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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari , Prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.MA Manzionna- Consigliere rel./est.
ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nel giudizio in grado d'appello, iscritto sul ruolo generale di spedizione al n. 666 dell'anno 2025, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del 22/02/25, emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica;
tra
, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Parte_1 Parte_2 Parte_3
Volpe, domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a Bari in Corso Cavour n. 201, giusta mandato in calce all'atto di appello;
Appellanti
e
Il , in persona del Sindaco p.t., con sede in alla Piazza Vittorio Controparte_1 CP_1
Veneto n. 46;
Il , in persona del Ministro p.t., con sede in Roma alla Via Controparte_2
XX Settembre n. 97,
Appellati
Ragioni in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con atto di citazione iscritto al ruolo in data 15.04.2025, i sig.ri Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio innanzi a questa Corte, il , in Parte_3 Controparte_1 persona del p.t., ed il , in persona del ministro p.t. CP_3 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) Revocare l'ordinanza di rigetto n. 3281/2025 resa nel giudizio r.g. 8425/2018 da Giudice Luca Sforza del Tribunale di Bari e per l'effetto: 2) In via principale ordinare al in persona del Sindaco p.t., di provvedere al rilascio del nulla osta allo Controparte_1 svincolo delle somme relative all'indennità di esproprio depositate presso la Cassa depositi e Prestiti;
3) In via subordinata ordinare la in persona del Sindaco p.t., di versare ai ricorrenti le somme Controparte_1 relative all'indennità di esproprio nel seguente modo: a) Euro 17.734,13 alla sig.ra oltre ad Parte_1 interessi e rivalutazione;
b) Euro 17.734,13 al sig. oltre ad interessi e rivalutazione;
c) Euro Parte_2
26.601,20 alla sig.ra oltre ad interessi e rivalutazione;
4) In ogni caso condannare il Parte_3 [...]
al pagamento di spese ed onorari della fase stragiudiziale e del doppio grado di giudizio da distrarsi CP_1 in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
In via preliminare, deve darsi atto che l'appellante non è comparso alla udienza di prima comparizione fissata per il giorno 7.10.2025 né a quella successiva del giorno 28.10.2025, in cui il
Collegio ha rinviato la causa ai sensi dell'art.348 c.p.c, previa rituale comunicazione alle parti del rinvio.
L'art.348 c.p.c., comma 2° così dispone: "Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè sia in precedenza costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".
Ne consegue che, nella specie, l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi della norma ora citata, con sentenza, trattandosi di un provvedimento a contenuto decisorio (Cass.
3128/2008, 11434/2007, 12636/2004, 2851/2004 Corte appello Roma sez. III, 01/03/2011, n.850; Corte appello Roma sez. lav., 05/01/2022, n.4717).
Nulla si dispone sulle spese stante la contumacia delle parti appellate.
Sussiste, in ogni caso, il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di pronuncia inquadrabile nei tipi previsti dalla suddetta norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione)
( cfr. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315; Corte appello Milano sez. IV, 28/11/2018, n.5225). pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da : Parte_1 Parte_2 Parte_3
1)dichiara l'improcedibilità dell'appello, nulla per le spese;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24.12.2012 n. 228
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 28.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. MA Manzionna Dr. Maria Mitola
pagina 3 di 3
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari , Prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.MA Manzionna- Consigliere rel./est.
ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nel giudizio in grado d'appello, iscritto sul ruolo generale di spedizione al n. 666 dell'anno 2025, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del 22/02/25, emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica;
tra
, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Parte_1 Parte_2 Parte_3
Volpe, domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a Bari in Corso Cavour n. 201, giusta mandato in calce all'atto di appello;
Appellanti
e
Il , in persona del Sindaco p.t., con sede in alla Piazza Vittorio Controparte_1 CP_1
Veneto n. 46;
Il , in persona del Ministro p.t., con sede in Roma alla Via Controparte_2
XX Settembre n. 97,
Appellati
Ragioni in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con atto di citazione iscritto al ruolo in data 15.04.2025, i sig.ri Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio innanzi a questa Corte, il , in Parte_3 Controparte_1 persona del p.t., ed il , in persona del ministro p.t. CP_3 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) Revocare l'ordinanza di rigetto n. 3281/2025 resa nel giudizio r.g. 8425/2018 da Giudice Luca Sforza del Tribunale di Bari e per l'effetto: 2) In via principale ordinare al in persona del Sindaco p.t., di provvedere al rilascio del nulla osta allo Controparte_1 svincolo delle somme relative all'indennità di esproprio depositate presso la Cassa depositi e Prestiti;
3) In via subordinata ordinare la in persona del Sindaco p.t., di versare ai ricorrenti le somme Controparte_1 relative all'indennità di esproprio nel seguente modo: a) Euro 17.734,13 alla sig.ra oltre ad Parte_1 interessi e rivalutazione;
b) Euro 17.734,13 al sig. oltre ad interessi e rivalutazione;
c) Euro Parte_2
26.601,20 alla sig.ra oltre ad interessi e rivalutazione;
4) In ogni caso condannare il Parte_3 [...]
al pagamento di spese ed onorari della fase stragiudiziale e del doppio grado di giudizio da distrarsi CP_1 in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
In via preliminare, deve darsi atto che l'appellante non è comparso alla udienza di prima comparizione fissata per il giorno 7.10.2025 né a quella successiva del giorno 28.10.2025, in cui il
Collegio ha rinviato la causa ai sensi dell'art.348 c.p.c, previa rituale comunicazione alle parti del rinvio.
L'art.348 c.p.c., comma 2° così dispone: "Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè sia in precedenza costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".
Ne consegue che, nella specie, l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi della norma ora citata, con sentenza, trattandosi di un provvedimento a contenuto decisorio (Cass.
3128/2008, 11434/2007, 12636/2004, 2851/2004 Corte appello Roma sez. III, 01/03/2011, n.850; Corte appello Roma sez. lav., 05/01/2022, n.4717).
Nulla si dispone sulle spese stante la contumacia delle parti appellate.
Sussiste, in ogni caso, il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di pronuncia inquadrabile nei tipi previsti dalla suddetta norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione)
( cfr. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315; Corte appello Milano sez. IV, 28/11/2018, n.5225). pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da : Parte_1 Parte_2 Parte_3
1)dichiara l'improcedibilità dell'appello, nulla per le spese;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24.12.2012 n. 228
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 28.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. MA Manzionna Dr. Maria Mitola
pagina 3 di 3