Articolo 816 septies del Codice di procedura civile
Articolo 715Articolo 717
Versione
2 marzo 2006
Art. 816-septies.
(( (Anticipazione delle spese).)) ((Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte.

Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra puo' anticipare la totalita' delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono piu' vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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