Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/05/2025, n. 10523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10523 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10523/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01253/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2022, proposto da
GI SA, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo FE Videtta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
FE Capitoni, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
in parte qua
- del decreto dirigenziale n. 13495 del 6 ottobre 2021, relativo alle graduatorie nazionali definitive, disposte per i settori artistico-disciplinari di cui all’allegato B del predetto decreto, relative alla costituzione di graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle Istituzioni Afam statali, ai sensi dell’art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 s.m.i., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 7 dicembre 2021,
e in subordine (come meglio precisato infra) per l’annullamento in parte qua
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 645 del 31.05.2021
di ogni altro atto comunque connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con ricorso ritualmente proposto il ricorrente GI SA ha impugnato la graduatoria in oggetto, deducendo la mancanza di adeguata motivazione rispetto al punteggio ricevuto, con particolare riferimento alla propria laurea in lettere, affermando la piena attinenza al “ Settore artistico disciplinare ” cui il bando assegna punti 5.00 e non 2.50;
-in corso di causa il Ministero dell’Università e della Ricerca ha depositato atti del 10 febbraio e 12 aprile 2022 implicanti accoglimento in autotutela della chiesta rettifica del punteggio, con conseguente attribuzione di punti 5.00;
-in vista dell’udienza di merito del 28 maggio 2025, il ricorrente ha conseguentemente dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, “ avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita cui ambiva con la proposizione dello stesso ” e considerato che “ quanto contestato nel ricorso ha trovato pieno accoglimento da parte della Pubblica Amministrazione ”; ha chiesto inoltre la rifusione delle spese di lite;
Ritenuto che:
-la citata dichiarazione del ricorrente va riqualificata nel senso della cessazione della materia del contendere (arg. ex art. 34, co. 5, c.p.a. “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”);
-ai fini della pronuncia di merito prevista all’art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell’amministrazione, della pretesa azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite;
Ritenuto di liquidare le spese di lite a carico della parte resistente in base al principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre oneri di legge se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele La Malfa Ribolla | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO