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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/07/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3767/2024
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Mellidi, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 23.7.2025, qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.9.2024, chiedeva lo scioglimento del matrimonio Parte_1
civile contratto con il 22.7.1992. Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva che: in data 22.7.1992 i coniugi avevano contratto matrimonio, in regime di comunione legale dei beni;
dal matrimonio non erano nati figli;
i coniugi, dopo aver vissuto per un primo periodo in Ferentino (FR), si erano trasferiti in Sardegna (presso la località Quartu Sant'Elena) per motivi di lavoro del ricorrente;
nel 1996, dopo un viaggio in Colombia, la resistente non aveva più fatto ritorno presso la casa coniugale ed il non aveva più avuto sue notizie, essendosi interrotto Pt_1
ogni rapporto anche con la di lei famiglia;
il aveva chiesto la collaborazione Pt_1
dell'Ambasciata Colombiana a Roma ma non era riuscito ad ottenere notizie della moglie;
i coniugi vivevano oramai ininterrottamente separati in virtù di separazione giudiziale divenuta definitiva.
All'udienza dell'8.7.2025, compariva il solo ricorrente;
il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 13.7.2025, il Collegio onerava il ricorrente della produzione dell'estratto dell'atto di matrimonio.
Con note sostitutive dell'udienza del 23.7.2025, parte ricorrente allegava l'estratto dell'atto di matrimonio;
quindi, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza di separazione n. 2326/2022 depositata il 12.12.2022, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la pronuncia unicamente sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Ferentino (FR) il
22.7.1992;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferentino di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992,
atto 6, parte I);
DICHIARA irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 25.7.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tania Monetti Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3767/2024
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Mellidi, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 23.7.2025, qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.9.2024, chiedeva lo scioglimento del matrimonio Parte_1
civile contratto con il 22.7.1992. Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva che: in data 22.7.1992 i coniugi avevano contratto matrimonio, in regime di comunione legale dei beni;
dal matrimonio non erano nati figli;
i coniugi, dopo aver vissuto per un primo periodo in Ferentino (FR), si erano trasferiti in Sardegna (presso la località Quartu Sant'Elena) per motivi di lavoro del ricorrente;
nel 1996, dopo un viaggio in Colombia, la resistente non aveva più fatto ritorno presso la casa coniugale ed il non aveva più avuto sue notizie, essendosi interrotto Pt_1
ogni rapporto anche con la di lei famiglia;
il aveva chiesto la collaborazione Pt_1
dell'Ambasciata Colombiana a Roma ma non era riuscito ad ottenere notizie della moglie;
i coniugi vivevano oramai ininterrottamente separati in virtù di separazione giudiziale divenuta definitiva.
All'udienza dell'8.7.2025, compariva il solo ricorrente;
il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 13.7.2025, il Collegio onerava il ricorrente della produzione dell'estratto dell'atto di matrimonio.
Con note sostitutive dell'udienza del 23.7.2025, parte ricorrente allegava l'estratto dell'atto di matrimonio;
quindi, il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza di separazione n. 2326/2022 depositata il 12.12.2022, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la pronuncia unicamente sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Ferentino (FR) il
22.7.1992;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferentino di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992,
atto 6, parte I);
DICHIARA irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 25.7.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tania Monetti Concetta Serino