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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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- 1. Modifica diritti particolari soci S.r.l.Morri_Admin · https://www.osservatorio-corporate.it/ · 16 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott.ssa Lisa Torresan - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5208/2023 R.G. promosso da:
in persona dei legali Parte_1 Parte_2
rappresentanti pt, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Eugenio Bettella, giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
- attori– contro in persona del suo legale rappresentante pt, Controparte_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giovanni Tisato, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per
i motivi sopra esposti, dichiarare nulla o in ogni caso annullare ad ogni effetto di legge, per i motivi esposti in premessa, l'impugnata decisione del 20.07.2022 dell'assemblea dei soci della società Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del procedimento, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge”.
Parte convenuta così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“
1. Siano respinte le domande avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate;
2. Sia condannata controparte al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per lite temeraria;
3. Compensi di causa rifusi.”
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 5.4.2023 le società
[...]
ed impugnavano la decisione assunta dai soci di Parte_1 Parte_2 [...]
mediante consultazione scritta in data 20.7.2022, con la quale era stato soppresso CP_1
il Consiglio di Amministrazione, costituito un organo gestorio monocratico e nominato
Amministratore Unico facendone valere la nullità e /o chiedendone CP_2
l'annullamento.
Esponevano che:
- esse attrici e lo avevano costituito nel 2018 la società CP_2 CP_1
- al momento della costituzione esse erano socie per la quota del 15% ciascuna, mentre lo lo era con una quota pari al 70%; CP_2
- era stata costituita in esecuzione di un accordo quadro sottoscritto tra tutti i CP_1
soci in data 6.2.2018: avrebbe ideato delle nuove linee di prodotte CP_2
2 Co contrassegnate con i marchi ” o ” e avrebbe percepito un compenso quale CP_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
i capi di abbigliamento sarebbero stato prodotti dalle attrici, le quali avrebbero curato anche le operazioni di vendita ed incasso;
metà dei guadagni sarebbe stata riversata dalle attrici a;
CP_1
- l'art. 10 dello Statuto di P.G. prevedeva che la società fosse amministrata da un CP_1
consiglio di amministrazione composto al massimo da tre membri e che ciascun socio avesse diritto di designare un proprio amministratore, al fine di garantire che CP_1
potesse operare conformemente a quanto stabilito dai soci nel loro Accordo Quadro;
- veniva nominato un Consiglio di Amministrazione presieduto dallo e del quale CP_2
facevano parte anche il sig. per e il sig. per Tes_1 Parte_1 Controparte_3
; Parte_2
- a seguito di dissidi tra i soci che avevano condotto alle dimissioni di dalla carica di CP_2
Presidente del Cda, con delibera del 17.11.2021 veniva convocata l'assemblea al fine di porre in liquidazione la società;
- nelle more della messa in liquidazione sorgeva controversia tra i soci in ordine ai compensi spettanti a e alla correttezza dell'operato di quale Presidente CP_1 CP_2
del Cda;
- da quel momento, la società rimaneva inattiva;
- estrometteva gli altri due amministratori dalla gestione della società e instaurava CP_2
due azioni giudiziarie nei confronti di ed per il pagamento di crediti Parte_1 Parte_2
commerciali; le convenute eccepivano in compensazione propri controcrediti da restituzione di finanziamenti in precedenza effettuati;
- negava, inoltre, ai soci di minoranza la consultazione dei libri contabili e sociali;
CP_2
- in data 14.7.2022 nel corso del Cda era stato redatto un verbale a firma dei consiglieri e che detenevano la maggioranza in consiglio, respinto da con cui Pt_1 CP_3 CP_2
essi volevano operare una compensazione volontaria tra i crediti commerciali vantata da nei confronti di ed e i crediti da restituzione dei CP_1 Pt_1 Parte_2
finanziamenti soci erogati a;
redigeva a sua volta un proprio verbale, CP_1 CP_2
senza raggiungere la maggioranza dei consensi;
- lo con comunicazione del 19.7.2022 richiedeva l'assunzione di una decisione CP_2
tramite il metodo della consultazione scritta avente ad oggetto la revoca di e di Pt_1
3 dalla carica di consiglieri di amministrazione, la trasformazione dell'organo CP_3
amministrativo da collegiale a monocratico e la nomina di quale amministratore CP_2
unico;
- con comunicazione di data 4.8.2022, che deteneva la maggioranza del 70%, CP_2
comunicava agli altri soci di ritenere approvata la delibera.
Il verbale della delibera non risultava inserito nel libro delle decisioni dei soci e parte attrice ne prendeva visione in data 25.10.2022 nell'ambito del procedimento di attuazione ex art. 669 duodecies cpc del procedimento cautelare instaurato ex artt. 2476, 2° comma cc e 700 cpc, ove ne veniva prodotta una copia semplice e non trascritta nel libro e in seguito di trasmissione di copia in data 14.11.2022 da parte della Camera di Commercio di
Vicenza.
Alla luce della clausola compromissoria contenuta nell'art. 18 dello Statuto veniva instaurato il procedimento arbitrale di impugnazione della suddetta delibera.
Veniva instaurato contemporaneamente alla proposizione del giudizio arbitrale procedimento cautelare: con decreto inaudita altera parte di data 2.12.2022, poi confermato con ordinanza di data 31.12.2022, il Tribunale di Venezia sospendeva la delibera del
20.7.2022 in quanto adottata in palese violazione delle norme statutarie.
Il procedimento arbitrale veniva poi archiviato, non avendo provveduto le parti al versamento delle spese arbitrali.
Gli attori nel presente giudizio fanno valere i seguenti vizi:
a) NULLITÀ
La delibera impugnata ha comportato la trasformazione dell'organo amministrativo da collegiale ad unipersonale e ha comportato una surrettizia modifica dell'art. 10 dello
Statuto.
Essa è nulla, in quanto assunta in violazione dell'art. 2480 cc, che prevede che le modifiche dello Statuto siano deliberate dall'assemblea dei soci ex art. 2479 bis e che il verbale sia redatto da Notaio.
In secondo luogo, essa è nulla in quanto priva della sottoscrizione del segretario o del notaio prescritta dall'art. 2375, 1° comma cc..
Il verbale reperito dalla Camera di Commercio è sottoscritta solo dal Presidente del Cda
ma non anche da un segretario. CP_2
4 Il verbale non risulta trascritto nel libro delle decisioni dei soci, come prescritto dall'art. 2478, comma 1 n. 2 cc e 9.4.7 dello Statuto.
b) ANNULLABILITÀ per contrarietà a legge e all'atto costitutivo
La delibera ha inciso anche sul diritto di ciascun socio di nominare un consigliere all'interno del Cda, come previsto dall'art. 10.1.1. dello Statuto;
l'adozione della delibera assemblea richiedeva un quorum deliberativo pari all'85% del capitale sociale, come ribadito anche dall'art.
9.2.3 dello Statuto, mentre la decisione impugnata è stata assunta con il procedimento di consultazione scritta e con il voto favorevole del solo sig. CP_2
rappresentante il 70% del capitale sociale.
c) ANNULLABILITÀ per conflitto di interessi
La delibera è stata assunta con il voto determinante di che versa in una CP_2
situazione di conflitto di interessi, avendo perseguito il proprio personale interesse, extrasociale, ad amministrare in via esclusiva la società e proseguire le controversie con i soci di minoranza.
Si costituiva , che eccepiva: CP_1 la tardività dell'impugnazione, che le era stata notificata oltre il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 2479 cc;
la delibera è stata pubblicata il 15.9.2022, mentre la notificazione
è stata effettuata in data 5.4.2023, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
In secondo luogo, la delibera non ha comportato una modifica dello Statuto, ma i soci, in via di urgenza, hanno assunto una decisione in violazione dello Statuto che richiede la forma collegiale dell'organo amministrativo e pertanto la delibera non era nulla, né avrebbe dovuto essere assunta con il quorum deliberativo dell'80% del capitale sociale.
In terzo luogo, è inconferente l'eccezione di nullità per mancanza di sottoscrizione da parte del presidente, del segretario, del notaio.
La decisione dei soci, assunta mediante consultazione scritta, deve risultare da un verbale dell'organo amministrativo, che è stato regolarmente depositato al Registro Imprese.
In ogni caso, l'art. 2375 cc è dettato in materia di spa e si tratta di norma non richiamata dall'art. 2479 cc
La delibera non avrebbe potuto essere impugnata anche perché sostituita da altra delibera assembleare assunta in data 13.12.2022, con la quale la società è stata dotata di un nuovo organo amministrativo collegiale: il comma 8° dell'art. 2377 cc (richiamato dall'art. 2479
5 cc) prevede, infatti, che l'annullamento della deliberazione non può aver luogo se essa è stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
Inoltre, l'adozione della delibera di data 13.12.2022 priva di interesse ad agire l'odierna impugnativa.
Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice in quanto inammissibili ed infondate.
Nella prima memoria integrativa parte attrice replicava alle eccezioni pregiudiziali ex adverso promosse:
a) eccezione di decadenza:
- evidenziava parte attrice che il presente giudizio consegue ad un'improcedibilità, ex art. 816 septies c.p.c., di una precedente domanda arbitrale depositata in data
28.11.2022, a seguito del mancato pagamento da parte della società convenuta delle spese del giudizio arbitrale;
- secondo parte attrice, la difesa convenuta erra nell'individuare il dies a quo per l'impugnazione dal deposito presso il registro delle imprese, avvenuto in data
15.09.2023, quando, in materia di S.r.l., il primo comma dell'art. 2479 ter c.c., prescrive che il termine decorra dal momento in cui la decisione venga trascritta nel libro soci;
- le attrici sono entrate in possesso del verbale di assemblea solo in data 14.11.2022 ed a seguito di un'espressa istanza di accesso presso la Camera di Commercio di
Vicenza;
b) eccezione di carenza di interesse ad agire la deliberazione adottata in data 13.12.2022 non ha espressamente revocato e nemmeno sostituito la precedente e comunque l'effetto sostitutivo è escluso per il fatto che si tratta di delibera contraria alla legge e allo statuto, tanto che è stata sospesa con provvedimento di data 20.6.2023.
La domanda di parte attrice deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
L'eccezione di tardività dell'impugnativa è infondata.
Le delibere invalide ai sensi del primo comma dell'art. 2479 ter cc devono essere impugnate entro novata giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
6 Si tratta effettivamente di un termine di decadenza, cui non si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione disciplinati dagli artt. 2941 e 2943 cc.
Il termine per impugnare decorre dalla data di iscrizione della deliberazione nel libro delle decisioni e si applica a tutti i tipi di decisione dei soci, siano esse adottate con il metodo assembleare ovvero mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso e prescinde dalla data di verbalizzazione e dalla data di iscrizione nel registro imprese.
Il dies a quo per l'esercizio dell'impugnativa decorre esclusivamente dalla data di trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, non rilevando la data di iscrizione al Registro delle Imprese, nel caso in cui la delibera sia soggetta ad iscrizione, trattandosi di un termine unico, come illustrato nella Relazione governativa al D.lgs. n. 6 del 2003.
Tale disciplina trova la sua ragion d'essere nell'elevato grado di partecipazione alla vita dell'ente da parte dei soci di talché la pubblicità interna rappresentata dai libri sociali assume maggior rilevanza rispetto a quella che si realizza tramite il Registro delle Imprese.
Non vi è evidenza che la delibera quivi impugnata sia stata mai trascritta nel libro delle decisioni soci.
Ed invero, gli odierni attori ed depositavano ricorso ante causam Pt_1 Parte_2
ex art. 700 c.p.c. e 2476, 2° comma cc avanti a questo Tribunale chiedendo di accedere ai documenti ed ai libri sociali, la cui consultazione veniva denegata dallo il ricorso CP_2
veniva accolto con ordinanza del 26.08.2022.
in data 14.09.2022 in parziale esecuzione della suddetta ordinanza cautelare, per il CP_2 tramite del proprio avvocato, inviava a ed un'e-mail contenente Pt_1 Parte_2
un collegamento ipertestuale dal quale erano scaricabili alcune copie per immagine dei libri sociali. All'interno del libro delle decisioni dei soci non figurava il verbale relativo alla delibera di “autoproclamazione” ad amministratore unico assunta da (doc. 15). CP_2
ed adivano nuovamente il Tribunale con ricorso ex art. 669 Pt_1 Parte_2 duodecies c.p.c. e nell'ambito di tale procedimento che, in data 25.10.2022, i Soci potevano esaminare solamente la copia del verbale della decisione, che veniva prodotto da PG
DENIM a fini difensivi (peraltro, un mero testo non sottoscritto né trascritto nel libro delle decisioni dei soci) (doc. 16 fasc. attore).
7 Parte attrice dava, inoltre, atto che solo per effetto del sequestro preventivo penale disposto nel procedimento penale n. 6650/22 R.G.N.R. e 6450/22 R.G.G.P aveva avuto visione del libro verbali.
Contrariamente da quanto sostiene parte convenuta, dall'esame del doc. 18 (verbale di sequestro preventivo) non si evince che la delibera fosse stata inserita nel libro delle decisioni dei soci.
Si legge, infatti, a pag. 2 che consegnava all'autorità procedente Libro delle CP_2 decisioni soci composto dalle pagine che vanno dalla “2022/000001 alla 2022/000041”.
La numerazione è corrispondente al libro delle decisioni dei soci prodotto da parte attrice sub doc. 15, nel quale non compare tra le delibere iscritte quella oggetto di impugnazione.
In conclusione, non risultando il verbale (ancora) trascritto nel libro delle decisioni dei soci e a nulla rilevando che la delibera sia stata iscritta nel Registro delle Imprese, la delibera risulta ancora impugnabile.
I profili di nullità fatti valere da parte attrice sono infondati.
Ed invero, la delibera non ha in alcun modo modificato lo Statuto che resta valido ed efficace, ma lo ha solo violato.
Inoltre, l'art. 2375 cc non trova applicazione al caso di specie.
Le decisioni dei soci adottate sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci, ai sensi dell'art.
9.3 dello Statuto devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo.
La delibera de qua è sottoscritta dal Presidente del Cda, ed è quindi conforme alle CP_2
previsioni statutarie.
I vizi dedotti da parte attrice per l'annullamento della delibera sono invece fondati.
La delibera in parola ha comportato una duplice violazione dello Statuto, che impone da un lato che la società sia retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e non da un organo monocratico e dall'altro riconosce a ciascun socio il diritto particolare di nominare un amministratore.
La società ammette la sussistenza della prima violazione e contesta, invece, che i soci abbiano un diritto di nomina di un consigliere di amministrazione all'interno del Cda obbligatoriamente composto da tre membri, sostenendo che hanno solo il diritto di
8 designare un proprio candidato che deve poi essere votato dalla maggioranza del Collegio sociale.
Osserva in contrario il Collegio quanto segue.
Il comma 2° dell'art. 2468 cc recita “salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”, mentre il comma 3° fa salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Il comma 4° precisa poi che “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci”.
Il principio di proporzionalità e il connaturato principio di parità di trattamento dei soci esposti dal comma 2 dell'art. 2468 cc in forza dei quali sono attribuiti ai soci i medesimi diritti, in misura per l'appunto proporzionale alla misura della partecipazione, costituiscono regole dispositive, poste a tutela dell'interesse dei soci, che possono essere derogate in nome del rilievo personalistico che informa anch'esso l'aspetto organizzativo del nuovo tipo sociale della srl ed in forza del quale assume rilievo statutario l'intuitus personae.
Il terzo comma disciplina l'ipotesi in cui l'autonomia negoziale voglia introdurre deroghe al principio di uguaglianza e di proporzionalità del contenuto delle partecipazioni sociali.
L'eventuale deroga all'uguaglianza ed alla proporzionalità si estrinseca nell'attribuzione di particolari diritti a singoli soci ed esclude invece la loro incorporazione in partecipazioni sociali comprensive di diritti diversi rispetto alle altre.
Con particolare riferimento alla nomina degli amministratori, l'art. 2475 cc prevede che i soci nominino uno o più amministratori della società con decisione ai sensi dell'art. 2479 cc, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
La norma in esame dell'art. 2468, 3° comma cc legittima la previsione pattizia di meccanismi di designazione degli amministratori diversi dalla decisione dei soci assunta dall'art. 2479 cc.
Orbene, nel caso di specie lo Statuto di P.G. DE attribuisce all'art. 10.1.1 a ciascun socio la facoltà di designare un proprio amministratore, laddove designare è termine
9 equivalente a nominare e non esprime invece un mero potere di proposta, che pure sarebbe ammissibile.
L'art. 10.1.1 dello statuto prevede, infatti, espressamente che “Ciascun socio ha il diritto di designare un amministratore, e nel caso rinunci a tale diritto il numero di amministratori sarà corrispondentemente ridotto. Qualora un amministratore si dimetta, il socio che l'ha designato potrà indicare un altro amministratore ovvero rinunciarvi, con corrispondente riduzione del numero di amministratori. Il socio che non abbia nominato alcun amministratore, o in caso di sue dimissioni, può sempre provvedere alla sua nomina e a tal fine può richiedere che il consiglio di amministrazione convochi l'assemblea dei soci.
L'amministratore designato dal socio resterà in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione”.
Da un'interpretazione sia letterale sia sistematica del comma 1 dell'art. 10 dello Statuto si evince che i termini nominare e disegnare sono utilizzati quali sinonimi.
Il numero di consiglieri è determinato, infatti, dalla designazione dei relativi membri da parte di ciascun socio, tanto che se un socio non designa un proprio membro il consiglio è ridotto di un'unità.
Parte convenuta sostiene, inoltre, che l'art. 10 dello Statuto non contempli diritti particolari dei soci, come si evincerebbe anche dalla circostanza che tale diritto è attribuito a ciascun socio.
L'attribuzione di uno o più diritti particolari a tutti i soci di una s.r.l. deve invece ritenersi ammissibile in considerazione del tenore letterale dell'art. 2468, comma 3, c.c., che non esclude che i diritti particolari possano riguardare tutti i soci e dell'autonomia statutaria riconosciuta al tipo sociale s.r.l., in forza della quale i soci possono decidere di attribuire rilevanza alle persone di tutti i soci.
Non è invece meritevole di accoglimento la doglianza relativa alla pretesa annullabilità della delibera per conflitto di interesse del socio di maggioranza proclamatosi CP_2 amministratore unico. Parte attrice non ha illustrato in cosa consisterebbe l'interesse extra sociale del socio e il potenziale danno alla società derivante da tale nomina.
Sussiste la denunciata carenza di interesse ad agire.
10 Parte convenuta ha dedotto e documentato nella memoria di replica, a mezzo del deposito del verbale assembleare di data 20.11.2023 e di visura camerale aggiornata, che la società è stata posta in liquidazione in data 7.12.2023 e nominato liquidatore . Persona_1
La produzione del verbale assembleare e della visura camerale di PG DE, volti a documentare un fatto sopravvenuto rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie, ossia l'avvenuto scioglimento della società con nomina del liquidatore, deve ritenersi ammissibile, posto che nel rito Cartabia fino alla rimessione della causa al Collegio deve ritenersi possibile la produzione di nuovi documenti sopravvenuti e parte attrice nelle note di udienza nulla ha eccepito sulla produzione avversaria.
Non altrettanto può dirsi per l'ordinanza di reclamo prodotta sub doc. 4, che avrebbe dovuto essere prodotta alla prima udienza del 14.9.2023, non avendo la parte richiesto la remissione in termini e giustificato il proprio impedimento alla produzione.
Parte attrice, che ne sarebbe onerata, non ha illustrato quale sarebbe oggi il suo interesse ad agire a seguito della modifica dell'organo gestorio, oggi costituito da un liquidatore, coerentemente allo stato di scioglimento della società; e posto che il suo diritto leso riguarda la nomina di amministratori, non si vede quale risultato potrebbe ottenere l'attore dalla declaratoria di invalidità della delibera del 20 luglio 2022, dato che a seguito dell'annullamento la società non dovrebbe procedere a nominare nuovi amministratori nel rispetto del diritto del socio.
In ragione del fatto che l'evento che ha reso gli attori privi di interesse ad agire è sopravvenuto sostanzialmente al termine della causa, le spese di lite vanno compensate per
2/3 e poste a carico della società convenuta per il restante terzo, atteso che al momento dell'introduzione del giudizio la domanda di annullabilità della delibera era fondata, con applicazione dello scaglione cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
iscritta al n. 5208/2023, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...]
- Dichiara inammissibili le domande;
11 - Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento del restante terzo, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 3.620,00 per compenso, € 310,00 per anticipazioni, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 21 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott.ssa Lisa Torresan - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5208/2023 R.G. promosso da:
in persona dei legali Parte_1 Parte_2
rappresentanti pt, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Eugenio Bettella, giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
- attori– contro in persona del suo legale rappresentante pt, Controparte_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giovanni Tisato, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per
i motivi sopra esposti, dichiarare nulla o in ogni caso annullare ad ogni effetto di legge, per i motivi esposti in premessa, l'impugnata decisione del 20.07.2022 dell'assemblea dei soci della società Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del procedimento, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge”.
Parte convenuta così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“
1. Siano respinte le domande avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate;
2. Sia condannata controparte al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per lite temeraria;
3. Compensi di causa rifusi.”
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 5.4.2023 le società
[...]
ed impugnavano la decisione assunta dai soci di Parte_1 Parte_2 [...]
mediante consultazione scritta in data 20.7.2022, con la quale era stato soppresso CP_1
il Consiglio di Amministrazione, costituito un organo gestorio monocratico e nominato
Amministratore Unico facendone valere la nullità e /o chiedendone CP_2
l'annullamento.
Esponevano che:
- esse attrici e lo avevano costituito nel 2018 la società CP_2 CP_1
- al momento della costituzione esse erano socie per la quota del 15% ciascuna, mentre lo lo era con una quota pari al 70%; CP_2
- era stata costituita in esecuzione di un accordo quadro sottoscritto tra tutti i CP_1
soci in data 6.2.2018: avrebbe ideato delle nuove linee di prodotte CP_2
2 Co contrassegnate con i marchi ” o ” e avrebbe percepito un compenso quale CP_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
i capi di abbigliamento sarebbero stato prodotti dalle attrici, le quali avrebbero curato anche le operazioni di vendita ed incasso;
metà dei guadagni sarebbe stata riversata dalle attrici a;
CP_1
- l'art. 10 dello Statuto di P.G. prevedeva che la società fosse amministrata da un CP_1
consiglio di amministrazione composto al massimo da tre membri e che ciascun socio avesse diritto di designare un proprio amministratore, al fine di garantire che CP_1
potesse operare conformemente a quanto stabilito dai soci nel loro Accordo Quadro;
- veniva nominato un Consiglio di Amministrazione presieduto dallo e del quale CP_2
facevano parte anche il sig. per e il sig. per Tes_1 Parte_1 Controparte_3
; Parte_2
- a seguito di dissidi tra i soci che avevano condotto alle dimissioni di dalla carica di CP_2
Presidente del Cda, con delibera del 17.11.2021 veniva convocata l'assemblea al fine di porre in liquidazione la società;
- nelle more della messa in liquidazione sorgeva controversia tra i soci in ordine ai compensi spettanti a e alla correttezza dell'operato di quale Presidente CP_1 CP_2
del Cda;
- da quel momento, la società rimaneva inattiva;
- estrometteva gli altri due amministratori dalla gestione della società e instaurava CP_2
due azioni giudiziarie nei confronti di ed per il pagamento di crediti Parte_1 Parte_2
commerciali; le convenute eccepivano in compensazione propri controcrediti da restituzione di finanziamenti in precedenza effettuati;
- negava, inoltre, ai soci di minoranza la consultazione dei libri contabili e sociali;
CP_2
- in data 14.7.2022 nel corso del Cda era stato redatto un verbale a firma dei consiglieri e che detenevano la maggioranza in consiglio, respinto da con cui Pt_1 CP_3 CP_2
essi volevano operare una compensazione volontaria tra i crediti commerciali vantata da nei confronti di ed e i crediti da restituzione dei CP_1 Pt_1 Parte_2
finanziamenti soci erogati a;
redigeva a sua volta un proprio verbale, CP_1 CP_2
senza raggiungere la maggioranza dei consensi;
- lo con comunicazione del 19.7.2022 richiedeva l'assunzione di una decisione CP_2
tramite il metodo della consultazione scritta avente ad oggetto la revoca di e di Pt_1
3 dalla carica di consiglieri di amministrazione, la trasformazione dell'organo CP_3
amministrativo da collegiale a monocratico e la nomina di quale amministratore CP_2
unico;
- con comunicazione di data 4.8.2022, che deteneva la maggioranza del 70%, CP_2
comunicava agli altri soci di ritenere approvata la delibera.
Il verbale della delibera non risultava inserito nel libro delle decisioni dei soci e parte attrice ne prendeva visione in data 25.10.2022 nell'ambito del procedimento di attuazione ex art. 669 duodecies cpc del procedimento cautelare instaurato ex artt. 2476, 2° comma cc e 700 cpc, ove ne veniva prodotta una copia semplice e non trascritta nel libro e in seguito di trasmissione di copia in data 14.11.2022 da parte della Camera di Commercio di
Vicenza.
Alla luce della clausola compromissoria contenuta nell'art. 18 dello Statuto veniva instaurato il procedimento arbitrale di impugnazione della suddetta delibera.
Veniva instaurato contemporaneamente alla proposizione del giudizio arbitrale procedimento cautelare: con decreto inaudita altera parte di data 2.12.2022, poi confermato con ordinanza di data 31.12.2022, il Tribunale di Venezia sospendeva la delibera del
20.7.2022 in quanto adottata in palese violazione delle norme statutarie.
Il procedimento arbitrale veniva poi archiviato, non avendo provveduto le parti al versamento delle spese arbitrali.
Gli attori nel presente giudizio fanno valere i seguenti vizi:
a) NULLITÀ
La delibera impugnata ha comportato la trasformazione dell'organo amministrativo da collegiale ad unipersonale e ha comportato una surrettizia modifica dell'art. 10 dello
Statuto.
Essa è nulla, in quanto assunta in violazione dell'art. 2480 cc, che prevede che le modifiche dello Statuto siano deliberate dall'assemblea dei soci ex art. 2479 bis e che il verbale sia redatto da Notaio.
In secondo luogo, essa è nulla in quanto priva della sottoscrizione del segretario o del notaio prescritta dall'art. 2375, 1° comma cc..
Il verbale reperito dalla Camera di Commercio è sottoscritta solo dal Presidente del Cda
ma non anche da un segretario. CP_2
4 Il verbale non risulta trascritto nel libro delle decisioni dei soci, come prescritto dall'art. 2478, comma 1 n. 2 cc e 9.4.7 dello Statuto.
b) ANNULLABILITÀ per contrarietà a legge e all'atto costitutivo
La delibera ha inciso anche sul diritto di ciascun socio di nominare un consigliere all'interno del Cda, come previsto dall'art. 10.1.1. dello Statuto;
l'adozione della delibera assemblea richiedeva un quorum deliberativo pari all'85% del capitale sociale, come ribadito anche dall'art.
9.2.3 dello Statuto, mentre la decisione impugnata è stata assunta con il procedimento di consultazione scritta e con il voto favorevole del solo sig. CP_2
rappresentante il 70% del capitale sociale.
c) ANNULLABILITÀ per conflitto di interessi
La delibera è stata assunta con il voto determinante di che versa in una CP_2
situazione di conflitto di interessi, avendo perseguito il proprio personale interesse, extrasociale, ad amministrare in via esclusiva la società e proseguire le controversie con i soci di minoranza.
Si costituiva , che eccepiva: CP_1 la tardività dell'impugnazione, che le era stata notificata oltre il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 2479 cc;
la delibera è stata pubblicata il 15.9.2022, mentre la notificazione
è stata effettuata in data 5.4.2023, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
In secondo luogo, la delibera non ha comportato una modifica dello Statuto, ma i soci, in via di urgenza, hanno assunto una decisione in violazione dello Statuto che richiede la forma collegiale dell'organo amministrativo e pertanto la delibera non era nulla, né avrebbe dovuto essere assunta con il quorum deliberativo dell'80% del capitale sociale.
In terzo luogo, è inconferente l'eccezione di nullità per mancanza di sottoscrizione da parte del presidente, del segretario, del notaio.
La decisione dei soci, assunta mediante consultazione scritta, deve risultare da un verbale dell'organo amministrativo, che è stato regolarmente depositato al Registro Imprese.
In ogni caso, l'art. 2375 cc è dettato in materia di spa e si tratta di norma non richiamata dall'art. 2479 cc
La delibera non avrebbe potuto essere impugnata anche perché sostituita da altra delibera assembleare assunta in data 13.12.2022, con la quale la società è stata dotata di un nuovo organo amministrativo collegiale: il comma 8° dell'art. 2377 cc (richiamato dall'art. 2479
5 cc) prevede, infatti, che l'annullamento della deliberazione non può aver luogo se essa è stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
Inoltre, l'adozione della delibera di data 13.12.2022 priva di interesse ad agire l'odierna impugnativa.
Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice in quanto inammissibili ed infondate.
Nella prima memoria integrativa parte attrice replicava alle eccezioni pregiudiziali ex adverso promosse:
a) eccezione di decadenza:
- evidenziava parte attrice che il presente giudizio consegue ad un'improcedibilità, ex art. 816 septies c.p.c., di una precedente domanda arbitrale depositata in data
28.11.2022, a seguito del mancato pagamento da parte della società convenuta delle spese del giudizio arbitrale;
- secondo parte attrice, la difesa convenuta erra nell'individuare il dies a quo per l'impugnazione dal deposito presso il registro delle imprese, avvenuto in data
15.09.2023, quando, in materia di S.r.l., il primo comma dell'art. 2479 ter c.c., prescrive che il termine decorra dal momento in cui la decisione venga trascritta nel libro soci;
- le attrici sono entrate in possesso del verbale di assemblea solo in data 14.11.2022 ed a seguito di un'espressa istanza di accesso presso la Camera di Commercio di
Vicenza;
b) eccezione di carenza di interesse ad agire la deliberazione adottata in data 13.12.2022 non ha espressamente revocato e nemmeno sostituito la precedente e comunque l'effetto sostitutivo è escluso per il fatto che si tratta di delibera contraria alla legge e allo statuto, tanto che è stata sospesa con provvedimento di data 20.6.2023.
La domanda di parte attrice deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
L'eccezione di tardività dell'impugnativa è infondata.
Le delibere invalide ai sensi del primo comma dell'art. 2479 ter cc devono essere impugnate entro novata giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
6 Si tratta effettivamente di un termine di decadenza, cui non si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione disciplinati dagli artt. 2941 e 2943 cc.
Il termine per impugnare decorre dalla data di iscrizione della deliberazione nel libro delle decisioni e si applica a tutti i tipi di decisione dei soci, siano esse adottate con il metodo assembleare ovvero mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso e prescinde dalla data di verbalizzazione e dalla data di iscrizione nel registro imprese.
Il dies a quo per l'esercizio dell'impugnativa decorre esclusivamente dalla data di trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, non rilevando la data di iscrizione al Registro delle Imprese, nel caso in cui la delibera sia soggetta ad iscrizione, trattandosi di un termine unico, come illustrato nella Relazione governativa al D.lgs. n. 6 del 2003.
Tale disciplina trova la sua ragion d'essere nell'elevato grado di partecipazione alla vita dell'ente da parte dei soci di talché la pubblicità interna rappresentata dai libri sociali assume maggior rilevanza rispetto a quella che si realizza tramite il Registro delle Imprese.
Non vi è evidenza che la delibera quivi impugnata sia stata mai trascritta nel libro delle decisioni soci.
Ed invero, gli odierni attori ed depositavano ricorso ante causam Pt_1 Parte_2
ex art. 700 c.p.c. e 2476, 2° comma cc avanti a questo Tribunale chiedendo di accedere ai documenti ed ai libri sociali, la cui consultazione veniva denegata dallo il ricorso CP_2
veniva accolto con ordinanza del 26.08.2022.
in data 14.09.2022 in parziale esecuzione della suddetta ordinanza cautelare, per il CP_2 tramite del proprio avvocato, inviava a ed un'e-mail contenente Pt_1 Parte_2
un collegamento ipertestuale dal quale erano scaricabili alcune copie per immagine dei libri sociali. All'interno del libro delle decisioni dei soci non figurava il verbale relativo alla delibera di “autoproclamazione” ad amministratore unico assunta da (doc. 15). CP_2
ed adivano nuovamente il Tribunale con ricorso ex art. 669 Pt_1 Parte_2 duodecies c.p.c. e nell'ambito di tale procedimento che, in data 25.10.2022, i Soci potevano esaminare solamente la copia del verbale della decisione, che veniva prodotto da PG
DENIM a fini difensivi (peraltro, un mero testo non sottoscritto né trascritto nel libro delle decisioni dei soci) (doc. 16 fasc. attore).
7 Parte attrice dava, inoltre, atto che solo per effetto del sequestro preventivo penale disposto nel procedimento penale n. 6650/22 R.G.N.R. e 6450/22 R.G.G.P aveva avuto visione del libro verbali.
Contrariamente da quanto sostiene parte convenuta, dall'esame del doc. 18 (verbale di sequestro preventivo) non si evince che la delibera fosse stata inserita nel libro delle decisioni dei soci.
Si legge, infatti, a pag. 2 che consegnava all'autorità procedente Libro delle CP_2 decisioni soci composto dalle pagine che vanno dalla “2022/000001 alla 2022/000041”.
La numerazione è corrispondente al libro delle decisioni dei soci prodotto da parte attrice sub doc. 15, nel quale non compare tra le delibere iscritte quella oggetto di impugnazione.
In conclusione, non risultando il verbale (ancora) trascritto nel libro delle decisioni dei soci e a nulla rilevando che la delibera sia stata iscritta nel Registro delle Imprese, la delibera risulta ancora impugnabile.
I profili di nullità fatti valere da parte attrice sono infondati.
Ed invero, la delibera non ha in alcun modo modificato lo Statuto che resta valido ed efficace, ma lo ha solo violato.
Inoltre, l'art. 2375 cc non trova applicazione al caso di specie.
Le decisioni dei soci adottate sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci, ai sensi dell'art.
9.3 dello Statuto devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo.
La delibera de qua è sottoscritta dal Presidente del Cda, ed è quindi conforme alle CP_2
previsioni statutarie.
I vizi dedotti da parte attrice per l'annullamento della delibera sono invece fondati.
La delibera in parola ha comportato una duplice violazione dello Statuto, che impone da un lato che la società sia retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e non da un organo monocratico e dall'altro riconosce a ciascun socio il diritto particolare di nominare un amministratore.
La società ammette la sussistenza della prima violazione e contesta, invece, che i soci abbiano un diritto di nomina di un consigliere di amministrazione all'interno del Cda obbligatoriamente composto da tre membri, sostenendo che hanno solo il diritto di
8 designare un proprio candidato che deve poi essere votato dalla maggioranza del Collegio sociale.
Osserva in contrario il Collegio quanto segue.
Il comma 2° dell'art. 2468 cc recita “salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”, mentre il comma 3° fa salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Il comma 4° precisa poi che “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci”.
Il principio di proporzionalità e il connaturato principio di parità di trattamento dei soci esposti dal comma 2 dell'art. 2468 cc in forza dei quali sono attribuiti ai soci i medesimi diritti, in misura per l'appunto proporzionale alla misura della partecipazione, costituiscono regole dispositive, poste a tutela dell'interesse dei soci, che possono essere derogate in nome del rilievo personalistico che informa anch'esso l'aspetto organizzativo del nuovo tipo sociale della srl ed in forza del quale assume rilievo statutario l'intuitus personae.
Il terzo comma disciplina l'ipotesi in cui l'autonomia negoziale voglia introdurre deroghe al principio di uguaglianza e di proporzionalità del contenuto delle partecipazioni sociali.
L'eventuale deroga all'uguaglianza ed alla proporzionalità si estrinseca nell'attribuzione di particolari diritti a singoli soci ed esclude invece la loro incorporazione in partecipazioni sociali comprensive di diritti diversi rispetto alle altre.
Con particolare riferimento alla nomina degli amministratori, l'art. 2475 cc prevede che i soci nominino uno o più amministratori della società con decisione ai sensi dell'art. 2479 cc, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
La norma in esame dell'art. 2468, 3° comma cc legittima la previsione pattizia di meccanismi di designazione degli amministratori diversi dalla decisione dei soci assunta dall'art. 2479 cc.
Orbene, nel caso di specie lo Statuto di P.G. DE attribuisce all'art. 10.1.1 a ciascun socio la facoltà di designare un proprio amministratore, laddove designare è termine
9 equivalente a nominare e non esprime invece un mero potere di proposta, che pure sarebbe ammissibile.
L'art. 10.1.1 dello statuto prevede, infatti, espressamente che “Ciascun socio ha il diritto di designare un amministratore, e nel caso rinunci a tale diritto il numero di amministratori sarà corrispondentemente ridotto. Qualora un amministratore si dimetta, il socio che l'ha designato potrà indicare un altro amministratore ovvero rinunciarvi, con corrispondente riduzione del numero di amministratori. Il socio che non abbia nominato alcun amministratore, o in caso di sue dimissioni, può sempre provvedere alla sua nomina e a tal fine può richiedere che il consiglio di amministrazione convochi l'assemblea dei soci.
L'amministratore designato dal socio resterà in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione”.
Da un'interpretazione sia letterale sia sistematica del comma 1 dell'art. 10 dello Statuto si evince che i termini nominare e disegnare sono utilizzati quali sinonimi.
Il numero di consiglieri è determinato, infatti, dalla designazione dei relativi membri da parte di ciascun socio, tanto che se un socio non designa un proprio membro il consiglio è ridotto di un'unità.
Parte convenuta sostiene, inoltre, che l'art. 10 dello Statuto non contempli diritti particolari dei soci, come si evincerebbe anche dalla circostanza che tale diritto è attribuito a ciascun socio.
L'attribuzione di uno o più diritti particolari a tutti i soci di una s.r.l. deve invece ritenersi ammissibile in considerazione del tenore letterale dell'art. 2468, comma 3, c.c., che non esclude che i diritti particolari possano riguardare tutti i soci e dell'autonomia statutaria riconosciuta al tipo sociale s.r.l., in forza della quale i soci possono decidere di attribuire rilevanza alle persone di tutti i soci.
Non è invece meritevole di accoglimento la doglianza relativa alla pretesa annullabilità della delibera per conflitto di interesse del socio di maggioranza proclamatosi CP_2 amministratore unico. Parte attrice non ha illustrato in cosa consisterebbe l'interesse extra sociale del socio e il potenziale danno alla società derivante da tale nomina.
Sussiste la denunciata carenza di interesse ad agire.
10 Parte convenuta ha dedotto e documentato nella memoria di replica, a mezzo del deposito del verbale assembleare di data 20.11.2023 e di visura camerale aggiornata, che la società è stata posta in liquidazione in data 7.12.2023 e nominato liquidatore . Persona_1
La produzione del verbale assembleare e della visura camerale di PG DE, volti a documentare un fatto sopravvenuto rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie, ossia l'avvenuto scioglimento della società con nomina del liquidatore, deve ritenersi ammissibile, posto che nel rito Cartabia fino alla rimessione della causa al Collegio deve ritenersi possibile la produzione di nuovi documenti sopravvenuti e parte attrice nelle note di udienza nulla ha eccepito sulla produzione avversaria.
Non altrettanto può dirsi per l'ordinanza di reclamo prodotta sub doc. 4, che avrebbe dovuto essere prodotta alla prima udienza del 14.9.2023, non avendo la parte richiesto la remissione in termini e giustificato il proprio impedimento alla produzione.
Parte attrice, che ne sarebbe onerata, non ha illustrato quale sarebbe oggi il suo interesse ad agire a seguito della modifica dell'organo gestorio, oggi costituito da un liquidatore, coerentemente allo stato di scioglimento della società; e posto che il suo diritto leso riguarda la nomina di amministratori, non si vede quale risultato potrebbe ottenere l'attore dalla declaratoria di invalidità della delibera del 20 luglio 2022, dato che a seguito dell'annullamento la società non dovrebbe procedere a nominare nuovi amministratori nel rispetto del diritto del socio.
In ragione del fatto che l'evento che ha reso gli attori privi di interesse ad agire è sopravvenuto sostanzialmente al termine della causa, le spese di lite vanno compensate per
2/3 e poste a carico della società convenuta per il restante terzo, atteso che al momento dell'introduzione del giudizio la domanda di annullabilità della delibera era fondata, con applicazione dello scaglione cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
iscritta al n. 5208/2023, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...]
- Dichiara inammissibili le domande;
11 - Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento del restante terzo, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 3.620,00 per compenso, € 310,00 per anticipazioni, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 21 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
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