Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
FFVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del G.O.P. dott.ssa Angela R. Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 367/2021 R.G. promossa
PROMOSSA DA
'nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
) rappresentata e difesa dall'Avv. STIMOLO Emanuello 15 (CF: C.F. 1
) giusta procura resa a margine dell'atto introduttivo RO (CF: C.F. 2
- attrice-
CONTRO
nata a [...] il [...], residente a [...]
Emanuello 15, (CF: C.F. 3
-convenuta contumace-
Oggetto: rivendica proprietà bene immobile
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del febbraio 2021, parte attrice conveniva in giudizio Controparte_1 , per l'udienza del 9.06.2021 esponendo:
- di essere proprietaria di un cortile di pertinenza identificato in catasto al foglio 92, p.lla 135, di metri quadrati dieci circa, in quanto pervenutole, in forza di atto di cessione per servizi, dalla propria madre Parte 2 ;
-che alla propria madre tale particella era pervenuta, unitamente al fabbricato, giusto atto di compravendita del 1940 da potere dei coniugi Controparte_2 e Controparte 3 ;
-che la convenuta, ritenendosi lei proprietaria del cortiletto, aveva chiesto ed ottenuto, a tutela del proprio possesso, la eliminazione della modifica, da finestra a porta finestra, da ultimo realizzata da parte attrice al fine di fruire del cortile.
Poiché la chiusura della porta di accesso al cortile non le consentiva di poter fruire del godimento del cortile e ritendo, però, di essere lei la legittima proprietaria di esso, l'attrice citava in giudizio la convenuta al fine di far accertare e dichiarare giudizialmente il proprio diritto di proprietà.
Nel corso del giudizio, parte attrice produceva la cartolina di ritorno della notifica eseguita;
non produceva memorie istruttorie.
La causa, indi, veniva introitata per la decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta che seppure regolarmente citata non si è costituita.
Parte attrice chiede che venga dichiara la sua effettiva ed esclusiva proprietà sulla particella
135, costituente un cortile pertinenziale di mq. dieci.
L'attrice sostiene che la proprietà di tale cortile è sempre stato della sua famiglia.
Esso le sarebbe stato trasferito dalla madre, Parte 2 che a sua volta lo aveva '
acquistato con atto di compravendita del 1940 (all. 2) dai coniugi CP 4 che questi a loro volta potevano disporne in forza dell'atto antinuziale del 1910 in favore di [...]
CP 3 (all. 3).
A riprova di ciò afferma che nell'atto antinuziale del 1910 si fa riferimento ad una porta
"interna senza uscita con solare"; che tale cortile sarebbe stato indicato nelle planimetrie castali redatte nel 1940, come pure nei successivi atti e planimetrie.
Nel 2016, poi, al fine di accedere più agevolmente al cortiletto di sua proprietà, avrebbe trasformato la finestra esistente in una porta.
Dall'esame degli atti indicati dall'attrice, invero, non si riscontra affatto il trasferimento in proprietà del cortiletto in questione.
Anzitutto la stessa citazione originaria da cui viene fatta scaturire la catena degli acquisti, quella di porta interna senza uscita solare, contenuta nell'atto del 1910, che parte attrice pone a supporto della propria tesi, fa propendere sì per l'esistenza di un cortile, ma non ne plica il trasferimento di proprietà.
Così nel successivo atto di compravendita del 1940 della Pt 2 madre dell'odierna attrice, non si rinviene nessun riferimento ad un trasferimento di proprietà di cortile, area esterna, pertinenza o altro;
bensì in esso si dice che l'immobile trasferito confina con un cortile aperto.
Infine, anche nell'atto di cessione per servizi della Pt 2 in favore della figlia, [...] Pt 1 ‚odierna attrice, nessun trasferimento di proprietà relativo ad un cortile rinveniamo, bensì il cortile viene citato come confine di riferimento della casa.
Ciò posto, in punto di diritto si rileva che la domanda di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono rispetto all'ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitorio dirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), diversamente da quanto accade per l'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, tendendo essa non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n.
2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2,
9/10/1972, n. 2957). Soltanto in quest'ultimo caso l'attore è soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300;
Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621), mentre con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ.
e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n.
24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n.
1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2,
2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732).
In generale, dunque, non è sufficiente che colui che agisce per far accertare la proprietà di un bene produca tutti gli atti di acquisto a titolo derivativo, posto che tali titoli non vengono considerati con favore, ma è necessario che il rivendicante o i suoi danti causa abbiano avuto il possesso per un periodo sufficiente ad usucapire, ovvero ad acquistare a titolo originario il bene.
Nel caso in specie si rileva che da un canto l'attrice non allega affatto il possesso del bene, da parte propria o dei propri danti causa e dall'altro gli atti di provenienza non provano affatto la proprietà del bene.
In ultimo va appena rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, la contumacia integra un comportamento processuale "neutro" cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte;
"la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costituitivi del diritto dedotto in giudizio" (v. sempre Cass. SSUU 2951/2016; ord. 30545/2017). La domanda proposta dall'attrice va, pertanto, rigettata.
Stante la contumacia della convenuta, non vi è luogo per la liquidazione di spese legali.
P.Q. M.
Il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda proposta dall'attrice.
Gela, lì 07.05.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
DA
'nato a [...] il [...] C.F. 1 ivi Parte 1
residente in [...] NISCEMI ITALIA, rappresentato, difeso dall'Avv. STIMOLO RO C.F. 2
- attore-
CONTRO
21/05/1996 Controparte_5 (CT) C.F. 3
rappresentata e difesa dallìAvv. giusta procura alle liti
-convenuta-
Oggetto: Proprieta
Conclusioni: per parte attrice
Svolgimento del processo
***
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela R. Di
Pietro, così provvede:
-dichiara
-XXX le spese di lite.
Gela, lì Il Giudice on.
dott.ssa Angela R. Di Pietro