricorso principale, rigetto dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. NO e SU AM, con atto di citazione del 25 agosto 1983, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Venezia il Ministero della difesa, IO ET e la spa le Assicurazioni d'Italia, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di danni da circolazione di veicoli.
Gli attori hanno dichiarato che il 14 giugno 1981 l'auto guidata da NO AM sulla quale viaggiava il fratello SU, proprietario del veicolo, era stata violentemente urtata dal veicolo militare guidato dal ET ed assicurato con le Assicurazioni d'Italia.
I convenuti si sono costituiti ed hanno proposto domande riconvenzionali: il ET per essere risarcito delle lesioni personali anche da lui riportate;
il Ministero per conseguire il risarcimento dei danni al veicolo militare. Le domande sono state rivolte anche contro la spa Sara Assicurazioni, assicuratrice dell'auto del AM.
2. Il tribunale ha rigettato la domanda principale ed ha accolto quella riconvenzionale proposta dal ET, condannando i AM e la spa Sara a risarcirgli i danni riportati, avendo ritenuto che la responsabilità della collisione ricadeva esclusivamente sul guidatore NO AM.
3. La decisione è stata impugnata dal Ministero, dai fratelli AM e dalla spa Sara Assicurazioni.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 19 settembre 2001, ha reso la seguente decisione: ha elevato la somma liquidata in favore del ET, dichiarando che ad essa si aggiungevano la rivalutazione monetare e gli interessi legali;
ha condannato i AM a risarcire il Ministero per i danni arrecati al veicolo militare;
ha accolto anche l'appello incidentale dei AM, condannando il Ministero della difesa, IO ET e le Assicurazioni d'Italia in solido a risarcire i danni riportati da ciascuno di essi, determinando i diversi importi.
4. NO e SU AM hanno proposto ricorso per Cassazione, al quale resistono il Ministero della difesa, le Assicurazioni d'Italia e IO ET;
gli ultimi due hanno proposto anche ricorsi incidentali. I ricorrenti principali hanno resistito ai ricorsi incidentali. I ricorrenti principali hanno depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quelli incidentali hanno dato luogo a procedimenti diversi, che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2. Il ricorso principale, articolato, in cinque motivi, è accolto nei limiti di seguito indicati.
2.1. I primi quattro motivi del ricorso si riferiscono alla ricostruzione del giudizio di imputazione della responsabilità. NO e SU AM sostengono che il giudizio della Corte di appello si fondava sulla relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado, la quale presentava profili di nullità e lacune sull'indicazione del punto d'urto dei veicoli. I ricorrenti si riferiscono: al fatto che la consulenza tecnica d'ufficio sarebbe stata accompagnata da un supplemento di indagini non comunicato alle parti;
a quello che il punto d'urto tra i due veicoli era solo presunto e non accertato dal giudice;
a quello che al rapporto dei carabinieri era stata attribuito il valore di pubblica fede che, invece, esso non aveva;
che tutte le denunciate lacune emergevano da reperti fotografici allegati agli atti. Queste considerazioni sono state ripetute anche nella memoria difensiva. I motivi non sono fondati, giacché le censure in essi contenute sono frutto di una lettura errata della decisione impugnata.
2.2. La Corte di appello ha dato atto che il punto centrale della controversia si riferiva alla questione della regolazione della responsabilità dei due conducenti i veicoli entrati in collisione, poiché i AM avevano sostenuto che causa unica della collisione era stata la condotta del conducente l'automezzo militare. Ha aggiunto che, nonostante le riconosciute lacune della consulenza tecnica, era risultato che la collisione tra i due veicoli non era avvenuta in conseguenza di una manovra di sorpasso compiuta dal veicolo militare: questo era il solo accertamento utilizzabile nella consulenza tecnica e, in mancanza di altri elementi di prova, conduceva alla presunzione di eguale responsabilità dei due conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., pur essendo diverso il grado della colpa dei singoli.
2.3. Le denunciate nullità ed incertezze della consulenza tecnica d'ufficio e gli altri vizi, che sono stati attribuiti alla sentenza impugnata, non sono posti in contrapposizione all'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello, ma seguono un percorso argomentativo che non ha alcuna attinenza con quello svolto dalla Corte di appello. Questa, si ripete, accertato che mancava la prova riguardante il comportamento imprudente del guidatore dell'automezzo militare, ne ha tratto l'inevitabile conclusione, che causa della collusione non fu il comportamento del ET, conducente il veicolo militare. Da questo accertamento derivava il principio, ricavabile dal citato art. 2054 secondo comma, il quale stabilisce la presunzione di concorso in pari grado di colpa dei conducenti coinvolti in uno scontro automobilistico, quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso: giurisprudenza consolidata di questa Corte, sent. 12 gennaio 2005, n. 456, tra le più recenti.
3. Con il quinto motivo del ricorso principale è denunciata violazione di legge nella liquidazione del danno posta a carico dei AM.
3.1. La Corte di appello ha dichiarato che il risarcimento del danno spettante al ET doveva essere determinato ai valori dell'epoca della deliberazione della sentenza di primo grado, maggiorata della rivalutazione secondo indici istat dalla stessa data fino a quella del pagamento o della decisione di appello, oltre interessi compensativi dalla data del fatto, come già deciso dal tribunale. I ricorrenti addebitano alla decisione i seguenti errori: avere riconosciuto interessi moratori non dovuti nelle obbligazioni di valore, avere disposto il pagamento degli interessi sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo e non dalla data della decisione.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.2. Nella responsabilità per fatto illecito, il danno, se non risarcito immediatamente, deve esserlo con il criterio dell'attualità in base al principio che la durata del processo non deve ricadere sull'attore che ha ragione.
L'attualità del risarcimento può essere realizzata anche attraverso il riconoscimento dei cosiddetti interessi compensativi. Il giudice può ricorrere a questi, ma essi non possono essere calcolati sulle somme integralmente rivalutate e con decorrenza dalla data dell'illecito: Cass. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712. Entro il limite indicato, le tecniche di liquidazione possono essere diverse.
Il giudice, così, può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
oppure, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (così Cass. 5 agosto 2002, n. 11712), dando conto del metodo in concreto utilizzato (Cass. 26 ottobre 2004, n. 20742).
3.3. La sentenza impugnata non si attenuta ai principi indicati, perché, dopo avere correttamente proceduto alla rivalutazione del danno, ha maggiorato l'importo di tutti gli interessi a far data dal fatto senza distribuirne l'incidenza nel tempo trascorso, con il noto criterio della loro incidenza media.
3.4. In questi limiti la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ed il giudice del rinvio, individuata in diversa sezione della Corte di appello di Venezia, provvedere alla determinazione degli interessi secondo il valore medio del tempo trascorso dalla data del fatto a quella della decisione.
4. Il ricorso incidentale delle Assicurazioni d'Italia e quello di IO ET hanno lo stesso contenuto e possono essere esaminati insieme.
Le parti impugnano il punto della decisione in cui la Corte di appello ha riconosciuto il concorso di colpa del ET nella misura del dieci per cento.
A sostegno della tesi è dedotta l'inattendibilità di una delle deposizioni testimoniali sulla quale si basava il concorso di colpa. Le censure contenute nei motivi sono inammissibili. L'inammissibilità del ricorso incidentale del ET deriva dal fatto che egli si è limitato alla semplice enunciazione di un principio di diritto, del quale non è offerta giustificazione alcuna. L'inammissibilità di quello delle Assicurazioni d'Italia sta nella considerazione che la censura della decisione, positiva o negativa, del giudice del merito sulla attendibilità della prova testimoniale soggiace al limite, contenuto nel principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, secondo il quale l'interessato deve indicare nel ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova, per consentire alla Corte di Cassazione il controllo della rilevanza sui fatti da provare e dell'attendibilità di esse, senza dovere sopperire alle lacune con indagini integrative incompatibili con il giudizio di legittimità: sentenze 12 giugno 2002, n. 8388, 29 ottobre 2001, n. 13413, solo esemplificativamente. La Compagnia di assicurazione si è astenuta dallo svolgere precisazioni sul punto, limitandosi nel ricorso a contrastare il diverso giudizio espresso sul punto dalla Corte di appello.
5. In conclusione, il ricorso principale è accolto limitatamente al quinto motivo, mentre tutti gli altri sono rigettati unitamente ai ricorsi incidentali. I ricorsi incidentali sono rigettati. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione. La determinazione delle spese di questo giudizio è devoluta al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quinto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri e rigetta i ricorsi incidentali. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2005