Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 827 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura in atti, RT Parte_2 dall'avv. SANTORO DANIELA presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi alle note di trattazione scritta dell'08/06/2025 personalmente sottoscritte dalle parti. Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in
Caserta – Vaccheria in data 11/05/1996; che, dallo stesso, è nata una IG maggiorenne;
- che, Per_1 la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10/06/2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso così come precisate nelle note, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. SULLA SITUAZIONE PERSONALE ED ECONOMICA DELLE PARTI: considerato, come precisato in premessa, che il regime patrimoniale tra i coniugi è quello della comunione legale dei beni, i ricorrenti dichiarano: di essere comproprietari, in regime di comunione legale dei beni, dell'abitazione, adibita a casa coniugale, sita in Caserta alla via Aia Vecchia n. 37, identificata al N.C.E.U. dei Fabbricati del Comune di
Caserta (CE), al foglio 47, particella 5003, sub 14, scala A, piano 2, interno 7, zona Censuaria 2, categoria
A2, classe 4, vani 5, sup. Catastale 102 mq, con rendita di Euro 464,81 e del box auto, identificato al
N.C.E.U. di Caserta al foglio 47, particella 5003, sub. 47, zona censuaria 2, categoria c/6, classe 5, consistenza 15 mq, superficie 17 mq, rendita euro 41,06. La situazione reddituale dei ricorrenti è la seguente: il sig. svolge la professione di assistente di volo e la sig.ra svolge la professione di infermiera presso Pt_1 Pt_2 la clinica San Michele di Maddaloni. I ricorrenti godono entrambi di redditi sufficienti al loro sostentamento e a mantenere un tenore di vita dignitoso e, pertanto, espressamente, rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento per loro stessi.
2. SUGLI ONERI FINANZIARI GRAVANTI SULLE PARTI: sull'immobile destinato a casa coniugale, sito in Caserta alla via Aia Vecchia n. 37 grava un mutuo ipotecario, con rata mensile di euro
500,00, con durata fino al 30.04.2043. In ordine a tale mutuo la sig.ra si obbliga a versare Pt_2 mensilmente, al sig. entro e non oltre il 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di euro Pt_1
250,00, pari al 50%della rata di mutuo, a titolo di contributo al pagamento del mutuo, fino alla data di totale estinzione dello stesso, fissata al 30.04.2043.
3. SULLE CONDIZIONI INERENTI LA PROLE: i ricorrenti concordano che la IG fisserà il Per_1 domicilio e la residenza stabile presso la madre sig.ra nella abitazione coniugale sita in Parte_2
Caserta alla via Aia Vecchia n. 37, e tenuto conto che la stessa è maggiorenne, i ricorrenti si rimettono al volere della stessa circa le decisioni che riguardano la sua vita. In ottemperanza alla legge n. 50/2006 (che ha riformulato l'art. 155 c.c.) i coniugi si impegnano a favorire il perdurare di un rapporto equilibrato e continuativo con i nonni materni e paterni. Tale diritto assume un contenuto di autonomia e indipendenza rispetto al rapporto genitoriale e si pone quale diritto della personalità dei minori, quale conseguenza del processo di personalizzazione dei rapporti familiari. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra il 50% delle Pt_1 Pt_2 spese straordinarie per le quali vi è necessità di preventivo e formale accordo tra i coniugi. Sono da considerarsi spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese relative ai libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, odontoiatriche ed oculistiche. Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al 3
fine di consentire alla controparte il rimborso entro i 30 giorni successivi, fermo e impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali relativi a spese deducibili. Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese di natura ludica e parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione;
le spese sportive e quanto necessario per lo svolgimento di eventuali attività agonistiche;
le spese medico sanitarie non coperte dal SSN e non urgenti.
4. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE: le parti concordano che il sig. Pt_1 anziché versare un mantenimento mensile in favore della IG , trasferisce, alla stessa, la sua
[...] Per_1 quota di proprietà, pari al 50% dell'immobile sito in Caserta alla via Vecchia Aia n. 37 a titolo di vitalizio, per cui l'omologa della separazione e/o la successiva sentenza di divorzio costituiranno titolo per il trasferimento della quota del 50% dell'abitazione e del box, come sopra descritti, alla sig.ra Il mutuo Parte_3 ipotecario gravante sull'immobile continuerà ad essere regolarmente pagato dai ricorrenti ognuno per la propria quota pari ad euro 250,00, quale 50% dell'intero importo, fino all'estinzione dello stesso. Nelle more del provvedimento richiesto, i ricorrenti concordano che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 327c.c., l'abitazione coniugale sita in Caserta alla via Aia Vecchia n. 37, come sopra identificata, come ogni suo accessorio e pertinenza è assegnata alla sig.ra che la abiterà insieme alla IG . Gli oneri condominiali, quelli Pt_2 Per_1 di manutenzione ordinaria dell'abitazione e del fabbricato condominiale resteranno a carico della sig.ra Pt_2 quelli di riparazione e di manutenzione straordinaria sia dell'abitazione che del fabbricato condominiale saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione degli arredi dell'abitazione coniugale e degli effetti personali e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere. Il sig. ha già provveduto a lasciare l'abitazione coniugale dichiarando di comune accordo Pt_1 con la sig.ra che non vi farà ritorno e che fisserà altrove la propria residenza dandone comunicazione. I Pt_2 ricorrenti espressamente si autorizzano reciprocamente all'espatrio, al rilascio dei rispettivi passaporti.
Rilevato che all'udienza del 10/06/2025 i procuratori costituiti hanno chiesto decidersi la causa dando atto che le parti con note personalmente sottoscritte hanno precisato che: “in merito al trasferimento del
50% dell'immobile, sito in Caserta alla via Aia Vecchia, da parte del sig. in favore della IG RT
, lo stesso nel corso del giudizio, manifesta semplicemente un puro impegno a trasferire in futuro la sua quota di Per_1 proprietà.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 10/06/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023). 4
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e RT Parte_2 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 50, parte II, serie A, Uff. I, anno 1996);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese